CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2010
352.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Discussione su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee.

PARERE SULL'ESAME IN ASSEMBLEA DEL DOCUMENTO DELLA XIV COMMISSIONE CONCERNENTE LA CONFORMITÀ AL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E SULL'ESAME DELLE RELAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA (INTEGRAZIONE DEL PARERE DEL 6 OTTOBRE 2009 SU QUESTIONI CONCERNENTI LE PROCEDURE DI RACCORDO TRA LA CAMERA DEI DEPUTATI E LE ISTITUZIONI EUROPEE)

La Giunta per il Regolamento ritiene che si possano prevedere le seguenti integrazioni del suo parere del 6 ottobre 2009, relativamente all'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà:
il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione (ovvero di rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica) o di un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero di Presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica).
La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione, la quale deve comunque concludere la verifica sulla sussidiarietà entro 40 giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo comunitario (l'articolo 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà prevede, infatti, per la trasmissione del parere motivato sulla sussidiarietà, il termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione). In caso di richiesta di rimessione all'Assemblea, il Presidente della Camera iscrive il documento della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno, in termini tali da consentire che il procedimento si concluda comunque nel termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto.
La discussione consiste negli interventi del relatore (per 10 minuti), dei relatori di minoranza se designati (per 5 minuti), eventualmente di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera (anch'esso per 5 minuti), del Governo (per 10 minuti), di un rappresentante per Gruppo (per 5 minuti); è riservato un tempo, stabilito dal Presidente, per gli interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto. Dopo la discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto (ex articolo 50, comma 1, trattandosi di discussione limitata). Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo.
È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dal Trattato di Lisbona: in tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della XIV

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Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. I termini sono stabiliti dal Presidente della Camera in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di gruppo di pari consistenza numerica presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, non si procede all'esame del punto (l'articolo 6 del Protocollo richiede infatti che il parere negativo sulla sussidiarietà sia motivato). L'ordine del giorno, previo parere del Governo, è posto in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della XIV Commissione. In presenza di più ordini del giorno essi sono posti in votazione in successione secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
Ove ne sia fatta richiesta, si procede con voto nominale con procedimento elettronico.

Alle Istituzioni europee sono inviati, da parte della Presidenza della Camera, i documenti contenenti una decisione motivata negativa in materia di sussidiarietà (in conformità all'articolo 6 del Protocollo), approvati dalla XIV Commissione o dall'Assemblea. La XIV Commissione può comunque avanzare espressa richiesta di trasmissione anche dei documenti recanti una decisione favorevole.

Infine, quanto all'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la Giunta per il Regolamento ritiene che:
1. la relazione programmatica, che - in base all'articolo 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che novella l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005 - il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.
2. La relazione a consuntivo, che il Governo presenta entro il 31 gennaio assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

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ALLEGATO 2

Discussione sugli adattamenti regolamentari conseguenti all'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

PARERE SUI PRIMI ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI DI CARATTERE SPERIMENTALE CONSEGUENTI ALLA NUOVA LEGGE DI CONTABILITÀ

La Giunta per il Regolamento delibera il seguente parere in merito agli adeguamenti regolamentari conseguenti alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica:
1. Lo schema di decisione di finanza pubblica (articolo 10 della legge n. 196/2009) è esaminato secondo la procedura indicata all'articolo 118-bis del Regolamento. Il Presidente della Camera definisce i termini per l'esame dello schema da parte delle Commissioni, in modo che la calendarizzazione in Assemblea avvenga in termini compatibili con quello previsto dalla medesima legge n. 196 per la presentazione dei disegni di legge di stabilità e di bilancio (15 ottobre).
2. Le eventuali note di aggiornamento della decisione di finanza pubblica (di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 196/2009) sono esaminate secondo la procedura indicata dall'articolo 118-bis, comma 4, del Regolamento.
3. Il disegno di legge di stabilità (che sostituisce il disegno di legge finanziaria ex articolo 11 della legge n. 196/2009) e il disegno di legge di bilancio sono esaminati secondo la procedura stabilita dagli artt. 119-123 del Regolamento. La durata della sessione di bilancio è rideterminata in 30 giorni, in misura pari sia in prima che in seconda lettura, al fine di consentire tempi minimi anche all'eventuale terza lettura (ciò alla luce della previsione nella legge n. 196 del termine di presentazione della manovra alle Camere entro il 15 ottobre, anziché entro il 30 settembre).
I termini per la conclusione delle varie fasi del procedimento sono rimodulati prevedendo, di regola, 7 giorni dall'assegnazione per l'esame nelle Commissioni di settore, 13 giorni per l'esame nella Commissione bilancio e i restanti giorni per la discussione in Assemblea.
4. La relazione annuale sull'economia e la finanza pubblica e la relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti (che il Governo presenta alle Camere entro il 15 aprile), la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente (entro il 30 aprile) (articolo 12 della legge n. 196/2009), lo schema di aggiornamento del programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea (da presentare secondo il calendario concordato in sede europea) (articolo 9 della legge n. 196/2009), le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica (che il Governo presenta entro il 15 luglio) (articolo 10, comma 5, della legge n. 196/2009) ed ogni altro documento trasmesso dal Governo ai sensi della legge n. 196/2009 sono esaminati secondo le disposizioni di cui all'articolo 124 del Regolamento, prevedendo l'esame da parte della Commissione competente, la nomina di un relatore e il termine massimo di un mese per la conclusione con possibilità di approvazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

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5. La Commissione Bilancio, in relazione al controllo sull'attuazione della legge n. 196/2009, ad essa rimesso dall'articolo 4 della medesima legge, può formulare, sulla base delle informazioni ricevute - in particolare nel rapporto previsto dall'articolo 3 della legge n. 196/2009 - e dell'attività istruttoria svolta, osservazioni ed esprimere valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo (l'articolo 117, comma 1, del Regolamento individua la risoluzione in Commissione quale strumento diretto a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti).

Per quanto riguarda i punti 4 e 5, le relative attività istruttorie possono essere opportunamente svolte in maniera congiunta dalle omologhe Commissioni dei due rami del Parlamento, secondo un principio generale desumibile dalla legge n. 196/2009 (articolo 4, comma 2), la quale individua al riguardo le intese fra i Presidenti delle Camere come strumento per la promozione di tale metodologia di lavoro.