CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 119

ALLEGATO 1

5-02762 Siragusa: Sulle modifiche approvate dal Senato accademico allo Statuto dell'Università degli studi di Palermo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Università di Palermo ha approvato nella seduta del 29 aprile 2010 alcune modifiche all'articolo 58 dello Statuto, con l'inserimento dei commi 7 ed 8 relativi alla durata delle cariche del rettore e dei presidi di facoltà richiedendone l'autorizzazione al Ministero, secondo quanto previsto dalla legge n. 168 del 1989.
Il comma 7 prevede che «Il mandato del Rettore in carica all'atto della presente modifica di Statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica e non può superare la durata di cinque anni, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva entro tre mesi dalla pubblicazione della presente modifica di Statuto la richiesta al decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Rettore già eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potrà comunque superare la durata di cinque anni».
Il comma 8 recita: «Il mandato dei Presidi in carica per il primo triennio all'atto della presente modifica di Statuto viene prorogato sino al completamento del quinto anno di carica, a meno che la maggioranza assoluta del corpo elettorale non sottoscriva almeno quattro mesi prima della scadenza la richiesta al decano di procedere a nuove elezioni. In tal caso il mandato del Preside già eletto per il primo triennio, che intenda ricandidarsi, non potrà comunque superare la durata di cinque anni».
Le modifiche allo Statuto sono pervenute al Ministero in data 7 giugno e, pertanto, ai sensi del comma 9 della legge n. 168 del 1989, il termine perentorio di 60 giorni consentito al Ministro per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito scadrà il 6 agosto 2010.

Pag. 120

ALLEGATO 2

5-02836 Cavallaro: Sulle problematiche delle Università di Macerata e Camerino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel disciplinare l'autonomia finanziaria degli Atenei, ha, fra l'altro, previsto al comma 6, che «le Università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche».
La stipula di un Accordo di programma con il Ministero avviene, pertanto, in attuazione dell'autonomia universitaria su istanza delle stesse Università e l'attuazione del medesimo nel rispetto della normativa vigente, con riferimento anche alle competenze della regione relative all'università, che sono esercitate nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
L'11 febbraio 2010 il Ministro ha sottoscritto un Accordo di programma con l'Università di Camerino, l'Università di Macerata e la provincia di Macerata.
Alcune delle indicazioni presenti nel predetto accordo, di durata quinquennale (dall'anno accademico 2009/2010 al 2013/2014), hanno una valenza al momento soltanto programmatica ed alle stesse si darà attuazione in relazione al cambiamento del quadro normativo, considerato che, come riportato nelle premesse, è in corso di esame da parte del Parlamento un disegno di legge di riforma del sistema universitario, i cui contenuti rafforzano in ogni caso gli obiettivi complessivi dell'accordo stesso.
Al fine di rispondere ai rilievi ed alla richiesta dell'onorevole Cavallaro, si comunica quanto segue.
Riguardo un presunto «vulnus» all'autonomia dei due Atenei da parte di un nuovo organo di governance, definito Comitato paritetico per l'Università delle Marche (CUM), all'articolo 1 dell'Accordo di programma si legge:
«Tutte le attività di formazione universitaria delle Università di Camerino e di Macerata che si svolgono nel territorio della provincia di Macerata ed eventualmente - previa adesione delle due province - in quelli delle province di Ascoli Piceno e Fermo, sono gestite dalle due Università in maniera unitaria attraverso un Comitato paritetico per l'Università nelle Marche (Camerino Macerata) - da ora in avanti CUM - costituito per l'attuazione del presente accordo di programma».

A differenza di quanto affermato dall'interrogante, quindi, le due Università rimangono saldamente il «soggetto gestore», individuando il CUM quale organo di vigilanza per l'attuazione dell'accordo: pertanto, nell'accordo non vi è alcun «vulnus» dell'autonomia dei due Atenei.
In merito agli articoli 3 e 4 dell'Accordo, premesso che il possesso di requisiti d'ingresso è previsto dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 per qualunque percorso universitario di laurea o laurea magistrale, l'attivazione di una law school a Camerino, che comunque eroga a tutti gli effetti una laurea magistrale in giurisprudenza (lmg-01), rappresenta una

Pag. 121

delle possibili risposte all'ovvia esigenza di differenziare due facoltà poste a pochi chilometri di distanza.
Per Camerino, in particolare, si tratta anche della risposta ad una crisi che in un decennio ha portato ad un decremento di iscritti da oltre 5.000 ad appena 2.000, con un numero di immatricolati di appena 75 nel corrente anno accademico.
Per quel che riguarda il corso di laurea in scienze politiche della medesima Università, è forse il caso di ricordare che per anni non ha raggiunto la numerosità minima di immatricolati e che a Macerata è presente una facoltà di scienze politiche.
Il problema dell'eccesso di corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria è un problema nazionale; il corso di Camerino è stato autorizzato ad immatricolare un numero molto esiguo di studenti, sia per il corrente anno accademico (29), che per quello prossimo (25); appare dunque estremamente ragionevole l'ipotesi, contenuta nell'accordo di programma, di attivare, invece, il corso di laurea triennale destinato a preparare gli «infermieri veterinari», insieme ad attività di terzo ciclo (scuole di specializzazione) e master.
Quanto all'affermato diritto alla conferma del fondo 2009, come è noto, il fondo di funzionamento ordinario degli Atenei viene definito annualmente e, pertanto, non vi è alcun diritto al mantenimento delle quote assegnate nel 2009, anzi, la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010) nel rideterminare la tabella C), relativa al fondo di finanziamento ordinario delle Università, prevede esplicitamente una ulteriore riduzione di tale fondo a partire dall'anno 2010, riduzione dalla quale - a fronte del rispetto degli impegni assunti, che saranno ovviamente oggetto del monitoraggio, come previsto nell'Accordo - gli Atenei in parola saranno esclusi, con ragguardevole vantaggio economico.
Circa il coordinamento regionale dei 4 Atenei marchigiani, il Ministro condivide la necessità di allargare il processo alla dimensione regionale come, peraltro è chiaramente espresso nelle premesse dell'Accordo dove si riconosce il respiro regionale di un processo che, per ragioni di fattibilità, si è ritenuto di dover iniziare con le due Università che, per collocazione geografica e complementarietà di ambiti disciplinari, agevolmente consentono una prima sperimentazione di azioni di coordinamento che non ha precedenti nel sistema universitario nazionale.
Infine, quanto alla richiesta dell'interrogante di «sospendere l'esecutorietà e l'efficacia dell'Accordo, sino all'approvazione definitiva del disegno di legge garantendo nel contempo ai due Atenei il mantenimento dei trasferimenti previsti dall'Accordo medesimo», il Ministro intende sottolineare con chiarezza che solo a fronte del valore «di sistema» di questa sperimentazione e della sua puntuale implementazione, che sarà monitorata con rigore dal Ministero, pur in presenza di una situazione generale molto difficile dal punto di vista delle risorse a disposizione del sistema universitario, ha deciso di firmare un accordo che prevede, per i due Atenei contraenti, un «ammortizzatore» finanziario di dimensioni tutt'altro che trascurabili, ammortizzatore evidentemente non giustificabile a fronte di una sospensione degli impegni previsti.

Pag. 122

ALLEGATO 3

5-02946 Motta: Sull'offerta didattica nelle realtà decentrate e di montagna, in particolare nella provincia di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

È noto che i criteri e i parametri per la formazione delle classi, per l'anno scolastico 2010-2011, sono quelli definiti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Detto regolamento prevede che le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente, sia a livello generale che per ambiti regionali, sulla base di vari criteri tra i quali le caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e le condizioni socio economiche e di disagio delle diverse realtà.
Il medesimo provvedimento prevede inoltre che nella determinazione dei contingenti provinciali di organico si tiene conto delle condizioni di disagio legate alle specifiche situazioni locali con particolare riguardo ai comuni montani e alle piccole isole nonché alle aree che presentano elevati tassi di dispersione e di disagio.
Per le scuole ubicate nei comuni che si trovano in tali situazioni disagiate il provvedimento in questione prevede che possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con un numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito per i vari ordini di scuola.
Ciò premesso, per quanto riguarda le situazioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha preliminarmente fatto presente che, nell'esercizio della delega conferita dalla Direzione generale, sono gli uffici di ambito territoriale a procedere alla ripartizione della dotazione organica complessivamente assegnata, sulla base dei dati e delle proposte trasmesse dai dirigenti scolastici.
Al medesimo ufficio scolastico risulta che nella provincia di Parma il processo di determinazione delle dotazioni di organico ha previsto il confronto e l'interazione con gli Enti Locali e l'Amministrazione Provinciale, a salvaguardia delle loro specifiche attribuzioni in materia di politica scolastica, organizzazione della rete scolastica, programmazione dell'offerta formativa. Nelle varie fasi del percorso, inoltre, sono state costantemente informate le organizzazioni sindacali della scuola.
In considerazione della collaborazione avviata da tempo con l'Amministrazione Provinciale e gli amministratori locali, l'ufficio territoriale ha sempre posto particolare attenzione, nella ripartizione delle risorse, alle specifiche esigenze dei territori dei comuni montani, che rappresentano i due terzi del territorio provinciale.
Per la determinazione dell'organico 2010/2011, dopo un'attenta verifica delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici e in considerazione delle difficoltà emerse, l'ufficio territoriale ha richiesto un'ulteriore dotazione di n. 15 posti da attribuire all'istruzione secondaria di primo grado, dopo che in prima istanza era già stata effettuata una compensazione di 4 posti dall'ordine della scuola primaria a favore dell'istruzione secondaria di primo grado.
L'Ufficio scolastico regionale, con nota dell'8 giugno 2010, ha assegnato alla provincia di Parma l'ulteriore dotazione organica richiesta, consentendo la formazione

Pag. 123

delle classi sulla base dei criteri previsti dal suddetto Regolamento n. 81 del 2009.
In particolare, per e scuole situate in comuni montani, sono state confermate tutte le sezioni di scuola dell'infanzia funzionanti nell'anno scolastico 2009/2010, anche mediante applicazione delle «deroghe» per le sezioni situate nei Comuni di Bore - Pellegrino - Scurano - Corniglio e Pievottoville, funzionanti con numero di alunni inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 9 del citato Regolamento n. 81 del 2009.
Per la scuola primaria la costituzione delle classi, anche nei comuni montani, è avvenuta nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 10 - comma 4 - del Regolamento. Nei comuni in cui il numero degli alunni (inferiore a 10) non ha consentito la formazione delle classi, si è proceduto a costituire pluriclassi con non più di 18 alunni.
Anche per quanto riguarda l'istruzione secondaria di primo grado le classi nei comuni montani sono state costituite nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 11 - commi 3 e 4 - del menzionato Regolamento.
Permangono tuttavia alcune situazioni di criticità nelle scuole situate nei comuni montani di Solignano - Corniglio - Trasogno. Per tali situazioni l'Ufficio scolastico regionale si riserva di compiere una ulteriore valutazione dei dati e delle specificità rappresentate dai territori montani, nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

Pag. 124

ALLEGATO 4

5-02947 Viola: Erogazione di risorse per le supplenze e per il funzionamento didattico e amministrativo delle scuole, in particolare nella provincia di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla tematica relativa ai finanziamenti alle istituzioni scolastiche si è più volte riferito in questa stessa sede.
Nel confermare quanto già comunicato in proposito nelle precedenti occasioni, ricordo che per quanto riguarda le assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico, sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009, gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia», introdotta dall'articolo 1, comma 621, della legge finanziaria 2007, che ha previsto interventi compensativi, a decremento degli stanziamenti dell'amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale da realizzare in attuazione dei commi da 605 al 619 dello stesso articolo 1.
Per l'esercizio finanziario 2009 sono intervenute variazioni di bilancio per 60 milioni di euro, che sono state erogate alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie e in considerazione anche dell'incremento della popolazione scolastica.
Per l'anno finanziario 2010, con la nota ministeriale n. 9537 del 14 dicembre 2009, citata nell'interrogazione, sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche per la compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale e il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con riferimento alla dotazione finanziaria comunicata.
Ulteriori indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2010 sono state poi fornite con circolare in data 22 febbraio 2010. Successivamente, con circolare del 22 aprile scorso, sono state fornite alle istituzioni scolastiche indicazioni riguardanti, in particolare, la gestione della cassa.
Per ciò che concerne le supplenze di competenza dei dirigenti scolastici, faccio presente che è stata assicurata preliminarmente una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica determinata sulla base dell'applicazione del decreto ministeriale n. 21 del 2007. Le maggiori esigenze eventualmente rappresentate dalle istituzioni scolastiche verranno soddisfatte, previo controllo del fabbisogno segnalato, in considerazione dell'esigenza di assicurare il diritto all'istruzione, come già indicato nelle note ministeriali del 29 aprile 2009 e del 6 ottobre 2009 relative alle supplenze temporanee del personale docente.
Il maggior fabbisogno finanziario viene posto in rapporto alla spesa fissa che si sostiene per il personale in organico di diritto, determinando il tasso di sostituzione.
Inoltre, come indicato nella nota ministeriale del 10 marzo 2010, «le richieste di maggior finanziamento per le spese di supplenza breve che le istituzioni scolastiche debbono sostenere per consentire l'ordinato svolgimento delle lezioni e, quindi, garantire il diritto all'istruzione» sono monitorate mensilmente tramite i flussi finanziari che le istituzioni scolastiche devono trasmettere al Sistema informativo

Pag. 125

dell'istruzione (SIDI). Quindi la trasmissione dei flussi (maggiori impegni) consente l'eventuale integrazione delle risorse finanziarie.
Per quello che si riferisce alle spese per i servizi di pulizia, va detto che la rimodulazione dei contratti di fornitura dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie riguardanti i cosiddetti appalti storici, di cui alla direttiva n. 68 del 2005, rappresenta il 2,25 per cento dei contratti di fornitura.
A ciascuna istituzione scolastica viene garantita una risorsa finanziaria pari almeno al costo del personale statale ridotto per effetto della esternalizzazione dei servizi. Pertanto, nel caso in cui la somma per spese di pulizia, comunicata con la sopra citata nota ministeriale del 14 dicembre 2009, fosse inferiore all'anzidetta risorsa finanziaria, la stessa somma verrà integrata della differenza; nell'ipotesi, poi, che le somme già assegnate risultassero eccedenti, l'eccedenza rimarrà a disposizione della scuola per il prosieguo del contratto ex «appalto storico» ovvero per le ulteriori esigenze di funzionamento. Nella ulteriore ipotesi che la differenza tra le somme assegnate e il costo del personale ridotto per effetto della esternalizzazione risulti particolarmente rilevante, la differenza sarà oggetto di opportuna analisi.
Quanto all'imputazione nell'aggregato Z «Disponibilità da programmare» dei residui attivi delle scuole, trattasi di un suggerimento riferito ai residui attivi vantati dalle scuole nei confronti della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero. Si è conseguentemente suggerito di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nella misura necessaria e priva di vincoli, al fine di consentire la copertura degli impegni assunti e da assumere dalla scuola, ricordando altresì che, ai sensi del regolamento amministrativo-contabile adottato con decreto interministeriale n. 44 del 2001, il bilancio dell'istituzione scolastica deve tendere al pareggio.
Tutto ciò premesso, risulta quanto segue in merito alla situazione finanziaria delle scuole di Portogruaro, cui si fa espresso riferimento nell'interrogazione.
Al riguardo faccio preliminarmente presente che ad inizio del corrente anno scolastico le istituzioni scolastiche del Comune di Portogruaro (rilevazione relativa ad un totale complessivo di 8 istituzioni scolastiche) disponevano di un fondo cassa pari ad euro 846.953,61 a fronte di passività pari ad euro 427.705,73 e di un disavanzo di esercizio di euro 12.631,34.
A questo proposito va ricordato che laddove il fondo di cassa risulta superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non sussistono difficoltà di bilancio, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni (la competente Direzione generale del Ministero corrisponde anticipatamente il fondo di istituto).
Se invece il bilancio dell'esercizio in corso deve essere gravato da impegni riferiti ad esercizi precedenti e non iscritti a tempo debito o da accertamenti per somme non comunicate, o da impegni di spesa assunti in violazione dell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 44 del 2009, il problema non deriva dalla mancata riscossione dei residui attivi, salvo che l'esercizio precedente non fosse in disavanzo di amministrazione e/o gli impegni per supplenze nell'esercizio debbano essere necessariamente superiori alla previsione d'entrata.
A quest'ultimo proposito va richiamata la procedura di richiesta d'integrazione ed erogazione delle risorse finanziarie per supplenze definita nella nota 10 marzo 2010, reperibile nella rete intranet, e secondo la quale la competente Direzione generale del Ministero sta procedendo. Pertanto tutti gli impegni di spesa assunti nell'esercizio in corso dalle scuole di Portogruaro per supplenze brevi, in eccedenza all'assegnazione di risorse originaria, e pari ad euro 21950 all'ultima rilevazione fatta (maggio 2010), sono stati coperti e già erogati.
I finanziamenti complessivamente disposti per le scuole di Portogruaro nell'anno

Pag. 126

2009 per i compensi e le indennità per il miglioramento dell'offerta formativa. ammontano a euro 769.341,00, tutti già erogati, mentre per il corrente anno, sempre per i compensi e le indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, alla data odierna sono stati erogati euro 901.298,77 con un incremento quindi di euro 131.957,77. A detta erogazione si aggiungerà un ulteriore importo di circa 282.000 euro per il primo quadrimestre dell'anno scolastico 2010/2011, che verrà erogato nel mese di settembre.
Per quanto riguarda le spese per il servizio di pulizia, alle scuole di Portogruaro è stato disposto il finanziamento per l'anno corrente di euro 191.187,48. Tale somma è pari o superiore del costo degli operatori scolastici accantonati e per la sostituzione dei quali occorre procedere a ditte esterne. Pertanto tutte le scuole di Portogruaro, che non possono disporre di tutti gli operatori scolastici, hanno avuto assegnata una somma pari o superiore al costo degli operatori mancanti, e quindi sufficiente a garantire lo stesso servizio ricorrendo ad operatori esterni, senza alcuna riduzione degli standard di pulizia od aggravio per il personale collaboratore scolastico dipendente.

Pag. 127

ALLEGATO 5

5-02964 Mancuso: Questioni attinenti alla costituzione delle classi nella scuola primaria «Viverone e Roppolo» (Biella).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante circa la formazione di una prima classe nella scuola primaria di Viverone e Roppolo, la Direzione scolastica regionale per il Piemonte ha chiesto chiarimenti al dirigente dell'ufficio territoriale di Biella che ha al riguardo riferito quanto segue.
L'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha assegnato alla provincia di Biella n. 676 posti di scuola primaria. Tale organico ha consentito di soddisfare il 95 per cento delle richieste avanzate dalle singole istituzioni scolastiche.
L'Ufficio scolastico provinciale ha predisposto il piano relativo al funzionamento delle classi e lo ha presentato alla conferenza dei dirigenti scolastici nella riunione del 21 aprile 2010.
Il piano ha previsto il funzionamento di tutte le classi uniche di scuola primaria (n. 370) aventi un numero di alunni rientrante nei parametri indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 (15-27), il funzionamento di n. 39 pluriclassi costituite dall'accorpamento di classi uniche con un numero esiguo di alunni, nonché il funzionamento di n. 6 classi in deroga con un numero di alunni non inferiore a 13 unità.
L'Ufficio scolastico provinciale ha quindi autorizzato il suddetto piano classi, senza tuttavia poter autorizzare, vista l'insufficienza dell'organico, la classe prima di Viverone avente solo 11 alunni.
Il dirigente dell'ufficio territoriale di Biella, in data 7 maggio 2010, ha incontrato i Sindaci di Viverone e di Roppolo e, in quella occasione, ha avuto modo di spiegare i criteri adottati e i motivi della mancata autorizzazione al funzionamento della classe prima.
Nel contesto dello stesso colloquio il Sindaco di Viverone ha espressamente chiesto l'autorizzazione alla formazione, in deroga, di una pluriclasse con 23 alunni. Il dirigente dell'ufficio di Biella, dopo aver accertato l'invariabilità complessiva dell'organico e quindi l'assenza di qualsiasi onere aggiuntivo di spesa, ha chiesto per le vie brevi parere al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Cavaglià, dal quale dipende il plesso di Viverone, al fine di valutare, sotto il profilo della sicurezza e della didattica, la fattibilità della costituzione di una pluriclasse con un numero di alunni ben oltre il parametro previsto.
Il dirigente scolastico, dopo aver sentito gli organi di istituto, ha informalmente espresso il proprio assenso, facendo peraltro presente che il «tempo-scuola» in cui gli alunni della pluriclasse avrebbero formato un unico gruppo di 23, sarebbe stato ridotto a sole 4 ore.
Lo stesso dirigente scolastico, con nota 3361 del 7 luglio 2010, ha comunicato che «l'organizzazione didattica della pluriclasse prevede che gli alunni delle due classi (che verranno a formare la pluriclasse di 23 alunni) svolgerebbero attività in comune solo per le due ore di religione, mentre le restanti ore 25, per la prima classe e 28, per la terza, gli alunni svolgerebbero le loro attività didattiche curricolari autonomamente nelle proprie classi e con i propri insegnanti. Il tutto si ribadisce nei limiti della dotazione organica assegnata per l'organico dell'anno scolastico 2010/11 e senza oneri aggiuntivi di spesa...».

Pag. 128

ALLEGATO 6

5-02966 Marco Carra: Conferma dell'organico dell'a.s. 2009/10 presso la scuola dell'infanzia di Dosolo (Mantova).

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante circa l'attivazione dei posti di scuola dell'infanzia presso l'Istituto comprensivo di Dosolo-Pomponesco-Viadana, per l'anno scolastico 2010-2011, vorrei fare preliminarmente presente che in base al Regolamento sulla scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, nonché in base alla consequenziale circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010, sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno di età.
Inoltre, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010, comunque entro il 30 aprile 2011. Tuttavia, alfine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità all'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'ammissione alla frequenza anticipata è consentita in presenza delle seguenti condizioni:
disponibilità dei posti e esaurimento di eventuali liste di attesa;
disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre armi;
valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

L'inserimento di bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
Faccio anche presente che il decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», prevede - all'articolo 9, comma 3 - che le sezioni di scuola dell'infanzia possono accogliere fino ad un massimo di 29 bambini per classe (ovviamente ove non vi siano situazioni di handicap).
Ciò premesso, per quanto riguarda l'istituto comprensivo in parola, il competente ufficio scolastico territoriale ha comunicato, con riferimento alla situazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2010-2011, che rispetto al numero di alunni presenti in organico di fatto 2009-2010 si è registrato un calo di 16 alunni (nell'anno scolastico 2009-2010 gli allievi iscritti risultano n. 267 in organico di fatto mentre per l'armo scolastico 2010-2011 risultano n. 251 in organico di diritto).
Gli allievi che l'onorevole interrogante segnala in lista d'attesa sono gli anticipatari iscritti nei vari plessi dell'Istituto.

Pag. 129

Per quanto attiene in particolare al plesso di Dosolo, dai dati comunicati in data 10 marzo 2010, all'Ufficio scolastico regionale - ambito territoriale di Mantova risultano n. 70 allievi richiedenti l'iscrizione di cui n. 11 anticipatari.
Gli aventi diritto sono quindi n. 59 e con tale numero di iscritti è stato possibile attivare soltanto n. 2 sezioni. Gli 11 bambini anticipatari avrebbero fatto scattare una sezione aggiuntiva, che, per le ragioni su esposte, non poteva essere autorizzata.

Pag. 130

ALLEGATO 7

5-02986 De Pasquale: Assegnazione di fondi alle scuole paritarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione l'onorevole interrogante, richiamando le risposte fornite dal Governo all'interrogazione dell'onorevole Toccafondi n. 5-02631 e all'interrogazione dell'onorevole Vietti n. 3-00704 circa i contributi alle scuole paritarie, sollecita l'assegnazione alle stesse scuole dello stanziamento di 130 milioni di euro previsto dalla legge finanziaria 2010.
A tale proposito, confermando quanto già riferito dal Governo in risposta ai suddetti atti di sindacato ispettivo, comunico che, ai sensi dell'articolo 2, comma 250 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 25425 in data 16 giugno 2010, registrato dalla Corte dei Conti il 25 giugno 2010, ha disposto, per l'anno finanziario 2010, una variazione in termini di competenza e cassa, per un totale di 130 milioni di euro, sul Capitolo 1299 del Dipartimento per l'istruzione, concernente «Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie».
La competente direzione generale di questo Ministero ha quindi predisposto il consequenziale schema di decreto interministeriale di ripartizione della suddetta somma di 130 milioni di euro, per l'ulteriore iter previsto dalla normativa vigente.

Pag. 131

ALLEGATO 8

5-03021 Ghizzoni: Sui dati relativi all'aumento delle classi «a tempo pieno».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'atto parlamentare in discussione l'onorevole interrogante lamenta in primo luogo la mancata pubblicazione dei dati concernenti gli orari scolastici settimanali, relativi agli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010, chiede inoltre quale sia il numero degli studenti che nell'anno in corso non frequenta più moduli con orari da 31 a 39 ore, con mensa o senza mensa, ed infine sulla base di quali conteggi siano stati divulgati i dati relativi al tempo pieno.
In merito al primo punto, faccio presente che l'attività di rilevazione viene principalmente effettuata per fornire all'Amministrazione la conoscenza dei fenomeni che quantitativamente interessano il mondo scolastico, con il fine precipuo di realizzare uno strumento di supporto alle decisioni. Di anno in anno, poi, vengono pubblicate solo quelle rilevazioni che si ritiene di maggior interesse per una diffusione esterna all'Amministrazione.
Per quanto riguarda gli alunni che nel corrente anno scolastico 2009/2010 non frequentano più, rispetto all'anno precedente, moduli con orario di insegnamento da 31 a 39 ore settimanali, va evidenziato, in primo luogo, che da questo anno scolastico le prime classi risultano articolate con una organizzazione oraria diversa da quella dell'anno scolastico 2008/2009, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento sulla scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, il quale prevede orari di funzionamento di 24, 27, 30 e 40 ore settimanali. Pertanto, alle famiglie, in occasione dell'iscrizione degli alunni, non è stata offerta, da parte delle scuole, l'opportunità di scegliere il modello 31-39 ore settimanali.
Per le classi successive alla prima, invece, è stato possibile mantenere tale articolazione settimanale dell'orario, per effetto della modalità utilizzata nell'assegnazione dell'organico, nella misura di 30 o di 40 ore settimanali. Per cui, nel caso in cui nella scuola fosse stato prescelto l'orario di 27 ore settimanali, l'economia di 3 ore (da 30 a 27) ha consentito di continuare in parte con l'orario 31/39 ore settimanali. La riduzione delle ore di compresenza nella determinazione dell'organico ha causato una modestissima diminuzione degli alunni del modello 31/39.
Le risorse di posti determinate a seguito della sottrazione alle scuole delle ore di compresenza hanno consentito l'ampliamento dell'offerta di tempo pieno, per 40 ore settimanali. Ricordo che l'eliminazione delle compresenze è stabilita dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, che consente l'utilizzazione delle ore di compresenza (4 ore per classe) per estensione dell'orario a 40 ore nonché per consentire l'orario oltre le 30 ore settimanali. In tal modo, anche se le classi non - sono codificate «a tempo pieno», continuano a funzionare con il modello delle 40 ore recuperando le ore di compresenza. Quindi, anche se risultano circa 600 classi prime codificate a tempo pieno in meno rispetto all'anno precedente, in effetti con un razionale utilizzo

Pag. 132

delle risorse di istituto (compresenze, ore recuperate dalla presenza del docente di lingua e di religione) viene mantenuta l'offerta invariata.
Quanto al mancato soddisfacimento integrale delle richieste delle famiglie, la situazione non è diversa da quella dei pregressi anni in cui si è sempre verificata una richiesta di gran lunga superiore alle effettive disponibilità di organico. Preme precisare che il tempo pieno può essere assegnato solo se la disponibilità di organico lo consenta. Rispetto all'andamento degli ultimi 10 anni, in cui l'incremento del tempi pieno si è attestato annualmente intorno allo 0,5 per cento nazionale, nel decorso anno 2009/2010 aumento è stato vicino al 2 per cento. Per il prossimo anno scolastico, in considerazione del mantenimento delle classi a 40 ore, come prima detto, si conferma aumento quasi nella stessa percentuale.
Infine, circa i dati divulgati nel comunicato stampa del 17 maggio 2010, preciso che i conteggi sono stati effettuati utilizzando i dati risultanti dalle procedure di gestione dell'organico presenti nel sistema informativo del Ministero.