CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 settembre 2010
373.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 125/10: Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche (C. 3725 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I crediti delle società Caremar-Campania regionale marittima S.p.a., Saremar-Sardegna regionale marittima S.p.a. e Toremar-Toscana regionale marittima S.p.a. nei confronti di Tirrenia di navigazione S.p.a. sono garantiti dallo Stato. Fintecna S.p.a. provvede, a prima richiesta, al pagamento dei suddetti crediti entro il 30 giugno 2011 ed è surrogata nei medesimi nei confronti di Tirrenia di navigazione S.p.A.
1. 9. Velo, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. 1 crediti della società Toremar-Toscana regionale marittima S.p.a. nei confronti di Tirrenia di navigazione S.p.a. sono garantiti dallo Stato. Lo Stato provvede comunque, a prima richiesta, al pagamento dei suddetti crediti entro il 31 dicembre 2010. Per le finalità di cui al periodo precedente è disposta un'autorizzazione d spesa pari a 9,7 milioni di euro per il 2010.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 9,7 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
1. 1. Velo, Meta, Tullo, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
1. 2. Mereu, Compagnon, Enzo Carra.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al personale della società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni.
1. 12. Velo, Meta, Baretta, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

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Sopprimere il comma 4.
*1. 4. Mereu, Compagnon, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè.

Sopprimere il comma 4.
*1. 16. Monai, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sostituire le parole da: al comma 1, fino a: entro il 31 aprile 2011, con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono soppressi.

Conseguentemente:
a) al comma 5, primo periodo, premettere il seguente periodo: Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 128 milioni di euro per l'anno 2010, a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.1»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a) le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 14. Di Biagio, Proietti Cosimi, Moffa.

Al comma 4, sostituire le parole da: al comma 1 fino a: entro il 30 aprile 2011 con le seguenti: i commi da 1 a 5 sono soppressi.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
5.1 Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, a 520 milioni di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede con le disposizioni di cui ai commi da 512 a 515.
5.2 Agli oneri di cui al comma 5.1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede quanto a 35 milioni di euro mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 55, comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5.3 Agli oneri di cui al comma 5.1, per gli anni 2011 e seguenti, pari a 520 milioni

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di euro per l'anno 2011 e a 635 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5.4.
5.4 In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
5.5 La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 5.1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
1. 13. Meta, Velo, Baretta, Mariani, Boffa, Bonavitacola, Cardinale, Fiano, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Tullo, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Zamparutti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas Spa» sono inserite le seguenti: «, con esclusione del Grande Raccordo Anulare di Roma».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 5.1.
5.1 All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 17. Monai, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono comunque esclusi dal pedaggio di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessate da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari.

Conseguentemente:
a) al comma 5, primo periodo, premettere il seguente periodo:
«Per conseguire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si provvede per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 400 milioni di euro per l'anno 2011 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5.1»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;

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b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 15. Di Biagio, Proietti Cosimi, Moffa, Lovelli, Monai, Borghesi, Cambursano, Galletti, Mereu.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono comunque esclusi dal pedaggio di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i raccordi autostradali e le tangenziali, a diretta gestione dell'Anas, interessate da traffico prevalentemente urbano e con caratteristiche pendolari.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5.1. All'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
1. 18. Monai, Borghesi, Cambursano, Lovelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».
4-ter. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dell'economia e delle finanze».
4-quater. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».
4-quinquies. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il comma 4 è abrogato.
4-sexies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1. 6. Proietti Cosimi, Moffa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «l'IPSEMA

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e l'ISPESL sono soppressi» sono sostituite dalle seguenti: «l'ISPESL è soppresso».
4-ter. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno del Ministero dell'economia e delle finanze».
4-quater. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il comma 1 è sostituito dal seguente: «L'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».
4-quinquies. All'articolo 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, il comma 4 è abrogato.
4-sexies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1. 10. Di Biagio.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma 1 e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a disciplinare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento nell'ambito dell'INAIL dell'organismo denominato Ufficio italiano della navigazione, dotato di autonomia in considerazione della peculiarità e specificità del servizio espletato. Al predetto organismo affluiscono anche le risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie del soppresso IPSEMA, al quale subentra in tutte le funzioni.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
**1. 5. Proietti Cosimi, Moffa.
(Inammissibile)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori interessati dalle misure di cui al comma 1 e, più in generale, dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con uno o più decreti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a disciplinare

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l'organizzazione, la gestione e il funzionamento nell'ambito dell'INAIL dell'organismo denominato Ufficio italiano della navigazione, dotato di autonomia in considerazione della peculiarità e specificità del servizio espletato. Al predetto organismo affluiscono anche le risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie del soppresso IPSEMA, al quale subentra in tutte le funzioni.
1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
**1. 11. Di Biagio.
(Inammissibile)

Sopprimere il comma 5.
1. 7. Mereu, Compagnon, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: corrispondente riduzione lineare fino alla fine del comma, con le seguenti: l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 2.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
1. 19. Borghesi, Monai, Cambursano.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il gettito derivante dall'aumento del pedaggio imposto sulle autostrade e sui raccordi autostradali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato a finanziare investimenti sul territorio in cui è stato raccolto, relativi al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali presenti nell'area.
1. 8. Mereu, Compagnon, Enzo Carra, Rao, Dionisi, Anna Teresa Formisano, Galletti, Libè.

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
5-quater. I crediti vantati da Caremar S.p.A, Saremar S.p.a e Toremar S.p.a. nei confronti di Tirrenia S.p.A sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. 20.Monai, Borghesi, Cambursano.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.
2. 1. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 3. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. 4. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2010, al fine di ridurre le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.

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Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2.1. All'articolo 82, comma 11, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. 2. Borghesi, Cambursano, Zazzera, Meta.

Sopprimere il comma 2-bis.
2. 5. Borghesi, Cambursano, Mura, Palagiano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti non residenti).

1. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».

2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
2. 01.Di Biagio.
(Inammissibile)

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Borghesi, Cambursano.

ART. 3-quater.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:
Art. 3-quinquies. - (Meccanismi di transizione graduale per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che aderiscano al regime della perequazione). - 1. Al fine di promuovere un assetto efficiente del settore della distribuzione e misura dell'energia elettrica in condizioni di economicità e redditività ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, contenendone gli oneri generali a vantaggio degli utenti finali, nonché in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che volontariamente aderiscano al regime di perequazione di cui alla Parte III, Titolo I, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica, adeguati meccanismi di gradualità premianti che ne valorizzino le efficienze conseguite a decorrere dall'ingresso nel regime di perequazione, a valere sulle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa-conguaglio per il settore elettrico. Dall'attuazione del presente

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articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3-quater. 01.Gioacchino Alfano.
(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art 3-quinquies.
(Soppressione del Banco nazionale di prova delle armi da sparo).

1. All'articolo 7, comma 20, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stazioni sperimentali» sono inserite le seguenti: «, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali».

2. All'allegato 2 previsto dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il rigo 8 è inserito il seguente:
«Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portabili e per le munizioni commerciali; CCIAA Brescia».
3-quater. 02.Ferrari, Lovelli.
(Inammissibile)