CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. (C. 3552 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3352 Governo, già approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali»,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,
preso atto che l'articolo 2 prevede un'apposita procedura per la sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-sinfoniche e che l'articolo 3 reca disposizioni in materia di personale delle suddette fondazioni;
rilevato, in proposito, che se da un parte tali fondazioni sono state trasformate in fondazioni private dal decreto legislativo n. 367 del 1996 e che l'articolo 22 del suddetto decreto legislativo stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti fondazioni lirico-sinfoniche sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente, dall'altra parte, come evidenziato nella relazione illustrativa al provvedimento, tali fondazioni «sono a tutti gli effetti organismi di diritto pubblico, in quanto, tra l'altro, finanziate in larga parte da soggetti pubblici (Stato, regioni, province e altri)» ed in quanto i relativi conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche sulla base del Sec95,
preso atto inoltre che, in passato, già vi sono stati interventi normativi volti a favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti ed il personale o a prevedere il divieto di assunzioni a tempo indeterminato per il suddetto personale (articolo 3-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 e articolo 2, comma 390 della legge finanziaria per il 2008),
rilevato che il comma 6 dell'articolo 3 dispone che alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, «sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in

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soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001,
evidenziato, al riguardo, che il suddetto comma 6 dell'articolo 3 sembrerebbe disporre l'applicazione alle fondazioni lirico-sinfoniche, con efficacia retroattiva, delle disposizioni - previgenti alla loro trasformazione in diritto privato - in materia di divieto di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato e di nullità dei relativi contratti, rendendole suscettibili di incidere su rapporti di lavoro in corso di svolgimento,
rilevato che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede che il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario della proclamazione dell'Unità d'Italia, sia dichiarato festa nazionale,
evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se si intende che tale giornata sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) al comma 6 dell'articolo 3 appare opportuno valutare il mantenimento della previsione per cui alle fondazioni liriche-sinfoniche continua ad applicarsi, «sin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato», l'articolo 3, quarto e quinto comma della legge n. 426 del 1977, anche con riferimento a rapporti di lavoro instaurati dopo la loro trasformazione in soggetti di diritto privato e al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 368 del 2001;
2) all'articolo 7-bis, appare opportuno chiarire se si intende che la giornata del 17 marzo 2011 sia da considerarsi festa nazionale ai sensi della legge n. 260 del 1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», che individua espressamente le giornate festive nell'arco dell'anno e gli effetti giuridici che ne conseguono.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Ulteriore nuovo testo C. 2364, approvata dal Senato ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2364, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», che il secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
richiamato quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 22, che attribuisce agli «enti pubblici» la facoltà di costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi di sovraindebitamento,
rilevato che, sotto il profilo della legislazione generale dello Stato, sembra opportuno definire le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione,
preso atto che il Capo II reca un procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento finalizzato al raggiungimento di un accordo, omologato dal giudice ai sensi dell'articolo 19, a condizione che ad esso abbiano aderito i creditori rappresentanti almeno il settanta per cento dei crediti e che siano state rispettate le procedure previste dal Capo II,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire la composizione, le funzioni ed il ruolo degli organismi di composizione della crisi, di cui all'articolo 22, valutando altresì se il riferimento agli «enti pubblici» non dia luogo ad una eccessiva ampiezza ed indeterminatezza dei soggetti titolati a costituire gli organismi in questione.