CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2010
371.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo (Nuovo testo C. 2774 Barbieri).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2774 Barbieri recante «Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo»,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,
rilevato che agli articoli 2 e 3 appare necessario prevedere che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti,
evidenziato che all'articolo 4 non viene espressamente disciplinata la durata della carica dei componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI) nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) agli articoli 2 e 3, si stabilisca che gli enti beneficiari dei contributi ivi previsti siano chiamati a trasmettere al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi, analogamente a quanto previsto all'articolo 1, comma 3, per gli altri enti;
2) all'articolo 4, occorre disciplinare espressamente la durata della carica dei componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), nonché le modalità di nomina dei suddetti componenti una volta cessato il mandato dei componenti in carica.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia (Nuovo testo C. 3472 Paolo Russo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3472 Paolo Russo, recante «Disposizioni per assicurare la totale utilizzazione delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) assegnate all'Italia»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, da una parte, alle materie «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «tutela della concorrenza», che le lettere a) ed e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e, dall'altra parte, alle materie «rapporti delle regioni con l'Unione europea», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e «agricoltura», di competenza residuale delle regioni,
richiamato, altresì, quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza,
tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 1 riconduce ad un unico piano di finanziamento i piani finanziari sulla cui base sono stati approvati in sede comunitaria i programmi di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ed il programma di rete rurale nazionale per il periodo 2007-2013, il cui ammontare è costituito dalla somma delle dotazioni finanziarie dei predetti programmi,
considerato che l'articolo 15 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698 del 20 settembre 2005 lascia agli Stati membri la facoltà di presentare un unico programma nazionale oppure un insieme di programmi regionali e che l'Italia ha optato per una programmazione a carattere regionale che consiste nella redazione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, di un programma di sviluppo rurale (PSR), articolato in misure di intervento coerenti con il piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale (PSN), e che il piano finanziario regionale prevede il sostegno pubblico per ciascun PSR ed è composto da una quota impegnata sul bilancio dell'Unione europea, da una quota statale e da una quota regionale,
preso pertanto atto, sotto il profilo del rispetto delle competenze costituzionalmente definite, che la previsione del comma 1 dell'articolo 1 non prevede un nuovo programma di sviluppo rurale né una rimodulazione delle risorse, facendo espressamente riferimento alla somma delle dotazioni finanziarie dei programmi regionali già approvati e che si prefigge di consentire un impiego più celere della spesa delle somme già stanziate, così da

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evitare l'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al Regolamento (CE) n. 1290 del 2005, che prevedono il disimpegno automatico delle somme non utilizzate entro i due anni successivi all'iscrizione in bilancio delle stesse,
evidenziata, in ogni modo, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli organi comunitari nella definizione del piano di finanziamento unico, così da assicurare la piena compatibilità del meccanismo individuato dalla proposta di legge con il quadro comunitario di riferimento,
segnalata altresì l'opportunità di specificare espressamente nel testo la titolarità e la procedura di gestione del piano di finanziamento unico previsto dal comma 1 dell'articolo 1,
rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 richiede il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il completamento della procedura ivi delineata, che prevede che nell'anno 2014, per il periodo successivo a quello attuale, le quote di cofinanziamento statale per la copertura delle dichiarazioni di spesa delle singole regioni, province autonome e della rete rurale nazionale siano individuate dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base della capacità di spesa delle singole regioni nel periodo di programmazione precedente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità specificare espressamente nel testo la titolarità e la procedura di gestione del piano di finanziamento unico previsto dal comma 1 dell'articolo 1 prevedendo altresì un coinvolgimento degli organi comunitari nella definizione del suddetto piano, così da assicurare la piena compatibilità del meccanismo individuato dalla proposta di legge con il quadro comunitario di riferimento.