CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 206

ALLEGATO 1

Norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili (C. 2505 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2505 Governo, in corso di esame presso le commissione riunite I e XII della Camera, recante norme in materia di riconoscimento e sostegno alle comunità giovanili;
considerato che il provvedimento, che detta disposizioni sulle comunità giovanili e destina ad esse apposite risorse, reca norme in una materia, le «politiche giovanili», riconducibile alla competenza legislativa delle regioni;
esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 207

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (testo unificato C. 2011 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 2011 e abb., in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di ordinamento penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
rilevato che l'articolo 3 introduce il nuovo comma 1-bis dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso case di accoglienza, allo scopo predisposte dagli enti locali; preso atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i ministri competenti, può individuare strutture, tra quelle rette da enti locali, idonee ad espletare le funzioni di casa-famiglia protetta e stipulare con tali strutture apposite convenzioni;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 5, comma 3, sia adottato d'intesa con la Regione interessata e i competenti enti locali.

Pag. 208

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2364, approvato dal Senato, in corso di esame presso la II Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
considerato che il provvedimento reca norme in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, di competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; preso atto che il comma 1, lettera b-bis), dell'articolo 2, introduce il nuovo articolo 18-ter della legge 23 febbraio 1999, n. 44, secondo cui, al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero dal pagamento o il rimborso del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, cui è concessa l'elargizione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.