CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito «codice»);
considerata la disposizione di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69, che delega il Governo ad adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge,
premesso che:
non appare opportuna, all'articolo 4, comma 4, lettera c) del codice, come introdotta all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'attribuzione all'AIA delle finalità proprie della VIA, stante che l'AIA è finalizzata all'eliminazione della riduzione integrata dell'inquinamento, anche attraverso le verifiche ed i rinnovi periodici dell'autorizzazione da effettuare durante tutto il corso di vita dell'attività industriale, mentre la VIA opera in fase di verifica degli effetti ambientali della realizzazione degli impianti;
la nuova definizione della VAS recata all'articolo 5, comma 1, lettera a) del codice, come modificata all'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso a), fa riferimento, anziché alla «valutazione del piano e del programma» alla «definizione del piano o del programma», in difformità con la normativa comunitaria (articolo 2 direttiva 2001/42/CE) che fa invece riferimento alla «valutazione del rapporto ambientale»;
all'articolo 15, comma 2, del codice, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, lettera b), l'attribuzione all'autorità procedente all'adozione del piano del potere di rivedere il piano o il programma sulla base delle risultanze del parere motivato per adeguarlo allo stesso parere finisce per riconoscere carattere vincolante alla valutazione ambientale strategica, vanificando così il bilanciamento tra le diverse esigenze in gioco ai fini dell'adozione del piano medesimo, in contrasto pertanto con la normativa comunitaria (articolo 8 direttiva 2001/42/CE) a norma della quale in fase di preparazione del piano il rapporto ambientale viene solo preso in considerazione;
all'articolo 17 del codice, il comma 2 come inserito dall'articolo 2, comma 15, a norma del quale chiunque abbia presentato osservazioni durante la consultazione pubblica può impugnare il piano che non recepisce integralmente il parere VAS, non risulta previsto dalla normativa comunitaria che non prevede alcuna disposizione analoga, limitandosi a contemplare la pubblicazione di una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

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all'articolo 23, comma 4, come modificato dall'articolo 2, comma 20, lettera c), il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza impedisce di colmare la lacuna in tempi brevi sospendendo così il procedimento per un periodo minimo di 30 giorni;
all'articolo 28, comma 1-bis, del codice, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), la previsione per cui l'autorità competente, qualora dal monitoraggio risultassero impatti negativi ulteriori e diversi ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti, può apportare modifiche al provvedimento VIA o, nei casi di maggiore gravità, ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, rischia di creare incertezza tra gli operatori anche in relazione agli investimenti effettuati;
condivisi i rilevi espressi sullo schema dalla XIII Commissione che sono allegati al presente parere,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) per garantire tempi certi nella predisposizione dei provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, all'articolo 1, comma 2, lettera b), che modifica il comma 3 dell'articolo 3 del Codice, si preveda che il Ministro dell'ambiente acquisisce il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) entro 30 giorni dalla richiesta;
2) al fine di mantenere una chiara distinzione tra le finalità dell'AIA e quelle della VIA, si sopprimano, all'articolo 2, comma 1, lettera c), che inserisce una nuova lettera c) all'articolo 4, comma 4, del Codice, le parole «le medesime finalità di cui al punto b) del presente comma, attraverso», provvedendo contestualmente ad adeguare la definizione di «autorizzazione integrata ambientale» di cui alla lettera o-bis) dell'articolo 5, comma 1 del Codice, come sostituita dall'articolo 2, comma 2, lettera h);
3) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria nonché l'autonomia decisionale dell'autorità cui compete l'adozione del piano o programmi, si sopprima l'articolo 2, comma 2, lettera b), capoverso, lettera a), che reca una nuova definizione di Valutazione Ambientale Strategica che comprende la definizione stessa dei piani e programmi;
4) all'articolo 2, comma 2, lettera f), si aggiunga la seguente modifica: «dopo la lettera m) è introdotta la seguente lettera m-bis) «parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali condizioni e osservazioni che conclude la fase di valutazione di VAS espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni»;
5) all'articolo 2, comma 3, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: «c) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente comma: 3-ter. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale, già sottoposti ad una Valutazione Ambientale Strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale o di sviluppo aeroportuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o di sviluppo aeroportuale ovvero le relative varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli

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eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento»;
6) all'articolo 2, comma 3, lettera f), si preveda la modifica del comma 7 dell'articolo 6 del codice, con il seguente:»7. La valutazione e' inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano avere impatti significativi e negativi sull'ambiente: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV»;
7) all'articolo 2, comma 3, lettera h), che integra con ulteriori commi l'articolo 6 del codice, si preveda di aggiungere, dopo il comma 15, il seguente: «16. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o di tutela archeologica, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali è vietata l'attività di ricerca nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Analogo divieto è stabilito entro cinque miglia marine dal perimetro delle suddette aree marine protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»; si specifichi altresì che la disposizione introdotta dal nuovo comma 16 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che dalla data di entrata in vigore dello stesso comma 16 è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
8) all'articolo 2, comma 4, lettera a), che aggiunge il comma 4-bis all'articolo 7 del Codice, si introduca l'obbligo di sottoporre ad AIA statale le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA statale, come già avviene per le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale che vengano sottoposte ad AIA regionale;
9) all'articolo 2, comma 4, lettera b), che modifica l'articolo 7, comma 5, del Codice, si mantenga in capo al Ministro la competenza in materia di VIA e VAS, al fine di evitare un declassamento delle autorizzazioni VIA da decreto concertato tra due Ministri, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale;
10) all'articolo 2, comma 10, si aggiunga la seguente lettera: «c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi: «6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati»;
11) all'articolo 2, comma 12, che modifica il comma 4 dell'articolo 14 del codice, si preveda anche una modifica al comma 3 dello stesso articolo 14 dal seguente tenore: «dopo le parole «proprie osservazioni» sono aggiunte le seguenti «in forma scritta»»;
12) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria e consentire all'autorità procedente di tener

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conto delle considerazioni ambientali contenute nel parere VAS operando un giusto bilanciamento delle esigenze e degli interessi in gioco, all'articolo 2, comma 13, lettera b), che modifica il comma 2 dell'articolo 15 del codice, si preveda che l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e sulla base delle risultanze del parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alla revisione del piano o programma;
13) per garantire la conformità del decreto alla normativa comunitaria ed evitare l'insorgere di un contenzioso che finirebbe per bloccare l'attuazione di piani e programmi adottati dalle autorità pubbliche, si sopprima l'articolo 2, comma 15;
14) al fine di evitare uno screening obbligatorio per tutti gli interventi, compresi quelli di lieve entità, all'articolo 2, comma 18, la lettera b) sia sostituita dalla seguente: «al comma 1, la lettera b) è sostituita dalle seguenti: «b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo»;
15) all'articolo 2, comma 18, la lettera c), che modifica il comma 4 dell'articolo 20, sia sostituita dalla seguente: «c) 4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. Qualora entro i termini indicati nel presente comma non venga reso il previsto parere, può essere proposto ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034»;
16) per evitare, in caso di presentazione di istanza relativa alla VIA, il ritiro da parte del proponente della documentazione anche in caso di lieve incompletezza, all'articolo 2, comma 20, che modifica l'articolo 23 del codice, le lettere b) e c) siano sostituite dalle seguenti:
«b) al comma 3 dopo le parole «La documentazione e' depositata» sono inserite le parole «su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,» e le parole «in un congruo numero di copie» sono soppresse;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede allo stesso la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la

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facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare»;
17) all'articolo 2, comma 22, lettera b), sia modificato il comma 3 dell'articolo 25, sostituendo le parole «Conferenza dei servizi eventualmente indetta» con le seguenti» Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta» ed è aggiunto il seguente periodo: «A seguito di modificazioni ovvero integrazioni eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al comma 2 e di cui al presente comma, ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale revisione dei pareri resi.»;
18) all'articolo 2, comma 24, che introduce, tra l'altro, il comma 1-bis all'articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, si chiarisca, allo scopo di garantire i diritti degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, può apportare modifiche al provvedimento medesimo ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare;
19) all'articolo 3, comma 21, sia soppressa la lettera b), che modifica l'articolo 293 del Codice, in quanto ultronea rispetto a disposizioni già presenti nel codice e visto inoltre che la disposizione ivi prevista circa l'attribuzione alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, del potere di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, potrebbe limitare la libera scelta del Governo in relazione al mix energetico per la strategia energetica nazionale;
20) all'articolo 3, comma 24, lettera a), che modifica l'articolo 298 del Codice, le parole «all'articolo 281, comma 4» siano sostituite dalla parole «all'articolo 290, comma 3»;
21) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-bis, sia sostituito il comma 1 col seguente:»1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI, delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea, nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.»;
22) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-ter, sia sostituito il comma 4 col seguente:»4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete l'autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la

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Commissione di cui all'articolo 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende non presentata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.»;
23) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-sexies, al comma 1, siano sostituite le parole «allegato I» con le parole «allegato B»;
24) all'articolo 2, comma 25, capoverso articolo 29-octies, dopo il comma 5 sia aggiunto il seguente comma: «Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.»;
25) all'articolo 2, comma 31, alla lettera b) dopo le parole «altre normative vigenti» siano introdotte le parole «o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di attuazione.»;
26) all'articolo 3, comma 3, lettera i) le parole «a seguito di apposita istruttoria» siano sostituite dalle seguenti « a seguito di eventuale apposita istruttoria»;
27) all'articolo 3, comma 3, lettera e) si preveda che le quote dei punti di emissione devono essere individuate tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche;
28) all'articolo 3, comma 5, lettera d) le parole «l'autorizzazione deve stabilire» siano sostituite dalle seguenti «l'autorizzazione, ove tecnicamente possibile, deve stabilire»;
29) all'articolo 3, comma 6, lettera c), capoverso comma 3, siano sostituite le parole «quindici anni» con le seguenti «dieci anni» e sostituite le parole «ogni cinque anni» con le seguenti «almeno ogni dieci anni»;
30) all'articolo 3, comma 7, lettera b), capoverso comma 9, siano sostituite le parole «l'autorità competente può considerare» con le seguenti «l'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare» e sia soppresso l'ultimo periodo del capoverso comma 9;
31) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 18, sia sostituito il secondo periodo come di seguito: «In caso di modifica delle prescrizioni relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio nell'ambito dell'autorizzazione, l'autorità competente provvede a modificare anche, ove opportuno, i valori limite di emissione autorizzati.»;
32) all'articolo 3, comma 5, lettera f), capoverso 19, siano sostituite le parole «nelle parti relative a tali prescrizioni» con le seguenti «nelle parti relative ai metodi ed ai sistemi di monitoraggio ed, ove, ove ne consegua la necessità, ai valori limite di emissione»;
33) all'articolo 3, comma 6, lettera a), capoverso 1, sia aggiunto, in fine, il seguente ultimo periodo: «Gli elenchi contenuti nell'allegato IV alla parte quinta del presente decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all'articolo 281, comma 5, anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive»;
34) all'articolo 3, comma 13, lettera c), siano aggiunte in fine le parole: "e l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «L'allegato I e l'allegato VI alla parte quinta del presente decreto sono aggiornati per la prima volta rispettivamente entro il 30 giugno 2011 ed entro il 31 dicembre 2010»;
35) all'articolo 3, comma 24, sia aggiunta la seguente lettera c): "c) al

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comma 3, le parole «con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti «con il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche agricole e forestali»;
36) all'articolo 3, comma 27, dopo la lettera a) sia inserita la seguente lettera che riformula la tabella 1 della sezione 2 nell'allegato X, parte II: "a-bis) Nell'Allegato X, Parte II, la Tabella 1 della Sezione 2 è sostituita dalla seguente:

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di integrare il testo vigente dell'articolo 6 del Codice, prevedendo che, per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di Via, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
b) per assicurare tempi certi al procedimento di VIA, all'articolo 2, comma 23, lettera b), si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 26, comma 2, del Codice, senza eliminare il riferimento al termine di 330 giorni dalla data di presentazione dell'istanza quale limite temporale ultimo a disposizione dell'Amministrazione competente per l'emanazione del provvedimento di VIA, fatte salve le eventuali interruzioni e sospensioni intervenute al procedimento, ivi incluse quelle previste dal presente parere;
c) all'articolo 2, comma 29, che reca modifiche all'articolo 33 del codice, si

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valuti l'opportunità di inserire una disposizione che modifichi il comma 1 dello stesso articolo 33 nel senso di prevedere, in sede di definizione delle tariffe, il criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento al di sopra di determinate soglie;
d) si valuti l'opportunità di inserire all'articolo 2 un'ulteriore comma che preveda la modifica degli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del codice, affinché sia ricondotta alla competenza statale la VIA degli elettrodotti della rete elettrica di trasmissione nazionale;
e) all'articolo 3, comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 4 dell'articolo 267, si valuti l'opportunità di coordinare la norma con l'avvenuta soppressione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239 chiarendo altresì se la misura prevista per gli impianti cogenerativi non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza sia da intendersi aggiuntiva a quella attualmente prevista;
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della disciplina sulla VAS, opportuni indirizzi alle regioni affinché la normativa di settore si integri con le politiche di pianificazione del territorio;
g) quanto alle modifiche alla parte quinta del Codice, in materia di emissioni in atmosfera, si valutino attentamente le modifiche proposte alla luce della necessità di non introdurre nuovi obblighi formali e tecnici che rendono sempre più complesso e burocratico il controllo sulle imprese; si provveda al contrario a valorizzare l'esperienza della redazione delle linee guida nazionali IPPC che ha consentito di mettere a frutto il patrimonio di conoscenze tecniche delle imprese stesse a beneficio del sistema di regolamentazione;
h) all'articolo 3, comma 5, che modifica l'articolo 271 del Codice, si valuti attentamente l'attribuzione alle regioni del potere di introdurre, attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta, in quanto esso, oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici;
i) in relazione all'articolo 3, comma 7, lettera b), che modifica l'articolo 273 del Codice, si consideri che il ciclo industriale ed economico degli investimenti rende inopportuno applicare i limiti dell'impianto più recente anche agli altri impianti per i quali siano previste differenti tempistiche di investimento e adeguamento tecnologico e ambientale; si ritiene altresì opportuno evitare di imporre il convogliamento per i vecchi impianti;
l) valuti il Governo l'opportunità di verificare che, in sede di prima applicazione, l'introduzione della definizione di stabilimento all'articolo 268 del Codice non renda più complessa la richiesta di autorizzazione per i nuovi stabilimenti ovvero non comporti un appesantimento delle procedure anche in caso di modifica degli impianti o delle attività di quelli già esistenti;
m) con riferimento agli articoli 268 (articolo 3, comma 2 dello schema), 269 (articolo 3, comma 3 dello schema), 283, (articolo 3, comma 15 dello schema) del Codice, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e del necessario aggiornamento normativo, valuti il governo di adeguare la normativa con particolare riferimento alle definizioni di generatore di calore, impianto termico civile, potenza termica, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, responsabilità degli installatori e manutentori, anche tenendo conto delle elaborazioni già svolte in

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ambito ministeriale con il supporto di organismi UNI;
n) con riferimento agli articoli 284 e 286 del Codice (articolo 3, comma 17 dello schema), valuti il Governo di semplificare le procedure di dichiarazione e di documentazione, anche con riferimento al libretto di centrale;
o) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 287 comma 1 del Codice, (articolo 3, comma 18 lettera a) dello schema), valuti il Governo di prevedere una disciplina transitoria al fine di evitare vuoti normativi in caso di inottemperanza o ritardi da parte delle regioni nell'attuazione della norma;
p) con riferimento all'articolo 290 del Codice (articolo 3, comma 20 dello schema), anche al fine evitare una possibile procedura di infrazione UE a seguito dell'accoglimento di ricorsi giurisdizionali in materia, valuti il Governo di sopprimere il comma 2;
q) valuti il Governo l'opportunità di adeguare la normativa dell'allegato IX (Impianti termici civili) del Codice all'aggiornamento della tecnica ed ad altra legislazione relativa agli impianti termici, modificando in particolare la parte II relativa ai requisiti tecnici e costruttivi.