CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 luglio 2010
361.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03308 Pagano: Regime IVA delle prestazioni di agenzia effettuate nei confronti di committenti esteri e delle prestazioni effettuate nei confronti dell'agente da sub-agenti fiscalmente residenti in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'Onorevole interrogante rileva le ricadute negative che la nuova disciplina concernente la territorialità IVA delle prestazioni di servizi, contenuta nell'articolo 1-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo inserito dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, di attuazione della direttiva 2008/8/CE), in vigore dal 1o gennaio 2010, comporta per gli operatori nazionali che effettuano prestazioni di agenzia nei confronti di un soggetto passivo residente in un altro Stato membro e che si avvalgono, a loro volta, delle prestazioni fornite da sub-agenti operanti nel territorio nazionale.
Chiede, pertanto, se l'Amministrazione finanziaria intenda chiarire la materia in esame con particolare riferimento alla possibilità di escludere dal campo applicativo dell'IVA, oltre alle prestazioni di servizi effettuate dall'agente nazionale nei confronti del committente estero, anche quelle rese all'agente stesso dai suoi subagenti nazionali.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate osserva che la Direttiva comunitaria n. 8 del 2008 è intervenuta sulla territorialità dell'IVA, stabilendo il principio generale secondo il quale le prestazioni di servizi sono rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta, nello Stato membro di stabilimento del committente, nel caso in cui questo sia soggetto passivo dell'imposta (rapporti B2B), ovvero nello Stato membro del prestatore, nel caso in cui il committente sia un soggetto privato (rapporti B2C).
La nuova regola di territorialità dei servizi contenuta nel citato articolo 7-ter è dunque direttamente derivata dalla norma comunitaria, la cui applicazione risulta di fatto tassativa; motivo per cui, mentre le prestazioni di servizi che l'agente nazionale effettua nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro sono da considerare non rilevanti ai fini dell'IVA, le prestazioni effettuate da un sub-agente nazionale ad un agente ugualmente stabilito nel nostro Paese rilevano ai fini dell'applicazione dell'imposta in ossequio al principio di tassazione nel paese del committente.
Il recepimento delle nuove norme sulla territorialità dell'IVA, derivante direttamente dall'adozione della citata direttiva comunitaria n. 8 del 2008, determina l'applicazione dell'imposta come in precedenza illustrato, generando in capo all'agente l'insorgenza di un credito IVA, per il quale lo stesso agente dovrà effettuare le specifiche procedure previste per la ripetizione dell'imposta da parte dell'Agenzia delle entrate.
Analoga problematica è stata già affrontata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010 nella quale è stato precisato, con riguardo al settore dei trasporti, che il vettore italiano che fornisce una prestazione di trasporto ad un committente estero deve emettere fattura senza indicazione dell'IVA, mentre

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la prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano è invece territorialmente rilevante in Italia, cosicché il sub-vettore emette una fattura con IVA.
Pertanto, alla luce della normativa comunitaria e nazionale richiamate, non è possibile considerare fuori campo IVA le prestazioni di servizio generiche, come quelle in analisi, rese da un prestatore stabilito in Italia nei confronti di un committente stabilito anch'egli nel nostro Paese.

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ALLEGATO 2

5-03309 Occhiuto: Problematiche relative all'individuazione delle stabili organizzazioni di società estere ai fini della tassazione in Italia dei redditi prodotti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative si intendano intraprendere, anche in sede normativa, al fine di combattere alcuni fenomeni evasivi riscontrati in determinati settori economici, in particolare nei settori del commercio elettronico e del trasporto aereo, nei quali alcune società estere in quanto fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato italiano occulterebbero l'esistenza di una propria stabile organizzazione nel nostro Paese al solo fine di sottrarre alla potestà impositiva italiana alcune attività d'impresa svolte direttamente nel territorio dello Stato.
In proposito, l'Agenzia delle entrate rappresenta che i criteri di collegamento in base ai quali ripartire la potestà impositiva tra i diversi ordinamenti tributari, quale quello della stabile organizzazione per la localizzazione territoriale dei redditi derivanti dall'esercizio dell'impresa, sono stabiliti in via pattizia e non possono essere modificati se non attraverso la modifica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal nostro Paese.
Per quanto riguarda i criteri comuni di riferimento in base ai quali si determina la configurabilità di una «stabile organizzazione», l'Agenzia precisa che tali criteri sono condivisi a livello internazionale da tutti gli Stati, tra i quali l'Italia, che partecipano ai lavori di revisione del Modello OCSE e del relativo Commentario. L'Italia, come è noto, è tra gli Stati maggiormente impegnati nelle sedi internazionali, quali ad esempio l'OCSE e l'Unione Europea, nel promuovere un'azione coordinata a livello internazionale finalizzata a contrastare i fenomeni dell'evasione e dell'elusione transnazionali.
Ciò posto, l'Agenzia delle entrate osserva che, gli eventuali fenomeni di abuso finalizzati ad aggirare le disposizioni convenzionali ed i richiamati principi di prassi internazionale, possono essere ostacolati attraverso il rafforzamento dell'attività di controllo.
Quanto, infine, all'ambito di giurisdizione nazionale, l'Agenzia fa presente che l'ordinamento italiano già prevede numerose norme aventi finalità antiabuso, ed anzi ha, in generale, rafforzato il complesso delle misure mirate alla lotta all'evasione ed all'elusione attuate con modalità transnazionali. Solo per citare un esempio recente, l'Agenzia delle Entrate segnala le modifiche da ultimo recate con il decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, alla disciplina cosiddetta CFC (Controlled Foreign Companies) di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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ALLEGATO 3

5-03310 Barbato: Tutela dei piccoli azionisti ENEL in relazione ad un contenzioso giurisdizionale in cui è parte la stessa ENEL.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Barbato pone quesiti in ordine al contenzioso giurisdizionale che ha visto contrapposte la società Enel e la controllata Enelpower S.p.A. con le società BEG S.p.A. e Albania BEG Ambiente.
Al riguardo, la società Enel ha comunicato che nel novembre 2000 la BEG S.p.A promosse un giudizio arbitrale nei confronti di Enelpower, in relazione al presunto inadempimento di un contratto di collaborazione, disciplinato dall'Ordinamento Italiano, per la costruzione di una centrale idroelettrica in Albania.
Con lodo del 6 dicembre 2002, il Collegio Arbitrale rigettò integralmente la domanda di risarcimento danni, per circa 120 milioni di Euro, avanzata dalla citata società BEG.
Il lodo venne impugnato da BEG dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma, che con sentenza del 7 aprile 2009, ha respinto l'impugnativa.
Attualmente, il ricorso proposto dalla società BEG è pendente dinnanzi alla Corte di Cassazione Italiana.
In relazione a tale contenzioso, la citata società BEG ha avviato nei confronti di soggetti terzi ulteriori iniziative giudiziarie, le quali sono state tutte respinte nelle competenti sedi.
Nel maggio 2004, la Società Albania BEG Ambient, controllata da BEG S.p.A., avviò un giudizio dinnanzi al Tribunale di Tirana in Albania nei confronti di Enelpower ed Enel S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento danni già richiesto in Italia da BEG S.p.A.
Nel marzo 2009 il Tribunale di Tirana ha attribuito ad Albania BEG Ambient un risarcimento di 25 milioni di euro, oltre al risarcimento di danni contrattuali non quantificati.
La decisione del Tribunale di Tirana è stata impugnata da Enelpower ed Enel S.p.A dinnanzi alla Corte d'Appello Albanese, che in data 28 aprile 2010, ha confermato la decisione di primo grado.
Enel ed Enelpower, ritenendo la sentenza affetta da vizi, hanno impugnato la stessa dinanzi alla Corte di Cassazione Albanese.
In proposito, Enel ha precisato che intende far valere le proprie ragioni in ogni sede e a tal fine adotterà tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie.
Enel ha, infine, soggiunto di aver operato sempre, anche per quanto riguarda le proprie controllate e nel caso specifico Enelpower, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e, per quanto riguarda le rilevazioni contabili, nel rispetto dei principi contabili internazionali.

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ALLEGATO 4

5-03311 Ceccuzzi ed altri: Dismissione di un complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Calci.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento al documento di sindacato ispettivo in esame, si forniscono, di seguito, gli elementi dell'Agenzia del demanio.
L'immobile in questione, appartenendo al patrimonio culturale, è escluso dal trasferimento agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010. Tuttavia, è fatta salva dal medesimo articolo la possibilità di specifici accordi di valorizzazione e di programmi di sviluppo culturale secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che possono concludersi anche con l'attribuzione agli enti territoriali.
Si precisa, altresì, che, secondo quanto riferito dalla Filiale Toscana dell'Agenzia del demanio, l'istanza di concessione a suo tempo avanzata da un'associazione privata non ha avuto seguito.

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ALLEGATO 5

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

PROGRAMMA DELIBERATO DALLA COMMISSIONE

I mercati degli strumenti finanziari costituiscono uno snodo essenziale delle moderne economie di mercato, ed hanno conosciuto, nel corso degli ultimi anni, una notevole evoluzione, che ha interessato sia il quadro normativo, sia il contesto economico-finanziario, sia, infine, le modalità operative.
In quest'ottica la Commissione ritiene necessario analizzare le evoluzioni storiche, l'attuale condizione e le prospettive di questo settore, per quanto riguarda agli aspetti quantitativi ed i profili macroeconomici, verificando in tale contesto anche l'efficacia e l'adeguatezza del quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale, nonché degli assetti regolamentari e di vigilanza sussistenti in materia.
Sotto un primo profilo appare opportuno approfondire le ragioni dello sviluppo, storicamente limitato, in Italia, di tali mercati, e le ricadute che tale condizione ha avuto sugli assetti complessivi del sistema imprenditoriale nazionale, sui suoi rapporti con il settore finanziario e creditizio, nonché sui modelli di sviluppo del capitalismo italiano.
Da un ulteriore punto di vista è utile considerare i principali fenomeni che hanno interessato il settore, a partire dalle conseguenze della crisi in atto a livello globale, in particolare per quanto riguarda il fallimento di alcuni grandi operatori internazionali, nonché le vicende relative a Borsa Italiana Spa, alla luce della sua recente fusione con il London Stock Exchange.
Inoltre, l'indagine conoscitiva intende analizzare nel dettaglio, privilegiando naturalmente gli aspetti di rilievo nazionale, la struttura dei mercati degli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda i mercati regolamentati sia per quel che concerne i mercati non regolamentati, sotto il profilo dei relativi costi di accesso e di permanenza, con particolare attenzione alle problematiche relative alle piccole e medie imprese, nonché della regolamentazione e degli assetti proprietari. Particolare attenzione sarà dedicata, in tale ambito, alle problematiche relative alla tutela dei piccoli risparmiatori, nonché al ruolo svolto dalle società di gestione del mercato, segnatamente per quanto attiene all'attività di ammissione alla negoziazione ed alle loro competenze regolatorie.
Un ulteriore risvolto di specifico interesse riguarda la valutazione dei più recenti interventi normativi in materia, segnatamente per quanto riguarda l'attuazione della Direttiva 2004/39/CE (Direttiva MIFID), il ruolo e l'assetto delle autorità di vigilanza sul settore, anche nella prospettiva dell'istituzione della nuova autorità di vigilanza europea, ed il ricorso a forme di autoregolamentazione.
Sulla scorta di tali considerazioni la Commissione ritiene quindi opportuno procedere ad un'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari, che potrebbe avere una durata di 6 mesi ed articolarsi secondo il seguente programma di audizioni:
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze;
rappresentanti della Banca d'Italia;
rappresentanti della CONSOB;
rappresentanti di Confindustria;
rappresentanti dell'ABI;
rappresentanti di ASSONIME;

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rappresentanti di Borsa Italiana Spa e di altre borse;
esponenti politici di altri Paesi;
esponenti del settore finanziario e creditizio;
esperti e studiosi della materia.

Nel corso dell'indagine potranno aver luogo alcune missioni all'estero, al fine di verificare direttamente l'operatività dei mercati di altri Paesi, ed i relativi assetti regolamentari e di vigilanza. In tal caso, saranno avviate le necessarie procedure per l'autorizzazione delle eventuali missioni.