CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02560 Bobba: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5-03145 Contento: Su procedure concorsuali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Passo a discutere congiuntamente le interrogazioni degli onorevoli Bobba e Contento in quanto vertenti su analogo argomento ovvero sul concorso per dirigenti di seconda fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In particolare, gli interroganti pongono l'attenzione sulla posizione degli idonei del concorso predetto, bandito per un numero di 22 dirigenti ma con una graduatoria molto «lunga» (circa 180 idonei), per chiederne l'utilizzo presso l'Amministrazione stessa, in considerazione delle numerose posizioni dirigenziali scoperte, oppure presso gli enti vigilati tramite convenzioni.
In proposito, i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento hanno comunicato che, a seguito della formalizzazione dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero, è stata avviata la procedura di reclutamento dei 22 candidati vincitori del concorso per la qualifica di Dirigente di seconda fascia; si è proceduto, quindi, giusta autorizzazione ex decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2009, alla assunzione dei vincitori, con scorrimento della graduatoria fino al n. 25, a seguito delle rinunce intervenute.
Attesa peraltro l'evidente esigenza di copertura dei posti vacanti, l'Amministrazione, nell'ambito delle possibilità previste dalla vigente normativa in materia, ha programmato l'assunzione di ulteriori unità dirigenziali.
In particolare, con il recente perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2010, il Ministero è stato autorizzato all'assunzione, entro il corrente anno, di ulteriori n. 10 dirigenti, di cui n. 5 provenienti dal personale reclutato attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con decreto direttoriale del 12 dicembre 2005, n. 269 (tali assunzioni, ai sensi del comma 8-quinques, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 del 2010, debbono essere effettuate in via prioritaria) e n. 5 unità provenienti dalla graduatoria di merito del concorso in argomento.
L'Amministrazione si sta attivando per la sollecita conclusione di tali procedure assunzionali, senza escludere la possibilità di ulteriori assunzioni nei prossimi mesi, sempre con scorrimento della menzionata graduatoria, ove se ne realizzassero le condizioni, nel rispetto del contingente massimo e delle correlate risorse finanziarie disponibili, per il recupero del turn-over, sia dell'anno 2009 (previa rimodulazione delle assunzioni già autorizzate), che dell'anno 2010 (ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Per quanto concerne le procedure di mobilità attivate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i competenti uffici hanno precisato che il ricorso a tale istituto avviene in osservanza delle disposizioni

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recate dall'articolo 30, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché dall'articolo 16, della legge n. 246 del 2005, ai fini del contenimento dei saldi complessivi di bilancio della spesa pubblica. In proposito, l'Amministrazione ha assicurato che il ricorso alla «mobilità» non può aver recato nocumento ai vincitori del concorso in quanto lo scorrimento della graduatoria di merito, al fine di ulteriori assunzioni, si attuerà nei limiti normativamente previsti per il recupero del turn-over.
In merito, poi, a quanto proposto dall'onorevole Bobba relativamente alla promozione ed incentivazione delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 61, della legge n. 350 del 2003, disposizione che risponde a criteri di economicità in quanto permette alle Amministrazioni di attingere a graduatorie di concorsi già espletati, i competenti uffici del Ministero hanno evidenziato che l'esito del concorso bandito dall'Inps, citato dall'onorevole Bobba, che ha già provveduto ad assumere 65 dirigenti (tra cui 30 idonei) al momento non lascerebbe intravedere una capienza presso il predetto Istituto per le citate convenzioni, posto, inoltre, che nella graduatoria dell'Inps restano circa 50 ulteriori «idonei» dalla cui lista l'Istituto potrà attingere.

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ALLEGATO 2

5-03168 Di Pietro: Determinazione della pensione ordinaria per talune categorie di funzionari statali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Di Pietro, inerente l'inclusione della retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale e quindi nella determinazione della pensione del personale del ruolo ad esaurimento, nel confermare quanto già reso noto dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione in risposta all'interpellanza n. 2-00478, di medesimo contenuto, faccio presente quanto comunicato dai Ministero dell'economia e delle finanze, dall'INPDAP e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
La disposizione di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, che espressamente equipara, ai fini pensionistici, l'inquadramento dei predetti funzionari alla qualifica di primo dirigente - oggi corrispondente a quella di dirigente di seconda fascia - si riferisce, come chiarito dalla circolare del 24 ottobre 2000, n. 12, del Dipartimento della funzione pubblica, ai solo trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare e indennità integrativa speciale). Ciò alla luce delle norme che definiscono la struttura retributiva dei dirigenti pubblici, fondata sulla netta distinzione tra importi stipendiali ed emolumenti accessori, i primi determinati dall'inquadramento nella qualifica dirigenziale (di cui alla disposizione richiamata), i secondi funzionalmente connessi alla natura dell'incarico ricoperto.
Pertanto, è stata prevista l'esclusione dalla base pensionabile, nei confronti del predetto personale, della retribuzione di posizione (nonché della retribuzione di risultato), emolumento accessorio collegato non solo all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali ma anche alla valutazione complessiva sull'espletamento dell'incarico.
In senso conforme alla predetta circolare si è espressa la Corte dei Conti con la deliberazione n. 33 del 2001, nella quale l'organo di controllo sottolinea che la suindicata circolare 12 del 2000, ha correttamente distinto la componente fissa, denominata «trattamento fondamentale» (ovverosia stipendio tabellare, indennità integrativa speciale ed eventuale retribuzione individuale di anzianità se corrisposta) dalla componente variabile, vale a dire dalla retribuzione di posizione sia parte fissa che variabile e di risultato, collegata alla peculiare e mutevole posizione rivestita dal dirigente nella struttura dell'Ente ed ai risultati perseguiti nonché al concreto ed effettivo esercizio della funzione dirigenziale.
Rilevo, altresì che il personale di cui trattasi, ai sensi del vigente assetto contrattuale, è titolare di una struttura retributiva ben distinta da quella spettante al personale dirigente; infatti alle ex qualifiche ad esaurimento, come a tutto il personale appartenente alle qualifiche funzionali, è attribuita l'indennità di amministrazione, mentre a quello che riveste qualifiche dirigenziali è attribuita la retribuzione di posizione diversamente graduata secondo la rilevanza e le responsabilità connesse al relativo incarico.
Ciò osservato, per quanto attiene il richiamo alle pronunce emesse da varie Sezioni Giurisdizionali della Corte del Conti, con cui si riconosce ai ricorrenti il diritto alla riliquidazione del trattamento

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pensionistico con l'inclusione nella base pensionabile della retribuzione di posizione, si ricorda che le sentenze fanno stato unicamente fra le parti, con esclusione di qualsivoglia estensione d'ufficio oltre quello dedotto in giudizio, ostandovi il principio di carattere generale del limite invalicabile della cosa giudicata (articolo 2909 c.c.) nonché il divieto di estensione in via amministrativa dei giudicati sfavorevoli alle amministrazioni pubbliche confermato da ultimo dall'articolo 41, comma 6 del decreto legge n. 207 del 2008 convertito in legge n. 14 del 2009.
In conclusione, per quanto detto, la vicenda posta all'attenzione può trovare soluzione unicamente in sede legislativa mediante una modifica normativa del citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, previa adeguata individuazione delle fonti di copertura finanziaria come prescritto dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.