CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. Nuovo testo C. 3291-bis Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3291-bis Governo recante «Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno», quale risultante dagli emendamenti approvati;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di elencare espressamente - anziché tramite rinvio all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 - i delitti ai quali non si applica la detenzione domiciliare, nonché di integrare tale elenco con i delitti previsti dagli articoli 572 (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-sexies (Circostanze aggravanti ed attenuanti), 609-bis (Violenza sessuale), 609-ter (Circostanze aggravanti), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 612-bis (Atti persecutori), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.

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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI

ART. 1.

Al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 100. Il relatore.

Al comma 3, dopo la parola: garantisce aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 101. Il relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera c) capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: La regione aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
2. 100. Il relatore.

ART. 2-bis.

Sopprimerlo.
2-bis. 100. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 100. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
5. 103. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel quadro e secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. 100. Il relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: sentito il Collegio di direzione e il direttore sanitario aggiungere le seguenti:, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno

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cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico.
5. 101. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5».
5. 102. Il relatore.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La valutazione della dirigenza sanitaria è effettuata secondo i principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
6. 100. Il relatore.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: o fuori ruolo.
9. 100. Il relatore.

ART. 10.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: di cui al comma 2, lettera d).
10. 100. Il relatore.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in misura tale da coprire tutti i costi, diretti e indiretti, dell'attività medesima. Le tariffe devono essere comprensive di tutti i costi sostenuti dalle aziende e devono evidenziare le voci relative ai compensi del libero professionista, dell'équipe e del personale di supporto nonché i costi pro quota per l'ammortamento e per la manutenzione delle apparecchiature.
10. 101. Il relatore.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: prevista dai contratti collettivi di settore con le seguenti: e nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva.
10. 102. Il relatore.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in tale ipotesi, essa non è destinabile dalle aziende sanitarie ad altre funzioni e costituisce risparmio aziendale.
10. 103. Il relatore.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) nello svolgimento dell'attività libero-professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale.
10. 104. Il relatore.

ART. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali od ospedaliere del Servizio sanitario nazionale possono attivare l'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, aventi rapporto di lavoro a

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tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche; detti operatori esercitano l'attività libero-professionale, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio, purché non sussista un comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: intramuraria.
11. 100. Il relatore.

ART. 12.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per la formazione del personale aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse disponibili.
12. 100. Il relatore.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: alle strutture sanitarie di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché.
13. 100. Il relatore.