CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 ottobre 2010
381.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»,
considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lett. a); ordinamento penale, giustizia amministrativa (lett. l),
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1441-quater-F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (Nuovo testo C. 2661 Antonio Pepe).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2661 Antonio Pepe recante «Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che l'articolo 2 fa riferimento, in via generica, ai «posti disponibili di seguito a concorsi per trasferimento andati deserti» e che si prevede poi la nomina quali notai dei «candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006»;
evidenziata la necessità di circoscrivere l'ambito temporale a cui si fa riferimento con la suddetta previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 2, precisi la Commissione di merito che i posti disponibili a seguito dei «concorsi per trasferimento andati deserti» ivi richiamati sono quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006.

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ALLEGATO 4

5-03083: Ciccanti: Sigla per i Comuni già italiani ceduti dall'Italia in base ai trattati di pace.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli deputati, l'articolo 1 della legge 15 febbraio 1989 n. 54 stabilisce che, nel rilasciare attestazioni, certificazioni, dichiarazioni, documenti in genere, a cittadini italiani nati in comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, tutte le amministrazioni dello Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente, hanno l'obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
In accordo con tale normativa, la codificazione predisposta fin dal 1990 dal Ministero dell'Interno individuava con il codice 198 e 199 i Comuni ceduti: l'utilizzo di una codifica comune su tutto il territorio nazionale ha permesso ai Comuni che già avevano informatizzato le loro Anagrafi di adeguarsi alla legge in parola. Anche l'Agenzia delle Entrate ha predisposto una banca dati dei Comuni italiani e degli Stati esteri storicizzata, per cui i codici catastali dei comuni ceduti vengono attribuiti correttamente.
Successivamente, alla fine degli anni '90 anche l'ISTAT ha adeguato i propri codici con le codifiche delle Province cedute di Fiume, Pola e Zara e di tutti i Comuni già appartenenti alle stesse.
La legge tuttavia non trova applicazione per coloro che sono nati nei comuni ceduti dopo il 15 settembre 1947 o coloro che sono nati il 3 aprile 1977 nei comuni della cosiddetta Zona B, in amministrazione alla ex Jugoslavia.
Con la circolare n. 42 del 31 luglio 2007, il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha diramato l'elenco dei comuni, già italiani, ceduti alla ex Jugoslavia in base ai Trattati di Pace.
È stato, inoltre, chiesto ai Prefetti di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio sulle corrette modalità di indicazione, sui documenti da esse rilasciati, del luogo di nascita dei cittadini nati nel suddetti territori ceduti, specificando che le persone nate prima del 15 settembre 1947 devono risultare nei documenti come nati in quel Comune e non nello Stato al quale è stato ceduto.
Episodi simili a quello lamentato dall'onorevole Ciccanti, nel prossimo futuro, non si verificheranno più, in quanto i dati anagrafici presenti nel sistema informatico del Servizio Sanitario Regionale saranno allineati a quelli presenti nelle banche dati dei Comuni e delle altre Amministrazioni Pubbliche. Ciò avverrà in attuazione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il collegamento all'Indice Nazionale delle anagrafi, siglato il 2 aprile 2009.
Il Ministro dell'interno, più in generale, segue con molta attenzione i problemi riguardanti gli esuli istriani, fiumani e dalmati. A tal fine, partecipa ad uno specifico «Tavolo di coordinamento Governo-esuli» istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e che ha lo scopo di approfondire le questioni riguardanti gli italiani nati nei territori già italiani della ex Jugoslavia.

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ALLEGATO 5

5-03558: Luciano Dussin: Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV).

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli deputati, desidero innanzitutto precisare che il Posto di polizia ferroviaria di Castelfranco Veneto (TV) non rientra assolutamente tra i presidi per i quali è stata proposta la soppressione nel contesto del piano di razionalizzazione degli uffici territoriali dei settori specialistici della Polizia di Stato.
Il suo organico presenta effettivamente la carenza segnalata dall'Onorevole interrogante poiché consta di 9 unità rispetto ad una forza tabellare di 14 operatori Polfer, così come previsto dal decreto ministeriale del 16 marzo 1989.
Il deficit di personale è tuttavia di poco superiore alla media nazionale degli uffici delle Specialità della Polizia di Stato ed è comune a tutte le diramazioni del Compartimento.
Posso comunque assicurare che le esigenze di potenziamento saranno valutate contestualmente alle nuove immissioni in servizio nonché compatibilmente con le esigenze di altre aree del territorio nazionale e nella logica di un più razionale impiego delle risorse disponibili.
Soggiungo che per un progressivo e graduale ripianamento degli organici delle Forze di polizia, mediamente al disotto di circa il 10 per cento, il Governo, come noto, ha avviato assunzioni a tempo indeterminato di 1.906 unità nel 2008, di circa 2500 nel 2009 ed altre da quantificare nel 2010.
Inoltre, la Legge Finanziaria per il 2010 ha disposto la copertura per il triennio 2010-2012 del turn over del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con risorse, a regime, pari a 600 milioni di euro annui, di cui 515 milioni per le Forze di polizia.
Le Autorità provinciali di pubblica sicurezza di Treviso sono, comunque, impegnate al massimo per assicurare le normali condizioni dell'ordine pubblico in tutte le provincie e, nello specifico, sul territorio del Comune di Castelfranco Veneto nel cui ambito ferroviario, peraltro, la situazione non viene rilevata come particolarmente problematica, soprattutto rispetto ad altre realtà dello stesso Compartimento anche di maggiore «complessità» (ad esempio la Sezione di Mestre).

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ALLEGATO 6

5-02513: Tullo: Esposizione di striscioni nelle manifestazioni sportive.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli deputati, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante precisando fin da ora che il divieto di esposizione suggerito dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive alle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza con la determinazione n. 7/2010 non ha riguardato, né riguarderà in futuro, gli striscioni attinenti il Programma Genoa club for children.
Tale determinazione, infatti, si inseriva in un contesto caratterizzato da una recrudescenza dei fenomeni di violenza nell'ambito delle manifestazioni calcistiche, soprattutto da parte di alcune tifoserie che già in precedenza si erano rese protagoniste di reiterati fenomeni di illegalità all'interno degli stadi.
Tutto ciò rischiava di vanificare il trend positivo registrato dal Comitato in materia di calo degli incidenti durante gli incontri di calcio.
Infatti, la linea della fermezza, fortemente voluta dal Ministro dell'Interno, aveva determinato una significativa riduzione degli episodi di violenza, accompagnata da un sensibile aumento del numero di soggetti denunciati ed arrestati, nonché di divieti di accesso a manifestazioni sportive comminati.
Nel proseguire sulla medesima linea, il Comitato, con la determinazione in argomento, aveva invitato il Prefetto di Genoa, per le partite Genoa-Udinese e Genoa-Bologna, rispettivamente programmate per il 21 e 28 febbraio scorsi, a valutare, su proposta del Questore, la possibilità di disporre, tra le altre misure, il divieto totale di esposizione di striscioni, ancorché già autorizzati.
Lo stesso Organismo, nel confermare il rigore nei confronti delle tifoserie più violente, con Determinazione n. 8 del 18 febbraio 2010, con riferimento alle misure adottate con la precedente determinazione n. 7/2010, ha precisato che il divieto doveva intendersi circoscritto ai soli striscioni il cui contenuto non fosse strettamente inerente al messaggio sportivo.
Pertanto, è evidente che non possano essere ricompresi nell'ambito del predetto divieto tutti gli striscioni relativi alle iniziative adottate nell'ambito del Programma Genoa for children - adottato dalla medesima società sportiva al fine di promuovere tra i giovani i valori dello sport - e quelli ad esso connessi che si propongono di veicolare messaggi educativi ed antiviolenti.

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ALLEGATO 7

5-02948: Ginefra: Atti di autolesionismo nei centri di identificazione ed espulsione.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli deputati, prima di illustrare in maniera dettagliata i due episodi di autolesionismo citati dall'Onorevole interrogante, verificatesi rispettivamente nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Restino, in provincia di Brindisi e nel C.I.E di Bologna, vorrei innanzitutto premettere che il Ministero dell'Interno, nel predisporre l'assetto organizzativo e gestionale dei Centri, ha sempre prestato massima attenzione alla tutela della salute, anche psico-fisica, di tutti i cittadini stranieri ospitati nei centri per immigrati.
Sono stati, infatti, previsti una serie di interventi di assistenza sanitaria a favore dei migranti irregolari che interessano tutte le fasi del loro percorso migratorio in Italia. Infatti, il vigente schema di Capitolato unico d'appalto, approvato con decreto ministeriale del 21 novembre 2008, prevede che l'Ente Gestore assicuri a tutti gli stranieri un servizio di assistenza sanitaria consistente in :
una visita d'ingresso e primo soccorso sanitario;
eventuali trasferimenti, qualora ne sussistano le esigenze, degli ospiti presso strutture ospedaliere esterne al Centro;
adeguate forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari;
la tenuta di un'apposita scheda sanitaria per ciascun ospite di cui una copia deve essere consegnata all'ospite e un'altra, se del caso, al responsabile della scorta d'accompagnamento ad altro Centro di destinazione.
Al riguardo, tengo a sottolineare che i medici che effettuano lo screening sanitario d'ingresso degli ospiti devono valutarne anche la condizione psico-sociale e la presenza di eventuali fattori di vulnerabilità (età minorile, gravi disturbi psicologici/psichiatrici, anche pregressi, vittime di abusi o tortura, dipendenza da sostanze o altro eccetera) per prescrivere eventuali terapie farmacologiche o colloqui psicologici di sostegno.
Lo schema di Capitolato prevede, inoltre, espressamente che nella procedura di presa in carico dell'ospite sia operativo un servizio di sostegno socio-psicologico che deve garantire una valutazione immediata, seppure sommarla, dello stato psicologico dell'immigrato sulla base di un colloquio personale, effettuato in un apposito spazio riservato.
È inoltre previsto che l'Ente gestore provveda a promuovere corsi di formazione ed aggiornamento a favore del proprio personale sulle tematiche socio-sanitarie relative al fenomeno dell'immigrazione.
Proprio per la particolare tipologia di persone che vengono ospitate all'interno dei centri per immigrati, e, in particolare, dei CIE, il Ministero dell'interno svolge sia direttamente, sia tramite le Prefetture territorialmente competenti, un costante monitoraggio sulle condizioni di vivibilità delle strutture e sul rispetto delle condizioni di gestione imposte ai sensi del Capitolato Unico per la gestione. In particolare, le Prefetture svolgono attività di controllo e monitoraggio diretto sulla gestione dei Centri al fine di verificare,

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attraverso controlli mirati o in seguito a sopralluoghi non concordati con l'ente gestore, il rispetto delle modalità e dei tempi di erogazione dei servizi alla persona, la regolarità dei servizi appaltati, nonché la correttezza dell'erogazione del servizio di assistenza socio-sanitaria, psicologica ed infermieristica finalizzata a garantire la salute psico-fisica degli ospiti.
Il Ministero dell'interno - sempre al fine di garantire il rispetto dei diritti umani e civili degli stranieri presenti all'interno delle strutture per immigrati - si avvale, altresì, della collaborazione di organismi ad hoc quali il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà, ove istituito, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la Croce Rossa Italiana, l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, Save The Children, Caritas, eccetera, con i quali le singole Prefetture stipulano apposite convenzioni volte a garantire attività di assistenza o a sviluppare progetti in collaborazione con l'Ente Gestore.
Sempre nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali degli immigrati all'interno dei centri, il progetto «Praesidium», giunto ormai alla quinta annualità, prevede, tra i compiti attribuiti convenzionalmente alle organizzazioni che operano nel settore, il «monitoraggio dell'andamento delle procedure di accoglienza» nei Centri per immigrati e nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati o richiedenti asilo, nonché «facilitare il raccordo delle predette strutture recettive con il territorio delle regioni interessate dal progetto» (cioè, Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Marche).
Vengo ora ai due episodi citati nel documento parlamentare.
Il primo ha interessato il CARA di Brindisi ed ha avuto come protagonista un cittadino straniero di nazionalità afghana che lo scorso 5 maggio aveva chiesto la formale protezione internazionale presso la locale Questura.
Nella struttura lo straniero ha ricevuto l'informativa legale da parte dell'Ente gestore sia in ordine alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale - anche con riferimento ai criteri di competenza fissati dalla Convenzione di Dublino - sia rispetto alle misure di tutela previste dalla legge.
Il 12 febbraio veniva completata la formalizzazione della predetta richiesta da parte dell'interessato e successivamente - il 2 marzo - la Questura di Brindisi rilasciava al cittadino afghano il permesso di soggiorno temporaneo per «richiedenti», annotando nella voce «motivi del soggiorno» la dicitura «Dublino», infatti, dagli accertamenti effettuati, il cittadino era risultato censito precedentemente in tre Stati dell'Unione Europea (Ungheria, Grecia, Austria) e pertanto la documentazione veniva trasmessa all'Unità Dublino - presso la Direzione Centrale dei Servizi Civili del Ministero dell'interno - al fine di individuare lo Stato competente dell'Unione in base alla Convenzione di Dublino a decidere in ordine all'istanza avanzata.
Come già detto in premessa, ribadisco che agli ospiti del Centro di accoglienza (CARA) sono assicurate tutte le garanzie previste dalle norme in materia; essi godono in particolare di libertà di movimento e della possibilità di lasciare il Centro nelle ore diurne, nel rispetto delle regole dettate dal Regolamento. Agli ospiti è, altresì, garantita libertà di corrispondenza e di comunicazione anche telefonica con i propri familiari, senza necessità di alcuna autorizzazione; a tale scopo, all'atto dell'ingresso nel Centro vengono dotati di schede telefoniche ricaricabili per l'intera durata della permanenza nella struttura.
Agli ospiti vengono, inoltre, assicurati una puntuale informazione sui diritti e doveri connessi al soggiorno ed un servizio di mediazione linguistica e culturale, volto a garantire le esigenze di comunicazione ed interrelazione.
Il cittadino afghano, secondo quanto riferito dall'ente gestore del Centro, ha regolarmente comunicato telefonicamente con i suoi familiari, dai quali, proprio nei giorni antecedenti l'atto di autolesionismo, aveva ricevuto notizie negative sulle condizioni economiche del nucleo familiare

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che lo avevano fatto cadere in uno stato di sconforto, accentuato dall'incertezza in merito al possibile esito del procedimento in corso presso l'Unità Dublino.
Subito dopo l'atto di autolesionismo, l'ospite veniva soccorso da personale del 118 di Brindisi e condotto presso il locale ospedale, dove veniva sottoposto alle cure necessarie per essere successivamente ricoverato presso il presidio ospedaliero di Taranto Nord, prima, e di Gravina in Puglia, poi, facendo infine rientro nel Centro il successivo 29 maggio.
Durante le vicissitudini, il cittadino è stato costantemente seguito dal personale medico e dagli operatori dell'ente gestore del Centro, anche al fine di offrirgli supporto psicologico e venire incontro ad ogni sua esigenza.
Preciso che il 10 giugno scorso la locale Questura ha comunicato che l'Unità Dublino ha dichiarato la competenza della Grecia ad esaminare la domanda di protezione internazionale avanzata dal cittadino afgano.
L'altro episodio di autolesionismo si è verificato nella serata del 20 maggio scorso presso il CIE di Bologna. Nell'occasione, personale della Misericordia - ente gestore - durante un controllo al settore femminile della struttura notava che una donna di nazionalità tunisina si era cucita le labbra in segno di protesta.
Si è appreso che il gesto di protesta della straniera era riconducibile al rigetto, notificatole nella stessa giornata del 20 maggio, della sua istanza di asilo politico.
Condotta presso l'infermeria, la straniera veniva visitata dal medico di turno che avvisava il personale di vigilanza della Polizia di Stato e ne disponeva l'accompagnamento presso un nosocomio cittadino.
La donna, dopo la visita, rifiutava la rimozione del filo e qualsiasi trattamento sanitario. Pertanto, non poteva esserne disposto il ricovero e, il successivo 26 maggio, la straniera veniva dichiarata dai sanitari della struttura non più idonea alla permanenza presso la stessa e, quindi, dimessa senza formalità, in quanto non era ancora interamente decorso il termine entro il quale presentare ricorso avverso il diniego all'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, emesso in data 18 maggio 2010 dalla competente Commissione Territoriale di Torino.
Delle dimissioni della donna veniva informato il legale, contestualmente reso edotto in ordine alla posizione giuridica della sua assistita.
Nel prossimo mese di dicembre si terrà la prima udienza del giudizio che deciderà sul ricorso, presentato dall'interessata, avverso il rigetto della sua domanda di asilo.

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ALLEGATO 8

5-03269: Marco Carra: Sui dipendenti precari della prefettura di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli deputati, la questione sollevata dagli interpellanti va inquadrata nel più ampio contesto delle diverse iniziative che - su molteplici versanti - sono state adottate proprio per garantire la migliore funzionalità degli uffici delle Prefetture e delle Questure che si occupano di immigrazione.
Si tratta di misure imposte da esigenze temporalmente definite, adottate per attuare in maniera temporanea ed eccezionale specifiche strategie organizzative.
La proroga invocata dall'Onorevole interrogante non è al momento consentita dall'esigenza di controllo dei conti pubblici, che ha portato ad interventi di rigore. Peraltro, le misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi delle pubbliche amministrazioni, adottate con il decreto legge cosiddetto «milleproroghe» hanno imposto al Ministero dell'interno un'ulteriore riduzione delle dotazioni organiche dei personale.
D'altra parte, gli uffici di Prefetture e Questure fanno fronte ai relativi compiti d'istituto avvalendosi delle altre misure organizzative e di sistema che - a partire dal 2009 - sono state adottate per la velocizzazione delle istruttorie e lo smaltimento dell'arretrato, facendo ricorso soprattutto al potenziamento tecnologico degli uffici.
Sono state, infatti, assegnate agli Uffici Immigrazione delle Questure 300 nuove postazioni di lavoro, anche al fine di consentire l'apertura di nuovi sportelli al pubblico.
Sono state, altresì, distribuite 70 nuove apparecchiature visascan di ultima generazione, per il più rapido rilevamento delle impronte digitali.
Si è provveduto, inoltre, ad affrontare situazioni di forte criticità degli Uffici maggiormente impegnati, con l'invio in loco di un'apposita «unità di intervento rapido», Istituita presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere. Una vera e propria task force specializzata per risolvere le problematiche via via emergenti.
Le iniziative adottate hanno fatto registrare significativi risultati nella concessione del titoli di primo soggiorno, nel rinnovi dei permessi e nei tempi medi di conclusione del procedimento. Questi i dati; nel 2008 sono stati rilasciati 169 mila permessi di soggiorno; nel 2009 242 mila, con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda invece i rinnovi, nel 2008 sono stati 386 mila a fronte dei 528 mila del 2009 con un incremento di oltre il 50 per cento.
Dal 1o gennaio al 31 agosto 2010 sono stati definiti con esito favorevole complessivamente 858.414 procedimenti relativi a titoli di soggiorno, comprendenti sia i rinnovi che i rilasci. Nello stesso arco temporale, sono stati emessi 2.629 provvedimenti di diniego.
Si sono, inoltre, progressivamente ridotti i tempi medi assoluti di conclusione del procedimenti: si è passati dal 303 giorni del 2007 ai 271 del 2008, ai 101 del 2009, con una riduzione del 67 per cento rispetto al 2007 e del 63 per cento rispetto al 2008. Nel 2010, i tempi medi di produzione dei titoli di soggiorno risultano attestati intorno ai 40/45 giorni. Il trend di questi dati è suscettibile di progressivi, ulteriori miglioramenti, fino al raggiungimento dell'obiettivo dei venti giorni, previsto dalla legge, che il Governo intende raggiungere entro la fine della Legislatura.

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Per quanto riguarda la situazione del personale dello Sportello Unico presso la Prefettura di Mantova, il Prefetto ha comunicato che - in virtù di una convenzione stipulata con il Comune di Mantova - a partire dal 6 settembre scorso, hanno assunto servizio presso gli uffici dello Sportello Unico due unità di personale distaccate dal Comune medesimo.
Tale apporto di personale consentirà di fronteggiare adeguatamente i carichi di lavoro tuttora presenti presso quell'Ufficio.

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ALLEGATO 9

5-02856: Renato Farina: Trascrizione di una sentenza di divorzio estera con cognome difforme.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor presidente, onorevoli deputati, la Prefettura di Napoli ha riferito che - sulla base di elementi informativi acquisiti dal Comune di Napoli - V municipalità Arenella Vomero - i signori Delarosa Samuel e Lodovici Ivana risultano aver contratto matrimonio civile il 15 febbraio 1996, presso l'ufficio comunale di Arenella-Vomero.
Nella circostanza, il Delarosa ha presentato la documentazione rilasciata dal Department of the Navy regolarmente autenticata dal console americano con la relativa dichiarazione giurata nella quale il cognome «Delarosa» veniva riportato in un'unica parola e conseguentemente così trascritto nell'atto di matrimonio.
Nel febbraio del 2004, il consolato italiano a Miami, ha trasmesso alla V municipalità la sentenza di divorzio dei coniugi, nella quale il cognome dello sposo è indicato in tre parole «De La Rosa».
Rilevata la difformità tra l'atto di matrimonio e la successiva sentenza di divorzio, l'ufficio comunale ha provveduto a restituire al consolato italiano a Miami la sentenza, richiedendone la correzione o, in alternativa, la trasmissione dell'estratto di nascita al fine di rettificare l'atto di matrimonio e quindi procedere all'annotazione della sentenza di divorzio.
Al riguardo il consolato italiano a Miami ha fatto presente che le autorità statunitensi, da una parte, non potevano rettificare la sentenza, essendo la stessa predisposta in modo corretto in quanto ai loro atti il cognome dell'interessato risultava distinto in tre parole «De La Rosa»; dall'altra, non rilasciano atti di stato civile a terzi ed il Consolato Generale d'Italia a Miami non era in contatto con l'interessato.
Pertanto, tenuto conto che l'errore risalirebbe alla certificazione rilasciata dall'autorità straniera, l'amministrazione comunale potrà procedere alla correzione dell'atto di matrimonio (a norma dell'articolo 99 decreto del Presidente della Repubblica 396/2000), solamente dopo aver acquisito la documentazione probante l'errore materiale in cui è incorsa l'autorità consolare.
Proprio a tal fine, il Comune di Napoli, su indicazione del locale consolato U.S.A., ha richiesto al «Vital Records Office dello Stato della Florida» di acquisire la documentazione del caso.

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ALLEGATO 10

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte)

TESTO BASE ADOTTATO

Art. 1.

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

1. I candidati del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, è confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.

Art. 4.

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati non ammessi al corso di formazione a

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seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso è rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.

Art. 8.

1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341.

Art. 9.

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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ALLEGATO 11

Schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (Atto n. 253).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto ministeriale per la fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2010-2011 (atto n. 253),
esprime

PARERE FAVOREVOLE