CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 luglio 2010
357.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 LUGLIO 2010

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ALLEGATO

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 21 A 55 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 21.

Al comma 1, sostituire il periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure di sostegno per le emittenti locali).

1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento per gli anni 2011, 20112 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno, pertanto, riconosciuti, in tale triennio, 150 milioni di euro annui, e la parte rimanente, pari a 120 milioni di euro annui, rimarrà nelle disponibilità dello Stato.
2. Alla copertura degli oneri per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. 1.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica,

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che deve comunque contenere gli estremo delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.

1. Il fondo per interventi straordinari di edilizia scolastica di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, da destinare a interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21. 2.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.

1. Sono stanziati 9 milioni di euro per l'anno 2010, al fine di consentire l'avvio e la realizzazione di interventi straordinari nelle aree territoriali della provincia di Parma colpite dagli eccezionali eventi alluvionali del 16 giugno 2010.
21. 6.Motta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con le seguenti: delle fatture di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
21. 3.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente: All'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi aggiungere le seguenti: ai redditi dichiarati nei cinque periodi d'imposta precedenti e.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente: Art. 22-bis. - (Disposizioni antielusive e per il contrasto dell'abuso di diritto). - 1. L'articolo 37 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

«Art. 37-bis.

1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti.
2. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.
3. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante

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gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, abusate o aggirate, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.
4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 3.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 3.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettivi altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore generale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria anche a carattere locale.
10. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva».

Dopo il Titolo II aggiungere il seguente:

Titolo II-bis.
SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE.

Art. 39-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivamente modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 2, la cifra «2.840,51 euro» è sostituita dalla seguente «5.681 euro».

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b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: .955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro»; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "2b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non 55.000 euro, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500.»; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "2c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare;
c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro».
e) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:
1-sexies. Per le spese documentate per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell'infanzia, pubbliche o private, per il pagamento di baby sitter e badanti per anziani spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a 6.000 euro annui se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro 55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera 8.500 euro e il nucleo familiare non usufruisca nel luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola dell'infanzia.

Dopo l'articolo 55, aggiungere i seguenti:

Art. 55-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre 2010.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 2-bis entro il termine di cui al comma 2-quater, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 2-bis allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 2-quater nei sei mesi successivi

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alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Art. 55-ter.

All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
21. 8.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi Sbrollini.

Al comma 1 sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti di importo non inferiore a euro millecinquecento.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al centro Pio Rajna, per completare l'opera di realizzazione degli scopi sociali, relativa al volume XVII della «Bibliografia generale della lingua e della letteratura italiana (BiGLI)» è assegnata la somma di euro 250.000 per il triennio 2011-2013.
21. 7.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro duemila.

Conseguentemente:
a) All'articolo 22, comma 1, dopo le parole:
con effetto per gli accertamenti relativi aggiungere le seguenti: ai redditi dichiarati nei cinque periodi di imposta precedenti e;

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Credito d'imposta per investimenti in ricerca).

1. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese in attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari

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finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta una imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione alla attività e alla forma giuridica degli intermediari.
d) Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso d-bis, primo periodo, le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire le parole «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
21. 9.Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro tremila con la seguente: millecinquecento euro.
21. 4.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire le parole:: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro duemilacinquecento.

Conseguentemente dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2011, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

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5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21. 5.Bonavitacola, Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Il limite del volume di affari dei soggetti ammessi alla esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è elevato a euro un milione.

Conseguentemente:
a) Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del teso unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
b) le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2010.
21. 01.Poli, Galletti.

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ART. 22.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22.
(Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse).

1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
Art. 38 (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). - 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente dovrà indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che potranno trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base dei calcolo.
7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al comma 7, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta

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come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposta dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro 180 giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida. 13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente legge sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto, nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.
22. 1.Borghesi, Cambursano, Barbato, Messina.
Al comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti;

Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è aggiunto, in fine, il seguente comma «Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito».
1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfetariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

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b) dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Stabilizzazione degli incentivi fiscali per la ricerca, per la riqualificazione energetica e per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, ripristino dell'automatismo dei crediti d'imposta per la ricerca e per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate).

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1o gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostitute dalle seguenti «a decorrere dal 1o gennaio 2008».

2. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283 è fruibile dalle imprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013» sono soppresse.
4. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore dei presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque tetri salvi il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, coi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

5. L'articolo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.

Art. 39-ter.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Art. 39-quater.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura

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finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.

Art. 39-quinquies.
(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o pastai ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercito dell'attività e dai quali sono effettuai i prelevamenti per il pagamento delle spese».
2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro.».
22. 3.Ventura, Ghizzoni, Mariani, Baretta, Marchi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Casero, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella selezione delle posizioni ai fini della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è data priorità ai contribuenti per i quali sussistono elementi indicativi di capacità contributiva:
a) che non presentano la dichiarazione dei redditi;
b) che non evidenziano nella dichiarazione alcun debito d'imposta e sulla cui dichiarazione non è apposto il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) diversi da quelli che dichiarano prevalentemente redditi scaturenti dallo svolgimento di attività che presentano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini degli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per i quali è stata rilasciata l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
22. 2.Galletti, Ciccanti.

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ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contrasto all'evasione IVA).

1. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le seguenti: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».
2. All'articolo 60-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «il cessionario» sono aggiunte le parole: «diretto».
3. Il comma 3 dell'articolo 60-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso.
23. 01.Pini, Simonetti.

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ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.

1. In applicazione dell'articolo 5, comma 3-quater del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato a revisionare la convenzione con l'Abi al fine di autorizzare che anche le aziende che hanno già avuto accesso alla sospensione delle rate, possano ripresentare la domanda per beneficiare della proroga della convenzione stessa.
24. 01.Ceccuzzi.

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ART. 25.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricompresse nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
25. 2.Galletti, Ciccanti.

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ART. 29.

Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando i diritti dallo Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
29. 2.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, aggiungere le seguenti: per gli accertamenti che superino le cifre di 5.000 Euro.
29. 7.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per garantire al contribuente la facoltà di avvalersi della dilazione di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ogni fase del procedimento di riscossione;
Conseguentemente: al medesimo comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: la dilazione del pagamento, fino alle parole: all'agente della riscossione e.

Dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
29. 3.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono comunque sospese, a decorrere dall'entrata in vigore di conversione del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2011, le procedure esecutive per la riscossione cattiva dei tributi vantati dalla amministrazione finanziaria, messe in atto o in procinto di essere eseguite dagli agenti concessionari della riscossione, indipendentemente dall'importo del credito vantato.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:

Art. 38-bis.

1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari

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emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter.
(Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni).

1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.»
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6 comma 9, le parole; «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalla seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1e2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
29. 4.Galletti, Ciccanti, Vietti.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.»
* 29. 1.Favia, Cambursano, Borghesi.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
* 29. 5.Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello; Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di recuperare all'entrata dei condoni e delle sanatorie dei cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione al ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione cattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardo pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi

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previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
29. 01.Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, di ammontare non superiore a duecentocinquantamila euro, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2009, i debiti possono estinguere il debito entro il 31 dicembre 2010 senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso».

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Per l'anno 2010, gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 700 milioni di euro.
29. 02.Di Biagio.

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ART. 30.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle nuove procedure di riscossione i pensionati titolari di prestazione italiana, autonoma o in convenzione, residenti all'estero ai quali continuerà ad applicarsi la normativa sul recupero degli indebiti vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
30. 1.Bucchino, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Narducci.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Potenziamento dei processi di riscossione degli enti previdenziali privati).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute agli enti previdenziali privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. Gli enti di cui al precedente comma adeguano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il proprio statuto alle disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 30.
30. 01.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

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ART. 31.

Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.

1. Per i crediti liquidi, certi ed esigibili vantati a qualunque titolo dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione è ammessa la compensazione con importi dovuti a titolo di imposta dalle medesime nei confronti di qualsiasi amministrazione.
2. Le amministrazioni interessate dalle misure di compensazione provvedono tra di loro alla regolazione contabile.
31. 01. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

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ART. 32.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera j) aggiungere infine le parole:; per pluralità di investitori deve intendersi una molteplicità di soggetti fra i quali deve essere presente almeno un investitore istituzionale ovvero sia costituita da almeno dieci investitori.
32. 2.Lusetti, Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto risponde, esclusivamente, il fondo comune di investimento con il proprio patrimonio»;.
32. 3.Mantini, Galletti, Ciccanti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 82, commi da 17 a 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i quali devono intendersi in ogni caso privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
32. 4.Mantini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: In sede di adozione delle delibere di adeguamento aggiungere le seguenti: relative ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 3.
32. 5.Mantini, Galletti, Ciccanti.

Al comma 6, sostituire le parole: commi precedenti con le seguenti: commi 4 e 5.
32. 6.Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 8 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
32. 7.Galletti, Ciccanti.

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ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito «Codice etico delle remunerazioni» degli amministratori nelle società quotate, direttamente od indirettamente, partecipate dallo Stato contenente esplicite indicazioni operative finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) fissazione di un limite quantitativo al trattamento di fine rapporto di lavoro che non deve in genere oltrepassare due anni della componente non variabile della retribuzione o dei suo equivalente e che non deve essere versato se il recesso è dovuto a risultati inadeguati;
b) definizione di un equilibrio tra componente fissa e componente variabile della retribuzione e collegamento della componente variabile della retribuzione ad indicatori di risultato predeterminati e misurabili in maniera oggettiva, inclusi gli indicatori di natura non finanziaria;
c) obbligo di inserimento nei contratti sottoscritti con gli amministratori di restituzione della componente variabile della remunerazione qualora gli indicatori di risultato evidenzino risultati negativi;
d) collegamento della componente retributiva definita in azioni, opzioni su azioni, altri diritti di acquisto di azioni o basata sulle variazioni di prezzo delle azioni con il conseguimento di predeterminati risultati di lungo periodo obiettivamente misurabili e non modificabili successivamente da parte del consiglio di amministrazione, definizione di un periodo minimo di mandato prima dell'esercizio dei diritto e obbligo di conservazione di parte delle azioni sottoscritte fino al termine dei rapporto di lavoro;
e) obbligo di costituzione di un comitato per le remunerazioni all'interno del consiglio di amministrazione composto da amministratori non esecutivi ed avente funzione consultiva in materia di politica retributiva seguita dalla società; il comitato per le remunerazioni controlla i conflitti di interesse e partecipa alla assemblea dei soci alla quale presenta un rapporto informativo sul sistema remunerativo degli amministratori.
33. 1.Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

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ART. 37.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 648-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;
b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, salvo che per gli atti di: godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la loro naturale destinazione ovvero in caso di utilizzo del denaro, dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali».
2.ter. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.
37. 2. Garavini, Bordo, Bossa, Burtone, Genovese, Marchi, Andrea Orlando, Piccolo, Veltroni, Ferranti, Bernardini, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.

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ART. 38.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esentate dalla ritenuta fiscale, limitatamente alla quota di contributi a carico dello Stato, le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis Agli oneri derivanti dall'articolo 38, comma 4-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
38. 2.Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 9.
38. 7.Bellanova, Damiano, Baretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
38. 10.Cambursano, Borghesi, Monai.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
38. 1.Di Biagio, Berardi, Angeli.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2010, 2011 e 2012, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
13-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in euro 3 milioni per il 2011, 3 milioni di euro per il 2012, 2 milioni di euro per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
38. 6.Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Porta, Narducci, Garavini.

Dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente:
13-octies. In ossequio ai principi della competenza e della prudenza nonché al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, le perdite per crediti inesigibili gravano sugli esercizi in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere e non sul conto economico degli esercizi futuri in cui tali perdite si manifesteranno con certezza. Il contribuente che abbia la ragionevole certezza della inesigibilità del credito può autocertificare l'inesigibilità del credito stesso con atto notorio, iscrivendo in bilancio la conseguente perdita ed emettendo nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche oltre il limite di un anno dall'effettuazione dell'operazione di cessione. Qualora trattasi di società soggetta al controllo del collegio sindacale lo stesso potrà certificarne la legittimità.

Conseguentemente, dopo i 'articolo 38 inserire i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
38. 5.Ruggeri, Galletti, Ciccanti.

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Dopo il comma 13-septies, aggiungere il seguente:
13-octies. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 38, comma 13-octies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
38. 4.Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente;
13-octies. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili». Ai maggiori oneri derivante dal presente comma, valutati nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
38. 3.Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Regime forfettario preventivo). - 1. Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e per le società di persona con ricavi non superiori a 200.000 euro per anno, a partire dal 1o gennaio 2011, è introdotto un nuovo regime fiscale forfettario opzionale preventivo.
2. Tale regime prevede un'unica imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 10 per cento da applicarsi al volume dei ricavi.
3. Le persone fisiche e le società di persone che optano per il presente regime sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se nel periodo di imposta per il quale hanno scelto il regime forfettario preventivo il volume dei ricavi è uguale o superiore al volume dei ricavi dell'anno precedente.
4. L'opzione per il presente regime deve essere espressa preventivamente e ha validità per l'anno di imposta successivo; l'opzione è consentita esclusivamente alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni e alle società di persona attive.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
38. 025.Bitonci.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare). - 1. È istituita una imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore delle locazioni immobiliari. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate vengono stabilite, entro 60

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giorni, le modalità e le procedure per il versamento dell'imposta su base annuale. 11 versamento dell'imposta esonera il contribuente dalla dichiarazione dei redditi da locazione in sede di dichiarazione dei redditi sulle persone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere il seguente:
Art. 38-ter. - (Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25). - 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13 bis comma 5 del decreto legge 1o luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.
38. 024.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare). - 1. Il pagamento del corrispettivo derivante dal contratto di locazione o dal contratto di affitto, stipulati tra soggetti privati, è eseguito per tramite di Istituti di credito o di Poste Italiane spa che effettuano, sull'ammontare complessivo del canone incassato, una ritenuta a titolo di imposta, pari al 20 per cento dello stesso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:
Art. 38-ter. - (Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25). - 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, numero 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010,

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n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma i con le stesse modalità di cui all'articolo 13-bis comma 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo.
38. 023.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi derivanti da locazione immobiliare per i soggetti che non si avvalgano della denuncia dei redditi sulle persone). - 1. È istituita una imposta sostitutiva del 20 per cento sul valore delle locazioni immobiliari per i soggetti che non percepiscano redditi da lavoro autonomo o godano solo di pensione o non percepiscano altri redditi soggetti a dichiarazione o non si avvalgano di detrazioni o deduzioni. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate vengono stabilite, entro 60 giorni, le modalità e le procedure per il versamento dell'imposta su base annuale. Il versamento dell'imposta esonera il contribuente dalla dichiarazione dei redditi da locazione in sede di dichiarazione dei redditi sulle persone.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, inserire il seguente:
Art. 38-ter. - (Contributo straordinario sulle attività finanziaria e patrimoniali già detenute fuori dal territorio dello Stato, assoggettate alla proceduta di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25). - 1. Sulle somme detenute fuori dal territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, alle condizioni di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, è applicata per l'anno 2011 l'aliquota del 5 per cento, a titolo di imposta straordinaria e di solidarietà.
2. L'imposta di cui al comma precedente è versata dall'intermediario, come definito dall'articolo 11, lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha adempiuto alla regolarizzazione o al rimpatrio delle somme di cui al comma 1 con le stesse modalità di cui all'articolo 13-bis comma 5 del decreto legge 1o luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Il mancato versamento di cui al comma 1 comporta la revoca dei benefici di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13-bis del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. A tal fine gli intermediari

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sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato il versamento dell'imposta straordinaria oggetto del presente articolo
38. 022.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Contributo di solidarietà). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superare l'importo imponibile netto di 60.000 euro annui, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
2. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
3. Le risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono destinate al finanziamento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
38. 021.Montagnoli.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Fidejussione per apertura partita IVA). - 1. Dopo il comma 15-quater dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
«15-quinquies. All'atto dell'apertura della partita Iva, da parte di una società o cittadino extra UE, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, deve essere depositaria una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, per un importo non inferiore a diecimila euro. Tale garanzia fidejussoria sarà restituita all'atto della cessazione dell'attività e una volta eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dalla società o dalla persona fisica straniera».
38. 020.Bitonci.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro».

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2. A decorrere dall'anno 2010 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

4. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2010.
38. 027.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
38. 05.Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

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Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Affidamenti dei lavoratori in cassa integrazione). - 1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un accordo con Banca d'Italia e Associazione bancaria italiana per favorire l'accesso al credito da parte dei lavoratori colpiti dagli effetti della crisi finanziaria, in particolare per evitare che gli istituti di credito revochino gli affidamenti già concessi ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione.
38. 019.Polledri.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Imposta trasferimenti money transfer). - 1. A decorrere dal 1o settembre 2010, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria, esclusi gli istituti bancari. L'imposta è dovuta in misura pari allo 0,8 per cento, con un minimo di 1,00 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata.
38. 018.Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Cedolare secca per i contratti di locazione immobiliare a canone calmierato). - 1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, può essere assoggettato, sulla base delta decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento.
2. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini delle imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo, anche allo scopo di contenere l'onere entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2010 e di 175 mm di euro a decorrere dal 2011.
38. 01.Di Biagio.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - 1. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai finì dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.

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4. All'articolo 81,comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

6. All'articolo 30, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento», sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento».
7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
f) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 029.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

1. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2
La scala di equivalenza

Numero dei componentiParametro
11
21,57
32,17
42,87
53,67
64,47
75,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

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Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
b) La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea;
c) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 028.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, , dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16";
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente: Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

2. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo

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pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui ai presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
8. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, cori modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
9. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
c) Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

10. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29

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settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento», sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento».
11. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte 'sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
f) La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea
g) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 026.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro.
2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera: «b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. - (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). - 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma i è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».

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Art. 39-ter. - (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). - 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

Art. 39-quater. - (Riduzione delle spese per sistemi d'arma). - 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.

Art. 39-quinquies. - (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). - 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma I le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38. 02.Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - (Restituzione del drenaggio fiscale). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico

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delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma i e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
4. È soppresso l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69.

Art. 38-ter. - (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo i della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 38-quater. - (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo). - 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.

Art. 38-quinquies. - (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui

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alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte (e sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

Art. 38-sexies. - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). - 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

Art. 38-septies. - (Ripristino dell'ICI sulle case di lusso). - 1. L'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Art. 38-octies. - (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). - 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere

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delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma I, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 38-novies. - (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma I del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

Art. 38-decies. - (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

Art. 38-undecies. - (Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali). - 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma I del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure

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satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari a l'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».

Art. 38-duodecies. - (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). - 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma i è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008 recante "Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto dei coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.

Art. 38-terdecies. - (Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio). - 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione

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del comma I è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente a! 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate,

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nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 03.Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). - 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge i luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge I luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
38. 04.Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal

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periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento», sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento».

Art. 38-septies. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
e) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. - 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002
(298).
2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori e lavoratrici di età inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 31 luglio 2010, ogni lavoratore o lavoratrice dipendente di età inferiore ai trent'anni assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti

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con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori e le lavoratrici assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2011, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
38. 07.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre

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amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma i si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento», sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento».

Art. 38-septies. - 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. - 1. Per i nuovi assunti di età inferiore ai trent'anni, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 luglio 2010, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici è riconosciuto lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale

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(INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.
2. Le agevolazioni previste dal comma i si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 luglio 2010, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 31 dicembre 2009;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.

3. L'efficacia delle misure di cui ai commi i è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti dei Trattato istitutivo della Comunità europea.
38. 08.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono

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sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma i si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 0 per cento». Sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento».

Art. 38-septies. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. - 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è raddoppiato nel caso di spese per il personale di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato.».
38. 09.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

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Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,5 per cento».

Art. 38-septies. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. - All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è elevato a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta»;

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b) al numero 3) è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è elevato a 12.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta».
38. 010.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,5 per cento».

Art. 38-septies. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

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c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono esclusi dall'imposizione ai fini IRES, per un ammontare massimo del 50 per cento, i redditi di esercizio non distribuiti ai soci, sotto alcuna forma, conseguiti nei periodi di imposta 2010 e 2011.
38. 011.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 2,5 per cento».

Art. 38-septies. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti

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le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. - 1. All'articolo 1, comma 280,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La misura del 10 per cento è altresì elevata al quaranta per cento per le imprese aventi sede legale ed ubicazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mouse, Puglia, Sardegna e Sicilia».
38. 012.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un 'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-ter. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quater. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2.In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le

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parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-sexies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 12,5 per cento».

Art. 38-septies. - All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente: all'articolo 1, comma 280, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
38. 013.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

La scala di equivalenza

Numero dei componentiParametro
11
21,57
32,17
42,87
53,67
64,47
75,47

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-quater. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per

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cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-sexies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-septies. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

Art. 38-octies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 014.Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;

Pag. 126

2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Art. 12. - (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Conseguentemente dopo l'articolo 38-bis aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento,

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fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-quater. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-sexies. - 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

Art. 38-septies. - 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

Art. 38-octies. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68.51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 016.Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. 1. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite od abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito

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complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
3-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'unione europea.

Art. 38-quater. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6 comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-sexies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».

Art. 38-septies. - 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

Art. 38-octies. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite

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dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 015.Galletti, Ciccanti, Delfino.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. - All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 5.000 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. - La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Art. 38-quater. - (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). - 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-quinquies. - (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). - 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Art. 38-sexies. - All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».

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Art. 38-septies. - All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento.» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».

Art. 38-octies. - 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 017.Galletti, Ciccanti, Delfino.

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ART. 39.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis.
Fino al 31 dicembre 2013 sono sospese le procedure di esecuzione forzata per entrate erariali nei confronti di soggetti residenti nei comuni dei cratere del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 7. Lolli.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole:
a decorrere dal mese di gennaio 2011. ovunque ricorrano, con le seguenti: a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti.;
2) sostituire le parole:
gennaio 2011 ovunque ricorrano, con le seguenti: stesso mese di gennaio 2014;
b) sostituire il comma 3-quinquies con il seguente:
«3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro l'anno 2010, in 107 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e in 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 617 milioni per l'anno 2010 con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto a 107 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-sexies.
c) dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
«3-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».
39. 8. Lolli, Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Giachetti, Quartiani, Amici, Boccia, Lenzi, Rosato, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia, Livia Turco.

Ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ovunque ricorrano, sostituire le parole: centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le seguenti: centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

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dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 433, 6 agosto 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 grugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un per cento» sono sostituite, dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite, dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento»; e alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
39. 1. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 17 milioni e le parole: al comune de L'Aquila con le seguenti: comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
39. 2. Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
4-quinquies. Allo scopo di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, come identificati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, si provvede a reperire risorse per il finanziamento della legge 24 giugno 2009, n. 77, anche tramite l'utilizzo di un fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante un contributo straordinario dell'1 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del suddetto contributo di solidarietà.
39. 5. Mantini, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti destinatari dell'ordinanza del presidente dei Consiglio dei ministri 1o giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno

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2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria.
4-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-quinquies, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
39. 3. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
«4-quinquies. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 30 giugno 2010 fino allo 31 dicembre 2010. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2014. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2014. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
39. 4. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:
4-quinquies. In relazione all'emergenza causata dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia de L'Aquila, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila, al fine di ridurre i costi di funzionamento dell'Ente e dell'Azienda partecipata, potrà procedere alla cessazione dell'attività ed alla conseguente incorporazione di funzioni, attività e personale dipendente dell'azienda speciale e suo Ente strumentale, «Agenzia per lo Sviluppo». L'incorporazione non comporterà oneri aggiuntivi per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura de L'Aquila.
39. 6. Lolli.

Dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
4-quinquies. Le rate dei mutui ipotecari concessi anteriormente al 6 aprile 2009 ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma per l'acquisto della casa di abitazione principale o di immobili ad uso produttivo, dichiarati inagibili in conseguenza del sisma, sono sospese fino al 30 giugno 2011. Le rate sospese sono postergate.

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4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-quinquies e al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie dei mutui di cui al comma 4-quinquies il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'intesa finalizzato alla rinegoziazione dei mutui ipotecari di cui al comma 4-quinquies con la previsione di contributi in conto interessi sui mutui ipotecari oggetto di rinegoziazione fino al 50 per cento sulle rate sospese e postergate.
4-septies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 9. Lolli.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Per consentire la realizzazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e pubblica e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone dell'Umbria colpite dal terremoto del 15 dicembre 2009, sono autorizzati limiti di impegno ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011 per venti anni.
39. 012. Galletti, Ciccanti.

Dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

Titolo II-bis
TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Art. 39-bis.
(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Al fine di assicurare maggiori risorse a progetti europei di investimenti ed agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, secondo quanto previsto dall'articolo 39-quinquies, e di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.
2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Eurogruppo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 39-sexies, al fine di estendere l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Eurogruppo di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può essere elevata fino e non oltre lo 0,05 per cento. Tale aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui all'articolo 39-quater.
4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al camma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 39-sexies.

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Art. 39-ter.
(Caratteristiche dell'imposta).

1. L'imposta i cui all'articolo 39-bis si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dei Paesi dell'Eurogruppo.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.
3. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.

Art. 39-quater.
(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) identificazione delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 39-bis;
b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre una certa percentuale di una specifica media dei movimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, e definizione della misura della elevazione dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis;
c) definizione delle modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
d) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 39-bis con le norme del diritto comunitario, nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
e) destinazione del gettito derivante dall'imposta alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati.

2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 39-sexies, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Art. 39-quinquies.
(Destinazione del gettito).

1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 39-bis è destinato al finanziamento di programmi realizzati d'intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti.

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Art. 39-sexies.
(Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per una imposta europea sulle transazioni valutarie).

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione europea e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
b) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;
c) un rappresentante della Banca d'Italia;
d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;
e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.

3. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri.
4. Fanno altresì parte della commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.
5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione di cui al comma 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta;
b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 39-bis, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sta applicata;
d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis;
e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;
f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea di un fondo che sia finanziato dal gettito di tale imposta e le cui disponibilità siano utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttiva e per finanziare, con una significativa percentuale del tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.

6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

Art. 39-septies.
(Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato).

1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati

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l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis.
2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti dei Ministro delle finanze, e loro successive modificazioni, del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.
39. 01. Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinate all'incremento straordinario per l'anno 2011 delle detrazioni per i figli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Della disposizione di cui al presente comma si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2011. Delle medesime disposizioni non si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative e la misura del beneficio di cui al presente comma, che deve in ogni caso privilegiare le fasce

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di reddito più basse anche mediante l'attribuzione di un trasferimento monetario in caso di incapienza».

Art. 39-ter.
(Misure fiscali per il settore creditizio e revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
3. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
5. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2011, sono destinate all'incremento dell'importo degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, dei decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto legge, sono stabilite le modalità applicative e la misura del beneficio di cui al presente comma, che deve in ogni caso essere non inferiore al 50 per cento per le fasce di reddito più basse.
39. 06. Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale e ristoro del Fondo per le aree sottoutilizzate).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 7,5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio

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o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al camma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. E inoltre applicabile la sanzione di cui all'ari. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate al reintegro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, necessarie per la realizzazione degli obiettivi relativi al periodo di programmazione 2007-2013, e vengono prioritariamente assegnati, nei rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 864, della legge n. 296 del 2006, alla realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie in grado di migliorare le mobilità inframeridionale, alle aree portuali, a interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, a interventi per migliorare le infrastrutture idriche e ambientali, al potenziamento delle Università meridionali.
6. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare agli interventi di cui al comma 6, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
39. 07. Boccia, Baretta, Ventura, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, D'Antoni, Oliverio, Vico, Bellanova.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le frequenze della banda 790-860 MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Con separato decreto il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può disporre misure compensative, economiche o di risorse frequenziali, finalizzate ad ottenere l'immediato rilascio di frequenze attualmente utilizzate in ambito locale o la loro sostituzione con altre frequenze nonché le misure per recuperare comunque le frequenze non utilizzate secondo le previsioni di legge.
3. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento

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a interventi tesi a combattere il digital divide e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
39. 09. Gentiloni Silveri, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Incremento della franchigia IRAP).

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: "euro 2.150, euro 1.650, euro 1.050 ed euro 525" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.300, euro 3.250, euro 2.100 ed euro 1.050".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 39-ter.

Art. 39-ter.
(Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie).

1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento».
39. 08. Fluvi, Lulli, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.
(Modifiche al regime dei contribuenti minimi e marginali).

1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) hanno conseguito ricavi ovvero anno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 50.000 euro, elevati a 70.000 euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni».
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «nel triennio solare precedente: non anno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessi o superiore 4.000 euro».

2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta

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ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui ai comma 110 della medesima legge».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.

Art. 39-ter.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuto un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari».
39. 010. Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchionni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancia e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente:
a) al comma 2, alinea sopprimere le parole: in aree non soggette a vincolo;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: fatta eccezione per quelli di natura tributaria aggiungere le seguenti:, urbanistica e paesaggistica.
39. 05. Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva uria di ciascun istituto di credito e degli altri ari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la

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quota eccedente il rapporto 10 e fino al morto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto».

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
39. 022. Meta, Velo, Lovelli, Tullo, Bonavitacola, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione

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di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, sostituire le parole: al 4 per cento con le seguenti: e al 10 per cento.
39. 02. Peluffo, Misiani.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le opere previste nell'allegato 1 e allegato 2 dei ottobre 2008 "Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n. 277 sono esclusi dal saldo del patto di stabilita interno, per gli anni dal 2011 al 2015 di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dei comuni in cui insistono tali opere per un ammontare complessivo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015».
39. 04. Peluffo, Misiani.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale).

1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dei territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte dei contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei

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sei mesi successivi alla scadenza dei detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471».

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. La Regione Lombardia il comune di Milano e la provincia di Milano sono autorizzati all'acquisto delle aree del sito Expo 2015.
4-ter. Gli enti di cui al comma 4-bis, all'atto della stipula del contratto di compravendita, sono tenuti ad allegare il progetto di destinazione d'uso che dovrà comunque contenere la prevalente destinazione di pubblica utilità, pena la nullità del contratto.
4-quater. Le somme dovute per l' acquisto di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
39. 03. Peluffo, Misiani.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 170 milioni per l'anno 2010.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005.. n. 266, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
39. 013. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.

Le disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.

Art. 39-ter.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a

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decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
39. 014. Realacci, Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:

Art. 39-bis.

All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sostituire la cifra: «48.000» con la seguente: «78.000»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) interventi di manutenzione ordinaria di sicurezza statica e antisismica».

All'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali».

Art. 39-ter.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
39. 015. Iannuzzi, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

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applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente dopo l'articolo 44, inserire in seguente:

Art. 44-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito).

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modifiche della legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal gennaio 2012. Contestualmente si impegna il Governo a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge di riforma dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, atte a ridurre il fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo. Ciò al fine di ristabilire in modo pieno il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), il sesto periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e è sostituito con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari a l'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3 e 4».
39. 016. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonio Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis
(Misure fiscali per il settore creditizio).

In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità

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applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

1. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
39. 018. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.

Il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2011.
39. 019. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Edilizia sanitaria pubblica).

1. Al fine di consentire il potenziamento degli investimenti dei programmi edilizia sanitaria e l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
39. 020. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:

Art. 41.
(Consolidato mondiale per attrazione investimenti esteri).

1. Le disposizioni di cui alla sezione III, articolo 130 e seguenti, sul consolidato mondiale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 23 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
39. 021. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo.

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ART. 40.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni di cui al comma 1, è concesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un credito d'imposta d'importo pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f) punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il decreto d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 ed è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis). Si applicano comunque le deroghe previste nella comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C16/1 del 22 gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediante occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parzialmente, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
2-quater. L'incremento della base occupazionale va considerato la netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2011, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento dalla base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
2-quinquies. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-sexies. Il credito d'imposta spetta a condizioni che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso a siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

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b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti nazionali anche con riferimento alla unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigneti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo del 1o novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
2-septies. Nel caso di impresa subentrante ad altre nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
2-octies. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole medie imprese;
c) qualora vengono definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza delle disposizioni dei commi 2-bis a 2-septies, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggio credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
2-nonies. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 2-bis a 2-octies. i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «6,5» e sostituita dalla seguente: «7,5»;
6-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti:«86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «96 per cento» con le seguenti «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti parole «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole:«0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
40. 2.Barbato, Messina, Formisano, Zazzera, Cambursano, Borghesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle

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imprese, di parte capitale e parte corrente sono risotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino al 2 miliardi e 750 milioni di euro.
2-ter. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione dei commi 2-bis e 2-bis del presente articolo.
2-quater. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo.
2-quinquies. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite alla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2-septies. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concreto con il Ministero dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. 1.Cimadoro, Borghesi, Cambursano

Al comma 1 aggiungere le seguenti parole: e delle imprese che assumono personale a tempo indeterminato.

Conseguentemente:
a) Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le modalità dei trasferimenti alle Regioni commisurati alle minori entrate recate dal comma 1.»
b) All'articolo 55, dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:
«2-sexies. Sono stabilite nella misura del 15 per cento le aliquote, che risultino inferiore a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, della legge 1o dicembre 1981, n.692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239;
g) articolo 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
40. 3.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti delle altre regioni e province autonome, con riferimento alle politiche

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fiscali di incentivazione al rientro nel territorio nazionale del valore della produzione delocalizzato all'estero.
40. 4.Polledri.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Incentivi alle organizzazioni dei produttori).

1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo delle Organizzazioni dei Produttori nel mezzogiorno, i versamenti compiuti dai soci al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, costituito nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.
2. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori nel territorio delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, realizzate entro il 31 dicembre 2011 sono a carico del bilancio dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per l'anno 2011.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 10 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 01.Laganà Fortugno.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Agevolazione contributive nel settore agricolo).

1. Al fine di sostenere l'occupazione nel settore agricolo, all'articolo 2, comma 49 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono state sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondenza utilizzo della somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 2 , comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
40. 02.Marinello.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

1. Al fine di accrescere la competitività e sostenere l'internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, attraverso la qualificazione e la valorizzazione delle materie prime impegnate nei processi di produzione, l'utilizzo della dicitura «Made in Italy», o di altre equivalenti è unicamente consentito nei casi in cui le fasi di produzione elaborazione e trasformazione delle materie prime avvengano in Italia.

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2. Per i prodotti alimentari, comunque, espressione della tradizione alimentare italiana, per i quali le materie prime non sono ottenibili in Italia è consentito l'utilizzo della dicitura «Made in Italy», o altre equivalenti, purché accompagnata dall'indicazione del luogo di origine delle medesime materie prime.
40. 03.Simonetti.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Misure in favore dello sviluppo delle Regioni Sicilia e Calabria).

1. Salvo le assegnazioni già disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto legge 1o gennaio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse disponibili a valere sul contributo di 1.300 milioni di euro di cui alla medesima disposizione sono destinate al finanziamento delle seguenti misure nelle regioni Sicilia e Calabria:
a) interventi infrastrutturali connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo «Corridoio 1», consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo e interventi sulle reti del trasporto su ferro delle aree metropolitane;
b) interventi di ammodernamento della S.S. 106 «statale jonica» da Reggio Calabria al confine della Basilicata;
c) un programma straordinario di potenziamento degli investimenti in materia di edilizia scolastica antisismica e adeguamento strutturale antisismico, anche mediante la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;
d) un programma straordinario di interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.

2. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare agli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
40. 04.D'Antoni, Villecco Calipari, Marini, Oliverio, Berretta, Burtone, Capodicasa, Cardinale, Causi, Genovese, Laganà Fortugno, Laratta, Levi, Lo Moro, Minniti, Antonino Russo, Samperi, Siragusa.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

1. Al fine di favorire l'integrazione dei percorsi assistenziali ovvero garantire la reale «presa in carico» dei pazienti da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), si possono costruire ai fini dello sviluppo nel SSN delle attività del post acutie e dell'odontoiatria nonché per sostenere l'assistenza sanitaria integrativa nei citati regimi, servizi sanitari, Fondazioni di partecipazione tra soggetti pubblici e privati istituite secondo le modalità previste dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 502 del 92.
40. 05.Grassi, Pedoto, Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Murer, Sarubbi.

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ART. 40-bis.

Sopprimerlo.
* 40-bis. 7. Zucchi, Oliverio, Barretta, Ventura, Boccia, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Pizzetti.

Sopprimerlo.
* 40-bis. 4. Casini, Vietti, Libè, Delfino, Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Lusetti.

Sopprimerlo.
* 40-bis. 1. Di Giuseppe, Rota, Cambursano, Borghesi.

Sopprimerlo.
* 40-bis. 2. Beccalossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte di produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione dei decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo dei comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
40-bis. 3. Beccalossi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2010, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore zootecnico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del presente comma.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Misure per il ricambio generazionale delle imprese zootecniche.
40-bis. 6. Fiorio, Zucchi, Marco Carra, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Pizzetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare e zootecnico, e con l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 5 milioni di giura per l'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma possono essere accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese dei settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento dei debito. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente

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decreto, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente articolo.
40-bis. 5. Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio»;
2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione ulteriore delle spese sostenute per la regolarizzazione per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente:
a) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole:
«sono adeguate all'importo di euro cinquemila» con le seguenti: «sono adeguate all'importo di euro mille»;
b) all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: «di importo non inferiore a euro tremila» con le seguenti: «di importo non inferiore a euro millecinquecento»;
c) all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. 1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

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b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento», con le seguenti: «91 per cento».
* 40-bis. 01. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 65 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quarto e quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
* 40-bis. 010. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Accesso ai fondi per l'edilizia sanitaria).

1. Ai fondi per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive disposizioni, possono accedere anche gli Istituti sanitari No Profit accreditati ai sensi del decreto legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
40-bis. 07. Pedoto, Grassi.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Nei limiti della maggiore spesa di 400 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2011 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente: all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguente commi:
7-ter. All'articolato 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 dei decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

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2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
40-bis. 08 Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art.40-ter.

1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo dei gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 dei trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di giura nel 2010, 15 milioni di giuro nel 2011 e 7,5 milioni di giuro nel 2012 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
40-bis. 02 Cenni, Sani, Oliviero, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

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Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziate per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.
2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziate nell'ambito della rete rurale nazionale, delle seguenti misure:
a) semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell' annualità 2010
b) istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei Programmi di Sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziate per la rete rurale nazionale.
40-bis. 03 Servodio, Cenni, Oliviero, Cuomo, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
2. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1 è riconosciuto nei limiti dei Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis pubblicato nella G.U. UR L379 del 28 dicembre 2006.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nel limite di spesa annuo complessivo pari a 300 milioni di euro.

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Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
40-bis. 09 Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

(Istituzione del Fondo confidi).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Alle risorse di cui al presente comma, possono accedere le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese dei settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento dei debito.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, quanto a 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191; per gli anni a decorrere dal 2011 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-bis del presente provvedimento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di

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ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
40-bis. 011 Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole «per il quinquennio 2007-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di aura per l'anno 2010».
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 dei presente provvedimento.
40-bis. 012 Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

(Incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
40-bis. 013 Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

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Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.
(Rifinanziamento del Fondo per le crisi di mercato in agricoltura).

1. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di aura per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'orticolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per l'anno 2011 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-bis del presente provvedimento.

Conseguentemente dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
40-bis. 014 Cuomo, Oliviero, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe(PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter

All'articolo 1, comma 280, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

Conseguentemente: all'articolo 55 dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite

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dalle seguenti:«Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro« sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro»,

7-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 015. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter

1. All'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La misura del 10 per cento è altresì elevata al quaranta per cento per le imprese aventi sede legale ed ubicazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia»

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti:«Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro»

7-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 016. Galletti, Ciccanti.

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Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono esclusi dall'imposizione ai fini IRES, per un ammontare massimo del 50 per cento, i redditi di esercizio non distribuiti ai soci, sotto alcuna forma, conseguiti nei periodi di imposta 2010 e 2011.
2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro.
3. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento.».
5. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

6. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 017. Galletti, Ciccanti.

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Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'importo di cui al presente numero è elevato a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta»;
b) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «l'importo di cui al presente numero è elevato a 12.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta».

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro.».
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti. «8 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 euro per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»,
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti:«Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'unione Europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili,

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sono ridotte in materia lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010
40-bis. 018. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è raddoppiato nel caso di spese per il personale di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato»
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole. «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»,
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 euro per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti:« Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»,
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti:«Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili,

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sono ridotte in materia lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
40-bis. 019. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori e lavoratrici di età, inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
3. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 31 luglio 2010, ogni lavoratore o lavoratrice dipendente di età inferiore ai trent'anni assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai finì dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori e le lavoratrici assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2011, per motivi diversi da quelli dei collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in

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più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
9. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
10. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

11. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
12. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;

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c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

13. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota dei 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
14. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009. n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a1 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 020. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Per i nuovi assunti di età inferiore ai trent'anni, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 luglio 2010, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici è riconosciuto lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.
2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 luglio 2010, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a1 31 dicembre 2009;
b) 1'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità. oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

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i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:».
5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

6. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

8. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
9. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a1 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
40-bis. 021. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:

Art. 40-ter.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

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n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis.
(Detrazioni per adozione internazionale).

Dall'imposta lorda, previa certificazione ricevuta dall'ente autorizzato, si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura.
Le spese sostenute sono detraibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quindicesimo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».
40-bis. 022. Sbrollini, Livia Turco, Miotto, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sarubbi.

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ART. 41.

Sopprimerlo.
41. 4. Vannucci, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in uno degli Stati membri dell'Unione Europea con le seguenti: nello Stato membro di provenienza.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter
. Sono ridotte in maniera lineare, per un importo fino 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
41. 1. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche.
41. 3. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, è sostituito, dal seguente:
«4. Gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva».
41. 01. Miotto, Murer, Sbrollini, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Sarubbi.

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ART. 42.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Distretti produttivi).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e nei due periodi d'imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.
3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 6-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, sono abrogati.
6. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 20011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 5.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-bis, capoverso comma 4-ter, alinea primo periodo, sostituire le parole: Con il contratto di rete più imprenditori con le seguenti: Con il contratto di rete due o più imprese.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea ultimo periodo, sostituire le parole da: il contratto deve essere redatto per atto pubblico fino alla fine del periodo con le seguenti: «il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione, dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento».
42. 1.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-bis, capoverso comma 4-ter, alinea primo periodo, sostituire le parole: la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato con le seguenti: la propria capacità innovativa o la propria competitività sul mercato.

Conseguentemente, al medesimo capoverso 4-ter, alla lettera b), sostituire le parole: l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva con le seguenti: l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione, o di innalzamento della capacità competitiva o commerciale.
42. 2.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

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Al comma 2-bis, capoverso dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente: 4-ter.1. Possono partecipare ai contratti di rete costituiti da più imprenditori anche soggetti a carattere associativo, centri di ricerca, fondazioni ed enti, anche privi di personalità giuridica, pubblici o privati le cui attività siano funzionali allo sviluppo del programma comune di rete.
42. 3.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2-quater primo periodo, sostituire le parole: se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete con le seguenti: concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui viene meno l'adesione al contratto di rete;

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
42. 4.Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Rimodulazione dei finanziamenti concessi alle imprese).

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti la rimodulazione fino al 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a 15 anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Dalla applicazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. Gli eventuali oneri della rimodulazione sono a totale carico delle aziende beneficiarie.
42. 01.Beccalossi.

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ART. 43.

Sopprimerlo.
* 43. 15. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, con le seguenti: nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'articolo 118 della Costituzione e degli eventuali, specifici, strumenti di programmazione settoriale esistenti,.
43. 4. Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà, aggiungere le seguenti: dell'articolo 117.

Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: Sicilia aggiungere le seguenti: nonché nelle regioni Liguria e Toscana, limitatamente ai comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara,
dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente: Art. 55-bis.-1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
43. 11. Rigoni, Rubinato.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà, aggiungere le seguenti:, dell'articolo 117.
43. 3. Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, alinea, dopo e parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e previa intesa in Conferenza unificata.

Conseguentemente al medesimo comma:
alla lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente e sostituire le parole: al Commissario di Governo con le seguenti: al Sindaco competente;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in via di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come Zone Franche Urbane nonché con quella de L'Aquila, individuata dal CIPE in data 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le Zone franche urbane, e relativa dotazione finanziaria, di all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
43. 1. Cambursano, Borghesi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e previa intesa in Conferenza unificata.
43. 8. Galletti, Ciccanti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente.
* 43. 9. Galletti, Ciccanti.

Al comma , lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente.
* 43. 13. Laganà Fortugno.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
43. 2. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

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Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in sede di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come zone franche urbane, nonché con quella de L'Aquila individuata con delibera CIPE del 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le zone franche urbane, e relativa dotazione finanziaria, di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 43. 10. Ciccanti, Galletti.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in sede di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate, con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, come zone franche urbane (ZFU), nonché con quella de l'Aquila, individuata dal CIPE in data 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le zone franche urbane e la relativa dotazione finanziaria, di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
* 43. 14. Laganà Fortugno.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole). - 1. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le deroghe alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, anche in relazione alle operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
43. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese» di seguito denominato «Fondo» al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti

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dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento della Cassa depositi e prestiti s.p.a delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La Cassa depositi e prestiti S.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
6. Dal presente articolo discendono oneri paria 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ai comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
43. 02. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali

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crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
43. 03. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - 1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado del tessuto economico e sociale nelle zone montane confinanti con Stati esteri e di attirare nuovi capitali e sostenere le imprese esistenti, con importanti benefici in termini occupazionali e di benessere sociale complessivo, sono istituite, con le modalità di cui all'articolo 3, zone franche montane nei territori delle province di Verbania Cusio Ossola, Sondrio e Belluno. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 23-sexies.
2. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/63/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, una nuova attività economica nelle zone franche montane individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 12 gennaio 2012 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, per i soli immobili siti nelle zone franche montane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore

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a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

3. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1o gennaio 2011 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 1, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 379 del 28 dicembre 2006.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai precedenti commi.
5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per l'individuazione delle zone franche montane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui all'articolo 1. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche montane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 23-bis. L'efficacia delle disposizioni della presente proposta di legge è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE ed alle commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
7. Le dotazioni di parte corrente ed in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
43. 04. Simonetti.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). - 1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, sono nulle le clausole di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dalla effettiva durata del prelevamento della somma.
3. La Banca d'Italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo e stabilisce criteri e modalità ispirate a principi di trasparenza e corretta informazione con cui gli istituti di credito fissano le condizioni economiche per i servizi offerti ai clienti, ivi comprese le

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aperture di credito e gli affidamenti relativi ai conti correnti.
43. 05. Ceccuzzi, Fluvi, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica). - 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
43. 06. Froner, Lulli, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti e assegnazione all'acquirente unico di funzioni in materia di carburanti). - 1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
3. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente

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unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità attraverso cui acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 3.
43. 07. Vico, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali). - 1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni della presente proposta non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.
3. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

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6. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
7. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
8. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
9. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
10. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
11. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

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c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
14. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
15. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro da parte del Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
16. Ai fini della registrazione di cui al comma 2 e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.
17. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
43. 08. Lulli, Cavallaro, Boccuzzi, Ferranti, Bocci, Marco Carra, Causi, Cenni, Ciriello, Codurelli, Colaninno, De Pasquale, Esposito, Fedi, Ferrari, Froner, Gatti, Gnecchi, Laratta, Lenzi, Motta, Marchi, Mastromauro, Miglioli, Mogherini Rebesani, Rugghia, Samperi, Scarpetti, Schirru, Siragusa, Federico Testa, Brandolini, Trappolino, Tullo, Velo, Vico, Zucchi.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure straordinarie per la tutela del potere d'acquisto). - 1. Fino al 31 dicembre 2011, gli aumenti delle tariffe, dei prezzi regolamentati, dei prezzi nei settori sottoposti ai regimi di concessione o autorizzazione, dei canoni per alloggi ad uso sociale compresi quelli degli enti privatizzati, non possono superare il tasso di inflazione programmata.
2. Al fine di monitorare, valutare ed intervenire su eventuali aumenti è istituita

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nella Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la sorveglianza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico una Consulta per il controllo dei prezzi e delle tariffe di cui al comma 1.
3. Della consulta di cui al comma 2 fanno parte il Ministro dello sviluppo economico o un suo rappresentante, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, e, a seconda di specifiche esigenze, i Ministri competenti per materia, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Qualora si verifichino aumenti delle tariffe e dei prezzi di cui al comma 1 superiori al tasso di inflazione programmata, gli enti o le imprese responsabili di tali aumenti inviano alla Consulta di cui al comma 2 una relazione esplicativa delle ragioni degli aumenti medesimi. La Consulta apre un'istruttoria entro dieci giorni dalla ricezione e, nel caso in cui sia ravvisata un'infrazione alla disciplina recata dal comma 1, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del provvedimento di infrazione, determinando i termini entro i quali l'impresa o l'ente devono procedere al pagamento della sanzione.
5. Le risorse provenienti dalle sanzioni di cui al comma 4 confluiscono in un fondo per la tutela dei consumatori e delle fasce sociali più deboli istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2011 inviano alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione, una relazione dettagliata sull'attività della Consulta e uno schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione del fondo da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori e delle fasce sociali più deboli.
43. 09. Causi, Baretta.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: «impresa», ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti: «e dai professionisti».
43. 010. Mantini, Galletti, Ciccanti.

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ART. 44.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di contribuire agli sbocchi professionali dei ricercatori che rientrano dall'estero, di cui al comma 1, si realizzano: un laboratorio di ricerca attrezzato per la ricerca scientifica e tecnologica sui materiali presso la Facoltà di SMFN dell'Università di Messina che gestirà tale struttura insieme alle università di Catania e Palermo, eventualmente in consorzio con altre università italiane; un laboratorio di aerodinamica e prove su galleria del vento, da localizzare nel Comune di Villa San Giovanni (RC) od in quello di Reggio Calabria come struttura della facoltà di Ingegneria dell'Università di Reggio Calabria, da gestire insieme con le Università di Cosenza e Catanzaro, ed eventualmente in consorzio con altre università nazionali, finanziati con 50 milioni di euro ciascuno.

Conseguentemente all'articolo 46, comma 3, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecento.
44. 1. Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
3-ter. Al fine di incentivare le azioni dirette a promuovere il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, gli organismi, di cui al comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e al comma 1149 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il biennio 2010-2011 destinano a contratti di ricerca il 10 per cento delle risorse ad essi assegnate. Il CIPE, a valere sul Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, conferma, per il medesimo biennio, ai predetti organismi risorse per un ammontare annuale pari a quello assegnato dallo Stesso per l'anno 2007.
44. 2. Nicolais.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:

Art. 44-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali).

1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2011.

Art. 44-ter.
(Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Il Piano nazionale di spartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate quanto a 800 milioni per l'anno 2011 alle finalità di cui all'articolo 44-bis e per la quota rimanente a interventi tesi a combattere il digital divide e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia

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e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
44. 05. Ghizzoni, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. - 1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 da destinare ad integrazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi 870 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede quanto a 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
3. Ai maggiori oneri, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.

Art. 44-ter. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
44. 07. Lulli, Ghizzoni.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. - (Sostegno alla stampa all'estero per lo sviluppo del made in Italy). - 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 196 convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010 n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 70 milioni per il 2011, 70 milioni per il 2012, 70 milioni di euro per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.
Art. 44-ter. (Misure fiscali per il settore creditizio). 1. In considerazione della

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straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
44. 06. Narducci, Fedi, Garavini, Porta, Bucchino, Gianni Farina.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - (Sostegno alla stampa all'estero per lo sviluppo del made in Italy). - 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d), sono soppresse le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché».

Conseguentemente all'articolo 55, comma 5, sostituire le parole: 320 milioni con le seguenti: 315 milioni.
44. 09. Galletti, Ciccanti, Vietti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. - (Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito). - 1. In attesa del definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integra tivi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».

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4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.

Art. 44-ter. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui ai comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
44. 04. Ventura, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Bachelet, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Antonino Russo, Siragusa.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - (Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito). - 1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012. Il Governo è delegato a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino dei contributi all'editoria, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, per la riduzione del fabbisogno necessario per far fronte a questo impegno di tutela del pluralismo;
b) ripristino del carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria, garantendo al contempo una riduzione dei relativi oneri dello Stato.

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: «la disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.
44. 02. Montagnoli, Simonetti.

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Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Editoria di cooperative di giornalisti, no profit e di partito).

1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dal 2010, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il sesto periodo della lettera c), del comma 1 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi.».
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari a l'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3 e 4.
44. 08. Galletti, Ciccanti, Vietti

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - (Misure di sostegno per le emittenti locali). - 1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alle emittenti radiotelevisive locali verranno pertanto, riconosciuti, in tale triennio, 150 milioni di euro annui, e la parte rimanente pari a 120 milioni di euro annui, rimarrà nelle disponibilità dello Stato.
2. Copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economa e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutta le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con

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esclusione degli stanziamenti destinati alla ricorsa, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. 01. Franzoso, Distaso, Antonio Pepe, Sisto.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1, si interpreta nel senso che all'esaurimento dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio, autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non vengano meno le agevolazioni postali, ma il diritto dell'azienda che fornisce il servizio postale ad ottenere la compensazione ulteriore.
2. Nel caso di esaurimento del fondo, la tariffa postale effettivamente corrisposta dalle aziende editoriali potrà essere aggiornata con il decreto di cui all'articolo 1 della sopra citata legge in misura non superiore al 50 per cento di quanto effettivamente pagato ad inizio anno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. - 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,22 per cento».
44. 03. Bobba, Damiano, Baretta, Bellanova, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. -1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
44. 010. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. -1. A decorrere dall'anno 2010 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale incentivi assicurativi di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di 150 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
44. 011. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.

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ART. 45.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 45 si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
45. 4. Sardelli.

Sopprimerlo.
* 45. 5. Beccalossi.

Sopprimerlo.
* 45. 6. Ciccanti, Galletti.

Sopprimerlo.
* 45. 12. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 45. - (Modifiche alle modalità di determinazione del prezzo dei certificati verdi). - 1. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, nonché di conseguire gli obiettivi di riduzione della emissioni assegnati al Paese, il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 5 dicembre 2010, modalità e condizioni del ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica degli anni successivi al 2010, prevedendo un meccanismo di graduale incremento - su base annuale fino al 2020 - della quota d'obbligo ed un simmetrico decremento del valore di ritiro, e prevedendo altresì che il valore minimo sIa comunque inferiore al prezzo di cui al precedente comma 148.
45. 8. Vico.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 45. - (Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi) - 1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro

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dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizione attuative del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE e, in ogni caso, a decorrere dal 1o settembre 2011.
45. 10. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: sono versate all'entrata fino alla fine del con le seguenti: sono portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.

Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere in fine le parole:, e per la conseguente riduzione della componente tariffaria A3.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'eventuale onere di cui al comma 1 del presente articolo, stimabile in un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli gli anni 2011 e 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione per gli anni 2011 e 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge. Per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con l'eventuale riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.»
45. 1. Borghesi, Cambursano, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: apposito Fondo istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a incentivare e finanziare la ricerca e gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al comma 1. Il medesimo decreto è trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta comunque a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione, che non optano per la risoluzione anticipata della convenzione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al Fondo di cui al comma 1.
1-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma l, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
45. 2. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

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Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, nonché di conseguire gli obiettivi di riduzione della emissioni assegnati al Paese, il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 5 dicembre 2010, modalità e condizioni del ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica degli anni successivi al 2010, prevedendo un meccanismo di graduale incremento - su base annuale fino al 2020 - della quota d'obbligo ed un simmetrico decremento del valore di ritiro, e prevedendo altresì che il valore minimo sia comunque inferiore al prezzo di cui al precedente comma 148».
45. 7. Vico, Federico Testa.

Al comma 3, capoverso comma 149-bis, sostituire le parole da: prevedendo che almeno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: attraverso il relativo incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
45. 3. Piffari, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Scilipoti.

Al comma 3, capoverso comma 149-bis, sostituire le parole da: prevedendo che almeno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo.
45. 11. Brugger, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini della tutela e riqualificazione delle aree montane, in sede di attuazione della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, sono assegnate quote incentivanti di CO2 a titolo gratuito agli impianti che operano in settori ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, qualora gli stessi impianti esercitano attività che favoriscano il sequestro di CO2 mediante silvicoltura nella Comunità europea.
45. 9. Simonetti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere i seguenti:
«Art. 45-bis. - (Misure di sostegno al turismo sociale). - 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 37 è inserito il seguente:
«37-bis) predisposizione dei pacchetti turistici di cui all'articolo 84 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e dei relativi servizi, da parte di consorzi, reti e filiere piccole e medie imprese turistiche, rivolti ad organizzazioni senza scopo di lucro di turismo sociale e di cittadinanza attiva, finalizzati alla promozione del turismo sostenibile e ambientale, e caratterizzati dalla presenza di servizi turistici e culturali, da servizi di trasporto e servizi accessori, dalla vendita anche tramite internet, e da un prezzo concorrenziale».

2. I pacchetti turistici di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6, inserito dal comma 1

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del presente articolo, sono organizzati in collaborazione con gli enti pubblici locali e culturali, gli enti pubblici turistici, le agenzie di viaggio e di turismo e le imprese di trasporto.
3. Le modalità di organizzazione dei pacchetti di cui al comma 1 sono stabilite dalle regioni, sentite le associazioni di categoria del turismo e le associazioni del turismo sociale e di cittadinanza attiva maggiormente rappresentative sul territorio regionale.
4. Le spese per la creazione dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 6 inserito dal comma 1 del presente articolo, nonché per la promozione dei pacchetti di cui al medesimo numero 37-bis), sono interamente finanziate con le risorse e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Art. 45-ter. - (Misure fiscali per il settore creditizio). - 1. In considerazione della straordinaria necessita ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
45. 04. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 45, aggiungere i seguenti:
Art. 45-bis. - (Agevolazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio alberghiero). - 1. A decorrere dall'anno 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive, nel limite di spesa annuo di 150.000.000 di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 2.000.000 di euro.
2. A decorrere dall'anno 2011 per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive sono prorogate le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa annuo di 50.000.000 di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 500.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure e i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.

Art. 45-ter. - (Misure fiscali per il settore turistico). - 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota

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eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
45. 03. Marchioni, Lulli, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e fino al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,5 1 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».

6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
45. 05. Galletti, Ciccanti.

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Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
2. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento ciascuno degli anni 2011 e 2012.
45. 06. Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per una maggiore efficienza energetica, alla lettera d), comma 2, articolo 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, attraverso il riconoscimento di tariffe differenziate in ragione della diversa insolazione dei territori in cui sono localizzati gli impianti».
45. 09. Bitonci.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. - (Proroga detrazioni per investimenti in efficienza energetica). - 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 500 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per il 2013, e a 200 milioni di euro per l'anno 2014.
45. 01. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
«Art. 45-bis. - (Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici). - 1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori, riservano una parte dei citati contratti di valore complessivo non superiore a 500.000 euro alle predette imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.
2. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
45. 02. Lulli, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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ART. 46.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al precedente comma aggiungere le seguenti: da confermare, in particolare se derivati da accordi di programma con i competenti Ministeri, oppure.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
46. 5.Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, sopprimere le parole da: con priorità, fino alla fine del comma.
46. 4.Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Zamparutti.

Al comma 3 sostituire le parole: con priorità al finanziamento del MO.S.E. con le seguenti: con priorità al finanziamento delle infrastrutture stradali e idriche del Mezzogiorno.
46. 6.Galletti, Ciccanti.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità, aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle opere per il completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico, e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria, l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale e.
46. 10.Boffa, Meta, Bonavitacola, Ginefra, Cardinale, Laratta, Velo, Tullo, Pierdomenico Martino, Lovelli, Gasbarra, Fiano, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati a garantire per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale e.
46. 11.Bonavitacola, Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza, e.
46. 12.Meta, Velo, Lovelli, Tullo, Ginefra, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture

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di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli, e.
46. 13.Meta, Velo, Gentiloni Silveri, Giorgio Merlo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa.

Al comma 3, dopo le parole: con priorità di finanziamento aggiungere le seguenti: di pari importo, del completamento dell'autostrada Catania-Ragusa e.
46. 2.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Al comma 3, sostituire la parola: quattrocento con la seguente: trecento.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime modalità il CIPE, destina 50 milioni di euro per opere del sistema idrico del Serino e 50 milioni di euro per la metropolitana di Catania.
46. 1.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le somme previste per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ai sensi della delibera CIPE del 6 Marzo 2009, vengono riassegnate e ridestinate prioritariamente al completamento di altre opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico delle regioni Sicilia e Calabria di cui alla legge 23 dicembre 2001, n. 443.
3-ter. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere da finanziare ai sensi del comma 3-bis.
46. 3.Libè, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le somme previste per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ai sensi della delibera CIPE del 6 marzo 2009, vengono prioritariamente destinate al completamento delle opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico della regione Sicilia e Calabria.
46. 7.Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le risorse autorizzate nell'ambito del contratto di programma Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. 2007-2011, sono incrementate di 204 milioni di euro per l'anno 2011, ai fini del finanziamento delle progettazioni definitive delle tratte AV/AC Brescia-Verona e Verona-Padova, di completamento del l'infrastruttura strategica AV/AC Verona-Venezia.
3-ter. Per il biennio 2011-2012 il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le aliquote indicate dai commi 3-quater e 3-quinquies.
3-quater. Per l'anno 2011 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,5 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

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e) 8,9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

3-quinquies. Per l'anno 2012 si applicano le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.

3-sexies. Restano ferme, a decorrere dal 2013, le aliquote per scaglioni di raccolta stabilite dall'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
46. 14.Montagnoli.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività edilizie e di acquisizione di immobili per le Università, per le aziende ospedaliere-universitarie e per le residenze per studenti universitari.
3-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
46. 9.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Realizzazione della Piastra logistica dell'interporto di Termini Imerese). 1. Al fine di dare impulso allo sviluppo dell'area industriale di Termini Imerese colpita da una grave crisi economica, si autorizza la spesa di 200 milioni di euro nel 2011 e 50 milioni di euro nel 2012, per la realizzazione della piastra logistica dell'interporto di Termini Imerese. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione di 200 milioni di euro nel 2011 e di 50 milioni di euro nel 2012 della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 55.
46. 01.Commercio, Lo Monte, Latteri, Lombardo, Misiti.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina). - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 4-quater è soppresso.
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 i commi 203, 204 e 205 sono soppressi.
3. Le risorse finanziarie che discendono dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di

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veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
*46. 02.Cambursano, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Messina.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - (Rinegoziazione dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti). - 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni che alla data del 31 luglio 2010 presentino le caratteristiche indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina:
a) la tipologia di mutui che hanno diritto alla rinegoziazione tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo;
b) le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse.

3. La Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni che hanno diritto alla rinegoziazione una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione.
4. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutti gli accantonamenti. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, le autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
46. 04.Bitonci.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. - 1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.
2. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti previsti nei contratti di Programma sottoscritti dall'ANAS S.p.A. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
3. Le modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono determinate con

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decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
46. 06.Meta, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Giorgio Merlo, Gentiloni Silveri.

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale).

1. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali, di cui all'Allegato II del Reg. (CEE) n. 2408/92, e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui».
2. I procedimenti relativi ai contratti di cui allo stesso comma 34-bis, che non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, si perfezionano con la sottoscrizione da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), anche ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), della legge n. 86 del 2010.
3. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
4. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
46. 07.Galletti, Ciccanti.

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ART. 47.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: La società ANAS S.p.A. fino a o consistenti in gallerie, con le seguenti: Al fine di assicurare la realizzabilità, contestualmente alla costruzione del tunnel ferroviario del Brennero, anche della relativa tratta di accesso Fortezza-Verona dell'alta capacità ferroviaria del Corridoio prioritario europeo n. 1 Berlino-Palermo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, accerta presso la Commissione europea la possibilità di prorogare la concessione autostradale Brennero-Modena in capo all'attuale società concessionari con l'obiettivo di: a) impegnare la Società ad investire risorse finanziarie provenienti dalla gestione autostradale di ammontare certo ed adeguato nel progetto dell'opera ferroviaria; b) pervenire ad una gestione coordinata delle infrastrutture di trasporto del corridoio Verona-Brennero al fine di incentivare il trasporto merci su rotaia. Ove l'accertamento dia esito negativo, la società ANAS S.p.A.
47. 3.Brugger, Zeller.

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il versamento annuo di 70 milioni di euro tiene luogo e sostituisce ad ogni effetto il pagamento del canone e degli altri oneri di concessione.

Conseguentemente all'articolo 55, comma 6, sostituire le parole: 35,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni per l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro con le seguenti: 26,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.739,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 35,7 milioni per l'anno 2013 di 96,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 82,6 milioni di euro.
47. 2.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - (Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto). - 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.

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6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
9. Nello stesso termine di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
47. 01. Monai, Cambursano, Borghesi.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). - 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008 recante «Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.
47. 02. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Monai, Cambursano.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenza analogiche). -

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1. Con provvedimento del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono avviate le procedure di evidenza pubblica competitiva finalizzate all'assegnazione delle frequenze analogiche liberate progressivamente a seguito dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, riservandone una quota significativa ai servizi innovativi di telecomunicazione.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione i possibili utilizzi commerciali delle frequenze, nonché della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 3 1 dicembre 2010, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sugli esiti e sui criteri adottati per la determinazione delle procedure di cui al comma.
4. Una quota, non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al comma 1, è riservata al finanziamento degli investimenti necessari allo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale e al superamento del digital divide.
47. 03. Gentiloni Silveri, Meta, Giorgio Merlo, Velo, Tullo, Lovelli, Ginefra, Pierdomenico Martino, Gasbarra, Cardinale, Fiano, Laratta, Boffa, Bonavitacola.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - 1. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata di cinquanta centesimi di euro a passeggero.
2. L'incremento di cui al comma i è destinato ad alimentare un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che:
a) versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;
b) ovvero debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

3. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione del Fondo speciale sono stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori.
47. 04.Mantini.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. - 1. La lettera f) del comma 8 dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 è sostituita dalla seguente: «e) Le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) e d) cessano comunque entro e no oltre la data del 31 dicembre 2011, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.
47. 05. Viola, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Zamparutti.

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ART. 48.

Al comma 1, capoverso 182-quater, sopprimere il terzo comma:
48. 2. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Al comma 2, capoverso, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: documentazione depositata aggiungere le seguenti: e l'attuabilità sostanziale del piano.
48. 3. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 2-bis:
* 48. 4. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Sopprimere il comma 2-bis:
* 48. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 2-bis, sopprimere le parole: ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).
48. 1. Borghesi, Di Pietro, Messina, Cambursano, Barbato, Palomba.

Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
«2-ter. Dopo il quinto comma dell'articolo 161 del Regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti possono essere depositati nel termine massimo di trenta giorni dalla data del deposito del ricorso. Il tribunale, con decreto motivato, può prorogare in casi eccezionali il termine fino ad un massimo dì ulteriori trenta giorni. Il deposito della domanda è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Se richiesto dal debitore con il ricorso, il tribunale, anche prima di provvedere sull'ammissibilità della proposta ed acquisite le necessarie informazioni, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'impresa. Tali finanziamenti sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111, in caso di successivo fallimento».
«2-quater. Dopo il comma terzo dell'articolo 168 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Le ipoteche giudiziali iscritte nei trenta giorni che precedono la data della presentazione del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato».
«2-quinquies. Dopo l'articolo 169 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 169-bis. - (Contratti in corso di esecuzione). - Il giudice delegato può autorizzare il debitore a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, e può autorizzarne la sospensione per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto di far valere il credito per il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato

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nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma».
«2-sexies. Dopo l'articolo 186 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Art. 186-bis. - (Concordato con finalità di risanamento). - Se il piano di concordato prevede la soddisfazione dei creditori, in tutto o in parte, mediante la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore concordatario, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni, se non funzionali all'esercizio dell'impresa. Anche prima di provvedere ai sensi dell'articolo 163, assunte le informazioni ritenute necessarie anche delegando un componente del collegio, il tribunale:
a) può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'attività d'impresa, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori concorsuali;
b) può autorizzare il debitore a pagare i fornitori di beni o servizi le cui prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato che tali pagamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali. L'autorizzazione può essere concessa anche in relazione ai crediti sorti anteriormente al deposito della domanda. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Non si applicano, dalla data di presentazione della domanda di concordato e fino alla pronunzia del decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180, le disposizioni che prevedono la riduzione obbligatoria del capitale sociale in conseguenza di perdite. I contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Non si applicano le norme che limitano la capacità dell'impresa di stipulare contratti pubblici o di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173».
48. 5. Sanga.

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ART. 48-ter.

Sopprimerlo.
48-ter. 1. Ferranti, Samperi, Melis, Tenaglia, Rossomando, Capano, Ciriello, Cavallaro, Touadi, Picierno, Tidei, Andrea Orlando.

Dopo l'articolo 48-ter, aggiungere il seguente:
Articolo 48-quater. - (Definizione dei carichi di ruoli pregressi). - 1. Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica ed al fine del mantenimento della continuità aziendale, della base produttiva e di quella occupazionale, per le imprese artigiane che versano in stato di crisi o difficoltà di tipo non strutturale, tale da comprometterne l'affidabilità economica e porre in discussione l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili è consentito accedere alle procedure di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'accesso alle procedure di cui al comma 4 l'attestazione del revisore contabile di cui al comma 1 deve contenere:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti patrimoniali, economici e finanziari che consentono l'accesso alle imprese artigiane alla procedura di cui al comma 4.
4. Relativamente ai carichi delle imprese artigiane regolarmente iscritti nei bilanci della propria azienda al 31 dicembre 2009, inclusi in ruoli esecutivi emessi da uffici statali, dell'amministrazione centrale e degli enti previdenziali INPS e INAIL, e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2009, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e successive modificazioni, e per i quali è stata notificata la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 100 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

5. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2009, i concessionari informano i debitori di cui al comma 4, che soddisfano i requisiti individuati nel decreto di cui al comma 3, mediante l'invio di apposita comunicazione che, entro il 31 dicembre 2010, possono sottoscrivere un apposito atto, di cui al comma 8, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 4, versando contestualmente almeno il 40 per cento delle somme di cui al medesimo comma 4. Il residuo importo è versato entro il 30 aprile 2011. Ai debitori è concesso, altresì, di pagare il residuo importo, pari al 60 per cento del dovuto, nel numero massimo di tre rate da corrispondere rispettivamente entro il 30 aprile 2011, il 31 agosto 2011 e il 31 dicembre 2011 con l'applicazione di un interesse

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calcolato sulle somme residue dovute pari al 5 per cento. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
6. La definizione di cui al comma 4 comporta la rinuncia a qualunque forma di contenzioso in merito alla sussistenza o alla entità degli importi iscritti a ruolo con conseguente estinzione delle procedure esecutive, dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i carichi tributari pendenti dovuti per contributi e premi assicurativi dichiarati aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea e sono esclusi, altresì, i carichi tributari pendenti dovuti a seguito di accertamenti per evasione o elusione fiscale e contributiva.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il modello dell'atto di cui al comma 5 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
48-ter. 01. Calvisi.

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ART. 49.

Sopprimerlo.
49. 23. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
49. 32.Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*49. 11. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*49. 28.Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:
2-quater. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto di un impianto industriale»;
49. 16. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:, in via definitiva.
49. 29.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia nel caso risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.
49. 30.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).
*49. 10. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).
*49. 31.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera b-bis), dopo le parole: può far eseguire aggiungere le seguenti: i predetti approfondimenti istruttori.
49. 21. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Testa, Vico, Zunino, De Micheli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
49. 24.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: (VAS) aggiungere le seguenti: qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
49. 9. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

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Al comma 2, sopprimere la lettera d).
49. 8. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d) primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole:, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e 30; in tutti gli altri casi.
49. 25.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
49. 26.Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e della pubblica incolumità.
*49. 1.Rosato.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e della pubblica incolumità.
*49. 17. Libè, Galletti, Ciccanti.

Sopprimere il comma 3.
49. 12. Margiotta, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
49. 5. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*49. 6. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*49. 27.Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, lettera b), capoverso comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

Conseguentemente:
a) sopprimere il comma 4;
b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le norme in materia di conferenza di servizi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
49. 33.Brugger, Zeller.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4. «1. In relazione alla straordinaria necessità della tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico, al fine di consentire alle amministrazioni statali preposte di raggiungere gli obiettivi di efficacia dell'azione amministrativa e certezza dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 1o luglio 2010, da destinare esclusivamente alle strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché alle strutture preposte alla valutazione di impatto

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ambientale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140.
4.2. Agli oneri derivanti dal comma 4.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente e al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 7. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Benamati, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 4-bis.
49. 13. Margiotta, Mariani, Realacci, Zamparutti, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

Sostituire i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies con i seguenti:
4-bis
. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività). - 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità

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professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.
5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
4-ter. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».
4-quater. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui al comma 4-bis del presente articolo, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.
4-quinquies. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle

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imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del comma 4-quater, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
4-septies. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
4-octies. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4-nonies. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
4-decies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-nonies.
4-undecies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 4-quater.
4-duodecies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 4-bis del presente decreto-legge.
49. 3.Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
4-bis. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4-bis. 1. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 4-bis gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
4-bis. 2. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.

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4-bis. 3. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
4-bis. 4. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.
4-bis. 5. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
4-bis. 6. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
4-bis. 7. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 4-bis. 6 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
4-bis. 8. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 4-bis. 6 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.
4-bis. 9. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
4-bis. 10. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
4-bis. 11. La comunicazione di cui al comma 4-bis. 9 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 4-bis. 10 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
4-bis. 12. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.
4-bis. 13. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-bis. 14. Nei casi di cui al comma 4-bis. 13 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione

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della domanda di cui al comma 4-bis. 13, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. 15. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13 senza che siano intervenuti atti interdittivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
4-bis. 16. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.
4-bis. 17. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.
4-bis. 18. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.
49. 19. De Micheli, Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino, Baretta, Ventura, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci.

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
4-bis
. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

Art. 19.
(Segnalazione certificata di inizio attività).

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti

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negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, di norma dalle attestazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma.
2. Sono fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
49. 4.Borghesi, Cambursano.

Al comma 4-bis, capoverso Art. 19, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale e urbanistica per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, presentata, ai sensi della legislazione vigente, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto o, nelle more della predisposizione degli sportelli unici, alle amministrazioni competenti per territorio, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o urbanistici e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici o di società tra professionisti abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti»;
b) al comma 2, dopo le parole: «può essere iniziata» aggiungere le seguenti: «trascorsi venti giorni».
c) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, l'amministrazione interviene immediatamente ogni qual volta si profili la possibilità o si ravvisi pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi

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mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
49. 20. Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Mastromauro, Lulli, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 4-bis, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: alla pubblica incolumità.
*49. 2.Rosato.

Al comma 4-bis, capoverso Art. 19, comma 1, dopo le parole: alla pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: alla pubblica incolumità.
* 49. 18. Libè, Galletti, Ciccanti.

Al comma 4-quinquies sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
49. 22. Mastromauro, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Lulli, Martella, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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ART. 50.

Al comma 2 lettera b), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: utilizzando in via prioritaria i lavoratori percettori di misure di sostegno al reddito residenti nel territorio censito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
50. 1.D'Amico.

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ART. 51.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Incentivi per il risparmio energetico).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 55-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici).

1. A decorrere dall'anno 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dall'anno 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dall'anno 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
15. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
16. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a

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300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
51. 01.Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 51 inserire i seguenti:

Art. 51-bis.
(Separazione società distribuzione e vendita gas).

Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

Art. 51-ter.
(Modifiche all'articolo 1-ter del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: 4-bis. Nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima società, né alcuna società a controllo pubblico, anche indiretto, né alcun altro soggetto o ente pubblico può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1o gennaio 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2013, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale;
c) al comma 5, le parole: di cui al comma 4 sono sostituite dalle seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis.
51. 02.Cesario, Tabacci, Calearo, Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290).

1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas

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naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, nonché qualsiasi altro soggetto o ente pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2017, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale»;
c) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
51. 03.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

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ART. 52.

Sopprimerlo.
52. 2.Galletti, Ciccanti.

Sostituirlo con il seguente:
1. Le Fondazioni bancarie, persone giuridiche private, senza fine di lucro, dotate di piena autonomia gestionale, operanti nell'ambito delle libertà sociali, con finalità di utilità sociale, sono sottoposte alla vigilanza - fino all'istituzione, nell'ambìto di una riforma organica di una nuova Autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal Titolo II Libro I del Codice Civile - di un collegio espresso dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera e previa consultazione del governatore della Banca d'Italia e del Presidente della CONSOB.
2. Detto collegio è composto da 5 membri uno dei quali scelto in ambito accademico, il secondo nell'ambito delle libere professioni, il terzo nell'ambito delle autonomie regionali, il quarto nell'ambito delle autonomie locali, il quinto designato dalla Corte dei conti.
3. La durata in carica è di due anni.
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del collegio non è dovuta alcuna forma di compenso o indennità.
52. 7.Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Sopprimere il comma 1.
52. 6.Versace, Foti, Calearo Ciman, Berardi, Barbareschi, Mazzuca, Porcu, Di Biagio, Realacci, Vignali, Savino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: si interpreta aggiungere le seguenti: fatti salvi i procedimenti giurisdizionali in corso.
52. 1.Versace.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i procedimenti giurisdizionali in corso.
52. 3.Galletti, Ciccanti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private, disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, deve essere istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato entro il 1o gennaio 2011. Dalla data di istituzione, la nuova autorità attua, altresì, un processo di graduale e progressivo superamento dei presente assetto proprietario delle imprese bancarie che autorizza le fondazioni bancarie ad assumere il controllo, diretto o indiretto, delle società bancarie, nonché il controllo di esse tramite patti, di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati, realizzando un processo di liberalizzazione dei settore bancario stesso ispirato ai principi di concorrenza.
52. 5.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1 Le banche e gli intermediari finanziari che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
52. 4.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Mecacci, Zamparutti.

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ART. 52-bis.

Dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 117, è inserito il seguente articolo:
Art. 47-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le parole «, 117-bis».
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 1o gennaio 2011.
52-bis. 01.Ceccuzzi.

Dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 52-ter.

1. L'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«1. Sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente. La Banca d'italia assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni dei presente articolo».
52-bis. 02.Ceccuzzi.

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ART. 53.

Al comma 1, dopo le parole: territoriali o aziendali aggiungere le seguenti:, nonché le somme erogate ai soci lavoratori di cooperativa a titolo di ristorno,.
53. 1. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Estensione di tutele ai lavoratori con contratti di collaborazione continuata e continuativa e a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. A decorrere dall'anno 2011, il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un'indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
b) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, un numero di mensilità non inferiore a uno;
c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.

2, L'indennità di cui al comma precedente è liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.
3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa consultazione delle parti sociali e sentite le commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo».
53. 01. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2010 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Detto limite è elevato al 45 per cento delle spese sostenute, in caso di corsi di formazione obbligatoria per l'esercizio della professione. Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è

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ripartito in cinque quote è costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, e enti di formazione accreditati, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiario, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
53. 03. Viola.

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ART. 54.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le procedure di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, nonché le informazioni circa gli incarichi di consulenza esterna sono pubblicati sul sito web della società Expo 2015 SpA nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.
54. 4. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ai fini del contenimento dei costi, qualora la posizione di amministratore delegato della società Expo 2015 SpA sia detenuta da un membro del Parlamento, ovvero da qualsiasi altro funzionario con trattamento economico a carico della pubblica amministrazione, l'incarico è svolto a titolo non retribuito, con salvezza delle spese effettivamente sostenute e documentate.
54. 5. Cesario, Tabacci, Calearo Ciman, Calgaro, Lanzillotta, Mosella, Pisicchio, Vernetti.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, è autorizzato ad incrementare le risorse umane, nel limite massimo di 16, a supporto della sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituita presso la Prefettura - ufficio territoriale del Governo.
4-ter. Il personale a supporto della struttura di cui al comma precedente potrà appartenere anche ad amministrazioni pubbliche diverse dall'amministrazione dell'interno, ivi comprese quelle territoriali.
54. 2.Peluffo, Misiani.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Governo presenta la relazione annuale sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per la relazione di Expo 2015 nonché sullo stato di adesione dei privati al finanziamento per ciascuna opera.
54. 1.Peluffo, Misiani.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito dei finanziamenti per la prosecuzione della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono reperite le risorse necessarie alla realizzazione delle tratte di alta capacità ferroviaria Treviglio-Verona e Verona-Padova.
54. 3.Bitonci.

Dopo l'articolo 54, aggiungere i seguenti:

Art. 54.-1.

1. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.

Art. 54.-2.
(Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.

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Art. 54.-3.
(Tracciabilità dei compensi).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».
2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.
54. 04.De Biasi.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54.-1.

I commi 131, 132 e 133 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
54. 03.Galletti, Ciccanti.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54.-1.

1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti variazioni:
a) Alla lettera a) le parole: limitatamente alle minoranze linguistiche sono soppresse e dopo le parole: legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,;
b) Alla lettera d), sopprimere le parole: dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento.
54. 05. Levi, De Biasi, Gentiloni Silveri.

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ART. 54-bis.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato sino al 31 dicembre 2011. A tal fine il suddetto Programma è rifinanziato per un importo di 7,5 milioni di euro nel 2010 e di 15 milioni di euro nel 2011.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 7,5 milioni di euro nel 2010 e 15 milioni di euro nel 2011, si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento e, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
54-bis. 1. Sani, Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere il comparto della pesca costiera, anche a seguito della scadenza, il 1o giugno 2010, delle deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1967/2006 relative all'ampiezza delle maglie delle reti a strascico e alla distanza minima dalla costa per l'esercizio dell'attività, e al fine di attivare le necessarie tutele sociali di sostegno nella crisi e a favore della ristrutturazione del settore, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate al cofinanziamento di iniziative promosse dalle regioni a sostegno del processo di innovazione strumentale delle piccole e medie imprese del settore.
3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni interessate, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente articolo.
3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
54-bis. 2. Agostini, Sani, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

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ART. 54-ter.

Sopprimerlo.
54-ter. 1. Franzoso.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 54-quater.
(Fondo bieticolo-saccarifero).

1. All'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «100 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «di cui 65 da destinare al fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 318/2006 e 73/2009,».
2. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi previsti dai regolamenti comunitari, di cui al comma 1, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 2, comma 122, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
54-ter. 01. Beccalossi.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere le seguenti:
Art. 54-quater il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:
497. Le anticipazioni di cui al comma n. 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.
54-ter. 02. Moffa, Lamorte, Proietti Cosimi.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere il seguente:
Art. 54-quater. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 1-bis, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento.
54-ter. 03. De Biasi, Bachelet, Coscia, De Pasquale, De Torre, Ghizzoni, Levi, Lolli, Mazzarella, Melandri, Nicolais, Pes, Rossa, Russo, Siragusa, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Duilio, De Micheli, Genovese, Marchi, Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura.

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ART. 55.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire l'operatività del servizio civile nazionale e l'assolvimento dei suoi compiti come previsti dalla normativa vigente, il fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, si provvede, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, 196.
55. 4. Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato di 200 milioni di euro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 120 milioni di euro.
55. 1. Cambursano, Borghi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2010 è concesso un contributo straordinario di 60 milioni di euro a favore dell'Istituto Gaslini di Genova. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
55. 6. Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il completamento dell'opera di realizzazione degli scopi sociali del centro Pio Rajna relativa ai volumi XVI e XVII della «Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Italiana» (BiGLI) è autorizzato lo stanziamento di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Al fine di fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino ad un importo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
55. 5. Galletti, Ciccanti.

Sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies.

Conseguentemente:
a) al comma 5-
septies aggiungere, in fine, le parole: «dando adeguato risalto al contributo delle forze armate italiane alla resistenza e alla guerra di liberazione».
b) Sostituire il comma 7-bis con il seguente:

7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-septies si provvede, quanto a 5 milioni di

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euro per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
55. 3. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies
55. 8. Villecco Calipari, Rugghia, Garofani, Giacomelli, Farina, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Recchia, Rigoni, Rosato, Vico.

Sostituire i commi da 5-bis a 5-sexies con il seguente:
5-bis. All'articolo 9, comma 1, dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «e l'adeguamento stipendiale dei volontari delle forze armate maturato a seguito del passaggio in servizio permanente».
55. 2. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché all'attuazione dei commi 6-bis e seguenti del presente articolo.

Conseguentemente:
a) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti Spa è costituito un «fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato «fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Il fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, di seguito denominate «ecoprestiti», fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6-ter. Possono beneficiare degli ecoprestiti di cui al comma 1 i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché i conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, in regola con i pagamenti dei canoni di locazione.
6-quater. Le anticipazioni di cui al comma 6-bis sono rimborsate dai proprietari, dai conduttori o dai comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alla disposizione del comma 6-quinques, sono a carico del bilancio dello Stato. Qualora i beneficiari delle anticipazioni siano conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, le anticipazioni sono rimborsate dai medesimi istituti, e i relativi interessi, determinati e liquidati in base alla disposizione del comma 6-quinquies sono a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal periodo d'imposta 2011 le disposizioni relative alla detrazione del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle relative alla detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4

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del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati su alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, ai fini dell'imposta sul reddito delle società dagli stessi dovuta.
6-quinquies. Il tasso d'interesse delle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
6-sexies. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del fondo di cui al comma 6-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 6-bis; con il medesimo decreto sono altresì stabilite le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
6-octies. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
6-nonies. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati».
6-decies. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 dei 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;

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c) per gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo, regolarmente assegnato, concesso in locazione a titolo di abitazione principale».
6-undecies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».
6-duodecies. A decorrere dal periodo d'imposta 2011 le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti medesimi.
6-terdecies. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma l-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal presente articolo.
6-quaterdecies. Ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2007» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
c) dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure fiscali per il settore creditizio).

1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.

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2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
55. 9. Rubinato, Fogliardi, Fiano, Strizzolo, Viola.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente titolo:

Titolo IV
(Misure per incentivare la competitività ed il mercato).

Art. 55-bis.
(Liberalizzazione del prezzo dei libri)

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.

Art. 55-ter.
(Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici)

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «e di somministrazione di alimenti e bevande», sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici».

Art. 55-quater.
(Liberalizzazione delle vendite sottocosto)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «le vendite sottocosto e», al comma 3 sono inserite le seguenti parole: «ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto».

Art. 55-quinquies.
(Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:
3-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:

Articolo 22. (Apertura di sale cinematografiche). - 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

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3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
55. 010.Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente titolo:

Titolo IV
ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO SCOLASTICI E UNIVERSITARI

Art. 55-bis.
(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 55-ter.
(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.
2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

Art. 55-quater.
(Abrogazioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 56-bis entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1952, dalle parole «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;

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b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
c) l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma», comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed», l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado», l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole «abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e», del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
55. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.
2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Con la medesima decorrenza di cui al comma 4 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dalle parole «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;
b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
c) l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma di laurea e».
55. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici).

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare: l'articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma

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di istruzione secondaria di secondo grado ed», l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado», l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole «abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e», del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
55. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche).

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, inserire il seguente:

3-bis. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 22. (Apertura di sale cinematografiche). - 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
55. 06. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Liberalizzazione delle vendite sottocosto).

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sopprimere le parole: le vendite sottocosto e.
Conseguentemente, al comma 3 aggiungere le seguenti parole: ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto.
55. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Marco Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici).

1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: e di somministrazione di alimenti e bevande, sono aggiunte le seguenti: nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici.
55. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Marco Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Liberalizzazione del prezzo dei libri).

1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
55. 09. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Marco Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni del presente decreto, ivi comprese quelle riferite alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o alle pubbliche amministrazioni, sono applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale delle medesime, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
55. 03. Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

Art. 55-bis.
(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
55. 04. Nicco, Brugger, Zeller.