CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 giugno 2010
335.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 88

ALLEGATO 1

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Nuovo testo C. 3118 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3118 Governo recante «Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali»;
valutato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento che si fonda sulla scelta politica di porre alla base delle opzioni giuridiche e ordinamentali i principi di responsabilità e di rappresentatività che sono alla base dell'esperienza e dell'azione quotidiana delle istituzioni territoriali, chiamate a dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 89

ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Nuovo testo C. 3118 Governo

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3118 Governo recante «Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali»;
valutato positivamente l'impianto complessivo del provvedimento che si fonda sulla scelta politica di porre alla base delle opzioni giuridiche e ordinamentali i principi di responsabilità e di rappresentatività che sono alla base dell'esperienza e dell'azione quotidiana delle istituzioni territoriali, chiamate a dare risposta ai bisogni e alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese;
esaminata la disposizione di cui all'articolo 7 che vieta l'attribuzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province ad enti o agenzie statali o regionali o ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni fondamentali sono attribuite, con contestuale individuazione delle sanzioni nella cessazione dei finanziamenti e nella nullità degli atti adottati in contrasto con tale norma;
valutata l'opportunità di specificare, con particolare riferimento alla materia ambientale, che dalla disposizione di cui all'articolo 7, comma 1 non vengano compromesse le competenze di carattere tecnico e specialistico attribuite dalla normativa vigente all'ISPRA e alle ARPA regionali, allo scopo di evitare equivoci in ordine all'attribuzione ed esercizio delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2, 3 e 4, che hanno natura amministrativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un comma aggiuntivo 1-bis all'articolo 7, che specifichi che restano ferme in ogni caso le competenze in materia ambientale riconosciute per legge in capo all'ISPRA e alle ARPA regionali.