CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Atto n. 220.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito «codice»);
considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;
premesso che:
non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera c) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;
la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera a) del codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso a), fa riferimento, anziché alla «valutazione del piano e del programma» alla «definizione del piano o del programma», in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla «valutazione del rapporto ambientale»;
all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera b), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;
all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

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all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;
all'articolo 28, comma 1-bis, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;
condivisi i rilevi espressi sullo schema dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del Codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;
2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera o-bis) dell'articolo 5, comma 1 del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);
3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione di Valutazione Ambientale Strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;
4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: «dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-bis) «parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;
5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma: 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento»;

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6) all'articolo 2, comma 3, lettera f), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice, con il seguente:»7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV»;
7) all'articolo 2, comma 3, lettera h), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
8) all'articolo 2, comma 4, lettera a), che aggiunge il comma 4-bis all'articolo 7 del Codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA statale, come già avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengano sottoposte ad AIA regionale;
9) all'articolo 2, comma 4, lettera b), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;
10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: «c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati»;
11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: «dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le seguenti «in forma scritta»»;
12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base

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delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;
13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprima l'articolo 2, comma 15;
14) al fine di evitare uno screening obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo»;
15) all'articolo 2, comma 18, la lettera c), che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: «c) 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034»;
16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere b) e c) siano sostituite dalle seguenti:
b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione e' depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare»;
17) all'articolo 2, comma 22, lettera b), sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» con le seguenti» Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta» ed è aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste

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dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.»;
18) all'articolo 2, comma 24, lettera b) che introduce il comma 1-bis all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;
19) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera b), che modifica l'articolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;
20) all'articolo 3, comma 24, lettera a), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole «all'articolo 281, comma 4» siano sostituite dalla parole «all'articolo 290, comma 3»;
21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-bis, sia sostituito il comma 1 col seguente: «1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4»;
22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-ter, sia sostituito il comma 4 col seguente: «4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;

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23) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-sexies, al comma 1, siano sostituite le parole «allegato I» con le parole «allegato B»;
24) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-octies, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: «Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.»;
25) all'articolo 2, comma 29, lettera a), capoverso 3-bis: al secondo periodo, le parole «il Ministro delle attività produttive» siano sostituite dalle seguenti «il Ministro dello sviluppo economico; al terzo periodo, dopo le parole «funzionamento della Commissione» siano aggiunte le seguenti «di cui all'articolo»; al quarto periodo, le parole «Tali oneri» siano sostituite con le seguenti «Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri»;
26) all'articolo 2, comma 31, alla lettera b) dopo le parole «altre normative vigenti» siano introdotte le parole «o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.»;
27) all'articolo 3, comma 3, lettera i) le parole «a seguito di apposita istruttoria» siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria»;
28) all'articolo 3, comma 3, lettera e) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;
29) all'articolo 3, comma 5, lettera d) le parole «l'autorizzazione deve stabilire» siano sostituite dalle seguenti «l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire»;
30) all'articolo 3, comma 6, lettera c), capoverso comma 3, siano sostituite le parole «quindici anni» con le seguenti «dieci anni» e sostituite le parole «ogni cinque anni» con le seguenti «almeno ogni dieci anni»;
31) all'articolo 3, comma 7, lettera b), capoverso comma 9, siano sostituite le parole «l'autorità competente può considerare» con le seguenti «l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare» e sia soppresso l'ultimo periodo del capoverso comma 9;
32) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come di seguito: «In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati.»;
33) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 19, siano sostituite le parole «nelle parti relative a tali prescrizioni» con le seguenti «nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione»;
34) all'articolo 3, comma 6, lettera a), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: «Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive»;
35) all'articolo 3, comma 13, lettera c), siano aggiunte in fine le parole: "e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;
36) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera c): «c) al comma 3, le parole «con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti «con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali»;

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37) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: a-bis) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
b) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del Codice, senza eliminare il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;
c) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie; valuti altresì il Governo l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e

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della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo;
d) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;
e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista; si valuti altresì l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 4 dell'articolo 267 del Codice, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), con la normativa sui certificati verdi recata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame del Senato, considerando che tale normativa dovrebbe essere oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare;
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;
g) quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;
h) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente, anche ai fini del recepimento della nuova normativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;
i) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera b), che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti;
l) valuti il Governo l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;
m) con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2 dello schema), 269 (articolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il Governo se adeguare la

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normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;
n) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;
o) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera a) dello schema), valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;
p) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;
q) valuti il Governo l'opportunità se adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa;
r) valuti il Governo, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti l'opportunità di modificare l'articolo 29-bis, comma 2, del Codice, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-quinquies, comma 1, del Codice, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica;
s) valuti il Governo se chiarire che l'articolo 25, comma 3 bis, del Codice, trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di inerzia, anche in quella di dissenso.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Atto n. 220.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito «codice»);
considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge;
premesso che:
non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera c) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'attribuzione all'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) delle finalità proprie della valutazione d'impatto ambientale (di seguito VIA), stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;
la nuova definizione della valutazione ambientale strategica (VAS) recata all'articolo 5, comma 1, lettera a) del codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso a), fa riferimento, anziché alla «valutazione del piano e del programma» alla «definizione del piano o del programma», in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla «valutazione del rapporto ambientale»;
all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera b), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;
all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le

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considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;
all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;
all'articolo 28, comma 1-bis, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;
preso atto della esistenza di tempi eccessivamente lunghi nell'istruttoria sulla valutazione di impatto ambientale, con particolare riferimento alla fase del passaggio dell'istruttoria medesima dalla direzione generale del Ministero alla Commissione di valutazione di impatto ambientale e alla fase che si conclude con l'adozione del decreto;
preso atto dei rilievi espressi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione;
condivisi i rilevi espressi dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;
2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di autorizzazione integrata ambientale di cui alla lettera o-bis) dell'articolo 5, comma 1 del codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);
3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione della valutazione ambientale strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;
4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: «dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-bis) «parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;
5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma: 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti a VAS, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o

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comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento»;
6) all'articolo 2, comma 3, lettera f), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice con il seguente:»7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV»;
7) all'articolo 2, comma 3, lettera h), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di VIA di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
8) all'articolo 2, comma 4, lettera a), che aggiunge il comma 4-bis all'articolo 7 del codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti già sottoposti ad AIA statale, come avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengono sottoposte ad AIA regionale;
9) all'articolo 2, comma 4, lettera b), che modifica il comma 5 dell'articolo 7 del codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;
10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: «c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati»;
11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: «dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le seguenti «in forma scritta»»;

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12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;
13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprima l'articolo 2, comma 15;
14) al fine di evitare uno screening obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo»;
15) all'articolo 2, comma 18, la lettera c), che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: «c) 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034»;
16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere b) e c) siano sostituite dalle seguenti:
b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione e' depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione

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integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare»;
17) all'articolo 2, comma 22, lettera b), sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» con le seguenti» Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta» ed è aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi»;
18) all'articolo 2, comma 24, lettera b) che introduce il comma 1-bis all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;
19) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-bis, sia sostituito il comma 1 col seguente:»1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4»;
20) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-ter, sia sostituito il comma 4 col seguente:»4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;
21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-sexies, comma 1, siano sostituite le parole «allegato I» con le parole «allegato B»;
22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-octies, dopo il comma 5

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sia aggiunto il seguente comma: «6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.»;
23) all'articolo 2, comma 29, lettera a), capoverso 3-bis; al secondo periodo, le parole «il Ministro delle attività produttive» siano sostituite dalle seguenti «il Ministro dello sviluppo economico; al terzo periodo, dopo le parole «funzionamento della Commissione» siano aggiunte le seguenti «di cui all'articolo»; al quarto periodo, le parole «Tali oneri» siano sostituite con le seguenti «Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri»;
24) all'articolo 2, comma 31, lettera c), capoverso 2-quater, dopo le parole «altre normative vigenti» siano introdotte le parole «o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.»;
25) all'articolo 3, comma 3, lettera e) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;
26) all'articolo 3, comma 3, lettera i) le parole «a seguito di apposita istruttoria» siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria»;
27) all'articolo 3, comma 5, lettera d) le parole «l'autorizzazione deve stabilire» siano sostituite dalle seguenti «l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire»;
28) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come il seguente: «In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati.»;
29) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 19, siano sostituite le parole «nelle parti relative a tali prescrizioni» con le seguenti «nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione»;
30) all'articolo 3, comma 6, lettera a), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: «Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive»;
31) all'articolo 3, comma 6, lettera c), capoverso 3, quinto periodo, siano sostituite le parole «quindici anni» con le seguenti «dieci anni» e, all'ottavo periodo, siano sostituite le parole «ogni cinque anni» con le seguenti «almeno ogni dieci anni»;
32) all'articolo 3, comma 7, lettera b), capoverso 9, siano sostituite le parole «l'autorità competente può considerare» con le seguenti «l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare» e sia soppresso l'ultimo periodo;
33) all'articolo 3, comma 13, lettera c), siano aggiunte, in fine, le parole: "e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;
34) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera b), che modifica l'articolo 293 del codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;
35) all'articolo 3, comma 24, lettera a), che modifica l'articolo 298 del codice,

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le parole «all'articolo 281, comma 4» siano sostituite dalla parole «all'articolo 290, comma 3»;
36) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera c): «c) al comma 3, le parole «con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti «con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali»»;
37) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: a-bis) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera h), si valuti l'opportunità di inserire un'ulteriore lettera hh) dal seguente tenore: « al comma 1, lettera p), dopo le parole «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti «o l'organismo pubblico»»;
b) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
c) all'articolo 2, comma 13, lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 15, valuti il Governo l'opportunitàdi sostituire le parole «sulla base», con le seguenti: «tenuto conto», nonché le parole «alla revisione» con le seguenti «alle opportune revisioni»;

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d) all'articolo 2, comma 22, lettera c), valuti il Governo se chiarire che l'articolo 25, comma 3 bis, del codice, trova applicazione, oltre che nell'ipotesi di inerzia, anche in quella di dissenso;
e) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del codice, senza eliminare il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;
f) all'articolo 2, comma 25, valuti il Governo, in ragione del rispettivo contenuto dei provvedimenti, l'opportunità di modificare l'articolo 29-bis, comma 2, del codice, prevedendovi, in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, l'adozione di un decreto interministeriale, e l'articolo 29-quinquies, comma 1, del codice, prevedendovi, in luogo di un decreto interministeriale, l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica;
g) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si valuti l'opportunità di modificare il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie; valuti altresì il Governo l'opportunità di procedere alla sollecita adozione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 29, con il quale sono definite le tariffe da applicare per lo svolgimento delle attività istruttorie e di controllo;
h) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;
i) valuti il Governo l'opportunità di prevedere misure atte a contenere i tempi della fase istruttoria per la valutazione di impatto ambientale con particolare riferimento alla fase del passaggio dell'istruttoria medesima dalla direzione generale del Ministero alla Commissione di valutazione di impatto ambientale e alla fase che si conclude con l'adozione del decreto.
l) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;
m) quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente, anche per tenerne conto in sede di recepimento della nuova normativa comunitaria, le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;
n) all'articolo 3, comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista; si valuti altresì l'opportunità di coordinare la disposizione del comma 4 dell'articolo 267 del Codice, come modificato dall'articolo 3,

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comma 1, lettera b), con la normativa sui certificati verdi recata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, attualmente all'esame del Senato, considerando che tale normativa dovrebbe essere oggetto di modifica nel corso dell'esame parlamentare;
o) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente, anche ai fini del recepimento della nuova normativa comunitaria, l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;
p) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera b), che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti potrebbe anche rendere disagevole applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale, nonché imporre il convogliamento per i vecchi impianti;
q) valuti il Governo l'opportunità di verificare se, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;
r) con riferimento agli articoli 268 (art 3, comma 2 dello schema), 269 (articolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il Governo se adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;
s) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo se semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;
t) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera a) dello schema), valuti il Governo l'opportunità di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;
u) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2;
v) valuti il Governo l'opportunità se adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi, ovvero se provvedervi in sede di decretazione attuativa.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Atto n. 220.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DALL'ITALIA DEI VALORI

La Commissione VIII,
esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame, è adottato ai sensi dell'articolo 12, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha previsto una nuova delega al governo - da esercitare entro il 30 giugno 2010 - in materia ambientale, da attuarsi nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge delega 308/2004, in attuazione della quale era stato emanato il Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), e le sue successive modificazioni;
lo Schema in esame apporta diverse modifiche al suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e sue successive modificazioni, il cosiddetto Codice ambientale. In particolare provvede a modificare la parte prima, recante disposizioni comuni e principi generali; la parte seconda, recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA); la parte quinta, relativamente alle norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
ricordiamo che il Codice ambientale ha operato un generale riordino della normativa riguardante i diversi settori di interesse ambientale: la disciplina per le valutazioni ambientali (VIA, VAS e IPPC); la difesa del suolo; la tutela delle acque dall'inquinamento la gestione delle risorse idriche; la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati; l'inquinamento atmosferico; la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
riguardo al presente Schema di decreto legislativo, non sono state attivate le procedure di consultazione con le forze sociali e con le associazioni ambientaliste, come previsto dalla normativa vigente. Infatti, la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione», stabilisce all'articolo 1, comma 14: «Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori»;
detta disposizione, valida ovviamente a partire dalla prima fase di definizione dei decreti legislativi attuativi, è stata rispettata anche successivamente in occasione ad esempio dell'elaborazione del decreto legislativo n. 4 del 2008 che, a suo tempo, ha introdotto nei termini stabiliti dalla legge delega, le prime necessarie

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disposizioni correttive e integrative, che hanno modificato in maniera sostanziale alcune delle parti (I e II parte del decreto legislativo attuativo della legge n. 308 del 2004), e che sono anche oggetto della riforma attuale;
considerato che:
all'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso lettera a), sostitutivo della lettera a), comma 1, articolo 5 del Codice ambientale, relativo all'ambito della Valutazione ambientale strategica, si definisce la medesima VAS come il processo che comprende - tra l'altro - «la definizione del piano o del programma». In questo senso si modifica radicalmente la disciplina, prevedendo che i piani e programmi vengano «definiti» nell'ambito della VAS, in sostituzione dell'attuale disposizione per la quale i piani e programmi vengono «valutati» nell'ambito della VAS, così come prevede non solamente l'attuale codice ambientale ma anche la normativa comunitaria;
l'articolo 2, comma 2, lettera f) di modifica dell'articolo 5 del Codice, relativo alle definizioni di VIA e VAS e AIA, specifica maggiormente la definizione di verifica di assoggettabilità, con l'introduzione del concetto di «sensibilità ambientale», accentuando in tal modo l'attenzione sugli effetti sull'ambiente, che, con le modifiche proposte, devono essere sia «significativi» che «negativi», per poter dare avvio alle procedure citate;
in pratica nella nuova formulazione, la verifica di assoggettabilità si attiva per valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti o loro modifiche hanno un impatto non solo significativo ma anche negativo sull'ambiente, considerando il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
a tal proposito si ritiene fuorviante l'inserimento accanto all'aggettivo «significativo» dell'ulteriore specifica «negativo», in quanto le verifiche ai fini sia della VAS che della VIA (come stabilito rispettivamente della Direttiva 2001/42/CE e dalla Direttiva 85/337/CEE) si compiono in presenza di impatti che, per il legislatore comunitario, è sufficiente che siano significativi o importanti. Solo alla fine della procedura VAS o della procedura VIA potranno infatti essere valutati, tra l'altro nel loro insieme, gli effetti negativi sull'ambiente, mentre al momento della verifica di assoggettabilità o comunque all'inizio delle procedure VAS e VIA, queste devono, per forza, limitarsi a prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente, come stabilisce l'articolo 1 della Direttiva 2001/42/CE o quelli importanti, come stabilito dall'articolo 1, paragrafo 1 della Direttiva 85/337/CEE, modificata dalla Direttiva 97/11/CE;
detto riferimento al fatto che i progetti devono ora avere non solo effetti significativi sull'ambiente, ma contestualmente anche effetti negativi, è peraltro contenuto anche in altre parti del testo (relative a modifiche agli articoli 5, 6, 12, 20, 30) concernenti la valutazione di piani e programmi da parte dell'autorità competente;
sono inoltre da ritenersi pleonastiche, a meno che non si voglia dare un'interpretazione restrittiva dell'ambito di applicazione di VAS e VIA al momento della verifica di assoggettabilità, l'inserimento delle parole «considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate alla luce anche del fatto che il concetto di sensibilità ambientale risulta essere estremamente vago e arbitrario. Detta nuova formulazione rischia infatti di introdurre un elemento di discrezionalità in capo all'amministrazione competente durante la verifica;
l'articolo 2, comma 3, lettera c), provvede a inserire un nuovo comma 3-ter all'articolo 6 del Codice ambientale, che riguarda le valutazioni ambientali da svolgere sui Piani regolatori portuali, qualora abbiano sia i contenuti di un progetto definitivo che quelli di uno strumento di pianificazione. Si prevede che per i progetti di opere da realizzare in attuazione di un Piano regolatore portuale, già sottoposto

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a VAS, e che rientrano tra quelli per i quali è prevista la VIA, vengono considerati dati acquisiti tutti gli elementi già valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale.
in relazione alla suddetta disposizione, va rilevato che non si possono dare per acquisiti per la VIA delle opere e degli interventi, gli elementi valutati in sede di VAS sul Piano Regolatore Portuale (PRP), in quanto l'oggetto delle due valutazioni è radicalmente diverso (progetti, nel primo caso; piani o programmi, nel secondo caso), tanto che l'articolo 11, paragrafo 1 della Direttiva 2001/42/CE stabilisce letteralmente che la VAS lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE (sulla VIA) e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria;
sempre l'articolo 2, comma 3, lettera c), dispone inoltre che: «qualora il Piano regolatore Portuale abbia contenuti tali da poter essere considerato come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, la VIA è effettuata secondo le modalità previste dalla Parte Seconda del codice ambientale, ed è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano». In pratica si effettua un'unica procedura di una VIA, eventualmente integrata con i contenuti di VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano;
anche in questo caso va considerato criticamente che in nessun caso il Piano Regolatore Portuale (come indica la stessa dizione) può essere considerato un progetto definitivo. Ricordiamo infatti a tal proposito che l'articolo 5 della legge n. 84/1994 in materia portuale, equipara il PRP a tutti gli effetti ad un piano regolatore urbanistico, cosa peraltro anche confermata dal fatto che per l'approvazione del PRP c'è bisogno dell'intesa con i comuni interessati;
la normativa attuale prevista dal Codice ambientale, come successivamente modificata dal decreto legislativo n. 4 del 2008, prevede una contraddittorietà tra la disciplina della VIA prevista per le opere della Legge Obiettivo e le opere ordinarie. Mentre infatti per le infrastrutture strategiche, la VIA e la localizzazione urbanistica sono previste in sede di progetto preliminare, per le opere ordinarie dette procedure si applicano sulla progettazione definitiva. È evidente che l'eventuale mancata approvazione dell'intervento, in merito alla VIA, a livello di progetto preliminare ha minori riflessi sulla tempistica e sui costi della riprogettazione, al contrario di quanto solitamente accade per le richieste su progettazioni definitive, proprio in conseguenza del livello di dettaglio raggiunto dai suddetti progetti definitivi;
sempre con riferimento alle modifiche alla parte seconda, lo schema di decreto in esame provvede inoltre all'inserimento di un nuovo Titolo III-bis dedicato all'AIA, la cui disciplina è attualmente contenuta nel decreto legislativo 59/2005;
con riferimento all'AIA, anche nota come IPPC (Integrated Pollution Prevention and Controll), va evidenziato come l'attuale Direttiva sulla IPCC è attualmente in revisione presso le istituzioni comunitarie e verrà presumibilmente approvata entro quest'anno. La nuova revisione andrà a modificare in maniera significativa la direttiva IPCC del 1996 e ciò significherà che entro poco più di un anno varie disposizioni del nuovo Codice ambientale (come modificato dallo Schema di decreto in esame) dovranno essere riviste al fine di allinearle alle nuove disposizioni comunitarie. Il rischio concreto è quindi di modificare con lo schema di decreto legislativo in esame la normativa sull'AIA, dovendo quasi certamente intervenire nuovamente per dover reintervenire per allineare a breve la normativa nazionale a quella comunitaria;
l'articolo 3, comma 13, lettera d), sostituisce integralmente l'articolo 281, comma 8, del Codice ambientale. Detto articolo 281, comma 8, attualmente in vigore, riguarda l'adozione dei criteri per l'elaborazione (a cura dello Stato, delle regioni e delle province autonome) degli inventari sulle fonti di emissioni. Ossia sono disposizioni dirette a garantire un

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maggior controllo in materia di emissioni proprio attraverso la predisposizione degli inventari delle fonti di emissione;
le suddette importanti disposizioni sono state ora soppresse e sostituite con la disciplina sul potere sostitutivo. In base alla disciplina che si propone con lo schema di decreto in esame, il nuovo comma 8 del menzionato articolo 281, è ora volto a precludere l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'ambiente qualora l'autorità competente provveda all'adozione di un atto precedentemente omesso. Va a tal fine rilevato che detta nuova norma non provvede però a definire i tempi sul percorso decisionale all'interno del quale l'autorità competente è legittimata a intervenire, sia pure tardivamente;
l'articolo 3, comma 6, lettera a), sostituisce il comma 1 dell'articolo 272 del Codice ambientale, relativo agli impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, riscrivendo la Parte I dell'Allegato IV alla parte V del medesimo Codice, nel quale sono elencati gli impianti e le attività che non presentano particolare impatto ambientale e che possono quindi beneficiare del regime di deroga dall'autorizzazione all'emissione in atmosfera. Alla lettera ff) del suddetto elenco sono inclusi gli impianti di combustione alimentati a biogas di potenza inferiore a 3 MW, ma non gli impianti (sempre sotto i 3 MW) che utilizzano biomassa per produrre biogas attraverso dei cogeneratori, come invece viene previsto per impianti delle medesime dimensioni che utilizzano sostanze ben più inquinanti come la benzina, il Gpl e il metano;
maggiore attenzione andrebbe riservata al settore agricolo alla luce delle peculiarità proprie del settore medesimo, che viene equiparato agli impianti industriali ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con una eccessiva penalizzazione per alcuni specifici comparti. Tra questi si segnalano gli impianti di essicazione di cereali e semi, per i quali si evidenzia l'esigenza di inserire l'attività di detti impianti, tra quelli che possono beneficiare di un regime autorizzativo semplificato, equiparandole così ad altre attività che hanno analogo ridotto impatto ambientale. Molti impianti di essicazione operano infatti in maniera stagionale e per brevi periodi, e la procedura ordinaria di autorizzazione finisce per risultare probabilmente troppo onerosa e complessa;
sempre in ambito agricolo, andrebbero inoltre valutati con più attenzione gli effetti introdotti dallo schema in esame con riferimento alle previste nuove soglie dimensionali oltre le quali, sebbene non si raggiungano i valori previsti per la richiesta dell'AIA, l'allevamento si vede comunque costretto a richiedere l'autorizzazione in atmosfera a prescindere dall'utilizzazione agronomica degli effluenti (viene quindi eliminato ogni riferimento all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento). Attualmente invece, gli allevamenti italiani sono esonerati dall'ottenimento all'immissione in atmosfera qualora non superino le soglie dimensionali previste per la richiesta di AIA e dispongano di terreni agricoli in cui utilizzano a fini agronomici gli effluenti di allevamento;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) nell'ambito della definizione di Valutazione ambientale strategica, all'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso lettera a), sostituire le parole «definizione del piano o del programma», con le parole «valutazione del piano o del programma»;
b) relativamente all'applicazione della VAS e della VIA, e alla fase di verifica di assoggettabilità, di sopprimere le parole «considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate in quanto il concetto di sensibilità ambientale risulta essere estremamente vago, e detta formulazione rischia di introdurre un elemento di discrezionalità in capo all'amministrazione competente durante la verifica;

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c) sopprimere la parola «negativi»: all'articolo 2, comma 2, lettere d), f); articolo 2, comma 3, lettere a) e b); articolo 2, comma 10, lettera b); articolo 2, comma 18, lettere c), d), e); articolo 2, comma 26, lettera a), capoverso 2.;
d) all'articolo 2, comma 2, lettera f), e al comma 3, lettera a), sopprimere le parole «considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate»;
e) sopprimere il comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotto con la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2, dello schema di decreto in esame, relativo alle procedure VIA e VAS del Piano Regolatore Portuale (PRP);
f) modificare l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 21, comma 2 del Codice ambientale, al fine di prevedere la VIA in sede di progetto preliminare e non sul progetto definitivo, uniformando in tal senso la disciplina della VIA prevista per le opere ordinarie alla disciplina della VIA per le opere della Legge Obiettivo. Mentre infatti per le opere ordinarie le procedure di VIA si applicano sulla progettazione definitiva, per le infrastrutture strategiche la VIA e la localizzazione urbanistica sono previste in sede di progetto preliminare;
g) a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina dell'AIA, solo successivamente alla nuova disciplina europea sulla IPPC in corso di revisione presso le istituzioni comunitarie, al fine di allineare definitivamente la normativa nazionale a quella comunitaria;
h) a reintrodurre la disposizione contenuta nel vigente comma 8, articolo 281, del Codice ambientale, soppressa dall'articolo 3, comma 13, lettera d), dello Schema in esame, e riguardante l'adozione dei criteri per l'elaborazione degli inventari (da parte dello Stato delle regioni e delle province autonome) sulle fonti di emissioni, in quanto disposizioni dirette a garantire un maggior controllo in materia di emissioni proprio attraverso la predisposizione di detti inventari delle fonti di emissione;
i) l'articolo 3, comma 13, lettera d), integralmente sostitutivo dell'articolo 281, comma 8, del codice ambientale, riguarda la disciplina sul potere sostitutivo. In base alla disciplina che si propone con lo schema di decreto in esame, il nuovo comma 8 del menzionato articolo 281 è ora volto a precludere l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'ambiente qualora l'autorità competente provveda all'adozione di un atto precedentemente omesso. È indispensabile a tal fine specificare all'interno della norma i tempi sul percorso decisionale all'interno del quale l'autorità competente è legittimata a intervenire, sia pure tardivamente;
l) alla parte I dell'Allegato IV alla parte V, [articolo 3, comma 6, lettera a)] nel quale sono indicati gli impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, e che possono quindi beneficiare del regime di deroga dall'autorizzazione all'emissione in atmosfera, prevedere di includere alla lettera ff) del suddetto elenco anche gli impianti di combustione (di potenza inferiore a 3 MW), che utilizzano biomassa per produrre biogas attraverso dei cogeneratori, al pari di quanto viene previsto per impianti delle medesime dimensioni che utilizzano sostanze ben più inquinanti come la benzina, il Gpl e il metano;
m) a valutare con maggiore attenzione il settore agricolo alla luce delle peculiarità proprie del settore medesimo, che viene equiparato agli impianti industriali ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con una eccessiva penalizzazione per alcuni specifici comparti. Tra questi si segnalano: a) gli impianti di essicazione di cereali e semi (che operano spesso stagionalmente e per brevi periodi), per i quali si evidenzia l'esigenza di inserire l'attività di detti impianti, tra quelli che possono beneficiare di un regime autorizzativo semplificato, equiparandole

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così ad altre attività che hanno analogo ridotto impatto ambientale; b) l'introduzione di nuove soglie di rilevanza per gli allevamenti ai fini dell'ottenimento della deroga all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Lo Schema in esame prevede infatti nuove soglie dimensionali oltre le quali, sebbene non si raggiungano i valori previsti per la richiesta dell'AIA, l'allevamento si vede costretto a richiedere l'autorizzazione in atmosfera a prescindere dall'utilizzazione agronomica degli effluenti. Ciò si traduce in un nuovo adempimento amministrativo la cui efficacia, con risultati dubbi ai fini di una reale riduzione delle emissioni in atmosfera.
Piffari, Scilipoti.