CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2010
346.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (S. 2228 Governo).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
considerato che le previste misure di riduzione dei costi della politica locale di cui all'articolo 6 assumono connotati fortemente prescrittivi ed in taluni casi eccessivamente invasivi rispetto alla sfera delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali;
rilevata l'esigenza di attivare ulteriori modalità di concertazione con le Regioni e gli enti locali in relazione agli interventi tesi a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra;
evidenziato che il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica appare predominante rispetto al contributo richiesto agli apparati statali di alta amministrazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di non applicare la previsione del definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni alle opere pubbliche per le quali risultino già erogati finanziamenti per una o più annualità;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che alle Regioni che abbiano contenuto i compensi dei consiglieri regionali e che abbiano aderito «volontariamente» alle regole previste dal medesimo articolo 6 non si applichino le disposizioni per il patto di stabilità interno alle spese per il personale;
c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, l'opportunità di definire per le autonomie territoriali una piattaforma di obiettivi da conseguire in termini di riduzione dei costi della politica locale in luogo della previsione di dettagliate e disomogenee prescrizioni quali quelle ivi contemplate; al comma 7, in particolare, valuti l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il limite di efficacia temporale disposto per le riduzioni ivi operate, non inferiore a tre anni, pone un'amplissima discrezionalità al decreto ministeriale, che potrebbe operare anche una riduzione permanente;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che negli enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite anche ai segretari comunali, facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali e quindi senza compensi aggiuntivi;

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e) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, l'opportunità di prevedere la razionalizzazione degli ambiti territoriali provinciali per gli uffici periferici dello Stato e delle prefetture;
f) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 20, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire modalità, tempi e criteri di attuazione della medesima disposizione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, e non invece sulla base di un mero parere delle Regioni, atteso che il predetto atto afferisce a materie, quali le indennità dei consiglieri, di pertinenza regionale;
g) valuti la Commissione, all'articolo 9, l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme più rigide in merito al turn over del personale della sanità, con riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, il numero degli abitanti serviti; all'articolo 11, comma 1, la non applicazione della disposizione per i comuni che presentano i parametri di virtuosità individuati dal decreto legislativo n. 112 del 2008; al comma 6 l'esclusione delle farmacie rurali;
h) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 1, l'opportunità di determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario per i comuni cosiddetti «virtuosi» in base al saldo finanziario medio calcolato su più annualità;
i) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 1, lettera d), l'opportunità di precisare che le previsioni ivi contemplate non si applicano nei confronti dei comuni cosiddetti «virtuosi», individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, comma 2, in ordine alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti alle Regioni, che sia fatta salva la possibilità di una modifica migliorativa delle riduzioni per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno e del patto della salute in ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alla media nazionale per classi dimensionali omogenee, nonché per quelli che utilizzino i fondi strutturali europei secondo criteri di efficienza;
m) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti criteri e modalità della riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2001 e, successivamente, a 4.500 milioni di euro annui, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sulla base di una previa concertazione con le autonomie regionali; al terzo e quarto periodo della medesima disposizione sia valutata l'opportunità di prevedere, come stabilito per le analoghe riduzioni disposte nei confronti delle Regioni, criteri e modalità e forme di collaborazione con gli enti locali interessati, province e comuni, in ordine alle riduzioni dei trasferimenti statali;
n) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 4, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per il sostegno della competitività; al comma 6, sia precisata la formulazione della norma, al fine di definire i parametri del deficit eccessivo, nonché di indicare la durata della sospensione ivi prevista e delineare modalità di collaborazione con gli enti interessati; al comma 7, siano previsti limiti alle assunzioni di personale per i soli enti locali che presentino condizioni di surplus di spesa;
o) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 7, l'opportunità di precisare che la riduzione delle spese di personale ivi prevista debba essere assicurata dai soli enti sottoposti al patto di stabilità interno il cui rapporto dipendenti-popolazione

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per classe demografica sia superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministro dell'interno, nonché di prevedere che per i suddetti enti non si applica il comma 9 del medesimo articolo;
p) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 9, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal limite di assunzioni di personale per i comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia in linea con la media nazionale; al comma 11, l'aumento della possibilità di spesa dei residui passivi per le spese di investimento; al comma 32, il mantenimento delle società che hanno presentato i bilanci delle ultime annualità in attivo; al comma 33, sia chiarita la portata della norma in relazione agli effetti, anche sotto il profilo dell'impatto sui contenziosi in corso, conseguenti alla prevista interpretazione della natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
q) valuti la Commissione, all'articolo 15, comma 6, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dalle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico debbano essere ripartiti tra la Regione e le province interessate.

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ALLEGATO 2

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (S. 2228 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di esame presso la V Commissione del Senato, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
considerate le necessarie finalità perseguite della manovra, tesa a garantire i saldi di deficit pubblico, e rilevato in particolare che le province autonome di Trento e Bolzano hanno concorso alle esigenze del patto di stabilità ai sensi della legge finanziaria per il 2010 con cui è stata modificata la normativa fiscale dello statuto speciale del Trentino Alto-Adige; ravvisata altresì l'opportunità, pur con l'esigenza che non siano modificati i saldi complessivi della manovra, di rivedere le norme in materia di invalidità di cui all'articolo 10, comma 1;
valutato che le previste misure di riduzione dei costi della politica locale di cui all'articolo 6 assumono connotati fortemente prescrittivi ed in taluni casi eccessivamente invasivi rispetto alla sfera delle prerogative costituzionali delle autonomie territoriali;
rilevata l'esigenza di attivare ulteriori modalità di concertazione con le Regioni e gli enti locali in relazione agli interventi tesi a fissare le dimensioni finanziarie del contributo richiesto alle autonomie territoriali all'importo complessivo della manovra;
evidenziato che il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica appare predominante rispetto al contributo richiesto agli apparati statali di alta amministrazione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, comma 1, l'opportunità di non applicare la previsione del definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni alle opere pubbliche per le quali risultino già erogati finanziamenti per una o più annualità;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che alle Regioni che abbiano contenuto il numero ed i compensi dei consiglieri regionali ed il numero delle commissioni regionali e che abbiano aderito alle regole previste dal medesimo articolo 6 non si applichino le disposizioni per il patto di stabilità interno alle spese per il personale;
c) valuti la Commissione di merito, all'articolo 5, l'opportunità di definire per le autonomie territoriali una piattaforma di obiettivi da conseguire in termini di riduzione dei costi della politica locale in luogo della previsione di dettagliate e disomogenee prescrizioni quali quelle ivi contemplate; al comma 7, in particolare, valuti l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il limite di efficacia

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temporale disposto per le riduzioni ivi operate, non inferiore a tre anni, pone un'amplissima discrezionalità al decreto ministeriale, che potrebbe operare anche una riduzione permanente;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 5, che negli enti locali di cui all'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le funzioni di direttore generale possono essere attribuite anche ai segretari comunali, facendo rientrare tali mansioni nei compiti istituzionali e quindi senza compensi aggiuntivi;
e) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, l'opportunità di prevedere la razionalizzazione degli ambiti territoriali provinciali per gli uffici periferici dello Stato e delle prefetture;
f) valuti la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 20, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, volto a stabilire modalità, tempi e criteri di attuazione della medesima disposizione, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, e non invece sulla base di un mero parere delle Regioni, atteso che il predetto atto afferisce a materie, quali le indennità dei consiglieri, di pertinenza regionale;
g) valuti la Commissione di merito, all'articolo 7, l'opportunità di precisare che l'utilizzazione dei fondi FAS sia preventivamente definita d'intesa con le autonomie regionali;
h) valuti la Commissione, all'articolo 9, l'opportunità di prevedere l'introduzione di norme più rigide in merito al turn over del personale della sanità, con riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, il numero degli abitanti serviti;
i) valuti la Commissione, all'articolo 11, comma 6, l'opportunità di stabilire l'esclusione delle farmacie rurali e delle farmacie comunali, anche quali aziende totalmente pubbliche;
l) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 1, l'opportunità di determinare lo specifico obiettivo di saldo finanziario per i comuni cosiddetti «virtuosi» in base al saldo finanziario medio calcolato su più annualità;
m) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 1, lettera d), l'opportunità di precisare che le previsioni ivi contemplate non si applicano nei confronti dei comuni cosiddetti «virtuosi», individuati ai sensi delle norme di cui all'articolo 77-bis, commi da 23 a 26, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 14, comma 2, in ordine alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti alle Regioni, che sia fatta salva la possibilità di una modifica migliorativa delle riduzioni per gli enti che hanno conseguito gli obiettivi del patto di stabilità interno e del patto della salute in ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore alla media nazionale per classi dimensionali omogenee, nonché per quelli che utilizzino i fondi strutturali europei secondo criteri di efficienza;
o) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti criteri e modalità della riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2001 e, successivamente, a 4.500 milioni di euro annui, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sulla base di una previa concertazione con le autonomie regionali; al terzo e quarto periodo della medesima disposizione sia valutata l'opportunità di prevedere, come stabilito per le analoghe riduzioni disposte nei confronti delle Regioni, criteri e modalità e forme di collaborazione con gli enti locali interessati, province e comuni, in ordine alle riduzioni dei trasferimenti statali;

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p) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 4, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per il sostegno della competitività; al comma 6, sia precisata la formulazione della norma, al fine di definire i parametri del deficit eccessivo, nonché di indicare la durata della sospensione ivi prevista e delineare modalità di collaborazione con gli enti interessati; al comma 7, siano previsti limiti alle assunzioni di personale per i soli enti locali che presentino condizioni di surplus di spesa;
q) valuti la Commissione di merito, all'articolo 14, comma 7, l'opportunità di precisare che la riduzione delle spese di personale ivi prevista debba essere assicurata dai soli enti sottoposti al patto di stabilità interno il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia superiore alla media nazionale stabilita con decreto 9 dicembre 2008 del Ministro dell'interno;
r) valuti la Commissione, all'articolo 14, comma 9, l'opportunità di prevedere l'esclusione dal limite di assunzioni di personale per i comuni il cui rapporto dipendenti-popolazione per classe demografica sia in linea con la media nazionale; al comma 11, l'aumento della possibilità di spesa dei residui passivi per le spese di investimento; al comma 32, il mantenimento delle società che hanno presentato i bilanci delle ultime annualità in attivo; al comma 33, sia chiarita la portata della norma in relazione agli effetti, anche sotto il profilo dell'impatto sui contenziosi in corso, conseguenti alla prevista interpretazione della natura non tributaria della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
s) valuti la Commissione, all'articolo 15, comma 6, l'opportunità di prevedere che i proventi derivanti dalle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico debbano essere ripartiti tra la Regione e le province interessate;
t) valuti la Commissione di merito, all'articolo 40, l'opportunità di precisare che le previsioni relative alla fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno, quali le disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e le misure recanti agevolazioni per le imprese, siano riconsiderate in ordine all'accertata oggettiva crisi economica-finanziaria delle Regioni del meridione d'Italia.