CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 luglio 2010
356.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03016 Peluffo: Sulle procedure di assunzione di personale dirigenziale per fronteggiare stati di emergenza

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la legittimità di alcune procedure di assunzione adottate in seno al Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni Generali del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si fa presente quanto segue.
In via preliminare, è opportuno rammentare che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, «al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste di intervento in tutti i contesti di propria competenza» ha espressamente autorizzato, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, ad avviare procedure straordinarie di reclutamento, secondo le modalità di cui al comma 2 e nel limite delle risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo, finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite presso il medesimo Dipartimento, del personale tassativamente indicato dalla disposizione in esame, quale:
a) il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa di contratto a tempo determinato, anche di qualifica dirigenziale con incarico di seconda fascia nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 18 dicembre 2008);
b) il personale già destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
c) il personale in servizio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2006, n. 3508 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006).

Il comma 2 dell'articolo 14 in esame demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 17 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore di competenza, nonché la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione. In attuazione di tali previsioni legislative, nel rispetto dei presupposti e dei limiti ivi indicati, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 2010.
In particolare, l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel prevedere una procedura straordinaria di reclutamento, articolata per titoli ed esame colloquio, ha fissato dei

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requisiti ulteriori per la partecipazione ad essa, oltre al prioritario ed inderogabile requisito soggettivo previsto del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 (incarico dirigenziale nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008).
È, infatti, ammesso a partecipare il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbia compiuto almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, in servizio presso il Dipartimento della Protezione civile e titolare di un incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito dei servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2008, conferito entro e non oltre la data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge n. 195 del 2009. Tale personale deve, inoltre, essere in possesso del requisito speciale previsto ai fini delle assunzioni del personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 35 decreto legislativo n. 165 del 2001 e non deve essere incorso nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Dall'esame delle norme di cui al citato articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009 risulta, quindi, evidente che si è in presenza di una procedura straordinaria di reclutamento, autorizzata e disciplinata nelle sue linee fondamentali espressamente e direttamente dalla legge, in deroga alle modalità ed ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia. Pertanto, questa Amministrazione, tenuta a dare attuazione al dettato legislativo, ha correttamente avviato la procedura in esame nei confronti dei soli soggetti individuati dalla legge, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, non essendo peraltro consentita un'interpretazione estensiva della stessa, trattandosi di normativa speciale di natura eccezionale. Conseguentemente, un ampliamento del novero dei destinatari oltre il personale rientrante nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore è da ritenersi illegittimo.
In proposito, è opportuno rammentare che la stessa Corte costituzionale ha costantemente affermato che il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego alla quale può derogarsi solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, il cui vaglio di costituzionalità passa attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
Coerentemente, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità di norme che affidavano la scelta dei dirigenti a criteri di selezione alternativi al concorso pubblico e volti a valorizzare esperienze interne all'amministrazione ovvero a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito della stessa (in tal senso, sentenze n. 159 del 2005, n. 205 del 2004, n. 517 del 2002, n. 141 del 1999, n. 1 del 1999, e, da ultimo, n. 100 del 2010, n. 293 e n. 215 del 2009), precisando, tuttavia, che tali deroghe possono ritenersi consentite a condizione, da un lato, che siano previsti adeguati criteri selettivi volti a garantire la necessaria professionalità degli assunti e, dall'altro, che la legge bilanci in modo equilibrato il criterio di selezione del personale mediante concorso pubblico con i sistemi alternativi allo stesso, stabilendo delle percentuali rigorose entro le quali è consentito, all'ente pubblico, il ricorso alle procedure di selezione interne (v. sentenze n. 205 e n. 81 del 2006, n. 407 del 2005, n. 34 del 2004).
Alla luce di tali considerazioni, è di tutta evidenza che la procedura selettiva in esame si pone in linea con i principi normativi e giurisprudenziali vigenti in materia, trattandosi di una procedura straordinaria di reclutamento, volta all'acquisizione in via permanente di specifiche professionalità di personale di ruolo della pubblica amministrazione, comunque in

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possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che già svolge funzioni dirigenziali in ragione della particolare e valutata qualificazione ed esperienza professionale maturata nell'espletamento di funzioni dirigenziali infungibili, in quanto inserite stabilmente nell'organizzazione strutturale del Dipartimento della Protezione civile e necessarie al conseguimento dei fini istituzionali.
Inoltre, l'espletamento di tale procedura selettiva non preclude, in coerenza con i suddetti principi, l'intenzione dell'Amministrazione di coprire le restanti vacanze di organico con ulteriori procedure concorsuali ai sensi dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Infine, per quanto concerne la copertura finanziaria della procedura di reclutamento in questione si rinvia a quanto espressamente previsto al riguardo dall'articolo 14, comma 4, del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 26 del 2010. In proposito si precisa, altresì, che la disposizione in esame, approvata dal Parlamento e quindi specificamente valutata, anche sotto il profilo finanziario, dalle competenti Commissioni, non ha comportato ulteriori oneri rispetto all'originaria copertura finanziaria prevista dall'articolo 14 del decreto-legge n. 195 del 2009, che rimane fissata in complessivi 8,02 milioni di euro, peraltro, già in origine non indirizzata a specifici contingenti di personale ma finalizzata esclusivamente all'onere complessivo delle assunzioni derivati dall'applicazione della norma stessa.

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ALLEGATO 2

5-03213 Giovanelli: Nomina del signor Enrico Mingardi a vice commissario dell'Aran

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, occorre fornire alcune precisazioni preliminari.
In primo luogo, è d'uopo chiarire che, il commissariamento dell'ARAN è stato disposto su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per ovviare a quelle criticità derivanti dalla designazione dei componenti del Collegio di indirizzo e controllo effettuate dall'ANCI, dall'UPI e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tali designazioni hanno determinato la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato al fine di verificare il rispetto delle norme di legge relative alle incompatibilità previste dal comma 7-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come riformulato dall'articolo 58 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
A tal riguardo, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato, si è ritenuto opportuno procedere alla nomina di un commissario straordinario e di un vice commissario, nella persona di Enrico Mingardi, con il compito di operare con imparzialità e professionalità in funzione dell'insediamento del nuovo Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN.
Come è noto, il commissariamento di un ente viene disposto al fine di fronteggiare particolari esigenze di carattere straordinario ed occasionale tali da giustificare azioni e procedure in deroga alla normativa vigente.
Al riguardo, non appare quindi fondato il rilievo dell'onorevole interrogante che chiede se la nomina a vice commissario del signor Mingardi tenga conto delle incompatibilità previste dal comma 7-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Non fondato in diritto, perché la suddetta disposizione si applica solamente agli organi «ordinari» dell'ARAN, ovvero al Presidente e ai componenti del Collegio di indirizzo e controllo, e non anche agli organi «speciali».
Non fondato in fatto, in quanto, pur volendo estendere l'applicabilità del comma 7-bis dell'articolo 46 alla figura del commissario e del vice commissario, ad Enrico Mingardi non è riferibile alcuna delle incompatibilità previste dalla stessa norma; difatti, lo stesso non riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici e non ricopre (e non ha ricoperto nei cinque anni precedenti) cariche in organizzazioni sindacali.
Per quanto riguarda, poi, le perplessità manifestate dall'onorevole Giovanelli circa le competenze tecniche e professionali del signor Mingardi, occorre rilevare che lo stesso è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire l'incarico che gli è stato affidato; tali requisiti sono più che adeguati e ciò può essere agevolmente riscontrato dalla lettura del suo stesso curriculum vitae.
Infatti, prima di ricoprire l'incarico di consigliere del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Mingardi ha conseguito una notevole esperienza come consigliere d'amministrazione e presidente di alcune fra le più importanti aziende nel settore dei trasporti pubblici; questa competenza e questo valore sono

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stati ampiamente riconosciuti, ben prima che dal Ministro Brunetta, sia da giunte di centro-sinistra che di centro-destra.
Infatti, su indicazione della giunta comunale di Venezia di centro-destra viene nominato Presidente della ACTV S.p.A., l'azienda che gestisce il trasporto pubblico sia automobilistico sia di navigazione nel Comune di Venezia e nei comuni limitrofi; nel 1994, poi, questo stesso incarico è stato confermato anche dal sindaco di centro sinistra Massimo Cacciari.
Successivamente, la giunta di centro-destra della regione Veneto lo ha nominato componente del Consiglio di amministrazione di SAVE, società che gestisce l'aeroporto Marco Polo di Venezia.
Nel 2005, poi, viene nominato, per la vasta esperienza acquisita soprattutto nel settore dei trasporti locali, assessore dalla giunta comunale di centro-sinistra di Venezia.
Ha inoltre collaborato con il Ministero dei trasporti alla stesura del decreto legislativo n. 422 del 1997 concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale.
Con riferimento al settore della contrattazione, si segnala in particolare la sua partecipazione alla stesura di una serie di atti tra cui: il contratto collettivo nazionale del settore degli autoferrotranvieri firmato il 25 luglio 1997, il Protocollo in materia di trasporti fra Governo e Parti Sociali del 23 dicembre 1998; il Protocollo d'intesa tra Governo, Regioni, Associazioni imprenditoriali (Federtrasporti, Anav, Fenit) e organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) del 14 dicembre 1999; l'Accordo preliminare sul rinnovo del contratto collettivo autoferrotranvieri/internavigatori (TPL-Mobilità) 2000-2003; l'Accordo nazionale del 19 settembre 2005 in materia di trattamento di malattia dei lavoratori autoferrotranvieri 2004/2007.
Da segnalare, infine, la sua nomina, il 1o gennaio 2000, alla presidenza di FENIT, Federazione nazionale delle Ferrovie in concessione; in tale veste ha promosso, attraverso la fusione tra Federtrasporti e Fenit, la costituzione di ASSTRA, che riunisce tutte le aziende pubbliche e private del trasporto pubblico locale e le ferrovie regionali ad esclusione di Trenitalia, assumendone la presidenza fino a settembre 2005.
È di tutta evidenza, quindi, che Enrico Mingardi - come ha avuto modo di dimostrare concretamente - non solo è in possesso dei requisiti di professionalità e competenza necessari, ma è anche già informato delle problematiche specifiche dell'Ente: la sua nomina costituisce, quindi, unitamente a quella del commissario, la scelta più opportuna per garantire la funzionalità dell'ARAN in questa delicata fase di riorganizzazione.

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ALLEGATO 3

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 (C. 3286 Siragusa)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.
1. 1.Favia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuità all'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a stabilire le modalità di svolgimento della stessa secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.
1. 50.Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: procedura concorsuale inserire le seguenti: per dirigenti scolastici nella Regione Sicilia.
1. 2.Favia.

Al comma 1, sopprimere le parole: annullata con sentenza giurisdizionale.
1. 3.Favia.

Al comma 1, sostituire le parole da: allo scopo fino a: funzione dirigenziale con le seguenti: di salvaguardare il sistema scolastico in Sicilia.
1. 4.Favia.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: un colloquio con le seguenti: una prova scritta.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: colloquio con le seguenti: prova scritta.
2. 1.Favia.
(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: un colloquio con le seguenti: una prova scritta.

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: colloquio con le seguenti: prova scritta.
3. 1.Favia.
(Approvato)

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ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: il mese di agosto del 2010 con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.
4. 50.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: il mese di agosto con le seguenti: 30 giorni dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 1.
4. 1.Antonino Russo, Siragusa.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. I candidati che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, sono ammessi al corso di formazione previsto dall'articolo 6.
5. 1. Mannino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «adotta le misure idonee per garantire con le seguenti: deve adottare misure che garantiscano.
5. 3.Favia.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante una prova orale.
I candidati risultati idonei sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6, che sarà concluso con una prova scritta.
5. 4.Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per i candidati di cui al comma 1 la rinnovazione della procedura concorsuale ha luogo mediante l'indizione e lo svolgimento di nuove prove scritte.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, dopo la parola: elaborato inserire la seguente: consegnato.
5. 2.Favia.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

1. Il corso è finalizzato a incrementare le competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico e si articola in moduli di formazione comune e moduli di formazione specifica per ciascuno dei settori formativi e in 80 ore di tirocinio con valutazione finale.
2. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, della durata di nove mesi, sono curati dagli uffici scolastici regionali con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
3. I candidati, al termine della frequenza del corso, sostengono un esame finale volto ad accertare il possesso delle competenze richieste per l'esercizio del ruolo di dirigente scolastico. La relativa graduatoria è data dal punteggio ottenuto dalla somma dei voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nell'esame conclusivo.
6. 1.Mannino.

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Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un colloquio selettivo con le parole: una prova scritta selettiva.
*6. 2.Antonino Russo, Siragusa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: un colloquio selettivo con le seguenti: una prova scritta selettiva.
*6. 3.Favia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4. Al fine di dirimere tutte le ulteriori controversie pendenti in materia di mancato superamento delle prove concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici, dei concorsi ordinari e/o riservati, i candidati che non hanno superato le prove scritte, completando comunque ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, e che successivamente hanno prodotto ricorso giurisdizionale tuttora pendente, sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale secondo le modalità di cui al precedente articolo 5; i candidati del riservato che abbiano superato la prova di esame propedeutica alla fase della formazione, che abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con il rilascio di un attestato positivo e che successivamente hanno prodotto ricorso giurisdizionale tuttora pendente, sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.
6. 4.Di Biagio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi restano valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
2. Le procedure di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 1.Mannino.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Le assunzioni dei candidati di cui agli articoli 2, 3 e 5 sono effettuate per tutti i posti che si renderanno disponibili nei limiti della validità delle graduatorie, nel rispetto dell'articolo 24-quinquies del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Successivamente, i posti vacanti saranno ricoperti attingendo per metà dalle graduatorie di cui alla presente legge e per l'altra metà mediante concorso ordinario.
10. 1.Mannino.

Al comma 1, dopo la parola: regione inserire la seguente: Sicilia.
10. 2. Favia.

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ALLEGATO 4

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri,
considerato che:
il provvedimento in esame reca misure di riduzione della spesa e di aumento delle entrate, dirette a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013;
nel preambolo del decreto-legge si rileva la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all'evasione fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica;
le misure del decreto appaiono riconducibili in via prevalente alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», demandata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione;
in base al disposto del terzo comma dello stesso articolo 117, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario rientrano tra le materie di potestà legislativa concorrente, nelle quali è riservata allo Stato la sola determinazione dei princìpi fondamentali. Tale ambito competenziale è altresì richiamato dalla stessa Costituzione all'articolo 119, secondo comma, ove si prevede che comuni, province, città metropolitane e regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
detto coordinamento - come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale (si veda in particolare la sentenza n. 35 del 2005) - non sembra peraltro costituire propriamente un ambito materiale, quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale, funzionale anche al perseguimento di impegni finanziari assunti in sede europea, ivi inclusi gli obiettivi quantitativi collegati al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo;
in questo contesto si collocano diverse disposizioni del decreto in esame, tra le quali l'articolo 14, commi 11-12 (deroghe al patto di stabilità per enti locali per pagamenti in conto capitale), l'articolo 14, commi 25-31 (funzioni fondamentali dei comuni), l'articolo 14, commi. 33-bis - 33-ter (patto di stabilità per enti locali commissariati);
con riferimento alle singole disposizioni, rilevano, altresì, ulteriori ambiti materiali attribuibili alla competenza legislativa esclusiva o concorrente dello Stato e in particolare, quanto agli ambiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, assumono rilievo i seguenti ambiti: «difesa e Forze armate», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione; «tutela della concorrenza», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e)

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della Costituzione; «organi dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera f) della Costituzione; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione; «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione; «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione; norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; «previdenza sociale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione; «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione; «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione; «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione;
sempre con riferimento a singole disposizioni, possono altresì rilevare, tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le seguenti: «tutela della salute»; «governo del territorio»;»ricerca scientifica e tecnologica»;»porti e aeroporti civili»; «previdenza complementare e integrativa»; «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»; «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»; «promozione e organizzazione di attività culturali»;
l'articolo 5, comma 1, prevede l'assegnazione al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione, ossia Consiglio regionale, Giunta e Presidente della Giunta;
in tema di riduzioni dei trattamenti dei consiglieri regionali la Corte costituzionale, in relazione all'articolo 119 della Costituzione, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali (legge n. 266 del 2005, articolo 1, comma 54) e, con la sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali, ribadendo il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere «criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali» (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004);
il comma 20 dell'articolo 6 esclude l'applicazione diretta delle disposizioni recanti norme di risparmio degli apparati amministrativi contenute nell'articolo stesso a regioni, province autonome ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali tali norme sono qualificate come disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
l'orientamento della Corte costituzionale, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, è nel senso che la (auto) qualificazione legislativa non vale ad attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza (ex plurimis, si vedano le sentenze n. 169 del 2007, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995);
l'articolo 14, comma 6, prevede la possibilità di sospensione dei trasferimenti erariali alle Regioni che risultino «in deficit

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eccessivo di bilancio» e non specifica direttamente, né prevedendo normativa di attuazione, i parametri di deficit «eccessivo»; né indica la durata della sospensione, non risultando chiaro il coordinamento con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni;
la prima parte del comma 7 dell'articolo 29 modifica l'articolo 319-bis del codice penale estendendo l'operatività dell'aggravante in questione ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi, mentre la seconda parte del comma 7 prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, «è limitata alle ipotesi di dolo»;
in relazione alle forme di limitazione di responsabilità assume rilievo la giurisprudenza costituzionale, che in particolare - nel riconoscere la legittimità delle disposizioni che hanno limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica, ai fatti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave - ha ribadito quanto affermato anche in più risalenti pronunce e cioè che «non v'è alcun motivo di dubitare che il legislatore sia arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità, ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia ascrivibile (sentenza n. 411 del 1988), senza limiti o condizionamenti che non siano quelli della non irragionevolezza e non arbitrarietà» (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 1998);
la medesima Corte costituzionale ha affermato che «può ritenersi ormai acquisito il principio dell'ordinamento... secondo cui la imputazione della responsabilità ha come limite minimo quello della colpa grave (prevista, in via generale, insieme all'imputazione per dolo)» e che «non è conforme ai principi dell'ordinamento, quale configurato nell'attuale sistema normativo, attenuare ulteriormente, in via generale, i casi di responsabilità per colpa grave» (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2001);
sul piano normativo, i precedenti che si risolvano in una limitazione della responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti a sole ipotesi dolose sono di fatto rarissimi e, per quel che risulta, giustificati o da circostanze del tutto eccezionali e transitorie (si veda, ad esempio, in questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 1967) ovvero, nel caso dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dalle peculiari esigenze costituzionalmente rilevanti che le contraddistinguono (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 1996);
il testo in esame riproduce numerose disposizioni contenute nel disegno di legge recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati», già approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 3118) e ora all'esame del Senato (A.S. 2259);
il comma 30 dell'articolo 14 affida alla legge regionale - nelle materie di competenza concorrente o di competenza residuale generale (di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione) e fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del medesimo articolo 14 - il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese; l'individuazione da parte delle regioni deve avvenire anche sulla base del criterio dell'omogeneità delle aree geografiche per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali;

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dal tenore della disposizione non emerge quale incidenza nel procedimento abbia la prevista concertazione, né quali effetti, da valutare nel quadro costituzionale, ad essa siano riconducibili; la disposizione, pur tenendo conto delle previsioni del successivo comma 31, non indica le conseguenza dell'eventuale mancato adeguamento dei comuni alla normativa regionale;
il comma 31 dell'articolo 14 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore, per la determinazione del termine entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi, con la conseguenza che il termine potrebbe cadere prima che sia stata possibile l'adozione delle leggi regionali di cui al comma 30, con ripercussioni sui tempi per l'avvio dell'esercizio associato delle funzioni, nel caso in cui i comuni attendano l'emanazione delle suddette leggi, oppure sull'efficacia di tali leggi, che potrebbero intervenire su fattispecie già in atto, per le quali i comuni dovrebbero porre in essere attività di adeguamento;
l'articolo 49 modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale, come precisa la relazione illustrativa. In particolare, viene rimessa al Governo la decisione finale in caso di motivato dissenso da parte delle amministrazioni cosidette sensibili (tutela del paesaggio, salute ed ambiente), modificando anche la relativa procedura di composizione del dissenso. Vengono inoltre previste norme di coordinamento con le procedure di VIA, VAS e AIA sostituendo le integrazioni introdotte dalla riforma del 2005;
in base alla riformulazione del comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, disposta dall'articolo 49, comma 2, lettera e), si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata, prevedendosi che ciò si applichi anche alle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS, AIA, paesaggistico territoriale;
l'esclusione del ricorso al meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici e l'ambiente è formalmente sancita dall'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990;
nella sentenza n. 404 del 1997 la Corte Costituzionale afferma che, con riferimento ai profili ambientali opera il principio fondamentale, risultante da una serie di norme in materia ambientale, della necessità di pronuncia esplicita, mentre il silenzio dell'Amministrazione preposta a vincolo ambientale non può avere valore di assenso (vedi anche le sentenze n. 26 del 1996 e n. 302 del 1988),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 14, comma 6, valuti la Commissione l'opportunità di definire più puntualmente i casi in cui ricorra la situazione di «deficit eccessivo di bilancio», indicando espressamente la durata della sospensione e coordinando tale disposizione con le altre disposizioni concernenti il patto di stabilità e le relative sanzioni;
b) valuti la Commissione l'opportunità di coordinare il comma 30 dell'articolo 14 che affida alla legge regionale il compito di individuare, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, con la previsione del comma 31 che rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione del termine

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entro il quale i comuni devono comunque assicurare il completamento dell'attuazione delle disposizioni sull'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali;
c) all'articolo 29, comma 7, che modifica l'articolo 319-bis del codice penale estendendo l'operatività dell'aggravante ai casi in cui il fatto ha ad oggetto il pagamento o il rimborso di tributi e prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, «è limitata alle ipotesi di dolo», valuti la Commissione l'opportunità di mantenere tale limitazione, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale che, come illustrato in premessa, ha ritenuto legittime forme di esclusione della responsabilità per colpa grave solo in circostanze del tutto eccezionali e transitorie;
d) all'articolo 49, che modifica la disciplina della conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di semplificarne la procedura ed accelerare i tempi per l'adozione del provvedimento finale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere le disposizioni che prevedono il meccanismo del silenzio assenso per i procedimenti concernenti i beni culturali e paesaggistici e l'ambiente, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa.

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ALLEGATO 5

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO DEL PARTITO DEMOCRATICO

Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3638, relativo alla conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica,
premesso che:
il provvedimento in esame conferma, dopo oltre due anni dall'inizio della legislatura, il profilo programmatico del governo, caratterizzato da incertezze, confusione ed interventi inadeguati alle esigenze del Paese.

Per le parti di competenza della Commissione,
premesso che:
una delle voci che dovrebbe garantire consistenti risparmi di spesa è quella relativa al taglio dei costi degli apparati politici. In tale ambito, tuttavia, le attese sono ampiamente deluse. Rispetto agli annunci fatti nel testo residuano poche norme di risparmio effettivo attribuibili a tali voci;
la prevista riduzione della spesa a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata limitata a soli 60 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro derivanti dalla riduzione degli organici dirigenziali, 3 milioni di euro dalla riduzione di budget per strutture di missione e 50 milioni di euro dalla riduzione delle risorse messe a disposizione di ministri senza portafoglio e sottosegretari;
il taglio al trattamento economico dei Ministri e dei Sottosegretari è limitato ai 2 ministri e 7 sottosegretari che non sono membri del Parlamento e da tale disposizione si ha un risparmio di soli 72.000 euro. Il taglio del 10 per cento al trattamento economico dei magistrati e del CNEL non è quantificato così come quelli previsti per i trattamenti riservati a consiglieri comunali e provinciali (indennità di funzione fissata a un quinto dell'indennità massima del Sindaco e soppressione dei gettoni di presenza). Infine sono attesi circa 10 milioni di euro dalla riduzione dei rimborsi elettorali ai partiti, ovviamente con effetti a partire dalle prossime elezioni;
nel complesso, quindi, la «montagna» di risparmi annunciati a carico dei «costi della politica» si è ridotta nel breve volgere di qualche giorno a meno di 80 milioni di euro;
considerato che:
la manovra prevede tagli lineari del 10 per cento delle dotazioni finanziarie (spese rimodulabili) delle missioni di spesa di ciascun Ministero, riproposto per l'ennesima volta, ma che già in passato ha ampiamente dimostrato la sua inutilità ai fini dell'effettivo conseguimento dei risparmi programmati in bilancio;
a tale proposito appaiono del tutto inaccettabili i nuovi tagli operati alla missione

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7-Ordine pubblico e sicurezza che subisce un taglio superiore a 230 milioni di euro nel triennio;
tali decurtazioni confermano un trend avviato sin dall'inizio della legislatura: basti pensare che i tagli alla missione 7-Ordine pubblico e sicurezza realizzati con il decreto-legge n. 112 del 2008, con la legge finanziaria 2009, con la legge finanziaria 2010 e, infine, con questo provvedimento ammontano a ben 1.735.830.534 di euro nel triennio 2009-2013;
tali drastiche riduzioni rischiano di pregiudicare gravemente le attività di contrasto alla criminalità (in particolare quella organizzata) e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici impedendo il celere ed effettivo accertamento dei reati, nonché la prevenzione dei delitti, in palese contraddizione con quanto promesso dalla maggioranza in campagna elettorale, nonché con quanto asserito dagli esponenti del Governo e della stessa maggioranza non solo in sede parlamentare o in contesti istituzionali, ma anche nell'ambito di dichiarazioni rese alla stampa;
i tagli operati alle risorse destinate al Ministero dell'interno dimostrano il carattere meramente simbolico - e come tale totalmente inefficace - della politica del Governo, che, a fronte della continua introduzione di nuove norme di contrasto al crimine, non prevede le risorse necessarie alla loro applicazione, sia in sede amministrativa che giudiziaria, con il rischio di aggravare ulteriormente la percezione di insicurezza da parte dei cittadini e la conflittualità sociale, minando altresì la stessa legittimazione e credibilità della funzione dell'amministrazione statale;
considerato che:
la parte più significativa dei tagli riguarda ancora una volta Regioni e altri enti territoriali, chiamati a contribuire a regime per 8,5 miliardi di euro, oltre il 60 per cento della riduzione prevista nella spesa;
il comma 25 dell'articolo 14 prevede che il complesso delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 31 è diretto a disciplinare l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, così come transitoriamente individuate dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
in particolare, il comma 25 stabilisce che dette disposizioni «sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni»;
con la sentenza n. 156 del 2010, la Corte costituzionale ha ribadito, in particolare, che la materia «coordinamento della finanza pubblica» se consente allo Stato di intervenire per «porre obiettivi di riequilibrio della medesima» non permette di prevedere «strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (si vedano anche le sentenze n. 284 e n. 237 del 2009). Questi infatti possono solo limitarsi ad offrire (al massimo) alle Regioni un ventaglio di strumenti per realizzarli tra cui scegliere (si vedano le sentenze n. 341 e n. 237 del 2009);
la Corte costituzionale, con le sentenze richiamate, ha più volte ribadito questo principio;
le norme in questione, relative alla disciplina dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, sono oggetto del disegno di legge, di iniziativa governativa, sulla Carta delle autonomie locali all'esame del Senato dopo l'approvazione, in prima lettura, della Camera dei deputati;
non si capisce quindi la ratio del loro inserimento nel provvedimento in esame e, di conseguenza, non si ravvisano la necessità e l'urgenza delle suddette disposizioni;
considerato inoltre che:
dal contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, di invalidità e della spesa sanitaria e pensionistica, sono attesi risparmi a regime per un ammontare di circa 5 miliardi di euro;

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nel merito del pubblico impiego il livello di iniquità della manovra trova particolare conferma nelle disposizioni relative al pubblico impiego. Una parte consistente della manovra correttiva si fonda, infatti, sui risparmi di spesa posti a carico di 3,5 milioni di impiegati pubblici, i soli contribuenti, insieme ai lavoratori prossimi alla pensione, a dare il contributo per il ripianamento dei conti pubblici;
nessun contributo diretto, invece, è stato posto a carico delle altre categorie di lavoratori e delle imprese e in tal senso a nulla valgono le affermazioni del Governo che richiamano le norme sulla lotta all'evasione quale contributo al risanamento dei conti pubblici;
al contrario, in tutti i Paesi dell'Unione europea, le manovre realizzate dai singoli governi per mettere sotto controllo i conti pubblici hanno chiamato tutti i contribuenti e il sistema delle imprese a dare il loro contributo al risanamento;
ciò che desta le maggiori perplessità è che la maggior parte del carico della manovra sul pubblico impiego è posta a carico dei lavoratori con redditi medio bassi, sui precari direttamente colpiti dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e sulle fasce più giovani dei lavoratori del comparto pubblico colpiti dal blocco delle carriere e degli scatti di anzianità che impedisce loro un adeguato avanzamento dei salari, in vero molto bassi nella fase iniziale della carriera;
i giovani rappresentano la categoria maggiormente colpita dal taglio dei contratti a tempo determinato e dal blocco delle assunzioni e delle carriere nel pubblico impiego (che penalizza soprattutto chi è entrato con salari molti bassi contando sugli scatti di anzianità);
il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che per gli anni 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può superare il trattamento in godimento nell'anno 2010. In pratica ciò avviene con la sospensione delle procedure contrattuali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola indennità di vacanza contrattuale (il cui importo è peraltro congelato al livello del luglio 2010) e con il blocco degli automatismi stipendiali (legati all'anzianità) per il personale in regime di diritto pubblico e per il personale della scuola;
particolarmente odiosa e segno di assoluta disistima nei confronti del lavoro pubblico e della dirigenza pubblica appare la norma dell'articolo 9, comma 21, dove si prevede che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici;
nell'ambito delle operazioni sul pubblico impiego appaiono inaccettabili le misure relative al blocco degli automatismi stipendiali del comparto della scuola, già sottoposto ad un drastico piano di riduzione della spesa e di tagli indiscriminati agli organici del personale docente e Ata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il blocco degli automatismi stipendiali comporterà risparmi - secondo quanto riportato dalla Relazione tecnica - superiori al miliardo di euro nel triennio 2011-2013;
rilevato che:
il decreto-legge all'articolo 9, comma 32, reintroduce il meccanismo dello spoil system: viene prevista, infatti, in deroga alle normative contrattuali che, anche in assenza di valutazione negativa, i dirigenti possano essere rimossi senza la garanzia dell'affidamento di un incarico dal contenuto economico equivalente,
esprime,

PARERE CONTRARIO