CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2010
337.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (Testo unificato C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e 3299 Vannucci).

EMENDAMENTO RIFERITO AL TESTO UNIFICATO (v. seduta del 12 maggio 2010)

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.
2.1.Il Relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (C. 3118 e abb.-A Governo).

PARERE APPROVATO

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3118 e abb.-A, recante semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e gli emendamenti 2.100, 2.101, 8.100, 8.101, 8.102, 9.100, 12.100, 18.100, 18.101, 19.100, 23-bis.100, 29.100, 29.101, 29.102 e 29.103;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
rilevato che gli articoli 2 e 3, nell'individuare le funzioni fondamentali di comuni e province, recano un elenco che non coincide con quello contenuto nell'articolo 21, commi 2, 3 e 4, della legge n. 42 del 2009, che, a sua volta, individua, ai fini della determinazione dell'entità e del riparto dei fondi perequativi degli enti locali in base ai fabbisogni standard, un elenco provvisorio delle funzioni da finanziare integralmente;
ritenuta, pertanto, l'opportunità di precisare che:
l'individuazione delle funzioni fondamentali operata dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009 si applica sino al termine del periodo di cui al comma 1, lettera e) del predetto articolo 21, e che, pertanto, gli articoli 2 e 3 troveranno applicazione a partire dall'introduzione del criterio del fabbisogno standard di cui alla medesima legge n. 42 del 2009;
agli articoli 9, 10, 11 e 12, le funzioni attribuite agli enti locali andranno in ogni caso finanziate in conformità ai principi e ai criteri indicati dalla legge n. 42 del 2009;
rilevata la necessità di sostituire il comma 2 dell'articolo 13-bis, che risulta in contrasto con il dettato dell'articolo 19, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo una clausola di invarianza che assicuri la neutralità finanziaria dell'articolo;
rilevato come le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 interferiscano con l'esercizio di alcune delle deleghe legislative contenute nelle leggi n. 42 e n. 196 del 2009 in quanto hanno ad oggetto materie analoghe e perseguono, talvolta, finalità in parte diverse, rischiando di pregiudicare l'armonizzazione dei sistemi contabili e i programmi di analisi e valutazione della spesa disciplinati dalle predette deleghe legislative;
considerato come il capoverso Art. 147-sexies, del comma 2 dell'articolo 29, prevedendo l'introduzione di controlli da parte degli enti locali sugli organismi gestionali partecipati dagli stessi enti locali, appaia suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente: 1-ter. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi della presente legge sono finanziate secondo i principi e i criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. In sede di prima applicazione della legge n. 42 del 2009, e sino al termine del periodo di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) di tale legge, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 21.;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: A decorrere fino a: articoli 2, 3 e 4, con le seguenti: A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 8, comma 8, lettera a), capoverso comma 3, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
all'articolo 9, comma 2, lettera e), sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 10, introdurre le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: trasferimento delle risorse, umane, finanziarie e strumentali necessarie al suo esercizio con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al suo esercizio, nonché al finanziamento della medesima funzione in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
al comma 2:
a) sostituire le parole: umane, finanziarie e strumentali con le seguenti: umane e strumentali;
b) dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: nonché il finanziamento delle medesime in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
al comma 4, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42
all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine della lettera, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 12, comma 5, sostituire le parole da: trasferimento sino alla fine del comma, con le seguenti: trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all' esercizio delle medesime, nonché al loro effettivo finanziamento, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42;
all'articolo 13-bis, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
all'articolo 18, comma 6-bis sostituire le parole: oneri aggiuntivi, con le seguenti: nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
all'articolo 29, comma 2, sopprimere il capoverso Art. 147-sexies;

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e con le seguenti condizioni:
all'articolo 29 aggiungere, in fine, il seguente comma: 8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
all'articolo 30 aggiungere, in fine, il seguente comma: 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 8.31, 8.32, 9.5, 17.3, 18.3, 18.5, 28.2, 29.16, 29.21, 30.4, 30.5, 30.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 11.01, 017.01, 017.02, 19.04, 27.03, 27.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti».