CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 giugno 2010
331.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 Angela Napoli ed abb., recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;
richiamato il proprio parere del 25 novembre 2009, sul precedente testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;
richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in cui si evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia «caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera» (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengano di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva a quella statale;
tenuto altresì conto delle sentenze n. 50/2005, n. 336/2005 e n. 237/2009, in cui la Corte costituzionale ha rilevato che «la nozione di «principio fondamentale», che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le «materie» hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività»;
ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze e della Corte Costituzionale n. 422/2006, n. 371/2008 e n. 50/2007), è in particolare ascrivibile alla materia «tutela della salute» la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario;
evidenziato che talune delle disposizioni recate dal testo - pur configurandosi come «principi fondamentali» e nonostante la titolarità degli interventi siano posti in capo alle regioni - intervengono su una materia rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che appaiono, in parte, specifiche e di dettaglio;
richiamate, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera b), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali;

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considerato che l'articolo 13 dispone l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari; l'articolo 9, a sua volta, rimette alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti;
rilevato, quindi, che l'abrogazione della disciplina vigente disposta dall'articolo 13 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la nuova disciplina entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali previste dall'articolo 9 e che appare, dunque, opportuno un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 13,
esprime
PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario riformulare quali principi generali nell'ambito dei quali si potrà esercitare la potestà legislativa concorrente delle regioni le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 4, all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, che pongono in capo alle regioni la titolarità dell'intervento, ma dettano poi disposizioni che appaiono, in una certa misura, di dettaglio;

e con la seguente osservazione:
appare opportuno prevedere un coordinamento tra l'articolo 13 - che dispone l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore della legge della disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari - e l'articolo 9 che stabilisce che la nuova disciplina in materia di attività libero professionale dei dirigenti entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali ivi previste.

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ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (Testo base C. 3400 Pianetta e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3400 Pianetta ed abb., recante «Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo»;
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 15.

Sopprimerlo.
15. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

ART 16.

Sopprimerlo.
16. 10. Il Relatore.

ART 17.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. 20. Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, alle comunità isolane o di arcipelago di cui all'articolo 29 del Testo unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
17. 21.Il Relatore.

ART 18.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente:
(Circoscrizioni di decentramento comunale);
b) sopprimere il comma 1;
c) al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: delle circoscrizioni, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il primo periodo;
2) al secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al primo periodo;
3) al terzo periodo, sostituire le parole: di cui al secondo periodo con le seguenti: delle circoscrizioni di decentramento; con le seguenti: è abrogato il comma 3.
18. 10. Il Relatore.

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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.
18. 8. (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART 19.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.
(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.
2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.
3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».
19. 10.Il relatore.

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ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 10. Il Relatore.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 10. Il Relatore.

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 10. Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale).

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
23. 01.Il Governo.

ART. 24.

Al comma 1, lettera b), capoverso a-bis), premettere le seguenti parole: controllo sulle.
24. 3.(nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:
b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: «3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3.»
24. 1. (parte approvata)Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

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ART. 28.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera
a), sostituire le parole: 65.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti;
alla lettera b), sostituire le parole: 65.000 abitanti, ovunque ricorrano, con le seguenti: 100.000 abitanti.
28. 10.Il relatore.

ART. 29.

Al comma 1, capoverso «Art. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

Conseguentemente,
al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite;
al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale;
al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;
sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

Art. 147-quinquies.
(Controllo degli equilibri finanziari).
1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.
2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme

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che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

Art. 147-sexies.
(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.
3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
29. 1. (nuova formulazione) Causi, Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, capoverso Art. 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui ai precedenti commi devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
29. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso Art. 147-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al consiglio comunale.
29. 12. Stasi.

Al comma 2, capoverso Art. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.
29. 15. (nuova formulazione) Vanalli.

ART. 30.

Al comma 3, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.
30. 13. Favia, Donadi, Borghesi.

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ART. 31.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
g-bis) all'articolo 70, comma 1, del testo unico, le parole: «consigliere comunale» sono sostituite dalle seguenti: «assessore o consigliere comunale».
31. 2.Contento.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
n-bis)
all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;.
31. 11.Il relatore.

n-bis) all'articolo 127, comma 2, le parole: «comunale o» sono soppresse;
31. 10.Il relatore.

ART. 32.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
32. 1. (nuova formulazione) Bressa, Giovanelli, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

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ALLEGATO 4

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;
b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera a) non possa in ogni caso essere inferiore ai 200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;
c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;
d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;
e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;
f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini».
14. 50.Il relatore.