CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1° luglio 2010
347.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213.

RELAZIONE TECNICA DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Il presente decreto legislativo è in adempimento alla delega contenuta nell'articolo 30, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» (cosiddetta «legge sviluppo»). In particolare, all'esercizio della predetta delega legislativa, il Governo provvede:
alla revisione delle misure per una effettiva concorrenza nel mercato del gas naturale (limiti alle importazioni-produzioni e vendita di gas previsti dall'articolo 19, comma 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/00 e validi per il periodo 2000-2010);
alla definizione di misure che trasferiscano i benefici della aumentata concorrenza ai clienti industriali italiani al fine di garantirne la competitività.

Il presente decreto non prevede misure che possano interessare in alcun modo, anche indirettamente, la finanza pubblica.
Ed infatti le misure individuate dallo schema di decreto sono tutte compensate nell'ambito dei meccanismi tariffari, tramite anticipazioni e successive restituzioni.
Elementi finanziari correlati alla manovra sono esclusivamente relativi a quanto definito nell'articolo 8, comma 4, e nell'articolo 9.

Articolo 8, comma 4.
Il comma 4 dell'articolo 8 prevede, al fine di compensare i territori interessati dalla realizzazione dei nuovi progetti di stoccaggio per il mancato uso alternativo del territorio, di rivedere l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, pari all'1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività unicamente nei confronti dei Comuni dove hanno sede i relativi impianti.
Al riguardo si precisa che la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 4 è esclusivamente relativa alla nuova capacità di stoccaggio realizzata a seguito dell'attuazione dei provvedimento, mentre invece il contributo relativo alla capacità esistente rimane disciplinato dall'articolo 2, commi 558 e 559 della legge n. 244 del 2007.
Si conferma, pertanto, che non vi sono effetti finanziari, che sarebbero comunque dovuti ai sensi delle norme vigenti, in quanto gli importi dei contributi compensativi per le nuove capacità che saranno realizzate, invece che essere ripartiti dalla Regione, su tutti i Comuni confinanti con quelli sede della nuova infrastruttura di stoccaggio, saranno assegnati ufficialmente ai Comuni dove ha sede l'infrastruttura.
La nuova previsione integra pertanto per la nuova capacità la disposizione attuale, prevedendo una più equa assegnazione

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dei contributi, eliminandone l'assegnazione ai Comuni confinanti, che non avendo l'occupazione di territorio, non subiscono eventuali impatti territoriali negativi derivanti dall'attività di stoccaggio.

Articolo 9.
Al fine di anticipare benefici ai clienti finali che investono nelle iniziative volte alla realizzazione di capacità incrementale di stoccaggio, prima che la nuova capacità di stoccaggio sia in esercizio, lo schema di decreto prevede che il Gestore dei servizi energetici fornisca i servizi i cui effetti sarebbero corrispondenti all'effettiva disponibilità di capacità di stoccaggio.
I servizi comprendono per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, la possibilità di stoccare gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. Detti servizi sono forniti dai Gestore dei servizi energetici che a tal fine può avvalersi della impresa maggiore di trasporto.
Grazie alla fornitura di tali servizi da parte del Gestore dei servizi energetici, i clienti finali investitori ottengono anticipatamente gli stessi effetti che avrebbero se la capacità di stoccaggio corrispondente ai quantitativi relativi alla loro adesione fosse già operativa (e quindi come se avessero da subito la disponibilità di servizi di stoccaggio con la possibilità di comprare gas in estate - a prezzi estivi - ed utilizzarlo in inverno sempre a prezzi estivi).
Gli oneri relativi all'anticipazione dei benefici ai soggetti investitori (differenziali del prezzo del gas estate-inverno), previsti per al massimo cinque anni, sono coperti attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati a tutti i clienti finali, al netto della contribuzione del soggetto che si impegna alla realizzazione dei 4 miliardi di metri cubi di stoccaggio incrementale, per innalzare il livello della soglia di mercato relativa alla sua quota di mercato all'ingrosso. Tale soggetto può contribuire secondo due modalità alternative:
1. garantendo in natura il servizio fornito dal Gestore dei servizi energetici per un quantitativo fino ad 1 miliardo di metri cubi;
2. concorrendo in controvalore per una somma fino a 50 milioni di euro annui destinata alla compensazione degli oneri del Gestore dei servizi energetici.

Si precisa che l'incremento atteso della tariffa di trasporto (che incide per meno del 10 per cento sul prezzo finale del gas, principalmente determinato dal valore della materia prima) è atteso essere minimo.
Si evidenzia inoltre che lo schema di decreto prevede una successiva compensazione verso i clienti finali di quanto anticipato attraverso le tariffe di distribuzione. Ed infatti per garantire la restituzione di quanto anticipato dai clienti finali che non hanno beneficiato inizialmente delle misure introdotte, lo schema di decreto prevede che i diritti sullo stoccaggio dei soggetti investitori, una volta che le infrastrutture saranno realizzate, siano ridotti del 10 per cento per un periodo doppio rispetto alla durata dell'anticipazione del beneficio. Tale quota di diritti sullo stoccaggio sarà offerta al mercato, secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione, e il gettito derivante dai corrispettivi relativi sarà destinato a ridurre le tariffe di distribuzione, e quindi a vantaggio dei clienti finali connessi alle reti di distribuzione.
Si rileva inoltre che i meccanismi di compensazione previsti dallo schema di decreto non comportano alcuna variazione o impatto sul bilancio del Gestore dei servizi energetici. È inteso che la corresponsione ai soggetti investitori dell'anticipazione degli effetti derivanti dalla realizzazione di nuova capacità di stoccaggio, dovrà comunque garantire l'allineamento temporale per il Gestore dei servizi energetici con la disponibilità degli importi relativi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213.

PARERE APPROVATO

La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali (atto n. 213);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella relazione tecnica trasmessa in data odierna, la quale ha precisato che:
le misure individuate dallo schema di decreto non determinano effetti sulla finanza pubblica, in quanto esse sono compensate attraverso un incremento della componente della tariffa relativa ai corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento a carico della generalità dei clienti finali del mercato del gas naturale, che troverà una successiva compensazione nei confronti dei medesimi clienti;
la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 4, è esclusivamente relativa alla nuova capacità di stoccaggio realizzata a seguito dell'attuazione del provvedimento, mentre il contributo relativo alla capacità esistente rimane disciplinato dall'articolo 2, commi 558 e 559, della legge n. 244 del 2007;
rilevato che - come evidenziato nella segnalazione trasmessa dal Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con riferimento al provvedimento in esame - le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono suscettibili di creare disparità di trattamento tra i clienti industriali, che potranno beneficiare delle misure previste sia direttamente che indirettamente, e i clienti civili, che potranno fruire solo di benefici di carattere indiretto;
nel presupposto che:
le disposizioni in materia di ripartizione dei costi per gli incentivi ai nuovi investitori, previste agli articoli 5 e 9, non comportino conseguenze negative sugli equilibri di bilancio del Gestore dei servizi energetici, e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa far fronte ai nuovi compiti di vigilanza e di controllo ad essa attributi dal provvedimento con le risorse disponibili a legislazione vigente;
l'entità dell'importo destinato alla compensazione degli oneri del Gestore dei servizi energetici e i meccanismi di allineamento temporale siano idonei ad evitare eventuali effetti negativi per il Gestore medesimo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere le seguenti: relativo a tali infrastrutture.
e formula le seguenti osservazioni:

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valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare specifiche misure che consentano di minimizzare l'impatto degli incrementi, sia pure di carattere transitorio, della componente della tariffa relativa ai servizi di trasporto a carico della generalità dei clienti finali del mercato del gas naturale, in particolare attraverso l'individuazione di un tetto massimo per gli oneri da porre a carico dei clienti civili per le incentivazioni alla realizzazione delle nuove infrastrutture di stoccaggio, nonché la previsione di precisi e predefiniti meccanismi di restituzione agli stessi degli incrementi tariffari attraverso future riduzioni della tariffa di distribuzione in tempi certi;
valuti la Commissione di merito, al fine di garantire la concorrenzialità del mercato, l'opportunità di destinare una quota della nuova capacità di stoccaggio a raggruppamenti di piccole e medie imprese;
valuti la Commissione di merito, al fine di garantire la concorrenzialità del mercato, l'opportunità di prevedere che le procedure di cessione della quota di gas previste dall'articolo 5, comma 2, dello schema abbiano durata pluriennale e non limitata al solo anno termico successivo;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere che le misure di incentivazione previste dallo schema siano cumulabili con altre misure agevolative, quali quelle in materia di interrompibilità, già previste a legislazione vigente per il settore elettrico».

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi. COM(2010)53 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La V Commissione,
esaminata la proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010)53 def.);
condiviso l'obiettivo, esplicitato nel preambolo della proposta, di rafforzare il quadro di governance dell'Unione europea relativo alle statistiche al fine di migliorare il controllo dei conti delle amministrazioni pubbliche da parte della Commissione nonché di ridurre il rischio che abbiano a ripetersi casi di deliberata notifica alla Commissione stessa di dati scorretti o inesatti;
ritenuto, a tal fine, opportuno prevedere una maggiore accuratezza e frequenza delle visite statistiche effettuate da Eurostat nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, consentendo altresì l'effettuazione di visite metodologiche addizionali, nei casi in cui una valutazione dei rischi identifichi problemi specifici e significativi;
ritenuto che il provvedimento, essendo finalizzato a garantire una maggiore trasparenza e leggibilità dei conti europei, possa costituire anche un utile strumento per promuovere l'obiettivo, da ultimo indicato anche nella riunione della Commissione per il bilancio del Parlamento europeo con le corrispondenti commissioni dei Parlamenti nazionali, svoltasi a Bruxelles il 1o giugno 2010, di realizzare una maggiore armonizzazione tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione, anche al fine di migliorare l'allocazione delle risorse tra i diversi livelli territoriali;
osservato che il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio rappresenta un obiettivo prioritario nel quadro delle proposte di riforma prefigurate dalla comunicazione della Commissione europea «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» COM(2010)250 definitivo e sostenute dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;
considerato che il miglioramento della qualità dei dati statistici rappresenta un obiettivo della nuova legge di contabilità e finanza pubblica e della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, recanti, tra l'altro, due importanti disposizioni di delega legislativa relative all'adozione di regole contabili uniformi che garantiscano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la generalizzazione del ricorso alla classificazione internazionale COFOG;
considerati gli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni del Presidente dell'ISTAT e del Direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato;
ritenuto che il perseguimento dell'obiettivo di migliorare la qualità dei dati

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statistici e il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea richiede, in aggiunta alle misure previste dalla proposta di regolamento in esame, l'adozione a livello nazionale di ulteriori interventi attuativi;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:
con riferimento al contenuto della proposta di regolamento:
appare opportuno limitare le visite metodologiche al verificarsi di fattispecie che evidenzino un serio rischio di inaffidabilità dei sistemi statistici nazionali, quali revisioni frequenti e considerevoli del deficit o del debito non chiare o non adeguatamente spiegate, il mancato invio di informazioni statistiche richieste dalla Commissione, modifiche unilaterali e non sufficientemente motivate delle fonti e dei metodi per la stima del deficit e del debito;
va, in particolare, valutata positivamente la scelta di non limitare i controlli effettuati in occasione delle visite metodologiche ai soli aspetti statistici ma di ampliarne l'oggetto anche alle informazioni che stanno alla base della costruzione dei conti del complesso delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché tutti gli altri documenti contabilmente rilevanti;
con riferimento agli ulteriori interventi da adottare a livello nazionale per migliorare la qualità dei dati statistici e il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea:
una puntuale e tempestiva attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e della legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica consentirà di evitare che si manifestino differenze non spiegate nella riconciliazione degli aggregati notificati alla Commissione europea che, nel caso italiano, sono principalmente determinate da una carente armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio tra i vari comparti delle amministrazioni pubbliche e anche all'interno di uno stesso comparto;
occorre, in particolare, accelerare e assicurare il buon esito dell'attività svolta dal Comitato per i principi contabili di cui all'articolo 2 della legge n. 196 in coordinamento con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale al fine di dare attuazione al necessario adeguamento dei sistemi contabili per tutti gli enti della pubblica amministrazione;
l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche rappresenta una condizione essenziale per realizzare un miglior coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati dell'Unione europea, che rappresenta un obiettivo prioritario delle Istituzioni europee, nel quadro del più generale rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche;
appare tra l'altro opportuno definire procedure più efficienti per la trasmissione all'ISTAT, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni necessarie alla valutazione delle posizioni dei singoli enti, e in particolare da parte dei soggetti economici di nuova costituzione a qualsiasi titolo controllati o partecipati dalle amministrazioni pubbliche già incluse nella lista relativa agli enti rilevanti ai fini della compilazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni;
nel sistema italiano la collaborazione tra ISTAT, Banca d'Italia, Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del tesoro risulta fondamentale al fine di assicurare l'affidabilità, la veridicità, la completezza dei dati contabili ai quali, in ambito parlamentare, viene garantita una

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piena pubblicità assicurando la piena trasparenza dei conti pubblici;
all'ISTAT, in quanto istituzione responsabile della trasmissione alla Commissione europea della notifica sull'indebitamento netto e sul debito pubblico, nella quale sono indicati l'ammontare effettivo e previsto dei principali saldi di finanza pubblica, deve essere assicurata piena autonomia e indipendenza anche attraverso il riconoscimento di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti di istituto che rivestono una portata e un rilievo crescenti, anche alla luce del regolamento in esame;
appare opportuno garantire, al fine di assicurare la piena trasparenza ed affidabilità dei conti pubblici, il costante coinvolgimento del Parlamento nella attività di valutazione dei dati statistici e di bilancio, anche nel quadro delle attività di controllo parlamentare sulla finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.