CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 giugno 2010
345.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02774 Contento: Questioni relative ai canoni di accesso su strade gestite dall'ANAS Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione relativa ai canoni dovuti all'ANAS per i passi carrai, si forniscono i seguenti elementi di chiarimento.
La questione nasce dall'attività, avviata nel 1999 dal Compartimento ANAS del Veneto, per la verifica «in loco» della corrispondenza tra lo stato dei luoghi e i dati contenuti negli applicativi gestionali della scrivente Società. La comparazione di tali dati ha fatto emergere situazioni abusive o irregolari per le quali si è provveduto ad applicare l'istituto della regolarizzazione, in un quadro complessivo di riordino, finalizzato a dare un'uniformità alla gestione del servizio.
Nel 2004, a seguito della suddetta azione di regolarizzazione, sono iniziate le proteste di alcuni utenti, concluse con la nascita del cosiddetto «Comitato Passi Carrai», che una volta definita la propria costituzione formale (2008), è stato riconosciuto, dalle strutture locali ANAS, quale soggetto interlocutore, in grado di fornire una rappresentazione più ampia, rispetto alle singole posizioni, in tema di accessi stradali.
Il Comitato, raccogliendo le lamentele degli utenti sull'entità dei canoni, ha anche posto il problema della legittimità degli stessi. Per tali motivi, nel maggio 2009, dopo una serie di incontri tra esponenti del Comitato e rappresentanti compartimentali, la Direzione Generale dell'ANAS ha partecipato a un confronto «in loco», ribadendo la piena legalità degli stessi nonché la propria legittimazione a richiedere il pagamento dei canoni dichiarandosi, altresì, disponibile ad esaminare un gruppo eterogeneo di 20 casi «critici», liberamente scelti dal Comitato, che rappresentassero una «summa» delle anomalie lamentate.
Si sottolinea che la documentazione consegnata, inerente i 20 casi-tipo, è risultata carente delle informazioni utili ai fini prospettati (i dati rilevanti per la individuazione degli accessi erano infatti stati cancellati o alterati) e, pertanto, il predetto Compartimento si è visto costretto a reiterare la richiesta cognitiva, a tutt'oggi, inevasa.
I criteri utilizzati dall'ANAS per la determinazione dei canoni sono quelli indicati dall'articolo 27 comma 8 del Codice della Strada.
In particolare - tenendo sempre presente il dato fondamentale per cui l'apertura dell'accesso carraio è legittimata solo dall'emanazione di un provvedimento amministrativo, rilasciato dall'Ente proprietario della strada nel suo ruolo di gestore dell'infrastruttura viaria e responsabile della sicurezza della circolazione - la norma dispone che, nella determinazione della somma da versare all'Ente rilasciante, si deve aver riguardo:
alle soggezioni che derivano alla strada;
al valore economico risultante dal provvedimento;
al vantaggio che il beneficiario ricava dal provvedimento stesso.

Questi criteri vengono oggettivamente tradotti in una formula matematica, la cui

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applicazione è suscettibile di produrre canoni di diverso importo, in funzione di quei fattori che la formula stessa prende in considerazione (tipologia di accesso, sua larghezza geometrica, importanza della strada, eccetera).
La rivalutazione dei canoni per i passi carrai è stata disciplinata dall'articolo 55 comma 23 legge n. 449 del 1997, disposizione che, oltre a stabilire un tetto massimo di aumento dei canoni in sede di primo adeguamento (il 150 per cento del corrispettivo precedentemente dovuto), ha anche delineato una scansione procedimentale per la determinazione annuale dei canoni stessi: a) delibera del Consiglio d'Amministrazione; b) provvedimento del Presidente; c) esercizio della vigilanza da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; d) pubblicazione dei canoni sulla Gazzetta Ufficiale.
La formula matematica per l'individuazione dei canoni, dunque, non è in alcun modo stabilita da «organi» territoriali ANAS; essa viene approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è parte costitutiva del provvedimento annuale di determinazione dei canoni (sottoposto a vigilanza ministeriale, quindi firmato dal Presidente dell'ANAS e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi e per gli effetti della disposizione appena citata).
Da quanto finora riferito si evince che la determinazione degli importi dovuti per gli accessi è unica su tutto il territorio nazionale e vede i Compartimenti per la viabilità, quali meri applicatoci delle decisioni assunte dai vertici ANAS.
Fermo restando quanto detto, esiste, tuttavia, la possibilità che, in diverse aree geografiche, accessi geometricamente identici, producano canoni di importo diverso: questo dipende dalla presenza nella formula di un coefficiente, del tutto oggettivo, volto a misurare l'importanza della strada (vengono in rilievo il traffico giornaliero medio, la distanza dai maggiori centri abitati, eccetera). Va sottolineato che il provvedimento dell'ANAS, contenente la formula matematica per il calcolo dei canoni, ha sempre superato, senza osservazioni, il vaglio della vigilanza ministeriale.
Appare utile rammentare, inoltre, che i bollettini di pagamento per «canoni ANAS», recanti importi apparentemente «esagerati» rispetto agli anni precedenti, risentono in realtà, di fattori diversi ed ulteriori, quali ad esempio: un'accertata variazione delle caratteristiche dell'accesso, che da «agricolo» è stato variato in «commerciale».
Quanto alle contestazioni «più ricorrenti» è opportuno sottolineare che il Comitato è sorto con la finalità di favorire «l'eliminazione delle disparità di trattamento applicate da diversi enti proprietari di strade eliminando gli effetti distorsivi che tali situazioni hanno sulla concorrenza», nonché per creare le condizioni affinché il «potere di fissare l'importo dei canoni, quale ne sia la fonte, non si sostanzi attraverso posizioni di privilegio e senza limiti legali, ma sia anche improntato a criteri di logicità e buon senso tale da consentire ai concessionari di verificare e contestare l'ammontare della pretesa all'interno del sinallagma contrattuale».
Riguardo alla prima contestazione giova ricordare che la spinta a base della protesta in Veneto, è stata, verosimilmente, accentuata da iniziative assunte da alcune Province e dalla Società Veneto Strade, che hanno deciso l'azzeramento dei canoni per i passi carrai.
Da parte dell'ATAS, tuttavia, una volontaria rinuncia alla riscossione dei canoni contrasterebbe con:
il Codice della Strada, che nella disposizione citata, in riferimento a ciascun provvedimento abilitante a porre in essere «interferenze» con la sede stradale o relative pertinenze (cantieri, attraversamenti e, ovviamente, accessi e diramazioni), mette a carico del beneficiario del provvedimento stesso - e non della collettività - somme di denaro in qualche modo correlate alla soggezione arrecata all'infrastruttura;
l'indirizzo politico stabilito dall'azionista (NMF) ed a cui l'ANAS non può

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sottrarsi, che prevede scelte gestionali mirate all'autofinanziamento.

Quanto al secondo motivo di contestazione, è utile qui ammantare che, a più riprese, tanto la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) quanto quella ordinaria (Corte di Cassazione) hanno riconosciuto la correttezza dell'operato di ANAS S.p.A. nell'esercizio della discrezionalità connaturata alla determinazione delle somme dovute dagli utenti in applicazione dell'articolo 27, comma 8, Codice della Strada e dell'articolo 55, comma 23, legge n. 449 del 1997.
Per quanto attiene alla «dimensione» dell'attuale contenzioso nella regione Veneto, si precisa che, a fronte di circa 110 azioni di recupero intraprese dal Compartimento ANAS di Venezia, risultano ad oggi pendenti in secondo grado di giudizio (1o istanza sfavorevole per i ricorrenti) 12 cause relative ad utenti sostenuti dal Comitato Passi Carrai (petitum circa 350.000 euro) oltre ad ulteriori 2 cause attivate da singoli utenti (petitum di circa 40.000 euro).
In riferimento alle «definizioni amichevoli tra le parti» ovvero i «procedimenti in contraddittorio con l'interessato», si rappresenta che essi sono possibili - e già praticati - nei limiti e nei modi stabiliti dalla normativa in tema di procedimento amministrativo, su istanza di parte correlata alla partecipazione del privato. Sono, infatti, consentiti sopralluoghi in contraddittorio sia in fase istruttoria (preliminarmente al rilascio della concessione), che in fase di verifica della rispondenza dei lavori eseguiti alle condizioni previste nella concessione.
Come precedentemente osservato, infatti, il rapporto dell'Utente con l'Ente proprietario della strada, discende non da un contratto, bensì da un provvedimento amministrativo, adottato in ragione della salvaguardia del preminente interesse pubblico rappresentato dalla sicurezza alla circolazione.
È insita nel provvedimento amministrativo di tipo concessorio, la creazione di una facoltà non presente nella normale sfera giuridica di un privato (la facoltà, nel caso di specie, di «aprire lateralmente» una strada pubblica, originariamente progettata per un determinato scorrimento di traffico). Risulta, quindi, logico che le caratteristiche dell'accesso, geometriche e localizzative, non siano derogabili né negoziabili attraverso una trattativa tra le parti, considerata la necessità di salvaguardare il primario interesse pubblico.
Tanto premesso, si precisa che è facoltà dell'utente/concessionario di ridurre le dimensioni dell'accesso, purché vengano rispettati i criteri di sicurezza di cui sopra, nel qual caso il canone viene adeguato nel nuovo atto concessorio, a decorrere dal recepimento della variazione intervenuta.

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ALLEGATO 2

5-02783 Cuomo: Interventi urgenti per il ripristino nella viabilità e la messa in sicurezza della S.S. 18 nel territorio del comune di Sapri.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla messa in sicurezza della SS. 18 «Tirrena Inferiore», nel tratto adiacente al golfo di Policastro, la società ANAS ha fornito i seguenti elementi di informazione.
La Statale 18, collega le città di Napoli e Reggio Calabria attraversando le Regioni Campania, Basilicata e Calabria; il tratto lungo il quale è avvenuta la caduta dei massi, e caratterizzato da un tracciato a mezzacosta, sito lungo un versante montuoso costituito da roccia calcarea notevolmente fratturata.
L'ANAS, fa presente che il proprio Compartimento di Napoli, competente per territorio, effettua costantemente, nel tratto dove e avvenuta la frana, un monitoraggio al fine di salvaguardare l'incolumità degli utenti e scongiurare l'interruzione del traffico stradale, così come e avvenuto in occasione dell'incidente del 19 aprile scorso.
Per quanto attiene la messa in sicurezza del versante montuoso che costeggia la Statale 18, si sottolinea che il fenomeno di cedimento interessa aree di grande estensione la cui salvaguardia dovrebbe essere di competenza degli organismi operanti per la «Difesa del Suolo» nelle diverse sedi locali e centrali.
Si evidenzia che la Regione Campania sta già operando in tal senso, come è dimostrato dall'immediato sopralluogo effettuato dal «Settore programmazione interventi di Protezione Civile sul Territorio» della citata Regione.
Al fine di ottenere una concreta mitigazione e riduzione del rischio frane l'ANAS si è dichiarata disponibile per farsi promotrice con i soggetti competenti di uno studio propedeutico all'individuazione degli interventi di salvaguardia delle pendici, tramite dei protocolli d'intervento tra gli organismi interessati (Regione, ANAS, Protezione Civile).

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ALLEGATO 3

5-02798 Margiotta: Alienazione di immobili siti in comuni disastrati dal sisma del 1980-1981.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, occorre preliminarmente ricordare che sia per il Comune di Potenza sia per il Comune di Avellino, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981 di individuazione dei comuni disastrati delle regioni Basilicata e Campania, usa la formula «limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10».
Ai sensi di tale originario decreto, veniva individuata una discriminante sul piano applicativo tra i Comuni cosiddetti «disastrati» e quelli «gravemente danneggiati» per la concessione di provvidenze di prima urgenza.
Per i comuni classificati come «disastrati» le provvidenze venivano concesse a tutti i soggetti residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni medesimi mentre per i comuni classificati come «gravemente danneggiati» le provvidenze erano concesse ai soggetti che risultassero danneggiati residenti, domiciliati o aventi sede nei comuni stessi.
Nei casi dei comuni di Potenza ed Avellino, l'agevolazione prevista per i Comuni definiti «disastrati» era limitata, ai soli residenti nel Centro storico.
Nel tempo, tuttavia, esaurita la prima fase emergenziale, la classificazione è rimasta ad altri fini, richiamati in successive leggi quali la legge n. 12 del 1988.
Va osservato, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il CIPE, ha sempre ritenuto valida la classificazione tra i «disastrati» anche per i comuni di Potenza ed Avellino, effettuata facendo riferimento alla più generale «collettività comunale nel suo tessuto urbanistico e socio-economico».
In tale maniera sono stati così indicati in tutte le varie delibera di successive assegnazione dei fondi.
Il problema della differenziazione tra gli immobili nel centro storico e quelli non inclusi in tale area, si è, in effetti, posta solo nel caso che è stato evidenziato con l'interrogazione in esame. Al riguardo, va osservato che tale questione, ai fini delle competenze proprie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appare rilevante in quanto, come già detto, per l'applicazione di normative diverse da quelle originariamente previste, si è sempre ritenuto il Comune di Potenza come comune «disastrato» senza discriminazione territoriale al suo interno al pari di butti gli altri Comuni classificati come disastrati.
Con riferimento quindi alla lamentata limitazione dei benefici disposti dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, ai soli immobili del cento storico del comune di Potenza e l'esclusione dei donatori di immobili danneggiati dal sisma, il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto conoscere che le modifiche proposte alla vigente norma- tiva

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appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica attesa che contemplano un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla norma sopra richiamata.
La questione potrà debitamente essere vagliata dal ministero economico sulla base di uno studio approfondito sulla quantificazione degli oneri recati nonché l'individuazione di correlati ed idonei mezzi di copertura finanziaria.

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ALLEGATO 4

5-02898 Vannucci: Interruzione della viabilità sulla Pedemontana delle Marche e conseguenti disagi per i comuni di Piandimeleto e Lunano (PU).

5-02924 Vannucci: Realizzazione lavori lungo la strada Pedemontana delle Marche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Relativamente alla richiesta realizzazione del tratto della strada Pedemontana delle Marche che collega San Martino Selvanera alla E78 a Sant'Angelo in Vado, l'ANAS, sentita in merito, ha fatto preliminarmente presente che la strada che collega Lunano alla E78 (SS. 73-bis), in prossimità di Sant'Angelo in Vado, è suddivisa in due tratti.
Il primo tratto dell'arteria in questione, che va da Lunano a San Martino in Selvanera, ha uno sviluppo di circa km. 4,8 ed è un'infrastruttura costruita e gestita dall'ANAS.
Il secondo tratto, che va da San Martino Selvanera alla E78 (Sant'Angelo in Vado), con un'estesa di km. 2,5, non è di competenza dell'ANAS.
Si sottolinea, inoltre, che nel Piano degli Investimenti dell'ANAS non è inserito l'ammodernamento ed il potenziamento di quest'ultimo tratto stradale e, pertanto, non è in corso alcuna attività di progettazione.
Per quanto concerne quindi i lavori di rifacimento della soletta del viadotto sul fiume Foglia, al km. 4+500 della SS. 687 «Pedemontana delle Marche», l'ANAS ha fatto conoscere che i lavori in oggetto sono stati resi necessari a seguito dell'ammaloramento della soletta dell'impalcato che non permetteva adeguati standard di sicurezza per il transito di tutti gli autoveicoli, soprattutto quelli pesanti, che utilizzano l'arteria in esame.
La chiusura è avvenuta in data 18 giugno 2009, la Perizia relativa all'esecuzione dei lavori, è stata approvata in data 16 luglio 2009 e il 9 settembre 2009 è stata quindi esperita la gara per l'aggiudicazione dei lavori che sono stati definitivamente affidati in data 3 novembre 2009.
Il 5 novembre 2009 sono stati consegnati i lavori che avrebbero dovuto essere ultimati entro il 4 marzo 2010.
Dagli inizi di dicembre 2009 si è tuttavia assistito ad un progressivo e perdurante peggioramento delle condizioni meteorologiche che hanno causato un notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Nonostante le sollecitazioni della Direzione Lavori mediante l'emissione di appositi Ordini di Servizio nonché l'impegno profuso dall'Impresa per cercare di accelerare le lavorazioni, l'ultimazione dei lavori, con la conseguente apertura al traffico del Viadotto, ha dovuto subire dei rallentamenti.
Al seguito del superamento delle difficoltà incontrate, in data 17 giugno l'ANAS ha riaperto al traffico il ponte sul fiume Foglia. L'intervento, finanziato dall'ANAS per un investimento complessivo di circa 940 mila euro ed eseguito dall'impresa Edilturci di Mercato Saraceno (FC), ha riguardato la demolizione e la ricostruzione della soletta, l'installazione di nuovi giunti di dilatazione, interventi di rifacimento

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della pavimentazione e di posizionamento delle barriere di protezione laterale.
Come ricordato anche dall'onorevole interrogante, per l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria la deviazione del traffico sulle strade limitrofe che, fino a quel momento, erano oggetto di percorrenza del solo traffico locale.
In merito va evidenziato che su tali strade non è mai stata prevista alcuna limitazione al traffico pesante né a qualsiasi altro tipo di autoveicolo che le possa percorrere. Inoltre, si fa presente che l'ANAS non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dei gestori delle strade locali a seguito di eventuali danni derivante dalle deviazioni da strade statali. Peraltro, non risultano essere pervenute segnalazioni da parte dei Comuni interessati relative ad eventuali danni provocati dal passaggio del traffico deviato dalla statale.

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ALLEGATO 5

5-02987 Tommaso Foti: Costruzione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Piacenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con Convenzione stipulata in data 31 luglio 2001 tra il Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle OO.PP. per l'Emilia Romagna e il Ministero dell'interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi sono state affidate al predetto Provveditorato le funzioni di stazione appaltante (espletamento delle gare d'appalto, direzione dei lavori e collaudo dell'opera) per la costruzione della nuova sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Piacenza.
Il Contratto d'appalto n. 4369 di rep. del 16 novembre 2002 mediante il quale i lavori in questione erano stati affidati all'A.T.I. Presimp s.r.l.-MAGI. s.r.l. è stato rescisso con decreto ministeriale n. 11/SEDI del 23 marzo 2005 del Ministero dell'interno.
Stante l'inidoneità del secondo classificato nella gara d'appalto dei lavori di che trattasi, per mancanza dei requisiti accertata dall'Ufficio Contratti del Provveditorato, si è reso necessario il riappalto dei lavori medesimi.
Pertanto si è dovuto procedere ad un aggiornamento del progetto, che è stato esaminato dal C.T.A di questo Istituto in data 21 luglio 2005 con voto n. 30/BO. Il C.T.A. ha espresso parere favorevole all'approvazione del nuovo progetto con alcune prescrizioni e raccomandazioni cui il medesimo ha dovuto essere adeguato.
Si precisa che, stante l'impossibilità di superare l'importo di finanziamento originariamente previsto per l'opera, come segnalato dal Ministero dell'interno con nota n. 2322 SEDI/86435 del 6 settembre 2005, si è concordato l'eventuale stralcio di alcune lavorazioni.
Va osservato, in particolare, che contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione, il castello di manovra non risulta essere mai stato stralciato.
Si è quindi potuto procedere al riappalto dei lavori sopra menzionati, che con Contratto n. 4523 di rep. del 22 marzo 2006, approvato con decreto ministeriale n. 47 SEDI/86435 del 26 luglio 2006 dal Ministero dell'interno, sono stati affidati all'A.T.I. «Vittorini Emidio Costruzioni s.r.l. - C.O.A.F. s.r.l. - Tecnoclima s.r.l.» per l'importo complessivo di euro 4.597.429,74, di cui euro 423.922,00, per oneri di sicurezza.
Durante l'esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso, in data 15 maggio 2008, una perizia di variante e suppletiva con aumento della spesa complessiva e un aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 78.306,58; l'Atto Aggiuntivo finalizzato a recepire tale perizia di variante non è stato stipulato poiché l'impresa non ha prodotto i documenti necessari.
Con nota n. 0010530 dell'8 agosto 2008, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali Area Sedi di Servizio ha rappresentato la necessità «di effettuare alcuni interventi per aggiornare l'opera in costruzione alle nuove linee guida sulla progettazione e ai requisiti che le sedi dei vigili del fuoco devono possedere a livello nazionale, tese a migliorare la funzionalità e la durabilità, anche nel rispetto di recenti

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dispositivi di legge, con specifico riguardo al contenimento dei costi di gestione dell'opera stessa»; al fine di predisporre idonea variante per la necessità sopra rappresenta, la decreto-legge ha disposto la sospensione dei lavori in data 4 settembre 2008.
Nel corso della predisposizione di questa seconda perizia di variante è insorto un contenzioso con la ditta appaltatrice, la quale con raccomandata del 20 ottobre 2008 ha contestato un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, facendo riferimento ai ritardi nell'esecuzione dei pagamenti dei primi 4 acconti lavori e al mancato incasso del 5o e 6o acconto lavori.
Il Provveditorato, con provveditoriale n. 8570 del 21 novembre 2008, richiamando il regime di convenzione che regola l'intervento e il finanziamento integrale del medesimo da parte del Ministero dell'interno, cui spettano pertanto gli adempimenti di pagamento, ha replicato osservando che il ritardo nei pagamenti è stato causato dalla perenzione amministrativa dei fondi.
Ma l'impresa, con raccomandata del 30 gennaio 2009, rilevando che il Provveditorato non aveva sanato gli inadempimenti contestati con la precedente raccomandata, ha significato che il contratto d'appalto era da intendersi risoluto di diritto e sostenendo questa posizione, ha di fatto abbandonato il cantiere.
Tant'è che quando il Provveditorato, con nota n. 1417 del 26 febbraio 2009, ha replicato che il ritardo nei pagamenti non è previsto dalle norme che regolano i lavori pubblici come causa di risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, opponendosi alla risoluzione e rilevando che il ritardo nei pagamenti degli acconti, è compensato, si sensi dell'articolo 30 del C.G.A., con il riconoscimento degli interessi legali e di mora, l'impresa, con raccomandata del 13 marzo 2009 ha ribadito il proprio diritto di avvalersi della diffida ad adempiere e, in difetto di adempimento, di ritenere risoluto il contratto, invocando altresì le condizioni previste dall'articolo 133 del Nuovo Codice degli Appalti.
Sull'ipotesi prevista dal primo comma del suddetto articolo 133, quando l'ammontare del credito dell'appaltatore raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, il Provveditorato, con nota n. 2462 del 7 aprile 2009, ha comunicato che, secondo quanto riferito dal Ministero dell'interno per le vie brevi, si stava definendo la procedura di reiscrizione in bilancio dell'importo relativo al V s.a.l. (euro 655.582,58), per cui a breve sarebbe stato emesso il titolo di spesa del corrispettivo. Inoltre, dietro parere dell'Avvocatura reso con fax del 31 marzo 2009, ha osservato che detto comma dell'articolo 133, laddove prevede la facoltà dell'appaltatore di opporre l'eccezione di inadempimento, non lo legittima a una dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, dovendo a questo scopo promuoversi il deferimento all'autorità competente a dirimere le controversie.
Dopo che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota n. 14281 del 14 maggio 2009, ha inviato un ulteriore progetto di variante, assentendo la copertura finanziaria di euro 800.000,00 e ottenendo il parere favorevole del C.T.A. del Provveditorato con voto n. 13/BO del 19 maggio 2009, l'impresa ancora una volta non ha prodotto i documenti necessari alla stipula dell'Atto Aggiuntivo finalizzato a recepire tale variante, non condividendone i contenuti.
E quando, con nota n. 386 del 12 giugno 2009, il R.U.P., cessate le motivazioni che avevano determinato la sospensione, ha comunicato all'impresa l'intenzione di riprendere i lavori il successivo 19 giugno 2009, quest'ultima non si è presentata in cantiere per la ripresa, contestando e ribadendo il proprio diritto di avvalersi della diffida ad adempiere e, in difetto di adempimento, di ritenere risoluto il contratto, in base alle condizioni previste dall'articolo 133 del Nuovo Codice degli Appalti.
La diffida da parte della ditta appaltatrice è proseguita in un Atto di citazione

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in data 17 settembre 2009 contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'interno.
In esito a tale Atto di citazione, il Provveditorato ha reso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente la propria memoria difensiva con nota n. 8292 del 14 dicembre 2009, integrata con nota n. 285 del 19 gennaio 2010.
Si sono quindi svolti presso il Provveditorato, in data 15 dicembre 2009 e 19 febbraio 2010, degli incontri con l'impresa al fine di cercare una soluzione per il componimento bonario del contenzioso insorto. L'impresa ha subordinato la ripresa dei lavori e la firma dell'Atto Aggiuntivo ad una transazione che compensi almeno in parte le divergenze lamentate tra ipotesi progettuali e lavorazioni eseguite e da eseguire, non completamente colmate, secondo l'impresa, con le varianti, che risarcisca degli oneri conseguenti al prolungato fermo di cantiere e che compensi dell'esposizione bancaria derivante dai forti ritardi nel pagamento del corrispettivo.
Il Provveditorato ha quindi interpellato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota n. 1899 del 25 marzo 2010, circa l'opportunità del raggiungimento di un accordo, rappresentando che la struttura, già ammalorata dal prolungato fermo di cantiere, è soggetta a degrado sempre più ampio ed è nel mirino di interrogazioni e critiche da parte di politici e della stampa locale.
Con nota n. DCRISLOG-Area V-0007788 del 25 marzo 2010 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha assentito la fattibilità della composizione bonaria della controversia, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato.
Il Provveditorato ha pertanto sottoposto, con nota n. 2067 del 31 marzo 2010, la questione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente, la quale, con nota n. 14411 del 6 aprile 2010, ha condiviso l'opportunità di addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda, manifestando le problematiche della difesa rispetto alle richieste risarcitorie contenute nell'Atto di citazione.
Nel frattempo il C.T.A. di questo Istituto ha esaminato il 16 febbraio 2010 la 3a perizia di variante e suppletiva, con aumento dell'importo contrattuale pari ad euro 701.427,14, rendendo con voto n. 06/BO parere favorevole all'approvazione, con alcune prescrizioni.
Si è svolto quindi in data 21 aprile 2010 presso il Provveditorato un nuovo incontro con l'impresa e gli esponenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco durante il quale le amministrazioni citate si sono confrontate con l'impresa per addivenire ad un componimento bonario ipotizzando un accordo di 650.000,00 euro a tacitazione di tutte le pretese vantate dall'impresa e con l'impegno da parte di questa a riprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori, compreso il ripristino degli stessi a regola d'arte.
La transazione, coinvolta anche l'Avvocatura dello Stato e l'Ufficio Legale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, è in via di conclusione, pertanto i lavori dovrebbero riprendere a breve, con un tempo residuo di esecuzione previsto in 395 giorni.
Il costo complessivo dell'opera, considerate le varianti e la transazione, ammonterà a complessivi euro 7.600.000,00 euro circa.