CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Decreto-legge 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 3638 Governo, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»»;
considerato che la manovra economico-finanziaria recata dal decreto legge in esame è destinata prevalentemente a correggere l'andamento dei saldi, riportandoli in linea con il percorso di riduzione del deficit, in una fase di consolidamento della ripresa nella quale la crisi del biennio 2008-2009 non ha comunque ancora esaurito i suoi effetti sia sull'economia reale sia sulla finanza pubblica;
rilevato che le disposizioni del provvedimento, consistenti principalmente in interventi di contenimento della spesa e di contrasto all'evasione fiscale, perseguono la duplice finalità di operare una stabilizzazione finanziaria e di favorire il rilancio della competitività economica nazionale;
premesso che:
l'articolo 7, al comma 24, prevede una riduzione del 50 per cento rispetto all'anno 2009 degli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi;
la suddetta riduzione è destinata ad incidere anche su enti vigilati dal Ministero dell'ambiente quali gli enti Parchi nazionali che hanno importanti competenze di tutela dell'ambiente;
andrebbe considerata attentamente l'ipotesi di prevedere espressamente che la riduzione di cui all'articolo 7, comma 24, non si applichi agli enti parchi nazionali vigilati dal Ministero dell'ambiente in considerazione dell'importanza delle funzioni svolte e dell'esiguità dei risparmi di spesa che deriverebbero dalla riduzione a tali enti;
l'articolo 14, comma 32, prevede, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società, stabilendo al contempo che, entro il 31 dicembre 2011, i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame ovvero ne cedono le partecipazioni;
sul tema dei servizi pubblici locali aventi ad oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi idrici sono recentemente intervenute normative dirette a salvaguardare a determinate condizioni di efficiente gestione e di tutela dei diritti degli utenti il principio dell'affidamento in house;
in virtù della ragionevolezza delle richiamate normative, andrebbe valutata l'incongruità del divieto di cui all'articolo 14, comma 32, qualora la costituzione di società abbia ad oggetto i servizi pubblici locali sopra richiamati;
valutata positivamente la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14, comma

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33, volta ad affermare la natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che crea solide premesse normative per consentire un avvio ordinato della nuova tariffa integrata ambientale, essendo venuto a maturazione il termine che consente ai comuni di adottare la predetta tariffa pur in assenza del regolamento attuativo dell'articolo 238;
valutata positivamente l'intenzione dichiarata dal Governo di inserire nell'ambito dell'attuazione della legge n. 42 del 2009 la disposizione sulla cosiddetta «cedolare secca», a cui va riconosciuta, ancora prima della funzione di misura anti-evasione, quella di concorrere positivamente a promuovere la locazione ad uso abitativo degli immobili di proprietà privata;
valutate altresì positivamente le disposizioni di cui all'articolo 51, che introducono misure di semplificazione delle procedure per l'installazione di impianti di rifornimento del gas naturale (metano) al fine di promuovere l'utilizzo degli autoveicoli alimentati con tale combustibile, che - oltre a ridurre l'inquinamento ambientale - consentono un risparmio economico;
ritenuto che andrebbe valutata l'ipotesi di prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51 per la realizzazione di impianti diretti ad incentivare l'utilizzo dei veicoli elettrici;
ritenuto infine, necessario prevedere la proroga - con successivo atto normativo - della detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007, ora in vigore solo fino al 31 dicembre 2010, per interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
(Atto n. 224).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
ritenuto necessario introdurre alcune precisazioni in ordine al coinvolgimento degli enti locali nella fase di adozione e di attuazione dei piani di qualità;
considerato, altresì, che in mancanza di una disciplina comunitaria di riferimento in tema di sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato per le macchine mobili non stradali, occorre prevedere una normativa applicativa d'intesa con le regioni su tale questione:
ritenuto che il riferimento di cui alla lettera g) dell'articolo 11, comma 1, ai veicoli commerciali pesanti necessita di un riferimento specifico alla normativa di settore;
tenuto conto che l'articolo 10, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n.88, nel prevedere la delega per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE, prevede alla lettera d), in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, che il Governo promuova l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;
considerato che il 15 giugno 2010, le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in ragione delle problematiche in essere nel nostro paese riguardo all'inquinamento dell'aria urbana, hanno approvato la risoluzione n. 8/00074 vertente su misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e che tale Atto prevede, tra l'altro, che il Governo definisca un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico indirizzato a: a) riorganizzare e potenziare la rete del trasporto urbano e collettivo; b) introdurre meccanismi volti a disincentivare la circolazione dei mezzi inquinanti in transito su tutto il territorio nazionale e favorire l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), anche attraverso il rifinanziamento di strumenti di intervento già sperimentati (con particolare riferimento al «fondo per la promozione ed il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale», di cui all'articolo 1, comma 304 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 63, comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole «adottano ed attuano un piano» con le seguenti «adottano un piano»;

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all'articolo 9, comma 4, sostituire la parola «attuano» con la parola «adottano»;
all'articolo 9, comma 7, dopo le parole «normativa vigente.», inserire la seguente frase «Si provvede anche, con tali procedure, ad individuare e coordinare, all'interno dei piani, i provvedimenti di attuazione previsti dall'articolo 11, al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione dei piani.»;
all'articolo 10, dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani previsti dal presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7.»;

all'articolo 11, comma 1, lettera g) sostituire le parole «commerciali pesanti» con le parole «di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c) - categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285»;
all'articolo 11, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani, nei casi non previsti dai commi 2 e 3, procedono le regioni, le province autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e regionale. Resta ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla vigente normativa.»;

all'articolo 11, dopo il comma 5, inserire il seguente comma 6:
«6. Le modalità e le procedure di attuazione previste dal presente articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali.»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire la parola «attuano» con la parola «adottano»;

e con le seguenti osservazioni:
all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera f);
all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. La disciplina applicativa delle previsioni contenute nei piani ai sensi dell'articolo 1, lettera g) - ivi comprese, a tal fine, la definizione di cantiere - e lettera h) è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

all'articolo 22, dopo il comma 2, valuti la necessità di inserire i seguenti commi:
«2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, promuovono e sostengono misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, allo scopo incentivando l'uso di mezzi di trasporto alimentati con carburanti ecologici, segnatamente il gas metano, il biogas e la trazione elettrica , e favorendo il rinnovo del parco circolante delle autovetture per uso privato, dei veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, nonché degli autobus per i trasporti pubblici, con analoghi veicoli alimentati a gas metano o a biogas o a trazione elettrica.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.».

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ALLEGATO 3

5-03077 Braga: Attuazione degli indirizzi parlamentari e delle recenti disposizioni di legge in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

5-03126 Vannucci: Impiego urgenti dei fondi stanziati dalla legge finanziaria per il 2010 per la difesa del suolo, con particolare riferimento agli interventi per la regione Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Poiché le interrogazioni n. 5-03077, presentata dall'onorevole Braga ed altri, e n. 5-03126, presentata dagli onorevoli Vannucci e Mariani, vertono sullo stesso argomento, ossia sulle operazioni poste in essere per rimuovere le situazioni di rischio idrogeologico nel nostro Paese, si risponderà congiuntamente.
La situazione di rischio idrogeologico del territorio italiano è nota e conclamata. Uno studio del Ministero dell'ambiente evidenzia che il 9,8 per cento della superficie nazionale è ad alta criticità idrogeologica. Sono 6.633 i comuni interessati, pari all'81,9 per cento del territorio nazionale.
L'impegno profuso fino ad oggi non è ovviamente sufficiente a garantire la messa in sicurezza di tutte le situazioni di rischio idrogeologico nel Paese. Per questa ragione va evidenziato l'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera CIPE del 6 novembre 2009, inizialmente pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La stessa norma prevede che le risorse possano essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Viene peraltro recepita una raccomandazione della Corte dei conti in merito all'esigenza di favorire una più sollecita attivazione degli enti responsabili della realizzazione degli interventi, con la previsione della possibilità di avvalersi di commissari straordinari, così come previsto dall'articolo 17 comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195.
Al contrario, non risponde al vero un presunto ruolo da assegnare alla Sogesid nell'ambito di un non meglio precisato «commissariamento della pianificazione». Per l'attuazione ci si potrà avvalere di commissari, così come prevede la norma. La pianificazione, che è cosa diversa, è e resta quella a suo tempo predisposta dalle Autorità di bacino e dalle Regioni attraverso i P.A.I.
In questo senso sono stati avviati contatti e confronti con le Regioni sin dal mese di marzo, finalizzati alla predisposizione e condivisione degli accordi di programma. La stipula effettiva degli accordi dipende, naturalmente, anche dalla conclusione delle attività istruttorie parallele che ciascuna Regione è chiamata a svolgere.
L'Accordo di Programma con la Regione Siciliana, cui ha fatto seguito quello con la Regione Lazio (impegno di fondi

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per ambedue gli Accordi circa 212 milioni di euro a cui si sono aggiunte altrettante risorse messe a disposizione dalle due Regioni), è stato il primo di una serie che il Ministero dell'ambiente sottoscriverà con le Regioni in attuazione dell'articolo 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
È importante rimarcare che in questi due primi casi il cofinanziamento da parte delle regioni si attesta su importi assolutamente paritetici rispetto alle risorse messe a disposizione dal Ministero, consentendo, quindi, l'attuazione di programmi più incisivi ed efficaci. Si sottolinea che, da questo punto di vista, il modello di programmazione segna una rilevante discontinuità rispetto al passato. Infatti, non vengono più assegnati finanziamenti a pioggia, ma il quadro programmatorio deriva da un fattivo confronto con le Regioni stesse, il Dipartimento della protezione civile, l'ISPRA e le autorità di bacino. In questo modo si daranno vita a strategie di intervento organiche e razionali che consentiranno di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione.
Anche dal punto di vista dei criteri di ripartizione si registrano delle importanti novità. In primo luogo viene superato quello, più volte criticato dalla Corte dei conti, che vedeva una ripartizione automatica delle risorse tra le regioni in base ai soli parametri di popolazione e superficie. In particolare, si citano le raccomandazioni della Corte dei conti a conclusione dell'indagine conoscitiva sui «Programmi ed interventi per il riassetto idrogeologico per la difesa del suolo» in ordine alla necessità di integrare i coefficienti superficie-popolazione ex decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1999 con «un correttivo che tenga in debito conto l'effettivo rischio esistente sul territorio».
In questa fase, si è quindi ritenuto di attribuire un peso del 50 per cento alle variabili superficie e popolazione, innestando ulteriori variabili relative all'alta criticità idrogeologica (frane e alluvioni) desunta da un'analisi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico approvati, adottati e predisposti, e all'erosione delle coste, desunta da un'analisi dell'arretramento della linea di riva dal 1960 al 2000, in relazione ai beni esposti. Si tratta dei due fattori che rappresentano in maniera più significativa il rischio per il territorio derivante dai pericoli naturali in materia di difesa del suolo.
Va segnalata infine un'ulteriore innovazione non meno importante, costi tutta dall'accantonamento, stabilito nel 30 per cento relativo alla premialità da assegnare alle Regioni che si impegnano a cofinanziare gli interventi, consentendo in tal modo di attuare una programmazione unitaria e bilanciata.
Come detto, i primi due accordi fanno registrare un rilevante impegno finanziario delle Regioni a dimostrazione della sensibilità, condivisa, in merito alle gravi problematiche della difesa del suolo. Tale impegno è quindi incentivato dallo specifico accantonamento del 30 per cento delle risorse, destinato in una seconda fase appunto a premiare gli sforzi finanziari delle regioni.
Il peso del dissesto idrogeologico per il Paese è importante e impone a tutte le istituzioni decisioni responsabili e un'attenta valutazione delle situazioni di maggiore crisi. Quello intrapreso è un percorso che richiede tempi medio-lunghi, indispensabili per cercare di individuare adeguatamente e univocamente quelle situazioni di rischio che destano più preoccupazione per l'incolumità delle popolazioni e per l'assetto del territorio.
Da ultimo, si rappresenta che con la Regione Marche sono in corso le ultime riunioni tecniche per la definizione, di concerto con le Autorità di Bacino interessate e il Dipartimento Nazionale di protezione civile, del programma di interventi. A tal proposito, è stata fissata proprio per oggi una riunione tecnica con i funzionari della Regione Marche, nell'ambito della quale saranno vagliate le proposte di intervento presentate.

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ALLEGATO 4

5-02824 Tommaso Foti: Norme sull'esercizio, da parte di imprese straniere, dell'attività assicurativa degli autotrasportatori di rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-02824 presentata dall'onorevole Foti, riguardante le problematiche inerenti il rilascio di polizze fideiussorie per il trasporto dei rifiuti, si rappresenta quanto segue.
Il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che alle polizze fideiussorie rilasciate da impresa assicurativa rumena, riconosciuta dall'ISVAF ad esercitare in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, l'attività assicurativa nel ramo 15 (cauzione), si applicano le medesime disposizioni previste per l'accettazione delle polizze fideiussorie rilasciate da compagnie nazionali.
Tale chiarimento è stato dato anche alla Sezione Regionale dell'Albo, competente all'accettazione delle suddette fideiussioni, che ne aveva fatto richiesta.

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ALLEGATO 5

5-03091 Pili: Provvedimenti ministeriali di aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto indicato nell'interrogazione n. 5-03091 presentata dall'onorevole Pili e riguardante l'inserimento del Parco nazionale del Gennargentu nel sesto elenco ufficiale delle aree protette, si rappresenta quanto segue.
Il Parco nazionale del Gennargentu è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1998. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, comma 573, ha disposto, come correttamente riportato nell'atto di sindacato ispettivo, che la concreta applicazione e le misure disposte dal citato decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco avviene previa intesa tra lo Stato e la Regione Sardegna.
Tale norma ha, quindi, solo «sospeso» l'applicazione delle misure di salvaguardia del Parco fino all'intesa tra Stato e Regione, ed il decreto del Presidente della Repubblica istitutivo è ancora formalmente in vigore; ove il legislatore avesse voluto provvedere alla sua abrogazione ne avrebbe fatta esplicita previsione.
Pertanto, alla luce delle predette norme, il Parco del Gennargentu è istituito, ma in esso non vigono le misure di salvaguardia, e il suo inserimento nel sesto elenco ufficiale delle aree protette è formalmente ineccepibile e rispettoso delle indicazioni normative.
Si evidenzia, inoltre, che a seguito della previsione del citato comma 573, il Ministro pro tempore, onorevole Altero Matteoli, nel gennaio 2006, invitò il Presidente della Regione Sardegna pro tempore, onorevole Renato Soru, ad avviare le consultazioni sul territorio per dare applicazione alla previsione di legge e per permettere così il concreto avvio del Parco in accordo con le comunità locali.