CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 giugno 2010
345.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010) 53 def.).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL RELATORE

La V Commissione,
esaminata la proposta di regolamento (UE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi (COM(2010) 53 def.);
condiviso l'obiettivo, esplicitato nel preambolo della proposta, di rafforzare il quadro di governance dell'Unione europea relativo alle statistiche al fine di migliorare il controllo dei conti delle amministrazioni pubbliche da parte della Commissione nonché di ridurre il rischio che abbiano a ripetersi casi di deliberata notifica alla Commissione stessa di dati scorretti o inesatti;
ritenuto, a tal fine, opportuno prevedere una maggiore accuratezza e frequenza delle visite statistiche effettuate da Eurostat nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi, consentendo altresì l'effettuazione di visite metodologiche addizionali, nei casi in cui una valutazione dei rischi identifichi problemi specifici e significativi;
ritenuto che il provvedimento, essendo finalizzato a garantire una maggiore trasparenza e leggibilità dei conti europei, possa costituire anche un utile strumento per promuovere l'obiettivo, da ultimo indicato anche nella riunione della Commissione per il bilancio del Parlamento europeo con le corrispondenti commissioni dei Parlamenti nazionali, svoltasi a Bruxelles il 1o giugno 2010, di realizzare una maggiore armonizzazione tra i bilanci nazionali e il bilancio dell'Unione, anche al fine di migliorare l'allocazione delle risorse tra i diversi livelli territoriali;
osservato che il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio rappresenta un obiettivo prioritario nel quadro delle proposte di riforma prefigurate dalla comunicazione della Commissione europea «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche» COM (2010) 250 definitivo e sostenute dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;
considerato che il miglioramento della qualità dei dati statistici rappresenta un obiettivo della nuova legge di contabilità e finanza pubblica e della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, recanti, tra l'altro, due importanti disposizioni di delega legislativa relative all'adozione di regole contabili uniformi che garantiscano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso la generalizzazione del ricorso alla classificazione internazionale COFOG;
considerati gli elementi di conoscenza e di valutazione acquisiti nel corso delle audizioni del Presidente dell'ISTAT e del Direttore generale dell'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato;

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ritenuto che il perseguimento dell'obiettivo di migliorare la qualità dei dati statistici e il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea richiede, in aggiunta alle misure previste dalla proposta di regolamento in esame, l'adozione a livello nazionale di ulteriori interventi attuativi;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:
con riferimento al contenuto della proposta di regolamento:
appare opportuno limitare le visite metodologiche al verificarsi di fattispecie che evidenzino un serio rischio di inaffidabilità dei sistemi statistici nazionali, quali revisioni frequenti e considerevoli del deficit o del debito non chiare o non adeguatamente spiegate, il mancato invio di informazioni statistiche richieste dalla Commissione, modifiche unilaterali e non sufficientemente motivate delle fonti e dei metodi per la stima del deficit e del debito;
va, in particolare, valutata positivamente la scelta di non limitare i controlli effettuati in occasione delle visite metodologiche ai soli aspetti statistici ma di ampliarne l'oggetto anche alle informazioni che stanno alla base della costruzione dei conti del complesso delle amministrazioni pubbliche e dei relativi sottosettori, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché tutti gli altri documenti contabilmente rilevanti;
con riferimento agli ulteriori interventi da adottare a livello nazionale per migliorare la qualità dei dati statistici e il coordinamento delle politiche di bilancio dei Paesi dell'Unione europea:
una puntuale e tempestiva attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale e della legge n. 196 del 2009 di riforma della contabilità e della finanza pubblica consentirà di evitare che si manifestino differenze non spiegate nella riconciliazione degli aggregati notificati alla Commissione europea che, nel caso italiano, sono principalmente determinate da una carente armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio tra i vari comparti delle amministrazioni pubbliche e anche all'interno di uno stesso comparto;
occorre, in particolare, accelerare e assicurare il buon esito dell'attività svolta dal Comitato per i principi contabili di cui all'articolo 2 della legge n. 196 in coordinamento con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale al fine di dare attuazione al necessario adeguamento dei sistemi contabili per tutti gli enti della pubblica amministrazione;
l'armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche rappresenta una condizione essenziale per realizzare un miglior coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati dell'Unione europea, che rappresenta un obiettivo prioritario delle Istituzioni europee, nel quadro del più generale rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche;
appare tra l'altro opportuno definire procedure più efficienti per la trasmissione all'ISTAT, da parte delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni necessarie alla valutazione delle posizioni dei singoli enti, e in particolare da parte dei soggetti economici di nuova costituzione a qualsiasi titolo controllati o partecipati dalle amministrazioni pubbliche già incluse nella lista relativa agli enti rilevanti ai fini della compilazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni;
nel sistema italiano la collaborazione tra ISTAT, Banca d'Italia, Ragioneria generale dello Stato e Direzione generale del tesoro risulta fondamentale al fine di assicurare l'affidabilità, la veridicità, la completezza dei dati contabili ai quali, in

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ambito parlamentare, viene garantita una piena pubblicità assicurando la piena trasparenza dei conti pubblici;
all'ISTAT, in quanto istituzione responsabile della trasmissione alla Commissione europea della notifica sull'indebitamento netto e sul debito pubblico, nella quale sono indicati l'ammontare effettivo e previsto dei principali saldi di finanza pubblica, deve essere assicurata piena autonomia e indipendenza anche attraverso il riconoscimento di risorse finanziarie adeguate allo svolgimento dei compiti di istituto che rivestono una portata e un rilievo crescenti, anche alla luce del regolamento in esame;
appare opportuno garantire, anche al fine di assicurare la piena trasparenza ed affidabilità dei conti pubblici, il costante coinvolgimento del Parlamento nella attività di valutazione dei dati statistici e di bilancio, anche nel quadro delle attività di controllo parlamentare sulla finanza pubblica di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.