CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 settembre 2010
374.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

7-00238 Realacci: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali.
7-00320 Lanzarin: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

Le Commissioni riunite VII e VIII,
premesso che con bando di selezione pubblica in scadenza il 30 settembre 2010, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso la necessità di individuare con «certezza» l'ambito delle figure professionali che intervengono nelle attività conservative dei beni culturali al fine di assicurare l'ottimale esecuzione dei relativi interventi;
tenuto contro che le linee Guida all'articolo 182 del Codice per i beni culturali, facenti parte dei riferimenti del bando indicato prevedono, per i candidati che accedono 'direttamente' alla qualifica di Restauratore solo con 8 anni di attività lavorativa al 16 dicembre 2001, la produzione dei certificati e documenti utili all'attribuzione SOA per la qualifica delle «imprese» alla categoria OS2 (persone giuridiche) e non per la qualifica «professionale individuale» ricercata dal Bando (persone fisiche);
rilevato che con sentenze n. 28505, 28781 e 26075 la sezione 2-quater TAR del LAZIO ha dichiarato che l'attribuzione della qualifica OS2 in base al decreto ministeriale n. 420 del 2001 - riguardante requisiti di 'impresa' per le gare d'appalto - persone giuridiche - non comporta il riconoscimento della qualifica professionale, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 13 gennaio 2004;
considerato che il medesimo giudice amministrativo ha riconosciuto che l'articolo 182 è «sostanzialmente» riproduttivo del decreto ministeriale n. 420 del 2001, con la conseguenza di produrre, nello stesso senso, una qualificazione non ai fini professionali, ma ai fini imprenditoriali, comportando l'attribuzione di una abilitazione professionale con valore di Laurea Magistrale ad individui che non hanno mai svolto «concretamente e di persona» attività sui beni tutelati, ma sono solo titolari di rapporti contrattuali, con l'alto rischio di affidamento di beni tutelati a soggetti inesperti, con la conseguente possibilità di avere danni irreversibili al patrimonio artistico nazionale ed internazionale. L'articolo 182 del codice citato, risulterebbe pertanto inefficace anche ai fini della «certezza» dei requisiti richiesti dal Bando in oggetto;
tenuto altresì conto che sono ancora in attesa di giudizio almeno due ricorsi al TAR del Lazio, per l'annullamento del bando in oggetto, che sono in discussione calendarizzati per il mese di novembre 2010;
rilevato che da associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e di restauratori provenienti dal settore della formazione, da scuole regionali, accademie di Belle Arti, università sono state rilevate incongruità nel Bando, introdotte «in eccesso» rispetto alle previsioni normative;

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tenuto conto, ancora, che le qualifiche professionali conseguite ai sensi della legge n. 845 del 1978 sono state finalizzate sempre a settori specifici del restauro e che non esiste ancora la corrispondente qualifica settoriale del restauratore;
rilevato inoltre che la gran parte delle attestazioni di qualifica professionale per «restauratore» a firma delle stesse Regioni anche in anni precedenti alla legge Costituzionale n. 3 del 2001, conseguite nella legalità ed ai sensi della legge quadro n. 845 del 1978 finanziate dal Fondo sociale europeo, non sono ammesse né dal Bando né dall'articolo 182 alla prova di idoneità, creando di fatto un ostacolo all'accesso alla professione ed una vanificazione della stessa attività formativa svolta e dei titoli legalmente conferiti;
rilevato che appare necessario prevedere una proroga congrua del termine per la presentazione delle domande al bando in oggetto sia allo scopo di attendere l'esito dei ricorsi pendenti di fronte al giudice amministrativo, sia per armonizzare le previsioni vigenti in sede europea nel senso della permanenza dei titoli acquisiti e della garanzia della crescita professionale;

impegna il Governo

a prevedere una proroga di almeno due mesi per la presentazione delle domande al Bando di selezione pubblica per la qualifica di Restauratore e di Collaboratore Restauratore, proroga che si rende necessaria anche per introdurre una disciplina normativa più completa finalizzata alla certa e corretta individuazione delle figure professionali indicate.
(8-00091) «Realacci, Lanzarin, Barbieri, Goisis, Ghizzoni, Tortoli, Mariani, Zazzera, De Biasi, Rivolta, Braga, Motta, Zamparutti, Rossa, Levi».