CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003 (C. 3498 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3498 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074 Velo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 1074 Velo, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica»;
ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010), l'edilizia residenziale pubblica possiede «caratteri di trasversalità» e non risulta pertanto interamente classificabile all'interno di una denominazione contenuta nell'articolo 117 della Costituzione;
rilevato, in particolare, che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi e che la disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica appare riferibile al terzo livello normativo, ascrivibile alla competenza residuale delle regioni, che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale;
segnalato quindi che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che incidevano, tra l'altro, sulla determinazione del prezzo di vendita degli immobili e sul diritto di opzione all'acquisto (sentenze della Corte Costituzionale n. 94 del 2007 e n. 121 del 2010); la Corte Costituzionale ha inoltre rilevato che il riconoscimento di facoltà direttamente in capo agli enti proprietari degli immobili di edilizia residenziale pubblica costituisce una lesione delle competenze regionali in quanto consente ai predetti enti di scavalcare le possibili scelte gestionali delle regioni (sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 2007);
evidenziata, pertanto, la necessità di valutare le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 del testo in esame alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia;
ritenuto di conseguenza necessario riformulare il testo in esame rimettendo alle regioni la potestà di disciplinare le procedure ivi previste,
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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
è necessario riformulare il testo in esame rimettendo alle regioni la potestà di disciplinare le procedure ivi previste, considerato che la disciplina dell'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è ascrivibile alla competenza residuale delle regioni, come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla materia.

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ALLEGATO 3

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (testo base C. 1732 Porcu ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo base C. 1732 Porcu ed abb., recante «Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» che le lettere l) ed o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ricordato che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che le attività di informazione, assistenza e tutela attribuite alle associazioni di tutela dei disabili concernano esclusivamente la specifica categoria di competenza;
rilevato, peraltro, che il comma 3 dell'articolo 1 rimette ad un decreto ministeriale la definizione di procedure e modalità di verifica e controllo per assicurare che le attività degli istituti di patronato, riguardino unicamente il conseguimento di prestazioni o diritti relativi al riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità;
evidenziato quindi che il comma 3, che determina il contenuto di un decreto ministeriale di verifica e controllo, sembra avere una portata in parte differente rispetto al comma 1, delimitando l'attività di assistenza e tutela non solo alla categoria di competenza di ciascuna associazione ma anche al conseguimento di prestazioni e diritti connessi alla disabilità;
segnalata pertanto l'opportunità di un coordinamento tra quanto previsto al comma 1 rispetto alla previsione del comma 3 dell'articolo 1;
rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle garanzie finanziarie patrimoniali e tecniche dirette a dimostrare l'adeguatezza patrimoniale dei costituendi istituti di patronato e le procedure e le modalità di verifica e controllo dell'attività degli istituti medesimi;
evidenziata l'opportunità di specificare la natura regolamentare del suddetto decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 1,
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PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare maggiormente quanto previsto al comma 1 - che dispone che le attività di informazione, assistenza e tutela attribuite alle associazioni di tutela dei disabili concernono esclusivamente la specifica categoria di competenza - rispetto alla previsione del comma 3 dell'articolo 1, che delimita l'attività di assistenza e tutela non solo alla categoria di competenza di ciascuna associazione ma anche al conseguimento di prestazioni e diritti connessi alla disabilità;
b) appare opportuno specificare la natura regolamentare del decreto previsto dal comma 2 dell'articolo 1.