CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 settembre 2010
375.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La V Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2424 e abb., recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito;
preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, in base alle quali:
gli oneri complessivi del provvedimento, quantificati dalla relazione tecnica in 3,83 milioni di euro per l'anno 2010, 4,24 milioni di euro per l'anno 2011, 11,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, risultano superiori a quelli indicati dalla clausola di copertura di cui all'articolo 8;
le valutazioni della relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri risultano corrette nel presupposto che vengano apportate alcune modifiche all'articolo 1, e in particolare ai commi 1 e 3, allo scopo di precisare che la durata del beneficio ivi previsto non può superare il limite temporale concesso sulla base della legislazione vigente, e che venga aggiunto un comma aggiuntivo volto a prevedere che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, anche con riferimento alla determinazione delle situazioni che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 1, generano l'impossibilità di mantenere in essere l'attività di impresa;
oltre alle suddette modifiche, occorre adeguare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, disponendo, inoltre, che agli stessi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;
con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, occorre adeguare la quantificazione dell'onere relativo agli interventi in favore dei soci lavoratori delle cooperative artigiane di cui all'articolo 7 agli importi indicati dalla relazione tecnica;
rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non può essere interamente utilizzato per la copertura degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 8 in quanto le relative risorse sono destinate a far fronte agli oneri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in materia di IVA applicata sulle tariffe dei rifiuti;
considerato che, ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è possibile utilizzare l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca la necessaria disponibilità,
considerato, inoltre, che gli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sono configurati in termini di previsione di

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spesa e quindi, come previsto dalla vigente disciplina contabile, andrebbe inserita una clausola di salvaguardia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: stabilita dalla con le seguenti: concessa sulla base della;
al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: dalla con le seguenti sulla base della;
dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative.
All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
All'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
All'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: 3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro» della missione «Politiche per il lavoro» dello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

e con la seguente osservazione:
la Commissione di merito dovrebbe verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 con la disciplina comunitaria, anche al fine di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica.