CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2010
333.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02436 Siragusa: Inserimento nelle graduatorie di sostegno dei frequentanti la II edizione del corso di specializzazione 2008/2009 presso il Sis di Torino.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante nell'atto di sindacato ispettivo in discussione chiede l'emanazione di un provvedimento che permetta ai frequentanti la seconda edizione del corso di specializzazione per il sostegno attivato presso la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario di Torino di inserirsi, già da giugno, negli elenchi di sostegno con il punteggio corrispondente alla classe di concorso.
Al riguardo faccio presente che la richiesta è stata già in parte accolta.
Infatti, con il decreto ministeriale 39 del 22 aprile 2010 sono stati fissati, tra l'altro, modalità e termini per la presentazione del titolo di specializzazione ai fini dell'inserimento in un elenco del sostegno da utilizzare sin dal prossimo anno scolastico.
L'elenco in questione potrà essere utilizzato dopo l'esaurimento dell'elenco principale, predisposto nel 2009 ai fini delle nomine per il biennio scolastico 2009/2011, che comprende i nominativi di coloro i quali entro il 30 giugno 2009 hanno conseguito e presentato il titolo in questione.
Faccio altresì presente che in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici, 2011/2013, verrà ricostituito un unico elenco di sostegno, in cui, come auspicato dall'Onorevole interrogante, gli interessati saranno iscritti con il punteggio corrispondente alla classe di concorso.
Ciò, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 42 dell'8 aprile 2009 (aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2009/2011).
In buona sostanza, con la disposizione sopra citata, considerato che manca una autonoma classe di concorso che comprenda l'attività di sostegno e che vi è un forte interesse pubblico all'utilizzazione di personale che, nel tempo, consegue il relativo titolo di specializzazione, si è inteso svincolare il settore, a regime, dalle norme restrittive che regolano l'accesso alle graduatorie ad esaurimento (graduatorie chiuse in cui si entra solo a seguito della emanazione di una apposita norma di legge), consentendo ai «nuovi specializzati», l'accesso al sostegno, pur nel rispetto della validità biennale delle graduatorie («in coda», nell'anno intermedio, «a pettine» nell'anno dell'aggiornamento).

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ALLEGATO 2

5-02672 Ghizzoni: Questioni relative ai contributi volontari versati dalle famiglie alle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sul tema di carattere generale, riguardante i finanziamenti alle istituzioni scolastiche, si è più volte riferito sia in questa sede, in relazione ad interrogazioni a risposta in commissione, sia in Aula Camera dove si è risposto, fra l'altro, all'interpellanza n. 2-00613 presentata proprio dall'Onorevole Ghizzoni.
Nel confermare quanto già comunicato nelle precedenti occasioni, riferisco sui casi segnalati nell'atto in discussione, relativi al versamento di contributi da parte delle famiglie degli alunni.
Va premesso che in materia, con FAQ (Frequently asked questions) pubblicata sul sito www.istruzione.it, nella sezione «Famiglie», il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni:
«I contributi scolastici sono deliberati dal Consiglio di Istituto. Il comma 622 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell'obbligo di istruzione, della durata di dieci anni e del suo innalzamento, tra l'altro stabilito che "resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"».
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è dunque consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad esempio assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, eccetera). Eventuali contributi per l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.
Ciò preliminarmente precisato sul piano generale, riferisco in merito ai singoli casi cui si fa riferimento nell'interrogazione.
Incomincio dal caso del Liceo «Cassini» di Genova.
In merito la Direzione scolastica regionale per la Liguria ha acquisito gli opportuni chiarimenti dal dirigente scolastico del predetto liceo ed ha comunicato che, come si evince dalla relazione inviata dal medesimo dirigente, il contributo che viene richiesto alle famiglie è esclusivamente relativo al rimborso delle spese «vive» sostenute dalla scuola per conto delle famiglie (libretto assenze, libretto dei voti, modulo pagella, eccetera) ed è quindi conforme alle legittime indicazioni fornite con la FAQ sopra riportata.
La Direzione scolastica regionale per la Liguria ha inoltre evidenziato che, in ogni caso, secondo quanto documentato dal dirigente scolastico del Liceo «Cassini», i genitori dell'alunna cui si fa riferimento nell'interrogazione erano stati informati già in data 23 febbraio che la pagella era a loro disposizione per il ritiro (ritiro effettuato solo in data 5 marzo, a seguito di sollecitazioni varie da parte della scuola), ben prima, quindi, che i genitori stessi si rivolgessero alla stampa, dando risalto alla vicenda.
Passando al caso del Liceo «Giovanni Verga» di Adrano, in provincia di Catania,

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il dirigente dello stesso liceo, su richiesta della Direzione scolastica regionale per la Sicilia di chiarimenti in merito a quanto segnalato nell'interrogazione parlamentare, ha precisato quanto segue. «Nei quadri di fine anno scolastico 2008/2009 non sono stati pubblicati soltanto i voti di quegli studenti non ancora in regola con le tasse erariali; i voti comunque sono stati comunicati agli interessati non appena hanno presentato in segreteria le ricevute dei versamenti effettuati.».
Il medesimo dirigente ha inoltre ritenuto di evidenziare che:
«Gli studenti fuori dalla fascia dell'obbligo scolastico (quarto e quinto anno) sono tenuti al pagamento di:
a) tasse erariali: iscrizione (4o anno), frequenza (4o e 5o anno), esami e ritiro diploma (5o anno);
b) un modesto «contributo di euro 50,00, utilizzato per la fornitura del libretto delle giustificazioni, l'assicurazione contro gli infortuni, il trasporto per le visite guidate, il rimborso spese per i viaggi d'istruzione e i soggiorni-studio all'estero, le borse di studio e quanto altro di utilità per gli alunni stessi» (articolo 29-bis del Regolamento d'Istituto: Contributo scolastico).

E ancora, «Gli alunni della fascia dell'obbligo "under 16" non sono stati esonerati dalla scuola "dai pagamenti" in quanto ne sono già esonerati dalla legge, ma la scuola anticipa per loro conto la spesa per l'acquisto del libretto delle giustificazioni, per l'assicurazione contro gli infortuni e per la copertura della responsabilità civile, per il consumo di materiale didattico e di cancelleria, il tutto quantificabile forfetariamente in Euro 10.
Il rimborso della spesa sostenuta dalla scuola viene effettuato tramite versamento con bollettino postale e assume la denominazione di contributo speciale.
Le famiglie che non intendono aderire all'iniziativa provvederanno autonomamente a usufruire dei servizi di cui sopra (Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 14 gennaio 2010)».
Questo è quanto ha comunicato il dirigente del Liceo «Verga» di Adrano alla Direzione scolastica regionale. Per quello che riguarda in particolare la sopra riportata precisazione che «Nei quadri di fine armo scolastico 2008/2009 non sono stati pubblicati soltanto i voti di quegli studenti non ancora in regola con le tasse erariali; i voti comunque sono stati comunicati agli interessati non appena hanno presentato in segreteria le ricevute dei versamenti effettuati», faccio presente che, pur apparendo discutibile il comportamento del dirigente scolastico, può ritenersi che tale comportamento sia riconducibile alla volontà di affermare nell'ambiente scolastico, ed in particolare negli studenti, il valore educativo del rispetto delle regole.
Circa, poi, il caso dell'Istituto professionale «Verri» di Busto Arsizio, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia ha acquisito le necessarie informazioni, da cui risulta quanto segue.
Il dirigente dell'Istituto professionale «Verri» di Busto Arsizio, in una nota inviata al dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese, ha contestualizzato nell'ambito delle condizioni dell'istituto scolastico da lui diretto quanto riferito nell'interrogazione parlamentare, specificando che il contributo di 140 euro per gli studenti del corso diurno e di 120 euro per quelli del corso serale è stato deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15 dicembre 2008, tenuto conto della complessità della scuola dotata di numerosi laboratori che necessitano di una costante opera di manutenzione, nonché di rifornimenti di materiale di consumo. Alle famiglie che versano in difficoltà economiche, purché note alla scuola, non è mai stato richiesto alcun contributo, se sprovviste di dote scuola fornita dalla Regione Lombardia.
Riguardo al caso specifico richiamato nell'atto in discussione, risulta che il giorno 16 febbraio 2010 la scuola ha inviato agli 81 studenti del corso diurno e ai 18 studenti del corso serale un sollecito di pagamento per l'anno in corso, relativo sia al pagamento delle tasse scolastiche

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dovute, sia al versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio d'Istituto.
Il dirigente scolastico sostiene che la frase inserita nella circolare a sua firma «Nel caso in cui non si dovesse provvedere ... all'alunno non sarà più rilasciata alcun tipo di documentazione...» sarebbe da intendersi non già come negazione del dovere istituzionale di rilasciare la documentazione richiesta, ma, nell'eventualità di mancato pagamento delle tasse scolastiche, come difficoltà a fornire documenti quali pagella o altri certificati.
Il medesimo dirigente scolastico, specificamente sollecitato a fornire chiarimenti, ha assicurato che sino ad ora tutte le richieste da parte di alunni e famiglie sono state soddisfatte, a prescindere dall'avvenuto versamento del contributo scolastico.
La Direzione scolastica regionale ha raccolto, su quanto accaduto e sulle posizioni espresse dal dirigente scolastico, anche il parere del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese, a giudizio del quale la comunicazione del 16 febbraio 2010 non risulta chiara, in quanto in essa non appare inequivocabilmente specificato se le conseguenze di eventuali inadempienze facciano riferimento anche al mancato pagamento del contributo scolastico.
La Direzione scolastica regionale ritiene di condividere il parere del dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, secondo cui la scuola avrebbe correttamente dovuto comunicare, contestualmente all'iscrizione, la natura obbligatoria e quella facoltativa delle diverse tipologie di versamenti e le loro distinte finalità, specificando che soltanto le contribuzioni obbligatorie possono dare luogo ad eventuali conseguenze connesse alla loro mancata erogazione.
La Direzione generale regionale ha fatto presente, infine, che il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Varese ha invitato il dirigente scolastico in parola ad un chiarimento pieno, nel senso sopra descritto, nei confronti di tutti gli interessati.
Quanto, infine, alle istituzioni scolastiche di Roma menzionate nell'atto di sindacato ispettivo, la Direzione scolastica regionale per il Lazio ha interpellato i dirigenti scolastici dell'Istituto Superiore «Ambrosoli» e dell'Istituto Comprensivo «Tacito Guareschi» di Roma. Dai chiarimenti forniti dai medesimi dirigenti le accuse mosse alle suddette scuole non appaiono fondate.
In particolare, per quanto attiene all'Istituto «G. Ambrosoli», il dirigente scolastico afferma che la presunta mancata consegna del pagellino ad un alto numero di studenti non corrisponde alla realtà.
Tale pagellino, peraltro, non si configura come giuridicamente rilevante, essendo solo una "informativa" di medio termine redatta a mano, al fine di dar conto dell'andamento scolastico degli alunni prima della scadenza quadrimestrale.
Il pagellino e, quel che più conta, la pagella quadrimestrale, sono stati sempre dati a tutti gli studenti e mai si è pensato di subordinarne la consegna ad una verifica dell'avvenuto versamento del contributo scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto all'unanimità.
Alle accuse mossegli, il dirigente scolastico dell'Istituto «Ambrosoli» ha risposto anche con una circostanziata smentita inviata al direttore del quotidiano La Stampa che aveva pubblicato un articolo nel quale si riportava la notizia della mancata consegna della pagella ad uno studente non in regola con il versamento del contributo (La Stampa - 7 marzo 2010 - p. 19).
Pertanto, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti, il dirigente scolastico dell'«Ambrosoli», ha inviato alla Direzione scolastica regionale una dettagliata ricostruzione della vicenda smentendo categoricamente che vi possano essere state discriminazioni nei confronti delle famiglie (un esiguo 5 per cento del totale) che non ha versato il contributo scolastico deliberato all'unanimità in Consiglio di Istituto. Afferma infatti il dirigente scolastico «...lo scrivente in mancanza di una valutazione giuridica approfondita del problema, ha agito sempre con estrema prudenza e dunque in questi anni gli

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allievi iscritti hanno sempre potuto frequentare l'Istituto indipendentemente dal pagamento del contributo integrativo...».
Quanto all'Istituto Comprensivo «Tacito Guareschi», il dirigente scolastico ha ribadito il carattere volontario del contributo scolastico. Tale contributo, peraltro espressamente finalizzato ai sensi del comma 3 articolo 13 della legge n. 40 del 2007, da parte di molte famiglie, all'atto del versamento, è stato sempre destinato al funzionamento di aule speciali all'acquisto di materiali, al supporto di attività destinate all'arricchimento dell'offerta formativa o comunque ad iniziative che avessero una diretta ricaduta sulla formazione e sull'esperienza scolastica degli allievi.
Infine, anche il Liceo «Newton» di Roma ha affermato il carattere volontario dei contributi.

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ALLEGATO 3

5-02680 De Pasquale: Questioni relative alle modalità di finanziamento delle istituzioni scolastiche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulla tematica relativa ai finanziamenti alle istituzioni scolastiche si è più volte riferito in questa stessa sede. Da ultimo, si è riferito nella seduta della VII Commissione (Cultura) del 13 maggio scorso rispondendo proprio all'Onorevole De Pasquale in relazione all'atto n. 5-02673, concernente i criteri dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento amministrativo e didattico.
Confermando quanto già comunicato nelle precedenti occasioni, desidero ribadire che, per quanto riguarda le assegnazioni per il funzionamento amministrativo-didattico, sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009 gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia», introdotta dall'articolo 1, comma 621, della legge finanziaria 2007, che ha previsto interventi compensativi, a decremento degli stanziamenti dell'amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale da realizzare in attuazione dei commi da 605 al 619 dello stesso articolo 1.
Per l'esercizio finanziario 2009 sono intervenute variazioni di bilancio per 60 milioni di euro. Tali risorse finanziarie sono state erogate alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie e in considerazione anche dell'incremento della popolazione scolastica come previsto da specifici provvedimenti ministeriali. Le risorse, assegnate secondo detti criteri, costituiscono un incremento straordinario rispetto a quello programmato ed assicurato a tutte le istituzioni scolastiche.
Per l'anno finanziario 2010, con la nota n. 9537 del 14 dicembre 2009 citata nell'interrogazione, sono state fornite indicazioni alle istituzioni scolastiche per la compilazione dei documenti contabili per la programmazione del 2010 tenendo conto delle risorse finanziarie attualmente disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali; ciò per consentire alle istituzioni scolastiche una programmazione certa con riferimento alla dotazione finanziaria comunicata. Ulteriori indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale 2010 sono state poi fornite con circolare in data 22 febbraio 2010. Relativamente alla gestione della cassa, altre indicazioni sono state fornite con circolare del 22 aprile scorso, nella quale, fra l'altro, si è data informazione che è in corso di svolgimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'iter previsto dalla legge finanziaria 2010 per l'assegnazione a questo Ministero dei fondi relativi alle spese per il personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia a mezzo di contratti di servizio con ditte impieganti personale ex lavoratore socialmente utile (direttiva n. 92 del 2005).
Venendo alle specifiche domande poste nell'atto in discussione, comunico quanto segue.
Gli stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 2010 per le spese di personale (supplenze, miglioramento dell'offerta formativa, Fondo dell'istituzione scolastica (FIS) e Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF), esami di Stato,

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mensa scolastica) e per le spese di funzionamento (appalti storici per circa 3000 scuole, contratti di servizio di pulizia, TARSU, TIA) ammontano rispettivamente ad euro 2.290.594.336 e ad euro 252.174.359.
Il monitoraggio dei bilanci trasmessi dalle scuole (9950 istituzioni scolastiche su un totale di 10.909) alla data del 31 dicembre 2009 ha evidenziato la situazione amministrativa di seguito riportata: fondo cassa al 31 dicembre 2009 pari ad euro 1.407.405.008,00; residui passivi per euro 892.215.054 e residui attivi per euro 1.793.191.232 (di cui euro 1.100.000.000 dallo Stato); l'avanzo di amministrazione pari ad euro 2.308.381.196.
Va ricordato che laddove il fondo di cassa risulti superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi difficoltà, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni (la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero corrisponde anticipatamente il FIS).
Infine, per quanto riguarda gli anni 2008 e 2009, comunico che sono stati regolarmente erogati i finanziamenti per il fondo dell'istituto e tutti gli altri istituti contrattuali (tra cui l'avviamento per la pratica sportiva e la sostituzione dei colleghi assenti).

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ALLEGATO 4

5-02735 Garagnani: Emanazione di un codice di comportamento dei dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione si segnala che, nella Scuola primaria di Minerbio, in provincia di Bologna, sarebbe stato tolto il crocefisso dalle varie aule con la motivazione che era «vetusto» e che il dirigente scolastico si sarebbe rifiutato di fare affiggere nuovi crocifissi con la motivazione che si è in attesa del giudizio di appello presso la Grand Chambre della Corte europea.
Sono note all'onorevole interrogante le valutazioni del Governo circa la sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009, relativa al ricorso individuale Lautsi contro l'Italia sull'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche. Sull'argomento, infatti, ha già riferito il Ministro Gelmini in Aula Camera lo scorso 11 novembre, in relazione all'interrogazione a risposta immediata n. 3-00761 presentata proprio dall'Onorevole Garagnani.
Nel confermare, quindi, quanto riferito in quella sede, ribadisco che il Governo è convinto che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, contrariamente a quanto ritenuto in prima istanza dalla Corte di Strasburgo, non costituisce affatto una violazione del diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni e non limita in alcun modo la libertà religiosa.
Il crocefisso è, ripeto, un simbolo delle nostre radici, della nostra tradizione e della nostra cultura, permeata di valori civili - quali l'accoglienza, la solidarietà, l'uguaglianza, l'inviolabilità dei diritti umani - che sono alla base del nostro ordinamento, come riconosciuto da pronunce del Consiglio di Stato, e sono anche alla base delle tradizioni e del patrimonio culturale dell'Europa.
È parimenti noto che, per questi motivi, il Governo italiano ha presentato domanda di rinvio alla Grande Camera (in seconda istanza) per ottenere un secondo esame di merito sulla questione oggetto del suddetto ricorso. I numerosi e articolati motivi di appello che l'Italia ha presentato sono stati accolti e, pertanto, il caso sarà ora esaminato dalla Grande Camera.
Ciò premesso, vengo allo specifico caso segnalato, riguardante la scuola primaria di Minerbio.
A tale riguardo, il Direttore scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, sentito l'Ufficio scolastico provinciale competente ed esaminata la documentazione da questi fornita, ha comunicato quanto segue.
Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Minerbio ha riferito di non aver mai rilasciato dichiarazioni in merito alla mancanza di crocefissi nella scuola, né di essersi mai rifiutato di affiggerne di nuovi adducendo la motivazione di dover attendere apposita sentenza della Corte europea. In relazione agli articoli che riferivano dell'interrogazione dell'Onorevole Garagnani, pubblicati in data 10 aprile 2010 da L'Informazione e da Il Resto del Carlino, il dirigente in parola ha precisato di aver immediatamente chiesto apposita smentita, ottenendo l'immediata rettifica di quanto riferito con la relativa pubblicazione su L'Informazione del 13 aprile 2010 a firma del giornalista Massimo

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Corsini e in data 15 aprile 2010 su Il Resto del Carlino a firma del giornalista Matteo Radogna.
Il dirigente scolastico ha altresì smentito categoricamente che nella Scuola primaria di Minerbio sarebbero stati tolti i crocefissi, precisando che risultano mancanti solo in alcune aule di un unico plesso, a causa di rotture o usura degli originari crocefissi, verificatesi a seguito dei traslochi interni e dei lavori che l'edifico ha subito per l'adeguamento alle norme antincendio e antisismiche.
Il medesimo dirigente ha sottolineato che negli altri plessi dell'Istituto, non interessati da tali lavori, i crocefissi risultano presenti in tutte le aule. Il dirigente scolastico ha anche negato qualsivoglia atteggiamento di parte e di politicizzazione della propria condotta, evidenziando altresì come il proprio Istituto scolastico si sia distinto nel concorso diocesano sull'allestimento dei presepi, a comprova dell'assoluto interesse e del rispetto per i valori cristiani e della fede religiosa.
Detto questo, vengo alla richiesta di iniziative per la elaborazione di uno statuto dei diritti e dei doveri dei dirigenti scolastici, quale presupposto necessario per interventi sanzionatori più efficaci nei confronti dei medesimi dirigenti.
Ebbene, specifiche richieste al riguardo sono state avanzate da questa amministrazione all'ARAN in occasione del rinnovo del CCNL dei dirigenti dell'Area V.
L'ipotesi di accordo sottoscritta il 19 maggio scorso, nel recepire le principali novità introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2008, ha quindi previsto anche per i dirigenti scolastici la responsabilità disciplinare, alla quale si riferiscono le norme del titolo VI del medesimo accordo. In particolare l'articolo 16, concernente il Codice disciplinare, contiene norme che vanno nella direzione cui sembra tendere anche la risoluzione del medesimo interrogante n. 7-00209, all'esame della Commissione Cultura.
Per ciò che riguarda segnatamente il dovere di imparzialità, è appena il caso di ricordare che detto dovere è già espressamente sancito nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», in base al quale «Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.».

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ALLEGATO 5

5-02747 Contento: Sullo spazio riservato all'insegnamento della storia dell'arte dalla legge di riforma della scuola.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole interrogante rileva che i piani di riordino della scuola secondaria di secondo grado hanno rivisto lo spazio riservato all'insegnamento di storia dell'arte nei licei con possibili ripercussioni per lo sviluppo della cultura del «bello» che appartiene all'identità nazionale.
Al riguardo premetto che la riforma della scuola secondaria di secondo grado persegue, tra gli altri, l'obiettivo di razionalizzare i piani di studio privilegiando la qualità e l'approfondimento delle discipline.
Pertanto, la rimodulazione delle ore di insegnamento nelle diverse discipline intende valorizzare la qualità degli apprendimenti piuttosto che la quantità delle materie; i quadri orari, infatti, sono stati adeguati a quelli dei Paesi che hanno raggiunto i migliori risultati nelle classifiche OCSE PISA.
Lo stesso quadro orario, inoltre, è stabilito su base annuale e non più settimanale in modo da conferire alle istituzioni scolastiche, strumenti di flessibilità, al fine di realizzare la personalizzazione dei percorsi di studio.
Per quanto riguarda in particolare l'insegnamento di storia dell'arte nel liceo classico faccio presente che nel confrontare il quadro orario del vecchio e del nuovo ordinamento appare evidente l'incremento di un'ora nel terzo e nel quarto anno; si passa infatti dalla sequenza 1-1-2 alla sequenza 2-2-2 rispettivamente nel 3°, 4° e 5° anno.
Invero le sperimentazioni avevano permesso di introdurre la storia dell'arte anche nel Ginnasio ed un consistente numero di scuole aveva attivato in merito progetti autonomi o assistiti, almeno in alcuni corsi. Il monte orario del primo biennio del nuovo liceo, che prevede 27 ore settimanali, non ha lasciato spazio per tale disciplina.
Comunque la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche prevede, per i licei, spazi di autonomia del 20 per cento nel biennio iniziale e del 30 per cento nel secondo biennio e pertanto le istituzioni scolastiche potranno prevederne l'insegnamento anche in questo primo segmento.
Per quanto riguarda il liceo scientifico i quadri orario del vecchio ordinamento, delle sperimentazioni e del nuovo ordinamento non contengono sostanziali scollamenti, infatti l'insegnamento di disegno e storia dell'arte previsto per 2 ore in tutti gli anni di corso, riflette complessivamente la situazione esistente. Anche in questo caso le scuole potranno esercitare la propria autonomia potenziando l'orario della disciplina in questione secondo i parametri previsti dal regolamento dei nuovi licei.

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ALLEGATO 6

5-02753 Antonino Russo: Sulla mancata confluenza dell'ITCG Duca degli Abruzzi di Palermo nella nuova tipologia di «istituto tecnico - settore economico - indirizzo turismo».

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto evidenziato dall'Onorevole interrogante con riguardo all'Istituto tecnico commerciale e per geometri «Duca degli Abruzzi» di Palermo confermo che presso detto istituto a tutt'oggi è in atto una maxi sperimentazione denominata «Liceo Tecnico per le Attività Gestionali» che riguarda le classi del biennio e «Triennio dell'Autonomia» che riguarda le classi del triennio.
Il decreto del 1o giugno 1999 che ha autorizzato la sperimentazione nel triennio prevede i seguenti indirizzi:
indirizzo economico - Servizi e terziario avanzato - amministrazione e controllo al termine del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica ad indirizzo giuridico-economico-aziendale;
indirizzo economico Servizi e terziario avanzato - Comunicazione e Marketing al termine del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica di: Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
indirizzo economico Servizi e terziario avanzato - Turistico al termine del quale viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica ad indirizzo turistico.

Come già noto all'Onorevole interrogante il regolamento di riordino degli istituti tecnici prevede, per il settore economico, due indirizzi: amministrativo finanza e marketing e indirizzo turistico. Il medesimo regolamento all'articolo 8 prevede altresì che gli attuali istituti tecnici di ogni tipo ed indirizzo, confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, nei nuovi istituti tecnici secondo quanto previsto dall'apposita tabella D allegata al regolamento medesimo.
Per la confluenza dei percorsi sperimentali non indicati espressamente nella tabella D compete agli Uffici scolastici regionali valutare a quale nuovo indirizzo far confluire i percorsi medesimi.
Ed invero l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia in un primo tempo aveva ravvisato la confluenza di tale sperimentazione nel settore economico, indirizzo amministrazione finanza e marketing e non già turistico, come richiesto dall'istituzione scolastica, in quanto l'istituto medesimo rilascia a conclusione dell'esame di Stato il titolo di studio di perito commerciale ad indirizzo turistico.
Tenuto conto tuttavia che il suddetto decreto dell'1 giugno 1999 prevedeva la sperimentazione del «Triennio dell'Autonomia» per undici istituti del territorio nazionale che oggi risultano confluiti nella nuova tipologia «Istituto tecnico - settore economico - indirizzo turismo», l'Ufficio scolastico regionale in data 29 marzo 2010 ha chiesto al Ministero parere circa la possibilità di attribuire anche all'istituto in questione, a tutela degli interessi della popolazione scolastica, la stessa confluenza nel settore economico - indirizzo turistico.
Il medesimo ufficio scolastico regionale, preso atto della comunicazione resa dal Ministero in data 22 aprile 2010, comparati i nuovi piani di studio e la corrispondenza di massima con le materie del triennio sperimentale attualmente in vigore, ha riconosciuto la confluenza dell'attuale indirizzo economico - servizi e terziario avanzato - turistico nel settore economico ad indirizzo turistico risolvendo positivamente la questione.

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ALLEGATO 7

5-02763 Graziano: Impatto della riduzione di cattedre sul sistema formativo della Campania.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione muove dall'assunto secondo cui le criticità del sistema scolastico sarebbero da riferire alle misure contenute nell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.
Al riguardo va premesso che le disposizioni introdotte dal citato articolo 64 in materia di organizzazione scolastica, inserendosi nel più ampio contesto della riqualificazione della spesa pubblica - anche in relazione alla difficile congiuntura finanziaria ed economica internazionale - hanno inteso salvaguardare quanto più possibile il sistema scolastico.
Gli interventi previsti rientrano nell'ambito del processo di riqualificazione del sistema scolastico italiano e mirano a realizzare il riordino complessivo del sistema attraverso la valorizzazione dell'autonomia scolastica, il pieno coinvolgimento delle Regioni e delle Autonomie locali, una nuova governante dell'istruzione - formazione ed un più appropriato ed efficace utilizzo delle risorse.
Per quanto riguarda in particolare la consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale, la consistenza stessa risulta definita secondo quanto stabilito dall'articolo 64, comma 4 della suddetta legge che ha previsto l'attivazione di una serie di interventi e di misure volti ad incrementare gradualmente, nell'arco del triennio 2009-2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle previsioni contenute nel piano programmatico e nei regolamenti ivi previsti.
Gli obiettivi da conseguire sono stati dettagliati nella relazione tecnica di accompagnamento al citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonché nel Piano programmatico di cui al medesimo articolo 64, comma 3, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Unificata.
Si sottolinea al riguardo che sia la relazione tecnica che il piano programmatico hanno declinato gli obiettivi annuali di contenimento della spesa, previsti dall'articolo 64, in termini di riduzioni di posti di organico.
Dette riduzioni si sono espresse attraverso una serie di adempimenti che hanno rappresentato il primo fondamentale passo nel processo di riorganizzazione globale del sistema scuola e hanno riguardato essenzialmente: la revisione degli ordinamenti scolastici, dei piani di studio e dei quadri orari, prevedendone una riduzione in linea con gli altri paesi della comunità europea; l'attivazione di politiche del territorio funzionati ad un più razionale dimensionamento della rete scolastica; la definizione e il riordino del sistema di istruzione professionale corrispondente alle attese ed ai bisogni della collettività, il tutto all'insegna della «essenzialità» e della «continuità»; il migliore e proficuo utilizzo del personale scolastico; la riduzione dei curricoli e del numero degli indirizzi nella scuola superiore, la riorganizzazione delle cattedre.
La legge ha inoltre mantenuto la clausola di salvaguardia che prevede la riduzione delle dotazioni complessive di bilancio del Ministero, ad eccezione delle competenze

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spettanti al personale, in misura corrispondente alla quota di riduzioni non operata in ciascun anno.
I criteri utilizzati per la determinazione delle dotazioni organiche sono quelli già adottati nei decorsi anni scolastici (entità della popolazione scolastica, presenza alunni portatori di handicap, presenza di alunni di cittadinanza non italiana, caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà, la presenza di plessi, sezioni staccate distribuzione delle classi tra i vari gradi di istruzione e relativo tempo pieno nella scuola primaria e tempo prolungato nella scuola di I grado).
Gli organici sono stati altresì determinati tenendo conto dei nuovi quadri orario previsti dai regolamenti sia per il primo che per il secondo ciclo di istruzione per quest'ultimo limitatamente alle classi prime. Per il secondo ciclo si è altresì tenuto conto delle riduzioni orarie previste per le classi seconde, terze e quarte dall'articolo 1, comma 4 del regolamento degli istituti tecnici (da 38/36 a 32 ore) e per le classi seconde e terze dall'articolo 1, comma 3 del regolamento degli istituti professionali (da 36 a 32 ore).
Per quanto riguarda la regione Campania, è stata prevista una diminuzione del numero degli alunni di oltre 10.000 unità che, sommate alle riduzioni derivanti dall'abbassamento delle ore del tempo scuola dei vari gradi di istruzione in applicazione dei regolamenti ex articolo 64, hanno comportato una riduzione di 3.686 posti di cui 525 in organico di fatto. I dati comunicati dalle istituzioni scolastiche attraverso il sistema informativo, confermano il calo degli alunni anche se di poco inferiore alla previsione del Ministero.
Il decremento di tali posti, appunto in quanto legato all'andamento in calo degli alunni e alla riduzione delle ore settimanali di lezione derivanti dall'applicazione dei regolamenti di revisione e riordino del primo e del secondo ciclo, non recherà pregiudizio all'apprendimento degli alunni né diminuirà la quantità e la qualità del servizio offerto dalle scuola della Regione Campania.

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ALLEGATO 8

5-02785 Braga: Sulla situazione delle scuole nella provincia di Como.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla specifica situazione finanziaria delle istituzioni scolastiche della provincia di Como, alle quali l'Onorevole interrogante fa riferimento nella interrogazione parlamentare in discussione, rappresento che la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero, interessata al riguardo, ha fatto presente che da rilevazione effettuata su n. 71 delle n. 76 istituzioni scolastiche presenti nel territorio alla data del 31 dicembre 2009 risulta che i residui attivi delle istituzioni scolastiche della provincia medesima ammontano ad euro 13.002.266,01 mentre i debiti ammontano ad euro 4.725.096,21. Le scuole dispongono inoltre di un fondo di cassa pari ad euro 5.472.181,57 e di un avanzo di esercizio di euro 1.560.472,94.
Va ricordato che laddove il fondo di cassa risulti superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza sono in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi difficoltà, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni; la direzione ricorda a tale riguardo di corrispondere anticipatamente il fondo di istituto.
Per quanto riguarda le supplenze è stata assicurata ad ogni istituzione scolastica la risorsa complessiva annuale determinata secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 21 del 2007; comunque le maggiori esigenze rappresentate dalle istituzioni scolastiche, previa verifica del fabbisogno segnalato, verranno soddisfatte.
A tale ultimo riguardo si precisa anche che da quest'anno il Ministero attribuisce risorse finanziarie alle scuole non più in due sole tranche annuali, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 21 del 2007, bensì con cadenza mensile in modo da assegnare con tempestività eventuali integrazioni qualora si evidenziassero reali e accertate situazioni di difficoltà.

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ALLEGATO 9

5-02787 Melis: Ammissione al finanziamento di tutti i progetti segnalati dalla commissione FIRB 2009 - programma «Futuro in Ricerca» del Miur.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con decreto ministeriale n. 992/Ric. Fondo per gli investimenti della ricerca di base del 6 ottobre 2008 sono stati assegnati euro 50.000.000,00 ad interventi FIRB destinati a favorire il ricambio generazionale all'interno degli Atenei attraverso il finanziamento di progetti di ricerca di base coordinati da giovani ricercatori strutturati e non.
Il Ministero, con decreto Direttoriale n. 1463/Ric. del 19 dicembre 2008, ha emanato un bando per la realizzazione di un apposito programma denominato «Futuro in ricerca», destinando le risorse di cui al citato decreto ministeriale n. 992 del 2008 al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, coordinati da giovani ricercatori e di durata almeno triennale.
L'articolo 1, comma 4, del bando ha affidato alla Commissione FIRB l'istruttoria delle proposte progettuali prevedendo, peraltro, una Commissione di esperti cui affidare (a valle di una prima fase di valutazione scientifica dei progetti, riservata ad esperti di settore), lo svolgimento di apposite audizioni; alle stesse sono stati ammessi i soli coordinatori dei progetti che in sede di valutazione scientifica avevano ottenuto il punteggio massimo di «eccellenza», pari a 40/40 (per un totale di 204 progetti).
Con decreto Direttoriale n. 1035/Ric. del 28 dicembre 2009 è stata istituita la Commissione per le audizioni che, con proprio verbale del 23 febbraio 2010, ha formulato il giudizio complessivo sui progetti ammessi alla fase delle audizioni, classificandoli in progetti «da finanziare» (105 progetti, sostanzialmente gli eccellenti tra gli eccellenti), «finanziabili, ove le risorse disponibili lo consentano» (66 progetti, per i quali ha ritenuto di concordare solo in parte con il giudizio di eccellenza espresso in sede di prima valutazione) e «da non finanziare» (33 progetti, per i quali ha ritenuto di non concordare affatto con il giudizio di eccellenza espresso in sede di prima valutazione).
La competenza della Commissione medesima non è mai stata messa in dubbio nella fase antecedente alle audizioni, pur essendo nota da tempo la composizione della stessa. La presunta inadeguatezza è stata denunciata al Ministero da parte dei soli esclusi dal finanziamento successivamente all'emanazione del decreto ministeriale n. 85 del 9 aprile 2010 con il quale è stata disposta l'approvazione soltanto per i 105 progetti, dei quali si è già riferito, che al termine della fase delle audizioni sono stati classificati come «progetti da finanziare», e cioè per i soli progetti giudicati come eccellenti in entrambe le fasi di valutazione.
L'impegno finanziario assunto è stato quindi pari a euro 45.149.040,00.
Si fa presente, infine, che il CUN, con propria mozione del 14 aprile 2010, ha effettivamente chiesto che, per il bando in argomento, «vengano messi a disposizione ulteriori fondi affinché tutti i 171 progetti valutati dopo le audizioni come finanziabili» lo possano essere effettivamente.
L'opportunità dell'accoglimento di tale mozione è attualmente in fase di esame.

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ALLEGATO 10

Deliberazione di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione del Senato, ed abbinate, recante disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.

PROGRAMMA

L'indagine conoscitiva intende approfondire le principali tematiche connesse alla costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi e stadi, anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale.
In particolare nel corso dell'indagine saranno svolte le audizioni dei seguenti soggetti:
competenti rappresentanti di Governo;
il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio;
rappresentanti del CONI;
rappresentanti di Lega nazionale professionisti di calcio e di altri sport di squadra, Lega professionisti Serie C e Lega nazionale dilettanti;
rappresentanti del Comitato italiano paralimpico;
rappresentanti della Federazione italiana abbattimento barriere architettoniche;
rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori;
rappresentanti di tifoserie di squadre di serie A e B;
rappresentanti delle Regioni, di UPI e ANCI;
esperti del settore.

Nell'ambito dell'indagine potrà essere previsto lo svolgimento di missioni, che saranno sottoposte, caso per caso, all'autorizzazione del Presidente della Camera.
Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 giugno 2010.