CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 maggio 2010
329.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. (Nuovo testo C. 3290 Governo e abb.)

PARERE APPROVATO

«La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 e abb., recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo, la quale, in particolare, ha chiarito che:
l'istituzione di un'unica banca dati nazionale della documentazione antimafia, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), costituisce una reingegnerizzazione di una applicazione informatica già esistente, operante nell'ambito di alcune prefetture e che verrà estesa a livello nazionale, dando luogo alla creazione di una banca dati di livello centrale. Tale intervento, per il quale è prevista una spesa di 600 mila euro, è già finanziato nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'interno previsti per il triennio 2010-2012 e, in particolare, quelli relativi al programma «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», con riferimento al Centro di responsabilità amministrativa «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie»;
le disposizioni di cui all'articolo 9, volte alla promozione della buona prassi organizzativa dei coordinamenti interforze, peraltro già operativi in alcune realtà territoriali, non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto non richiedono l'istituzione di nuovi uffici o strutture ed eliminano la possibilità di sovrapposizioni nell'attività investigativa;
l'articolo 10 si limita a promuovere le buone prassi, già previste non solo da diverse legislazioni regionali ma anche oggetto di numerosi protocolli a livello provinciale, per incentivare il ricorso alla stazione unica appaltante nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo nei bilanci degli enti interessati sulla base della legislazione vigente;
considerata l'opportunità di:
inserire, al comma 1 dell'articolo 1, una specifica clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla delega per l'emanazione il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
prevedere, al comma 4 dell'articolo 1, che lo schema di decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione sia corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sia trasmesso, per l'espressione del parere, anche alle commissioni competenti per i profili finanziari, al fine di una puntuale verifica degli effetti finanziari derivanti dallo schema medesimo;
esplicitare nel testo del provvedimento che alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), concernenti l'istituzione di una unica banca data nazionale della documentazione antimafia, si provvederà nei limiti delle risorse previste allo scopo a legislazione vigente nell'ambito

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del programma «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ad adottare, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: è trasmesso aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,;
conseguentemente, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;
All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1, si provvede nei limiti delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'interno.;
All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: riassegnate al Ministero dell'interno con le seguenti: riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se la previsione di conti correnti dedicati di cui all'articolo 3, comma 1, al di sotto di una certa soglia, non sia suscettibile di determinare una eccessiva complessità delle contabilità aziendali tale da determinare riflessi negativi sugli appalti pubblici anche sotto il profilo finanziario.»