CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Quadro di riferimento.

L'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali è chiamato a valutare l'opportunità di promuovere un'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo, nel quadro dell'attività istruttoria connessa all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge del Governo C. 3118, recante «Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati» e delle abbinate proposte di legge.
Il citato disegno di legge assume infatti un rilievo particolare, in quanto tende ad una completa attuazione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per quanto riguarda il riassetto delle funzioni degli enti territoriali di cui agli articoli 117 e 118.
Conseguentemente, appare opportuno che l'esercizio della funzione consultiva affidata alla Commissione per le questioni regionali dai regolamenti dei due rami del Parlamento sia preceduta da una qualificata attività istruttoria, volta ad acquisire elementi di valutazione sui profili del provvedimento che concorreranno a determinare il quadro normativo entro il quale sarà chiamata a svolgersi l'attività legislativa e amministrativa delle regioni.

Obiettivi dell'indagine conoscitiva.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo è quindi la valutazione del percorso normativo finora intrapreso, del contesto di riferimento e delle prospettive cui accedono il menzionato disegno di legge C. 3118 del Governo ed i progetti di legge ad esso abbinati.
In particolare, l'indagine è volta ad approfondire i seguenti aspetti:
la definizione e la disciplina delle funzioni fondamentali degli enti locali, che possono essere riferite a materie di competenza statale o regionale, secondo il riparto di cui all'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;
l'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato;
l'individuazione e il trasferimento alle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, delle funzioni amministrative ancora esercitate a livello statale, pur ricadendo nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
i principi della legislazione regionale nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

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il riassetto dell'ordinamento regionale conseguente alla diversa allocazione delle funzioni tra gli enti territoriali.

L'indagine si articolerà nell'audizione dei seguenti soggetti:
Ministro per i rapporti con le Regioni.
Rappresentanti del Governo (Ministri e Sottosegretari di Stato) con competenza sulle materie oggetto dell'indagine.
Rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali.
Rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
Presidenti delle giunte regionali e delle giunte delle province autonome di Trento e Bolzano e assessori regionali con competenza sulle materie oggetto dell'indagine.
Presidenti dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.
Rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI).
Rappresentanti dell'Unione province italiane (UPI).
Rappresentanti dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Rappresentanti di Legautonomie.
Rappresentanti di associazioni di categorie e dei sindacati dei lavoratori.
Istituti di ricerca, studiosi e personalità accademiche e istituzionali che hanno approfondito il tema nell'ottica regionale.

La Commissione, acquisita apposita e specifica autorizzazione da parte dei Presidenti delle Camere, intenderebbe svolgere alcune missioni al fine di incontrare rappresentanti istituzionali con cui effettuare una comparazione sulle tematiche in oggetto.
L'indagine, connessa all'esame in sede consultiva del menzionato disegno di legge, su cui la Commissione è tenuta a rendere il parere alle omologhe Commissioni competenti in sede referente di Camera e Senato, dovrebbe concludersi in tempo utile per l'espressione del predetto parere e, in ogni caso, entro il termine di sei mesi.

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ALLEGATO 2

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Nuovo testo C. 3118).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3118 Governo, in corso di esame presso la I Commissione della Camera, recante «Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali»;
valutato che il contenuto del provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;
evidenziato il particolare profilo che assumono le previsioni volte all'attuazione dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione, in materia di conferimento di funzioni amministrative alle regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché i principi della legislazione regionale nelle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale ed il riassetto dell'ordinamento regionale conseguente alla ridefinizione delle funzioni tra gli enti territoriali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 5, siano precisate le funzioni fondamentali ivi richiamate ed eventualmente trasferite che in ogni caso dovranno avere la garanzia del finanziamento integrale;
2) all'articolo 10, comma 1, sia chiarito il significato dell'espressione «accordi da stipulare in sede provinciale tra gli enti locali interessati», che sembrerebbe implicare un ruolo dell'ente provincia nella stipula degli accordi;
3) all'articolo 14, comma 2, sia chiarito il ruolo degli attori istituzionali coinvolti nei processi di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 2, un coordinamento con le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in cui sono regolate le medesime funzioni proprie degli enti locali;
b) valuti altresì la Commissione di merito, all'articolo 6, comma 1, l'opportunità di precisare la portata della norma, atteso che il provvedimento in esame si limita all'indicazione delle funzioni fondamentali senza provvedere al loro inquadramento nelle materie elencate all'articolo 117 della Costituzione;
c) valuti, all'articolo 8, l'opportunità di definire espressamente le materie alle quali afferiscono le funzioni fondamentali

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di comuni e province, anche al fine di evitare criticità interpretative nella fase di emanazione delle leggi regionali;
d) valuti, all'articolo 11, comma 2, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni, disponendo la norma interventi in materie di competenza concorrente o residuale regionale;
e) valuti la Commissione l'opportunità di definire i parametri per la classificazione dei piccoli comuni e dei comuni montani;
f) valuti altresì la Commissione l'opportunità di uniformare la durata delle differenti deleghe recate dal provvedimento riducendone i termini previsti per l'esercizio delle medesime.

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ALLEGATO 3

Nuova disciplina del prezzo dei libri (Nuovo testo C. 1257).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, la proposta di legge C. 1257, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante «Nuova disciplina del prezzo dei libri»;
considerato che il contenuto del testo in esame attiene precipuamente alle materie «tutela della concorrenza», ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, e «commercio», afferente alla competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; evidenziato altresì che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge può, invece, essere rinvenuta nella promozione e diffusione della lettura, ascrivibile all'ambito della «promozione e organizzazione di attività culturali», che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutati la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le specifiche disposizioni del testo inerenti ai profili del commercio e delle condizioni e modalità di vendita dei libri assumono carattere suppletivo e sono applicabili solo in assenza di apposita normativa regionale.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (Nuovo testo C. 2350, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge C. 2350, approvato dal Senato, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento»;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento afferisce prevalentemente a profili riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della «tutela della salute», ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; evidenziato altresì che in tema di efficacia, validità, revocabilità e modificabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, rileva la materia «ordinamento civile», riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee guida cui le regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che sia previsto un più ampio coinvolgimento delle autonomie regionali nella fase di attuazione del provvedimento.