CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3638, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010;
preso atto che il provvedimento contiene importanti misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013;
rilevato che tali misure determinano un intervento correttivo dei conti pubblici necessario ad adempiere all'impegno per la stabilizzazione finanziaria concordato dal Governo in ambito europeo;
osservato che il provvedimento reca numerose misure che intervengono su materie di competenza della XI Commissione, soprattutto sotto il profilo dell'organizzazione del sistema pensionistico e assistenziale e delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e dei trattamenti pensionistici;
considerato che le predette disposizioni - di cui si condivide l'impostazione di base, strettamente vincolata al raggiungimento dei descritti obiettivi di finanza pubblica - potrebbero presentare anche alcuni aspetti migliorativi, la cui fattibilità è, tuttavia, legata ai ristretti margini temporali che residuano per la definitiva conversione in legge del decreto-legge n. 78;
ritenuto, dunque, opportuno segnalare alla Commissione di merito anche tali aspetti;
sottolineato, a tal fine, che la XI Commissione aveva avviato, nel febbraio di quest'anno, l'esame di un articolato progetto di legge (A.C. 2863) diretto ad istituire l'Ente sociale italiano della navigazione, le cui finalità erano quelle di riunire in un unico ente previdenziale il settore della navigazione e dei soggetti operanti nel campo marittimo: si raccomanda, pertanto, che nella costituzione del «polo per la sicurezza», di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 78, si tengano in debito conto, anche sul piano dell'organizzazione, delle strutture e delle funzioni, le specificità del settore marittimo e si valorizzi, altresì, il patrimonio di esperienza e di professionalità accumulato dall'ISPELS nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori;
considerato che le varie misure di rigore contemplate dall'articolo 9 e, in parte, dall'articolo 14 intervengono nei confronti del pubblico impiego, che rappresenta il fulcro dell'azione amministrativa statale e territoriale e che, pur in una fase di necessari sacrifici, deve essere adeguatamente valorizzato e motivato, anche mediante il più ampio ricorso ai previsti strumenti legislativi premiali, posti in essere anche nel corso della corrente legislatura; in particolare, occorre promuovere, appena lo consentiranno le condizioni di finanza pubblica, la produttività e il merito, anche per il personale con qualifiche dirigenziali, attraverso la contrattazione decentrata;
premesso che va altresì assicurato, almeno in via interpretativa, il rispetto del principio della trasparenza e dell'imparzialità

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della pubblica amministrazione nei casi di «reformatio in pejus» del trattamento economico dei dirigenti;
considerato che le misure in materia previdenziale contribuiscono a stabilizzare ulteriormente il sistema e a contenere gli effetti della crisi per quanto riguarda l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL: si invita, quindi, il Governo a porsi il problema, insieme alle parti sociali e alle istituzioni interessate, di un nuovo patto intergenerazionale in grado di assicurare ai giovani occupati una pensione dignitosa; in tale ambito, si ritiene altresì necessario ripristinare, nel sistema contributivo, criteri e modalità di pensionamento flessibile per tipologia e genere all'interno di un range che assuma come soglia minima di pensionamento i requisiti anagrafici raggiunti nel sistema retributivo e sia coordinato con le normative riguardanti l'aggancio automatico all'incremento dell'attesa di vita e l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione; tutto ciò allo scopo di conciliare un incremento graduale dell'età effettiva di pensionamento - in linea con le dinamiche demografiche - e le propensioni delle persone;
raccomandato, all'articolo 12, comma 4, di includere - tra i soggetti nei cui confronti continuano ad applicarsi, in deroga, le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - anche i lavoratori dipendenti che abbiano aderito ad un piano individuale incentivato di esodo con cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 aprile 2010 (purché in attuazione di atti o accordi stipulati prima di tale data), nonché i lavoratori che, entro il 30 aprile 2010, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sociale a fini pensionistici da parte delle gestioni di previdenza obbligatoria a cui sono iscritti e abbiano in corso il versamento delle relative rate mensili e i soggetti che si trovino, alla medesima data, in stato di disoccupazione;
segnalata, infine, l'esigenza di prevedere la possibilità di ampliare ulteriormente - a seguito di un apposito monitoraggio e ove se ne manifesti la necessità al fine di garantire uniformità di trattamento - il tetto di 10.000 domande riferito ai casi di mobilità di cui all'articolo 12, commi 5 e 6;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.