CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 maggio 2010
330.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02958 Vassallo e Bressa: Sulla nomina di Davide Giacalone a presidente dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla questione prospettata dall'interrogante, occorre fornire, per chiarezza e completezza di informazioni, alcune doverose precisazioni preliminari.
In primo luogo, si chiarisce che, diversamente da quanto affermato nell'interrogazione, la riforma del CNIPA è stata realizzata con decreto legislativo n. 177 del 2009.
Inoltre, al fine di ricostruire in modo corretto ed esauriente il quadro delineato solo parzialmente dall'interrogante, è necessario ricordare che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha espresso, ad ampia maggioranza, parere positivo sulla nomina di Davide Giacalone quale Presidente di DigitPA.
Risponde al vero che, nelle more del perfezionamento del provvedimento di nomina - e nonostante il parere favorevole sopra richiamato nonché la valutazione positiva del Governo circa la sussistenza dei requisiti professionali, manageriali e scientifici necessari a ricoprire detto incarico - è intervenuta la comunicazione di indisponibilità da parte dello stesso Giacalone.
Al riguardo, è evidente che l'indisponibilità manifestata da Giacalone non deve essere né illustrata né spiegata, ma, semmai, trattandosi di atto assolutamente non dovuto, dovrebbe essere considerata come apprezzabile manifestazione di sensibilità istituzionale.
Giacalone è ampiamente in possesso di tutti i requisiti necessari a ricoprire entrambi gli incarichi proposti; quanto al secondo incarico, oggetto della presente interrogazione, tali requisiti sono più che adeguati e ciò può essere agevolmente riscontrato dalla lettura del suo curriculum vitae, al quale è, peraltro, assicurata piena trasparenza e conoscibilità mediante la pubblicazione sul sito www.aginnovazione.gov.it.
Oltre che come consigliere di vari Ministri, Giacalone, vanta una notevole esperienza come consigliere d'amministrazione e membro del comitato esecutivo di alcune fra le più importanti aziende italiane nel settore delle comunicazioni e dell'innovazione ed è inoltre autore di diverse pubblicazioni in materia.
Stupisce, infine, che l'attività di scrittore ed editorialista possa considerarsi ostativa al conferimento dell'incarico in parola, come se l'impegno civile e la passione per il bene collettivo sia un demerito. Peraltro, una simile tesi porterebbe a ritenere che gli incarichi a vario titolo assegnati dal Governo presuppongano il divieto di manifestare le proprie opinioni, il che contrasterebbe, non solo con il dettato costituzionale, ma anche con numerosi eccellenti precedenti fra i servitori dello Stato.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02959 Lanzillotta: Sulle risorse per il funzionamento della CIVIT.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In attuazione della delega recata dalla legge n. 15 del 2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha istituito la «Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche», la quale, operando in posizione di indipendenza e di autonomia, è chiamata ad indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio delle funzioni di valutazione, garantendo la trasparenza dei sistemi adottati e la visibilità degli indici di andamento gestionale delle amministrazioni pubbliche.
I componenti della Commissione sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri ed acquisizione del parere favorevole dei due terzi delle commissioni parlamentari.
L'organismo in parola si è quindi insediato in data 22 dicembre 2009, avviando tempestivamente la propria attività istituzionale, della quale è possibile prendere visione nell'ambito del sito internet www.civit.it.
Per quanto attiene alle modalità di organizzazione, alla gestione finanziaria ed ai compensi dei componenti dell'organismo, il citato decreto legislativo n. 150 del 2009 ha previsto, all'articolo 13, comma 11, che gli stessi siano determinati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In data 12 marzo 2010 è stato, quindi, adottato il decreto recante la definizione delle attribuzioni della Commissione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 75 del 31 marzo 2010). Successivamente, il 1o aprile 2010, la Commissione ha provveduto ad adottare i conseguenti atti regolamentari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, nonché la gestione finanziaria, amministrativa e contabile della Commissione stessa.
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha, successivamente nel tempo, inviato al Ministro dell'economia e delle finanze tre versioni del decreto di determinazione dei compensi dei componenti, l'ultima delle quali è stata trasmessa in data 28 aprile 2010 e, ad oggi, non risulta essere stata ancora firmata.
Al riguardo, si evidenzia che il provvedimento in questione, in attesa di sottoscrizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, è stato predisposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulla base degli accordi intercorsi con il Ministro dell'economia e delle finanze e reca disposizioni pienamente conformi, anche nell'ammontare, a quanto già analiticamente previsto nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 15 del 2009 («bollinata» dalla RGS), ove, infatti, era già riportata una apposita voce di spesa relativa alle retribuzioni dei componenti.

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ALLEGATO 3

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 13.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro con le seguenti: diciotto;
d) al comma 3 sostituire le parole: «diciotto» con le seguenti: «dodici».
e) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione del parere parlamentare, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».
13. 2. (parte approvata - nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
13. 10.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) revisione delle disposizioni contenute nel testo unico nelle parti in cui contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

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a-ter) adeguamento delle disposizioni del testo unico alla legislazione successiva alla data di entrata in vigore del medesimo testo unico;»
13. 3.Dal Lago, Volpi.

Al comma 3, dopo le parole comma 2, aggiungere le seguenti: un decreto legislativo recante.
13. 7.Calderisi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dei comune di Campione d'Italia.
*13. 02. (nuova formulazione) Volpi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riordino delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro dell'interno e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante una disciplina organica delle disposizioni concernenti il comune di Campione d'Italia secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: mantenimento delle specialità presenti nelle disposizioni vigenti in ragione della collocazione territoriale separata del predetto comune e della conseguente peculiare realtà istituzionale, socio-economica, valutaria, sanitaria, doganale, fiscale e finanziaria;
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del bilancio dei comune di Campione d'Italia.
*13. 03. (nuova formulazione) Lanzillotta.

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ALLEGATO 4

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani)

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i rapporti con il Parlamento.
13. 10.Il Relatore

ART. 16.

Sopprimerlo.
16. 10.Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.
17. 20.Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
«2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, alle comunità isolane o di arcipelago di cui all'articolo 29 del testo Unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.».
17. 21.Il Relatore.

ART. 18.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la rubrica con la seguente: «(Circoscrizioni di decentramento comunale)»;
b) sopprimere il comma 1;
c) al comma 2, sostituire le parole:
«di cui al comma 1» con le seguenti: «delle circoscrizioni, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,»;
d) sopprimere il comma 3;
e) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:
1. sopprimere il primo periodo;
2. al secondo periodo, sopprimere le parole: «di cui al primo periodo»;
3. al terzo periodo, sostituire le parole: «di cui al secondo periodo» con le seguenti: «delle circoscrizioni di decentramento»;
f) al comma 6, sostituire le parole: «sono abrogati i commi 1, 3 e 5» con le seguenti: «è abrogato il comma 3».
18. 10.Il Relatore.

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ART. 19.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 19.
(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.
2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.
3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.
4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1o gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbriferi montani.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.».

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: «b), c) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) e c)».
19. 10.Il Relatore.

ART. 20.

Sopprimerlo.
20. 10.Il Relatore.

ART. 21.

Sopprimerlo.
21. 10.Il Relatore.

Pag. 23

ART. 22.

Sopprimerlo.
22. 10.Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 10.Il Relatore.

ART. 28.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «65.000 abitanti» con le seguenti: «100.000 abitanti»;
b) alla lettera b), sostituire le parole: «65.000 abitanti», ovunque ricorrano, con le seguenti: «100.000 abitanti».
28. 10.Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;».
31. 11.Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:
«n-bis) all'articolo 127, comma 2, le parole: «comunale o» sono soppresse;».
31. 10.Il Relatore.