CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2010
338.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01668 Brandolini: Distaccamento dei vigili del fuoco di Cesena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
devo innanzitutto ribadire che il personale volontario dei Vigili del Fuoco rappresenta una indubbia risorsa per il soccorso pubblico del Paese, in virtù dell'importante contributo offerto al fondamentale ruolo del Corpo Nazionale.
In base all'ordinamento vigente, disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004, presso ogni Comando è istituito un elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo. L'utilizzo di tale personale avviene attraverso un sistema di richiami in servizio temporaneo per periodi di 20 giorni, previa autorizzazione, in sede centrale, da parte del competente Dipartimento del Ministero dell'interno.
Quest'ultimo ufficio - per una razionale distribuzione sul territorio del contingente di personale volontario - si avvale delle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, che hanno il compito di valutare, nel corso dell'anno, le esigenze di servizio, anche straordinarie o stagionali, rappresentate dai rispettivi Comandanti provinciali e di distribuire il personale fra le varie sedi in base al numero dei richiami autorizzati.
I Comandanti provinciali, in relazione alle esigenze dei territori di competenza, provvedono, a loro volta, ad assegnare il personale volontario dei Corpo Nazionale ai distaccamenti dipendenti, a supporto del personale permanente.
Venendo ora allo specifico quesito posto dall'On. Brandolini, il distaccamento di Cesena è un presidio di personale permanente che dipende dal Comando provinciale di Forlì-Cesena. In base alla classificazione di appartenenza (categoria D2), a fronte di 36 unità teoriche previste, vi prestano attualmente servizio 32 unità di personale permanente (24 Vigili e 8 Capi Squadra). Tale contingente di personale - la cui carenza è, peraltro, in linea con altre analoghe realtà presenti sul territorio nazionale - consente, comunque, una adeguata composizione delle squadre, al fine di assicurare il servizio di soccorso pubblico.
All'eventuale assegnazione, nei prossimi mesi, di personale volontario - a supporto del personale permanente che vi presta servizio - si potrà provvedere all'esito di valutazioni che effettuerà il Comandante provinciale che, sulla base della ripartizione del contingente da parte della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco tra i vari Comandi - ed in relazione alle oggettive esigenze di servizio del territorio provinciale nel suo complesso - potrà adottare misure anche a carattere straordinario e stagionale.

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ALLEGATO 2

5-01829 Marco Carra: Presidi dei vigili del fuoco della provincia di Mantova.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
il Ministero dell'interno è particolarmente impegnato affinché le necessarie misure di contenimento della spesa pubblica degli ultimi anni non incidano negativamente sugli strumenti necessari al perseguimento della missione e dei compiti affidati dall'ordinamento al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tra i principali versanti di impegno vi è proprio quello riguardante il contenimento al minimo della carenza di personale, pur nell'impossibilità attuale di coprire tutti i posti vacanti in organico.
Infatti, sin dall'avvio della presente legislatura, in ragione delle elevate professionalità e dedizione degli operatori del Corpo, è stato avviato un percorso per assicurare un incremento delle risorse umane a garanzia del mantenimento della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese.
Sono stati adottati diversi provvedimenti legislativi che hanno, fra l'altro, destinato apposite risorse alle assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: da ultimo, la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191) che, per il triennio 2010-2012, prevede stanziamenti per assunzioni di personale del Corpo Nazionale a copertura del 100 per cento del turnover. Principio, quest'ultimo, confermato anche in sede di approvazione del più recente decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».
Si tratta di interventi che, pur non essendo di per sé sufficienti ad azzerare l'attuale scopertura di organico del Corpo Nazionale, potranno comunque consentire, al termine del triennio, un'inversione di tendenza, rispetto al passato, fra personale collocato a riposo e personale da assumere, tale da poter ragionevolmente prevedere una diminuzione delle carenze.
Nel contesto sopra descritto si inseriscono le problematiche dei Comando provinciale dei Vigili dei Fuoco di Mantova dove, peraltro, con particolare riferimento ai ruoli operativi - che costituiscono l'ossatura principale dei Comandi sul territorio - si registra un esubero di personale nella qualifica di Vigile del Fuoco (120 presenze a fronte di un organico teorico di 108 unità). Tale esubero consente, almeno in parte, di compensare le maggiori carenze che, come in tutto il territorio nazionale, si riscontrano nelle qualifiche di Capo squadra e Capo reparto.
A tale ultimo riguardo, si assicura, comunque, che verrà data la massima considerazione alle esigenze rappresentate dall'onorevole interrogante, laddove le carenze nelle suddette qualifiche potranno essere parzialmente colmate non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni a conclusione delle procedure concorsuali interne attualmente già in fase di espletamento.
Per quanto concerne il pagamento degli arretrati relativi alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale fino a tutto dicembre 2009, si fa presente che i relativi fondi sono stati accreditati al Comando provinciale di Mantova per la corresponsione

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agli aventi diritto. Sono stati altresì accreditati i fondi per la remunerazione delle prestazioni straordinarie che il personale ha reso, fino a metà novembre 2009, nelle zone interessate dal sisma del 6 aprile, mentre è in corso la procedura per la riassegnazione delle risorse per remunerare lo straordinario fino a tutto il mese di dicembre 2009.
Inoltre, è già stata avviata la procedura per la corresponsione dello straordinario in relazione alla prosecuzione, fino al 6 aprile 2010, degli interventi connessi alla fase di ricostruzione.

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ALLEGATO 3

5-02036 Contento: Vigili del fuoco operanti nella provincia di Pordenone.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
il Ministero dell'interno attribuisce massima importanza al personale volontario dei Vigili del fuoco, nella consapevolezza del fondamentale ruolo che tale componente del Corpo svolge per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in occasione di particolari eventi emergenziali.
Non a caso, infatti, l'attuale ordinamento, introdotto dal Decreto legislativo n. 217 dei 2005, proprio per non disperdere le professionalità acquisite in anni di servizio volontario nel Corpo nazionale, prevede una significativa riserva, in favore del personale cosiddetto discontinuo, pari al 25 per cento dei posti nei concorsi per l'ingresso nella qualifica di vigile del fuoco.
Peraltro, proprio nella consapevolezza dell'importante contributo offerto dal personale volontario al fondamentale ruolo del Corpo Nazionale - preordinato ad assicurare la salvaguardia di vite umane - in attuazione delle disposizioni contenute nelle manovre di finanza pubblica del 2007 e del 2008, è stato avviato un processo di stabilizzazione del rapporto di lavoro di una parte dei Vigili del fuoco selezionati tra quei soggetti che prestano servizio volontario nel Corpo Nazionale, in possesso di specifici requisiti (iscrizione negli appositi elenchi da almeno tre anni e con un minimo di 120 giorni di servizio).
L'Amministrazione ha, quindi, provveduto ad assumere nella qualifica di Vigile del fuoco il personale volontario del Corpo ritenuto idoneo a seguito di apposita procedura selettiva, attingendo dalla graduatoria (6.080 unità) approvata con decreto ministeriale 28 aprile 2008, n. 1996, nei limiti consentiti dalla legge. Merita precisare che l'assunzione del personale utilmente collocato è subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneità motoria ed all'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale.
Dopo una prima selezione, 1.553 unità hanno concluso il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e 1.135 sono già in servizio nei Comandi provinciali. Altre 295 unità sono state avviate al relativo corso di formazione e, pertanto, entro la fine dell'anno potranno essere assegnate ai Comandi provinciali. Ulteriori 95 unità potranno essere assunte a norma dei decreto-legge n. 112 del 2008.
In assenza di altri interventi normativi che possano consentire l'ulteriore scorrimento della graduatoria degli idonei in questione, nel prossimo triennio le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco potranno avvenire attraverso la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, nell'ambito dei quale - va evidenziato - è comunque prevista una riserva del 25 per cento in favore del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per quanto concerne le richieste dell'interrogante in merito ad un «rafforzamento dei vigili dei fuoco che operano nella provincia di Pordenone», sottolineo preliminarmente che il Governo nel corso della Legislatura ha avviato un più generale percorso volto ad assicurare un progressivo incremento delle risorse umane a garanzia della funzionalità del sistema di soccorso pubblico del Paese, di

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cui potrà beneficiare anche la sede in argomento.
Attualmente, nella qualifica di Vigile del Fuoco sono in forza al Comando Provinciale 115 unità, a fronte di 108 unità teoriche previste. Le maggiori carenze, invece, si registrano per quanto riguarda le qualifiche superiori di Capo squadra e Capo reparto, cui si accede attraverso concorsi interni.
Posso assicurare che verrà data la massima considerazione alle esigenze rappresentate dall'interrogante, non appena sarà possibile procedere a nuove assegnazioni a conclusione delle procedure concorsuali interne tuttora in fase di svolgimento.

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ALLEGATO 4

5-02650 Bobba: Uso della fascia tricolore da parte del sindaco.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli Deputati,
l'articolo 50 comma 12 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel sottolinearne il particolare significato simbolico, definisce la fascia tricolore come «distintivo del sindaco», unitamente allo stemma della Repubblica ed allo stemma del comune.
Come ricordato dall'Onorevole interrogante, il Ministero dell'interno ha diramato alle Amministrazioni locali la circolare n. 5 del 4 novembre 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1998, nella quale si richiama l'attenzione dei sindaci sulla necessità di «un uso corretto e conveniente della fascia tricolore», nella consapevolezza «della dignità e del decoro della carica, e tale da non scalfire la realtà dello Stato come elemento di unità giuridica».
Inoltre, l'utilizzo della fascia deve essere legato «principalmente alla natura delle funzioni sindacali, di capo dell'amministrazione comunale e di ufficiale di governo». Il Sindaco, pertanto, può utilizzare la fascia tricolore nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali, tutte le volte in cui la propria veste di partecipazione alle manifestazioni pubbliche venga interpretata come espletamento del proprio ruolo ed assuma ufficialità.
Tali direttive sono tuttora vigenti e i princìpi a cui si ispirano hanno il convinto sostegno del Governo.
Quanto allo specifico episodio segnalato dall'onorevole interrogante, il Prefetto di Vercelli ha riferito che la sera del 16 febbraio 2010 alcune persone - per lo più cittadini del Comune di Livorno Ferraris (VC) - si sono spontaneamente radunate sotto l'abitazione dei Sindaco Renzo Masoero, posto agli arresti domiciliari in quanto imputato del reato di concussione, allo scopo di esprimergli solidarietà in occasione dei suo compleanno.
Tra i presenti vi era anche il Sindaco di Saluggia, Marco Pasteris, che nell'occasione indossava la fascia tricolore. Tale particolare non ha mancato di suscitare polemiche, in ambito locale, sull'uso considerato indebito, della fascia tricolore, a seguito delle quali il Prefetto di Vercelli ha invitato il Sindaco di Saluggia ad un incontro, al fine di richiamarne l'attenzione sull'opportunità di un più corretto uso del segno distintivo.
Nell'occasione, il Sindaco ha dichiarato di non essersi reso conto della sconvenienza del gesto compiuto ed ha assicurato, per l'avvenire, una più scrupolosa osservanza delle disposizioni e di ogni criterio di correttezza in materia.

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ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. (Atto n. 212).

PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE

La I Commissione affari costituzionali,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «riordino del processo amministrativo» (atto n. 212),
considerato che i principi del giusto processo sono sanciti dall'articolo 111 della Costituzione;
rilevato che l'articolo 26, relativo alle spese di giudizio, richiama l'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;
considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009 indica la previsione di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
rilevato che l'articolo 30, relativo all'azione autonoma di risarcimento (azione di condanna), prevede al comma 3 il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, termine che risulta alquanto stringente, e che sembra comprimere eccessivamente la possibilità di risarcimento nel caso di mancata impugnazione dell'atto illegittimo, risultando non coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 del codice civile, in base al quale, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la limitazione del risarcimento è rimessa alla valutazione del giudice;
rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 34, di precisare i limiti delle pronunce giudiziarie al fine di evitare uno «sconfinamento» in ambiti riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione;
considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009 prevede che nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno, laddove l'articolo 55, comma 11, non prevede un termine per la fissazione della data di discussione nel merito da parte dell'ordinanza che dispone una misura cautelare;
rilevato che, con riferimento alle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, i termini processuali di cui al decreto legislativo n. 53 del 2010, come recepiti dall'articolo 120 dello schema di codice in esame, appaiono eccessivamente stringenti, soprattutto per l'amministrazione resistente ed i controinteressati, e che tale previsione rischia di compromettere l'effettivo diritto alla difesa delle parti ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione,
rilevato che l'articolo 123 prevede l'applicazione di sanzioni alternative da parte del giudice senza contemplare mezzi di tutela rispetto alle relative determinazioni aventi natura sostanzialmente amministrativa,
rilevato che l'articolo 124, comma 1, secondo periodo, limita il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del

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contratto, profilando una possibile esclusione della tutela per la «perdita di chance», e senza tenere conto che l'articolo 113, secondo comma, della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti,
con riferimento al contenzioso elettorale, rilevato preliminarmente che non è stata data attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, prevedendo al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni,
tenuto conto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che «i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche - insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere - hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente»,
rilevato che rimane in tale modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati, contrassegni) e che l'assenza di tutela giurisdizionale va valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato anche dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008,
richiamata altresì la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, in cui si evidenzia come l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente sulle suddette fattispecie deriva da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, richiamando al contempo la delega contenuta nel suddetto articolo 44 della legge n. 69 del 2009 per sottolineare come solo la legge possa introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione, un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
preso atto che l'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale, ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio nelle elezioni regionali ed amministrative, limitando l'impugnabilità immediata ai soli provvedimenti di esclusione di liste e candidati e riconoscendo la relativa legittimazione a ricorrere solo ad alcuni soggetti,
rilevata in proposito l'opportunità che tutte le questioni relative al procedimento elettorale preparatorio trovino soluzione prima dello svolgimento delle elezioni, in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori ed evitare che successive pronunce giurisdizionali possano travolgere il risultato delle elezioni,
considerato che l'articolo 130 esclude dalla legittimazione attiva i candidati che

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non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente e che appare opportuna una ulteriore riflessione al riguardo,
evidenziato che per nessuno dei termini processuali indicati all'articolo 130, così come agli articoli 131 e 132, è espressamente prevista la natura perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto,
considerato che l'applicabilità degli articoli 131 e 132 all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132) si desume unicamente dalla rubrica,
rilevata inoltre, all'articolo 131, l'eccessiva genericità dell'espressione «altri cittadini elettori», che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado,
sottolineato che l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio, mentre l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato; sottolineato altresì che l'articolo 130, comma 8, e l'articolo 131, comma 1, fanno inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali,
evidenziata, inoltre, l'opportunità di mantenere, in aderenza con la legge di delega, la data di efficacia delle disposizioni del Codice del processo amministrativo prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, anche al fine di evitare un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:
1) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente l'articolo 111 della Costituzione;
2) si valuti l'opportunità di esplicitare in una specifica disposizione da collocare nel Capo III del Titolo I del Libro I che non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo rispetto ad atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico;
3) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 103, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi;
4) all'articolo 7, comma 4, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 113, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa;
5) agli articoli 19, 20 e 21 si valuti l'opportunità, in conformità con i principi del giusto processo codificati dalla CEDU e dall'articolo 111 della Costituzione, di

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estendere anche agli altri ausiliari del giudice (verificatori e commissari ad acta) l'istituto della ricusazione attualmente previsto all'articolo 20 con esclusivo riferimento ai soli consulenti tecnici;
6) all'articolo 26, comma 1, sia soppresso il richiamo all'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;
7) in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009, si valuti l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di proporre azioni idonee a soddisfare la pretesa fatta valere nonché di introdurre un'azione di accertamento della nullità, prevedendo un termine di decadenza, a titolo esemplificativo, di centottanta giorni, al fine di evitare l'imprescrittibilità propria dell'azione di nullità;
8) all'articolo 30, comma 3, si valuti l'opportunità di aumentare il termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi da centoventi a centottanta giorni e di fare riferimento all'esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, anziché alla sola impugnazione, nel termine di decadenza, avverso atti lesivi. Ciò, al fine di non ampliare eccessivamente la differenziazione - suscettibile di tradursi in vizio di costituzionalità - rispetto al regime ordinario della responsabilità civile;
9) all'articolo 34, si valuti l'opportunità di limitare le pronunce giurisdizionali suscettibili di incidere sull'attività della pubblica amministrazione o che impongono alla stessa un facere specifico, ai soli casi di attività vincolata o quando comunque non risultino spazi ulteriori di esercizio della discrezionalità;
10) all'articolo 55, comma 11, in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009, si introduca un termine, non superiore ad un anno, per la fissazione dell'udienza di merito;
11) all'articolo 63, comma 4, si valuti l'opportunità di non condizionare l'ammissione della consulenza tecnica al requisito dell'indispensabilità, sostituendo, in particolare, le parole: «se indispensabile» con le seguenti: «se ritenuto necessario»;
12) con riferimento all'articolo 120, in materia di controversie sull'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si valuti l'opportunità di prevedere termini processuali meno rigorosi;
13) all'articolo 124, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di non limitare il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto, evitando un'assenza di tutela per la «perdita di chance», anche alla luce dell'articolo 113, secondo comma, della Costituzione;
14) si valuti l'opportunità, per una migliore tutela della concorrenza nel settore dei pubblici lavori, servizi e forniture, di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta;
15) si valuti l'opportunità di dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche;
16) all'articolo 129, si valuti l'opportunità di estendere la tutela anticipata a tutti gli atti del procedimento elettorale preparatorio, inclusi i provvedimenti di ammissione di liste, nonché i provvedimenti relativi ai contrassegni e ai collegamenti, garantendo al contempo che il relativo contenzioso sia definito in tempi compatibili con gli adempimenti del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

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17) all'articolo 130 si valuti l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione che riconosce la legittimazione ad agire ai cittadini elettori, escludendola di fatto per i candidati che non siano anche elettori, nonché per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente;
18) appare opportuno prevedere che i termini processuali previsti dagli articoli 131 e 132 abbiano natura perentoria, considerato che in carenza di precisazione il mancato rispetto dei termini non comporterebbe la decadenza dal potere di compiere l'atto;
19) appare necessario un coordinamento tra l'articolo 130, comma 8, che prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato, e l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla predetta pubblicazione;
20) all'articolo 130, comma 8, nonché all'articolo 131, comma 1, appare comunque opportuno fare riferimento - oltre alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune - anche all'albo pretorio della provincia ed al Bollettino ufficiale della regione, considerato che la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali;
21) agli articoli 131 e 132, si valuti l'opportunità di precisare l'applicabilità degli articoli all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132), come previsto dalle rispettive rubriche;
22) all'articolo 131, appare opportuno rivedere l'espressione «altri cittadini elettori», che sembra caratterizzarsi per un'eccessiva genericità e che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado;
23) all'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione, si valuti l'opportunità di posticipare a centottanta giorni il termine previsto al comma 1;
24) si rileva infine l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa e per dare piena ed efficace attuazione alla delega legislativa, che il Codice del processo amministrativo entri in vigore nella data stabilita dallo stesso schema di decreto delegato all'articolo 2 (16 settembre 2010).

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. (Atto n. 212).

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La I Commissione affari costituzionali,
esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «riordino del processo amministrativo « (atto n. 212),
considerato che i principi del giusto processo sono sanciti dall'articolo 111 della Costituzione;
rilevato che l'articolo 26, relativo alle spese di giudizio, richiama l'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;
considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009 indica la previsione di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
rilevato che l'articolo 30, relativo all'azione autonoma di risarcimento (azione di condanna), prevede al comma 3 il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi, termine che risulta alquanto stringente, e che sembra comprimere eccessivamente la possibilità di risarcimento nel caso di mancata impugnazione dell'atto illegittimo, risultando non coerente con il principio generale espresso dall'articolo 1227 del codice civile, in base al quale, in caso di concorso del fatto colposo del creditore, la limitazione del risarcimento è rimessa alla valutazione del giudice;
rilevata l'opportunità, con riferimento all'articolo 34, di precisare i limiti delle pronunce giudiziarie al fine di evitare uno «sconfinamento» in ambiti riservati alla discrezionalità della pubblica amministrazione;
considerato che il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009 prevede che nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'udienza di merito sia celebrata entro il termine di un anno, laddove l'articolo 55, comma 11, non prevede un termine per la fissazione della data di discussione nel merito da parte dell'ordinanza che dispone una misura cautelare;
rilevato che, con riferimento alle controversie relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, i termini processuali di cui al decreto legislativo n. 53 del 2010, come recepiti dall'articolo 120 dello schema di codice in esame, appaiono eccessivamente stringenti, soprattutto per l'amministrazione resistente ed i controinteressati, e che tale previsione rischia di compromettere l'effettivo diritto alla difesa delle parti ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione,
rilevato che l'articolo 123 prevede l'applicazione di sanzioni alternative da parte del giudice senza contemplare mezzi di tutela rispetto alle relative determinazioni aventi natura sostanzialmente amministrativa,
rilevato che l'articolo 124, comma 1, secondo periodo, limita il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del

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contratto, profilando una possibile esclusione della tutela per la «perdita di chance», e senza tenere conto che l'articolo 113, secondo comma, della Costituzione prevede che la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione non possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti,
con riferimento al contenzioso elettorale, rilevato preliminarmente che non è stata data attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, prevedendo al riguardo un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni,
tenuto conto che, come risulta dalla relazione illustrativa, il Governo non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che «i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche - insuperabili per il vincolo posto dall'articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere - hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell'Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente»,
rilevato che rimane in tale modo aperto il problema della tutela giurisdizionale relativamente agli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche (quali, ad esempio, ammissione ed esclusione di liste, candidati, contrassegni) e che l'assenza di tutela giurisdizionale va valutata alla luce del diritto ad agire in giudizio e del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione riconosciuta dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché dell'articolo 6 CEDU, come rilevato anche dalla Giunta delle elezioni della Camera nella seduta del 22 luglio 2008,
richiamata altresì la recente sentenza della Corte costituzionale n. 259 del 2009, in cui si evidenzia come l'attuale situazione di incertezza sul giudice competente sulle suddette fattispecie deriva da una divergenza interpretativa delle disposizioni vigenti, che può e deve essere risolta con gli strumenti giurisdizionali, comuni e costituzionali, esistenti, quali il regolamento di giurisdizione o il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, richiamando al contempo la delega contenuta nel suddetto articolo 44 della legge n. 69 del 2009 per sottolineare come solo la legge possa introdurre, a norma dell'articolo 103, primo comma, della Costituzione, un nuovo caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
preso atto che l'articolo 129 disciplina per la prima volta la tutela giurisdizionale anticipata in materia elettorale, ossia la possibilità di ricorrere immediatamente, senza attendere l'esito delle elezioni, avverso i provvedimenti del procedimento elettorale preparatorio nelle elezioni regionali ed amministrative, limitando l'impugnabilità immediata ai soli provvedimenti di esclusione di liste e candidati e riconoscendo la relativa legittimazione a ricorrere solo ad alcuni soggetti,
rilevata in proposito l'opportunità che tutte le questioni relative al procedimento elettorale preparatorio trovino soluzione prima dello svolgimento delle elezioni, in modo tale da consentire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori ed evitare che successive pronunce giurisdizionali possano travolgere il risultato delle elezioni,
considerato che l'articolo 130 esclude dalla legittimazione attiva i candidati che

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non siano anche elettori (perché residenti in diverso ente territoriale), nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente e che appare opportuna una ulteriore riflessione al riguardo,
evidenziato che per nessuno dei termini processuali indicati all'articolo 130, così come agli articoli 131 e 132, è espressamente prevista la natura perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto dei termini non sembrerebbe comportare la decadenza dal potere di compiere l'atto,
considerato che l'applicabilità degli articoli 131 e 132 all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132) si desume unicamente dalla rubrica,
rilevata inoltre, all'articolo 131, l'eccessiva genericità dell'espressione «altri cittadini elettori», che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado,
sottolineato che l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio, mentre l'articolo 130, comma 8, prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato; sottolineato altresì che l'articolo 130, comma 8, e l'articolo 131, comma 1, fanno inoltre riferimento alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune, laddove la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali,
evidenziata, inoltre, l'opportunità di mantenere, in aderenza con la legge di delega, la data di efficacia delle disposizioni del Codice del processo amministrativo prevista dall'articolo 2 dello schema di decreto in esame, anche al fine di evitare un differimento delle modifiche che si rendono necessarie, in particolare, con riferimento alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, tenuto conto che il decreto legislativo n. 53 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/67/CE, ha già dato luogo a difficoltà in sede attuativa su cui appare improcrastinabile un intervento chiarificatore,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema e delibera di esprimere i seguenti rilievi:
1) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di richiamare espressamente l'articolo 111 della Costituzione;
2) si valuti l'opportunità di esplicitare in una specifica disposizione da collocare nel Capo III del Titolo I del Libro I che non è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo rispetto ad atti o provvedimenti emanati nell'esercizio del potere politico;
3) all'articolo 7, comma 1, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 103, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi;
4) all'articolo 7, comma 4, si valuti l'opportunità di ricorrere ad una formulazione conforme a quanto dispone l'articolo 113, primo comma, della Costituzione, specificando quindi espressamente che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa;
5) agli articoli 19, 20 e 21 si valuti l'opportunità, in conformità con i principi del giusto processo codificati dalla CEDU e dall'articolo 111 della Costituzione, di

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estendere anche agli altri ausiliari del giudice (verificatori e commissari ad acta) l'istituto della ricusazione attualmente previsto all'articolo 20 con esclusivo riferimento ai soli consulenti tecnici;
6) all'articolo 26, comma 1, sia soppresso il richiamo all'articolo 98 del codice di procedura civile, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 67 del 1960;
7) in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera b), numero 4), della legge n. 69 del 2009, si valuti l'opportunità di riconoscere espressamente la possibilità di proporre azioni idonee a soddisfare la pretesa fatta valere nonché di introdurre un'azione di accertamento della nullità, prevedendo un termine di decadenza, a titolo esemplificativo, di centottanta giorni, al fine di evitare l'imprescrittibilità propria dell'azione di nullità;
8) all'articolo 30, comma 3, si valuti l'opportunità di aumentare il termine per l'esercizio dell'azione di risarcimento per lesione di interessi legittimi da centoventi a centottanta giorni e di fare riferimento all'esperimento degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, anziché alla sola impugnazione, nel termine di decadenza, avverso atti lesivi. Ciò, al fine di non ampliare eccessivamente la differenziazione - suscettibile di tradursi in vizio di costituzionalità - rispetto al regime ordinario della responsabilità civile;
9) all'articolo 34, si valuti l'opportunità di limitare le pronunce giurisdizionali suscettibili di incidere sull'attività della pubblica amministrazione o che impongono alla stessa un facere specifico, ai soli casi di attività vincolata o quando comunque non risultino spazi ulteriori di esercizio della discrezionalità;
10) all'articolo 55, comma 11, in conformità con il criterio di delega di cui l'articolo 44, comma 2, lettera f), numero 3), della legge n. 69 del 2009, si introduca un termine, non superiore ad un anno, per la fissazione dell'udienza di merito;
11) all'articolo 63, comma 4, si valuti l'opportunità di non condizionare l'ammissione della consulenza tecnica al requisito dell'indispensabilità, sostituendo, in particolare, le parole: «se indispensabile» con le seguenti: «se ritenuto necessario»;
12) con riferimento all'articolo 120, in materia di controversie sull'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si valuti l'opportunità di prevedere termini processuali meno rigorosi;
13) all'articolo 124, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di non limitare il risarcimento del danno per equivalente al solo ricorrente avente titolo all'aggiudicazione, nei casi in cui il giudice non dichiari l'inefficacia del contratto, evitando un'assenza di tutela per la «perdita di chance», anche alla luce dell'articolo 113, secondo comma, della Costituzione;
14) si valuti l'opportunità, per una migliore tutela della concorrenza nel settore dei pubblici lavori, servizi e forniture, di evidenziare tra le cause di inefficacia di cui all'articolo 121 l'aggiudicazione sulla base di criteri illegittimi nella valutazione dei requisiti soggettivi e dell'offerta;
15) si valuti l'opportunità di dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 44, comma 2, lettera d), seconda parte, della legge n. 69 del 2009, che prevede l'introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche;
16) all'articolo 129, si valuti l'opportunità di estendere la tutela anticipata a tutti gli atti del procedimento elettorale preparatorio, inclusi i provvedimenti di ammissione di liste, nonché i provvedimenti relativi ai contrassegni e ai collegamenti, garantendo al contempo che il relativo contenzioso sia definito in tempi compatibili con gli adempimenti del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

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17) all'articolo 130 si valuti l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione che riconosce la legittimazione ad agire ai cittadini elettori, escludendola di fatto per i candidati che non siano anche elettori, nonché per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che hanno diritto di voto in Italia per le elezioni comunali ed europee sulla base della normativa vigente;
18) appare opportuno prevedere che i termini processuali previsti dagli articoli 131 e 132 abbiano natura perentoria, considerato che in carenza di precisazione il mancato rispetto dei termini non comporterebbe la decadenza dal potere di compiere l'atto;
19) appare necessario un coordinamento tra l'articolo 130, comma 8, che prevede la pubblicazione nell'albo pretorio delle sole sentenze passate in giudicato, e l'articolo 131, comma 1, che fa decorrere il termine per la proposizione dell'appello dalla predetta pubblicazione;
20) all'articolo 130, comma 8, nonché all'articolo 131, comma 1, appare comunque opportuno fare riferimento - oltre alla pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio del comune - anche all'albo pretorio della provincia ed al Bollettino ufficiale della regione, considerato che la sentenza può riguardare non solo le elezioni comunali, ma anche quelle provinciali e regionali;
21) agli articoli 131 e 132, si valuti l'opportunità di precisare l'applicabilità degli articoli all'appello nei confronti delle sentenze relative, rispettivamente, alle elezioni amministrative e regionali (articolo 131) e alle elezioni europee (articolo 132), come previsto dalle rispettive rubriche;
22) all'articolo 131, appare opportuno rivedere l'espressione «altri cittadini elettori», che sembra caratterizzarsi per un'eccessiva genericità e che non consente di chiarire espressamente se il potere di appellare sia limitato ai soli elettori che sono stati parte del giudizio di primo grado;
23) all'articolo 1 dell'allegato 3, Titolo I, relativamente ai ricorsi pendenti da più di cinque anni e per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di discussione, si valuti l'opportunità di posticipare a centottanta giorni il termine previsto al comma 1;
24) si rileva infine l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa e per dare piena ed efficace attuazione alla delega legislativa, che il Codice del processo amministrativo entri in vigore nella data stabilita dallo stesso schema di decreto delegato all'articolo 2 (16 settembre 2010).

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ALLEGATO 7

Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (nuovo testo C. 3496 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3496 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che nel testo vi sono norme che rientrano altresì nelle materie «tutela della concorrenza» e «previdenza sociale», anch'esse assegnate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione,
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (C. 2780 Mario Pepe).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 2780 Mario Pepe, recante «Modifica alla denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 9

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000 (C. 3366 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3366 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 10

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005 (C. 2252 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2252 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 11

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Nuovo testo C. 44-B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 44 - B Zeller ed abb., approvato in un testo unificato dalla camera e modificato dal Senato recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»
considerato che le disposizioni da essi recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «ordine pubblico e sicurezza» nonché «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
evidenziata l'opportunità, con riferimento all'articolo 4 che reca disposizioni in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di prevedere, alla lettera b), una formulazione che specifichi che qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento,
rilevata, infatti, l'opportunità di precisare in quali circostanze debba essere previsto l'intervento degli organi di polizia stradale, rimettendo alla polizia stessa la valutazione delle condizioni che possono permettere di avvalersi del personale della scorta tecnica,
tenuto conto che all'articolo 38, comma 1, lettera a), è stato ridotto a 90 giorni il termine per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada, nel caso ordinario in cui la notifica debba essere effettuata sia al trasgressore (perché non c'è stata contestazione immediata) sia all'obbligato in solido (il proprietario del veicolo, se persona diversa dal trasgressore),
rilevato altresì che la lettera b) del medesimo comma 1 individua in 90 giorni il termine della notifica nei confronti dell'obbligato in solido, se vi è stata contestazione immediata nei confronti del trasgressore,
evidenziata, in proposito, l'opportunità di introdurre alla lettera b) un termine, anche se di poco, superiore rispetto alla fattispecie prevista alla lettera a), analogamente a quanto era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, poiché nel secondo caso occorre tenere conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare l'esigenza di una notifica anche all'obbligato in solido,
segnalata l'opportunità di considerare la possibilità di anticipare l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in considerazione del fatto che diverse disposizioni, contenute nella legge e finalizzate

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a rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, risultano di particolare rilevanza nel periodo estivo, nel quale al traffico ordinario si aggiunge quello legato a ragioni turistiche,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la formulazione dell'articolo 4 con la seguente:
«Art. 4. (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità). 1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizione di eccezionalità imponga la chiusura totale della strada con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l'intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostanze lo consentono, possono autorizzarla ad avvalersi, in loro vece o ausilio, del personale della scorta tecnica stessa, secondo le modalità stabilite nel regolamento;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di scorta tecnica»;
b) all'articolo 38, comma 1, si valuti l'opportunità di introdurre alla lettera b) un termine, anche se di poco, superiore rispetto alla fattispecie prevista alla lettera a), analogamente a quanto era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, poiché nel secondo caso occorre tenere conto della possibilità che il trasgressore paghi subito o entro pochi giorni e, in questo modo, evitare l'esigenza di una notifica anche all'obbligato in solido.

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ALLEGATO 12

Nuova disciplina del prezzo dei libri (Nuovo testo C. 1257 Levi).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1257 Levi, recante «Nuova disciplina del prezzo dei libri»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla potestà legislativa esclusiva statale nonché alla materia «commercio», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
rilevato, altresì, che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge appare riconducibile alla promozione e diffusione della lettura, ascrivibile alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 2, comma 3, appare opportuno precisare se il «periodo superiore ad un mese» abbia cadenza annuale o possa ricorrere anche più volte nel corso dell'anno di riferimento;
2) al medesimo articolo 2, comma 3, appare opportuno precisare a chi compete l'obbligo di informare i dettaglianti, ivi previsto;
3) all'articolo 2, comma 5, lettera g), valuti la Commissione di merito se il riferimento alle edizioni destinate «in via prioritaria» ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi non rischi di dare luogo ad incertezze interpretative in sede applicativa, in considerazione dell'eccessiva indeterminatezza della fattispecie;
4) all'articolo 2, comma 7, si valuti l'effettiva necessità di mantenere la previsione per cui non si applicano le norme di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca una disciplina generale per la tutela della concorrenza, in aderenza con l'ordinamento comunitario, con riguardo all'intero settore della distribuzione commerciale.