CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 giugno 2010
331.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente articolo:

«Art. 1.
(Oggetto e finalità generali).

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione».
01. 1.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole da: sul fino alla fine del comma con le seguenti: fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato.
1. 1.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 3, prima delle parole agli editori, aggiungere le seguenti: Ad esclusione del mese di dicembre e dopo la parola: dettaglianti aggiungere le seguenti: che devono in ogni caso essere informati.
1. 2.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) quando i libri sono venduti per corrispondenza o nell'ambito di attività di commercio elettronico.
1. 3.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 5, lettera g) dopo la parola: destinate aggiungere le seguenti: in via prioritaria.
1. 4.Il relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 novembre 2010.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001 n. 62.
2. 1.Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Oneri).

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.
2. 01.Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 799 e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate concernente «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;
rilevato che il comma 2 dell'articolo 8 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;
sottolineato che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) appare necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2.

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ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 799 e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate concernente «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;
rilevato che il comma 2 dell'articolo 8 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;
sottolineato che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2;
2) appare altresì necessario al comma 3 dell'articolo 8, dopo le parole, professori universitari, inserire le seguenti: «e ai ricercatori universitari».