CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 ottobre 2010
378.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme in materia di organizzazione dell'università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: raggruppati aggiungere le seguenti: da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste.
2. 125. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, con le seguenti: dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120.
2. 152. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole da: fatto salvo, fino alla fine del periodo con le seguenti: nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa ed accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui all'articolo 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. 124. Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Le università che ne fossero prive adottano entro 180 giorni dalla data della entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.
2. 68. (nuova formulazione) Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri, Vassallo.
(Approvato)

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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Conseguentemente all'articolo 25, comma 8, inserire la seguente abrogazione: l'articolo 14, comma 5 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
2. 153. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 3, sostituire dalle parole: I fondi fino alla fine, con: I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei restano nella disponibilità degli atenei che li hanno prodotti, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
3. 8. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 4, aggiungere in fine: e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
3. 10. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, De Biasi, Levi, Picierno, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.
2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.
3. 01. Lupi, Toccafondi, Palmieri, Renato Farina, Vignali.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: studenti, inserire le seguenti: dei corsi di laurea e laurea magistrale, e dopo le parole: primo anno, inserire le seguenti: per la prima volta.
4. 27. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri;.
4. 5. Garavini, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siracusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

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Al comma 1, lettera b), dopo la parola: percepito, sono aggiunte le seguenti:. Sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso.
4. 37. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 7, lettera a) aggiungere le seguenti: a partire dai 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 15. Barbaro, Della Vedova, Di Biagio.
(Approvato)

Al comma 8, sostituire le parole: e dei donatori con le seguenti: dei donatori e degli studenti.
4. 12. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 9, dopo le parole: per il merito, aggiungere le seguenti: degli studenti universitari.
4. 40. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine: realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi.
5. 21. Margiotta, Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartite in lingua straniera.
5. 16. Nicolais, Ghizzoni, Mazzarella, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area Europea dell'Istruzione Superiore.
5. 12. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Biasi, Levi, Bachelet, Siragusa, De Torre, Pes, Lolli, Melandri.
(Approvato)

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Al comma 6, lettera a) dopo le parole: assicurare gli strumenti ed i servizi inserire le seguenti:, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi.
5. 19. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 7, dopo le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*5. 9. Zaccaria.

Al comma 7, dopo le parole: previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*5. 42. Il Relatore.
(Approvati)

Al comma 7, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: sessanta giorni.
5. 26. Mazzarella, Ghizzoni, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
*5. 29. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui ai comma 1, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che da conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori

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oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
*5. 35. Zazzera.
(Approvati)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure per la valorizzazione dei ricercatori di ruolo e del merito accademico).

1. È istituito un fondo per la valorizzazione del merito accademico finalizzato a:
a) finanziare la chiamata, secondo le modalità di cui all'articolo 17, di millecinquecento professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, a decorrere dall'inizio di ciascun anno accademico, anche al fine di garantire uno sviluppo organico della docenza universitaria. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche;
b) valorizzare, nel triennio 2011-2013, il merito accademico dei professori e dei ricercatori universitari inquadrati nella prima progressione economica.

2. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni di euro per l'anno 2013, 253 milioni per l'anno 2014, 333 milioni per l'anno 2015, 413 milioni per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale fondo è destinato ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per l'università. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. I criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 2 sono definiti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: legge 4 novembre 2005, n. 230 inserire le seguenti parole: e successive modificazioni.
5. 02. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
6. 12. (nuova formulazione) Mario Pepe (PdL).
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
*6. 33. Giammanco.

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle

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seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
*6. 26. Il Relatore.
(Approvati)

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento con le seguenti: Le modalità per l'autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento.
6. 32. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.
(Approvato)

Al comma 8, dopo la parola: liberamente aggiungere le seguenti:, anche con retribuzione, e sopprimere le parole: anche retribuite.
6. 27. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei propri obblighi istituzionali con le seguenti: purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.
6. 7. Ghizzoni, Mazzarella, Nicolais, Picierno, Bachelet, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)

Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: Con decreto del Ministro, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
6. 28. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: 31 maggio 2010, n. 78, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,.

Conseguentemente, all'articolo 8:
al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 maggio 2010, n. 78, aggiungere le seguenti: convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,.
6. 34. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere le parole: In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
7. 9. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: rivalutazione del trattamento iniziale aggiungere le seguenti: in misura almeno pari all'attuale classe quarta.
8. 16. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto, Paolini.
(Approvato)

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Al comma 4, sopprimere le parole da: previo parere fino alla fine del comma.
8. 17. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, premettere il seguente comma:
01. All'articolo 1, comma 16 della legge 4 novembre 2005, quarto periodo, dopo le parole: «Ai professori a tempo pieno» sono inserite le seguenti: ed ai ricercatori.
9. 3. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: e comunque fino alla fine del periodo.
9. 2. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 11.

Al comma 1, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.
11. 5. Il Relatore.
(Approvato)

ART. 14.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto e campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.
14. 2. Di Centa, Carlucci.
(Approvato)

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Esonero dalle tasse universitarie).

1. Al fine di favorire le attività di formazione continua dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'Anno Accademico 2011/2012 i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente il Decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. 01. Ceccacci Rubino.
(Approvato)

ART. 16.

Al comma 3, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
a-bis) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato

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per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici.
16. 24. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: indizione aggiungere la seguente: obbligatoria.
16. 1. Latteri, Lo Monte, Commercio, Lombardo, Misiti.
(Approvato)

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: frequenza annuale aggiungere la seguente: inderogabile.
16. 5. Sereni, Ghizzoni, Mazzarella, Bachelet, Nicolais, Picierno, De Biasi, Levi, Siragusa, Coscia, Rossa, Antonino Russo, De Pasquale, De Torre, Pes, Lolli, Graziano, Ceccuzzi, Melandri.
(Approvato)