CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 luglio 2010
351.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla commissione di merito, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè;
ribadite le considerazioni già espresse nel parere espresso sul testo precedentemente trasmesso del provvedimento relative all'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche;
ribadita altresì l'esigenza, evidenziata nel precedente parere sul testo, di chiarire meglio l'ambito di applicazione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con quello del comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;
b) con riferimento l'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche».

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla commissione di merito, alla quale sono abbinate le proposte di legge C. 728 La Russa, C. 1944 Losacco e C. 2564 Volontè;
ribadite le considerazioni già espresse nel parere espresso sul testo precedentemente trasmesso del provvedimento relative all'articolo 25, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, per lo svolgimento dei compiti previsti dal Capo II della proposta di legge, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche;
ribadita altresì l'esigenza, evidenziata nel precedente parere sul testo, di chiarire meglio l'ambito di applicazione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
rilevata l'opportunità di valutare le ricadute che le nuove norme sul procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, introdotte dal Capo II del provvedimento, potranno avere sui carichi di lavoro e sulla funzionalità dei tribunali fallimentari;
sottolineata l'esigenza di chiarire che il ricorso all'organismo di composizione della crisi, nel quadro del predetto procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, comporta la sospensione dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il dettato degli articoli 13 e 14, i quali prevedono che la procedura di composizione disciplinata dal Capo II della proposta di legge si applica alle situazioni di sovraindebitamento ed ai debitori non soggetti né assoggettabili alle procedure concorsuali previste dalla legge, con quello del comma 6 dell'articolo 19, il quale prevede che la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo;
b) con riferimento l'articolo 25, comma 1, il quale consente al giudice della procedura e agli organismi di conciliazione di accedere, ai fini del procedimento di composizione, ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere

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l'accesso all'anagrafe tributaria, nonché di prevedere che le modalità di accesso all'anagrafe tributaria siano disciplinate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e nel rispetto anche delle previsioni di cui alle «Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela» stabilite con provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, specificando inoltre meglio il riferimento alle «centrali rischi» ed alle «altre banche dati pubbliche».

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ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009 (C. 3593 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3593, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2009;
considerato come anche sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 si siano dispiegati gli effetti negativi sulla finanza pubblica legati alla grave crisi finanziaria ed economica che sta coinvolgendo l'intera economia mondiale, che ha comportato una flessione del PIL italiano pari a circa il 5 per cento;
evidenziato come, nonostante si sia in presenza di una tra le più gravi recessioni economiche, il Governo abbia fatto la scelta di non incrementare il disavanzo di bilancio, al fine di contenere il più possibile l'incremento del debito pubblico nazionale, le cui dimensioni già costituiscono un fortissimo elemento di condizionamento rispetto alle scelte di politica economica;
sottolineato, in particolare, come, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, il saldo netto da finanziare nel 2009 assuma un valore migliore di quello registrato nel 2008 e come anche il saldo corrente (risparmio pubblico) nel 2009 evidenzi un leggero miglioramento, a paragone con l'anno precedente, sia rispetto alle previsioni iniziali sia rispetto a quelle definitive, a testimonianza della connotazione qualitativa riscontrabile nell'azione di risanamento finanziario perseguita dal Governo;
rilevato come il deterioramento della situazione economica mondiale abbia inciso in senso peggiorativo soprattutto sul gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito, nonché su quello delle tasse e imposte sugli affari, in ragione del più diretto legame di tali fonti di entrata rispetto alle dinamiche dell'economia;
considerato come al negativo andamento dell'andamento delle entrate tributarie abbia fatto parallelamente riscontro una crescita dei residui attivi, che ha riguardato sia i residui pregressi sia quelli di nuova formazione, a testimonianza delle difficoltà che gli operatori economici incontrano nel versare i tributi, nonostante l'aumentata efficienza dei meccanismi di riscossione evidenziatasi rispetto agli anni precedenti;
evidenziato, tuttavia, come il gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e le dogane presenti un lieve incremento rispetto alle previsioni definitive ed un incremento rispetto all'esercizio 2008;
sottolineato inoltre il positivo andamento delle entrate derivanti dai proventi del lotto e delle attività di gioco, dall'imposta di consumo sui tabacchi e dalle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
rilevato altresì il positivo andamento delle entrate extratributarie, riconducibile essenzialmente all'incremento, rispetto alle previsioni definitive, delle entrate da recuperi, rimborsi e contributi ed all'incremento dei proventi dei servizi pubblici minori;

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richiamate le considerazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto, le quali rilevano, tra l'altro, la necessità che le amministrazioni pubbliche diano conto dello scostamento peggiorativo dei risultati dell'entrata, rispetto a quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2009, nonché della mancata corrispondenza tra l'importo dei residui attivi finali riportati nel rendiconto ed il corrisponde importo ricavato sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui dell'anno e aggiungendovi i residui di competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010 (C. 3594 Governo).
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno 2010.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3594, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2010;
sottolineato come anche in questo caso i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento rispecchino le conseguenze negative della crisi economica ancora in atto;
rilevato come il disegno di legge proponga, in termini di competenza, una riduzione di 42,3 miliardi di euro delle entrate complessive, determinata da minori entrate per 41 miliardi da emissione di titoli di Stato e per circa 1,5 miliardi a riduzioni delle entrate tributarie, a fronte di un incremento di 223 milioni delle entrate extratributarie;
evidenziato in particolare come il provvedimento disponga una diminuzione delle entrate ascrivibili all'IRES, pari a 4,3 miliardi, ed una riduzione delle entrate da imposte sostitutive, per circa 1,1 miliardi, nonché la diminuzione delle entrate complessive derivanti dai giochi, a fronte di un aumento delle entrate relative alle imposte sui redditi, delle entrate relative all'accisa ed all'imposta erariale sugli oli minerali e delle entrate relative all'accisa sul gas naturale per combustione;
rilevato, anche in questo caso, come la variazione negativa delle entrate tributarie risulti sostanzialmente motivata dal perdurare del negativo andamento delle prospettive economiche mondiale;
tenuto peraltro conto di come, al momento della presentazione del disegno di legge, non fossero conosciuti i dati definitivi concernenti l'autoliquidazione delle imposte sui redditi, e come pertanto potrebbe essere necessario apportare le necessarie modifiche alle previsioni di entrata indicate nel bilancio di previsione 2010, qualora queste non fossero in linea con l'andamento effettivo del gettito;
rilevato tuttavia come, nonostante tali gravi elementi di difficoltà macroeconomica, le previsioni assestate per il 2010 evidenzino, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, una riduzione del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, con un miglioramento di circa 7 milioni di euro, un miglioramento del risparmio pubblico ed un incremento dell'avanzo primario in termini di competenza;
sottolineato come il provvedimento prevede una rilevante diminuzione delle spese finali, frutto soprattutto di una consistente riduzione delle spese correnti, pari a circa 8,5 miliardi di euro;
evidenziati, in tale contesto, i significativi effetti di risparmio derivanti dalla

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riduzione di circa 700 milioni di euro delle assegnazioni all'Amministrazione autonoma dei Monopoli per la gestione del servizio del gioco del lotto;
rilevato al tempo stesso l'incremento proposto delle spese in conto capitale, in massima parte legato all'aumento dei crediti d'imposta, fruiti dalle imprese costruttrici o importatrici, nonché dai rivenditori, per il rinnovo del parco autoveicoli;
evidenziato come la più recente congiuntura economica internazionale abbia posto in luce il pericolo che la crisi, dopo aver interessato prioritariamente il settore della finanza privata, possa ora coinvolgere anche il settore pubblico;
sottolineato come il Governo abbia individuato la gravità di tali possibili conseguenze sul piano della finanza pubblica, proseguendo, con l'adozione del decreto - legge n. 78 del 2010, il processo di stabilizzazione dei conti pubblici avviato con il decreto - legge n. 112 del 2008;
rilevato come il processo di riduzione delle spese statali sotteso al predetto decreto - legge n. 78 sia orientato, oltre che all'eliminazione delle ampie sacche di inefficienza che ancora si annidano nei bilanci pubblici, a porre al riparo le finanze pubbliche italiane dai fenomeni speculativi di origine internazionale che hanno colpito in questi ultimi mesi taluni Paesi dell'Area Euro;
considerato come, in considerazione dell'elemento di rigidità costituito dall'elevatissimo livello del debito pubblico, il contenimento della dinamica della spesa pubblica, in particolare per quanto riguarda il comparto delle regioni e degli altri enti locali, costituisca il principale strumento per assicurare l'equilibrio fra esigenze di sostegno del ciclo economico e il mantenimento della sostenibilità futura dei saldi di finanza pubblica;
rilevato come, in parallelo, il Governo abbia proseguito, da ultimo con le misure contenute nel citato decreto - legge n. 78 del 2010, nella sua rigorosa azione di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale, in particolare per quanto riguarda la lotta ai paradisi fiscali ed alle frodi fiscali internazionali;
evidenziato, peraltro, come l'Esecutivo, anche nei primi mesi del 2010, abbia assunto misure di sostegno e stimolo all'economia, segnatamente con il decreto - legge n. 40 del 2010, che fa seguito ad analoghi interventi in questo senso adottati con i decreti-legge n. 185 del 2008, n. 5 del 2009 e n. 78 del 2009;
sottolineata comunque l'esigenza che la necessaria azione di risanamento dei conti pubblici ai fini del rispetto del Patto di stabilità si accompagni ad una fase politica specificamente orientata al rilancio economico, che, attraverso la progressiva riduzione della pressione fiscale e l'utilizzo di tutti gli strumenti di incentivazione a disposizione della politica economica nazionale, punti al rilancio dell'economia reale;
sottolineato, in tale contesto, come l'inizio del processo di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, avviato con l'adozione del decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, e con la trasmissione alle Camere della Relazione sul federalismo fiscale, contenente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e le ipotesi di definizione della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, comporterà effetti positivi ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e di una maggiore responsabilizzazione dei livelli di governo decentrato nell'uso della leva fiscale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE