CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2010
368.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale (Atto n. 241).

PARERE APPROVATO

«La Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale», approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010 (Atto n. 241);
rilevato che:
lo schema di decreto reca una attuazione parziale della delega, in quanto disciplina esclusivamente l'autonomia statutaria, gli organi di governo e lo status degli amministratori di Roma capitale;
il provvedimento non dà attuazione agli altri principi e criteri di delega recati dall'articolo 24 della legge n. 42 del 2009, relativi, in particolare, alla specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale, all'assegnazione di nuove risorse, ai raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, nonché ai principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio;
considerato che:
lo schema di decreto, all'articolo 6, reca una clausola di invarianza finanziaria;
il provvedimento è corredato da una relazione tecnico-finanziaria, che non si conforma pienamente a quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità e finanza pubblica, non riportando tutti gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime;
la relazione tecnico-finanziaria attesta, tuttavia, come le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 5, in materia di indennità di funzione per gli amministratori di Roma capitale, siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che sono peraltro destinati ad essere più che compensati dagli effetti di risparmio, non quantificati ma certi, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, che riduce il numero dei municipi, dall'articolo 5, comma 2, che stabilisce un tetto relativamente agli oneri per i permessi retribuiti degli amministratori di Roma capitale che siano lavoratori dipendenti da privati o enti pubblici economici e dall'articolo 5, comma 5, terzo periodo, che prevede che l'indennità di funzione per i consiglieri dell'Assemblea capitolina che siano lavoratori dipendenti non in aspettativa venga ridotta della metà;
ritenuto che:
le funzioni di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 3, comma 8, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e

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non coperti, debbano essere esercitate ricorrendo alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente ed escludendo l'istituzione di organismi ad hoc;
la determinazione delle indennità spettanti ai componenti dell'amministrazione capitolina resi possibili dalle citate disposizioni debba intervenire solo in seguito alla specificazione delle nuove funzioni amministrative attribuite a Roma capitale dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 42 del 2009 ad opera di un successivo decreto legislativo e che gli eventuali maggiori oneri debbano essere contenuti entro i limiti delle minori spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni con effetti di risparmio in precedenza richiamate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
all'articolo 3, comma 8, dopo la parola: «disciplinano» aggiungere le seguenti: «nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
all'articolo 5 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5-bis. In sede di attuazione dei commi 4 e 5, primo e secondo periodo, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla determinazione delle indennità spettanti agli amministratori di Roma capitale non dovranno in ogni caso risultare superiori alle minori spese derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 5, terzo periodo, e dell'articolo 3, comma 5.».