CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 maggio 2010
327.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 25 MAGGIO 2010

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Art. 1-ter.

Subemendamento all'emendamento 1-ter.200

Sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
0. 1-ter. 200. 1.Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: ventiquattro.
1-ter. 200.Il Relatore.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 1-ter.0200

Sopprimerlo.
0. 1-ter. 0200. 6.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1 sostituire le parole da: è differito fino a: n. 99, con le seguenti: all'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «30 mesi» e dopo le parole: «predetto Ministero» sono inserite le seguenti: «secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni nonché.

Conseguentemente sopprimere dalle parole: per l'adozione fino alla fine del comma sostituire il comma 2 con il seguente: all'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: due anni sostituire il comma 3 con il seguente: all'articolo 3, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «decreti legislativi» sono inserite le seguenti «, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «quaranta giorni»;
c) dopo le parole: «delle finanze» sono aggiunte le parole: «e per la semplificazione normativa»;
d) dopo le parole: «di Bolzano» sono inserite le seguenti: «che si esprime entro 40 giorni dalla richiesta, decorso tale termine si procede anche in assenza del predetto parere;
e) è aggiunto infine il seguente periodo: «qualora il termine per l'espressione

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parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 2 ed al presente comma, questi sono prorogati di novanta giorni»;

Conseguentemente sopprimere il comma 4 dell'emendamento.
0. 1-ter. 0200. 8.Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: sei.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
0. 1-ter. 0200. 1.Bressa, Zaccaria.

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
0. 1-ter. 0200. 2.Mantini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: secondo i principi fino alle parole: successive modificazioni.
0. 1-ter. 0200. 7.Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.
0. 1-ter. 0200. 3.Mantini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al comma 4, articolo 3, della legge 22 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
0. 1-ter. 0200. 4.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 3 sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione.
0. 1-ter. 0200. 5.Favia, Donadi, Borghesi.

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

Art. 1-quater.
(Delega al Governo per il riassetto normativo del sistema degli incentivi).

1. È differito di diciotto mesi il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del Ministero dello sviluppo economico, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 ed al comma 3 del medesimo articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
3. I decreti legislativi cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta; decorsi inutilmente quaranta giorni dalla richiesta, si intende espresso avviso favorevole; successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze

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di carattere finanziario; decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere; qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 2, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 3 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
1-ter. 0200.Il Relatore.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 1-ter. 0201.

Sostituire le parole: fino a 300 chili/litri con le seguenti: fino a 3000 chili/litri per ogni codice rifiuto.
0.1-ter. 0201.1. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 1-ter aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI).

Per le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che occupano fino a 10 dipendenti e che producono quantità annue di rifiuti pericolosi fino a 300 chili/litri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entra in funzione a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del decreto previsto dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
1-ter. 0201.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate.
4. 301.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: su proposta dei con le seguenti: entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai.
4. 300.Il Relatore.
(Approvato)

Art. 5-bis

L'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

ART. 5-bis.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
Oa) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a farsi rappresentare, per l'espressione della propria posizione nell'ambito delle conferenze di servizi, da professionisti appositamente delegati. Le spese relative alla partecipazione di tali tecnici delegati sono sostenute dall'amministrazione competente nell'ambito delle proprie risorse materiali e finanziarie disponibili, ovvero, con il suo

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consenso, possono essere poste a carico del soggetto privato che ha presentato la domanda autorizzativa.
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA.»;
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis»;
e) Il comma 7 è sostituito dal seguente: «Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»;
f) il comma 9 è soppresso.

3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile

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2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti: «e la conferenza di servizi,».
5-bis. 500.Il Relatore.
(Approvato)

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al comma 4 dopo le parole: «per un massimo di novanta giorni» sono inserite le seguenti: «da computarsi al netto delle eventuali interruzioni e sospensioni avvenute»;
b) al comma 2, alla lettera c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
c) al comma 3 lettera b) le parole: «e dei casi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale».
5-bis. 200.Il Relatore.

ART. 5-ter.

Sopprimere il comma 3.
5-ter. 500.Governo.
(Approvato)

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Semplificazione dell'obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«A decorrere dalla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al sesto comma, la comunicazione di cui al primo comma è effettuata con modalità telematiche. La comunicazione può essere effettuata, senza compensi aggiuntivi, anche dal pubblico ufficiale che ha rogato l'atto pubblico o autenticato la scrittura privata e dai soggetti individuati con il medesimo decreto di cui al sesto comma, i quali rilasciano al soggetto obbligato ai sensi del primo comma un'apposita ricevuta. Quando il soggetto obbligato ai sensi del primo comma si è avvalso della facoltà di cui al periodo precedente, la sanzione di

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cui al quarto comma è applicata all'incaricato dell'adempimento che ha rilasciato la ricevuta.
Con decreto del Ministro dell'interno, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definito il modello del modulo in formato elettronico della comunicazione di cui al quinto comma. Con lo stesso decreto (a) è stabilita la data a decorrere dalla quale si applica la disposizione di cui al quinto comma; (b) sono definite le disposizioni attuative, quelle relative alla trasmissione telematica del modulo in formato elettronico alla questura competente per territorio e quelle volte ad assicurare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni; (c) è definito il termine, comunque non inferiore a trentasei mesi, entro il quale, ancora dopo la data di cui alla lettera a), la comunicazione di cui al primo comma può continuare ad essere effettuata anche attraverso la presentazione diretta del modulo all'autorità locale di pubblica sicurezza ovvero, ai sensi del terzo comma, attraverso la trasmissione del modulo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; (d) sono individuati i soggetti abilitati ad effettuare la comunicazione di cui al quinto comma al posto del soggetto obbligato ai sensi del primo comma».

2. All'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola «scritta» è soppressa;
b) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, e successive modificazioni».

3. A decorrere dalla data stabilita dal decreto del Ministro dell'interno di cui al sesto comma, introdotto dal comma 1 della presente legge, dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono abrogati i commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e il terzo comma dell'articolo 12 citato.
6. 300.Il Relatore.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 6.0200

Sopprimerlo.
0. 6. 0200. 2.Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere le parole: non si dà comunque luogo al rimborso di imposte già pagate.
0.6.0.200.3. Zeller.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «nel catasto fabbricati» sono inserite le seguenti parole: «indipendentemente dalla categoria catastale attribuita,»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e) dell'articolo 9 del citato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.».
0. 6. 0200. 1.Brugger, Zeller.

ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati - norma interpretativa).

1. Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma

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3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria, entro il quinquennio successivo al trasferimento, s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre i cinque anni dal primo trasferimento. Non si dà comunque luogo al rimborso di imposte già pagate.
2. All'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. 0200.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con cui si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
6-bis. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Subemendamento all'emendamento 7.300

Sopprimere il secondo periodo.
0. 7. 300. 1.Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 7-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono soppresse le seguenti parole: «al registro infortuni ed». A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è conseguentemente abolito l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
7. 300.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7-ter.

Aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Semplificazione in materia di nautica da diporto).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3, comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».
7-ter. 0300.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
7-quater. 300.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8-bis.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 9-bis con il seguente:
9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,

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della legge 23 agosto 1988, n. 400, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, prevedendo che i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13 del predetto regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e che questa sia rilasciata con modalità semplificate, da definire con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa.
8-bis. 300.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8-ter.

Sopprimerlo.
8-ter. 500.Governo.
(Approvato)

ART. 9-bis.

Sopprimerlo.
9-bis. 500.Governo.
(Approvato)

ART. 10.

Subemendamento all'emendamento 10.200

All'emendamento 10. 200, dopo le parole: 7 marzo 2005, n. 82, inserire le seguenti: limitatamente a quelle che hanno già provveduto agli adempimenti ivi previsti.
0. 10. 200. 1.Bernardo.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Sono effettuate con le seguenti: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, effettuano.
10. 200.Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. 201.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Matrimonio dello straniero).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, in applicazione del principio secondo cui la legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, sono individuati i casi e gli Stati di provenienza per i quali il nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile è sostituito da una dichiarazione dell'autorità competente del paese di origine dalla quale risulti la libertà di stato civile dello straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica, fermo restando quanto previsto da accordi internazionali.
10. 0200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 10-bis.

Sopprimerlo.
10-bis. 500.Governo.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere i capoversi 5-ter e 5-quater.
10-bis. 200.Il Relatore.

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ART. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 75-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole «deve darne preventivo avviso» sono aggiunte le seguenti «, anche in modalità telematica,» e le parole: «L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.» sono soppresse.
11. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 13.

Subemendamento all'emendamento 13.500

Sopprimerlo.
0. 13. 500. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Funzioni della Corte dei conti in materia di controllo sulla gestione).

1. Avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione aventi particolare rilevanza per il sistema di finanza pubblica, gli organi politici di vertice delle amministrazioni o degli enti interessati possono proporre ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime, davanti alle sezioni riunite della Corte dei conti, nella composizione prevista dall'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, integrata dal magistrato estensore della deliberazione impugnata, e nelle forme previste dall'articolo 40 del medesimo testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934. Le sezioni riunite decidono in via definitiva entro centottanta giorni dalla data di deposito del ricorso.
13. 500.Governo.
(Approvato)

ART. 16.

Al comma 1, capoverso Art. 4-bis, comma 5, dopo la parola: risorse aggiungere le seguenti: umane, strumentali e finanziarie.
16. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 17.

Sopprimerlo.
17. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 19-bis.

Subemendamento all'emendamento 19-bis.300

Sopprimerlo.
0. 19-bis. 300.1. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 19-bis.
(Criteri di determinazione delle spese nelle cause davanti al giudice di pace).

1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 91, è aggiunto il seguente:
Art. 91-bis. Le competenze e gli onorari di difesa liquidati dal giudice di pace nelle cause in cui questi è competente ai

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sensi dell'articolo 7, primo comma, del presente codice, non possono superare il valore della condanna principale.
19-bis. 300.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 20-bis.

L'articolo 20-bis è sostituito dal seguente:

Art. 20-bis.
(Tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni).

1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «ai cittadini» sono inserite le seguenti: «e agli stranieri residenti».
b) Al comma 6 inserire in fine il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».
20-bis. 500.Governo.
(Approvato)

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:
al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 6, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 54, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, utilizzano unicamente la posta elettronica certificata».
al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
20-bis. 200.Il Relatore.

ART. 20-quater.

Sopprimerlo.
20-quater. 500.Il Governo.
(Approvato)

ART. 20-quinquies.

Subemendamento all'emendamento 20-quinquies.0200

Sopprimerlo.
0. 20-quinquies. 0200. 1.Favia.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.

1. Il Ministero dello sviluppo economico può continuare ad avvalersi dei contingenti in deroga di cui al comma 10-bis dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, attualmente in essere, fino al 31 luglio 2012, fatte salve le disposizioni in materia di quiescenza. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, in applicazione del comma 10-ter del predetto articolo 1, le Amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un numero di incarichi corrispondenti a quelli di cui al primo periodo del presente comma, fino alla scadenza dei relativi termini.
20-quinquies. 0200.Il Relatore.
(Approvato)

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ART. 21-bis.

Sopprimerlo.
*21-bis. 500.Governo.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*21-bis. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, che mantengono il trattamento economico in godimento nelle amministrazioni di provenienza.
23. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 26.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: disponibili a legislazione vigente con le seguenti: iscritte, a legislazione vigente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26. 200.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 28.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
28. 200.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti:, corredati di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: per materia e per i profili finanziari.
28. 201.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 29.

Subemendamento all'emendamento 29.500

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 29. 500. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 29. 500. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
0. 29. 500. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: p.
0. 29. 500. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola:, q.
0. 29. 500. 5. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: ed r.
0. 29. 500. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sopprimere le parole da: «precisare» fino alla fine della lettera;

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b) sopprimere la lettera d-bis);
c) alla lettera g), sopprimere le parole da: «introdurre modifiche» fino alla fine della lettera;
d) la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: «g-bis) prevedere per le amministrazioni pubbliche, ciascuna per le materie di competenza e in conformità del proprio ordinamento, l'obbligo di rispondere ai reclami ad esse proposti nei limiti e con le modalità definiti, per le amministrazioni statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
e) sopprimere le lettere p), q) ed r).
29. 500.Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d-bis).
29. 200.Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).
29. 201.Il Relatore.

ART. 30.

Subemendamento all'emendamento 30.500

Alla lettera b), sostituire la parola: vigenti con le seguenti: normativa e.
0. 30. 500. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

All'articolo 30 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea le parole da: «, nel rispetto» fino a: «testi unici,» sono sostituite dalle seguenti: «a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni»;
b) al comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «da mantenere in vigore», e alla lettera c), sostituire le parole da: «coordinamento» a: «vigenti», con le seguenti: «coordinamento delle disposizioni».
30. 500.Governo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (C. 3209-bis)

EMENDAMENTI

ART. 1-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.
(Fascicolo informatico e trasmissione delle certificazioni di qualità e ambientali).

1. Lo sportello unico trasmette, nella forma di un fascicolo informatico per ciascuna impresa, al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai fini del loro inserimento nel REA, i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, certificazioni, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le certificazioni di qualità e ambientali relative all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi sono presentate allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, o al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
1-bis. 1. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 133, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti:
«i) i soggetti interessati trasmettono allo sportello unico di cui al presente articolo le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'istruttoria del procedimento;
l) lo sportello unico trasmette alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente gli estremi delle certificazioni di cui alla lettera i) ai fini dell'inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
m) lo sportello unico raccoglie e conserva in un fascicolo informatico per ciascuna impresa i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione,

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permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese;
n) lo sportello unico comunica altresì alla camera di commercio territorialmente competente gli estremi dei documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati di cui alla lettera m), ai fini del loro inserimento nel REA;
o) lo sportello unico è tenuto a trasmettere per via telematica i dati e i documenti di cui alle lettere i) e m) necessari all'istruttoria di competenza delle altre amministrazioni pubbliche interessate dai procedimenti di cui al presente articolo;
p) le comunicazioni tra i soggetti di cui alle lettere i), l), m), n) e o) avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le regole tecniche individuate dai regolamenti attuativi di cui al presente articolo».
1-bis. 2. Zaccaria.
(Approvato)

Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.
*1-bis. 3. Giovanelli.

Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.
*1-bis. 4. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 2, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: per via telematica.
*1-bis. 5. Osvaldo Napoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.
**1-bis. 6. Giovanelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.
**1-bis. 7. Tassone, Mantini, Mannino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Lo sportello unico conserva in un fascicolo informatico gli atti e i documenti relativi a ciascuna attività produttiva anche se provenienti da altre amministrazioni, da altri uffici comunali o dalle agenzie per le imprese.
**1-bis. 8. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 4.
*1-bis. 9. Giovanelli.

Sopprimere il comma 4.
*1-bis. 10. Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 4.
*1-bis. 11. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.
**1-bis. 12. Giovanelli.

Sopprimere il comma 5.
**1-bis. 13. Tassone, Mantini, Mannino.

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Sopprimere il comma 5.
**1-bis. 14. Osvaldo Napoli.

ART. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese).

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-ter. 1. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: diciotto mesi.
1-ter. 2. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «, prevedendo, in appositi allegati suddivisi per settori produttivi, l'elenco dei procedimenti amministrativi e delle relative procedure, ai sensi della normativa statale e regionale, applicabili all'esercizio di attività produttive e di prestazione dei servizi, ivi comprese quelle di cui alla direttiva 2009/123/CE.»
1-ter. 3. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-ter. 4. Mantini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: due anni successivi con le seguenti: diciotto mesi successivi.
1-ter. 100. Zaccaria

Al comma 1, lettera c), capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: trasmissione con la seguente: assegnazione
1-ter. 5. Favia, Donadi, Borghesi.
(Approvato)

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Misure per la trasparenza e la semplificazione del procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti produttivi).

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'esercizio delle proprie funzioni, come disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio,

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fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
2. Nel caso di diniego del titolo autorizzatorio per la realizzazione degli impianti produttivi da parte dello sportello unico il privato può chiedere il ricorso alla conferenza dei servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Lo sportello unico provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi che si svolge per via telematica.
3. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di un mese dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato; decorso tale termine si provvede ai sensi dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. Se il progetto dell'impianto è munito della dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alla normativa applicabile, resa da un soggetto tecnico accreditato indipendente dall'imprenditore, al decorso degli ulteriori termini di cui all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione. Tale disposizione non si applica nei casi di dissenso qualificato di cui al comma 3 del medesimo articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
5. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 01 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 01 sono inseriti i seguenti:
«02. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
03. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

Art. 2-ter.
(Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo).

1. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi o di modifiche, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato, una società professionale

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o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, munito di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
3. La comunicazione di cui al comma 1 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 2 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
4. Il comune trasmette immediatamente la documentazione di cui ai commi 1 e 2 agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi.

Art. 2-quater.
(Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento).

1. A seguito della realizzazione o di modifiche di impianti produttivi, anche successive al rilascio del certificato di cui all'articolo 2-ter, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui al presente capo o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui al medesimo capo, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.

Art. 2-quinquies.
(Svolgimento dei controlli sulle attività produttive).

1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i

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relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
2. 01. (ex 2. 01. parte ammissibile) Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».
3. 1. (ex 3. 1.) Vignali, Bertolini.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a inserire in un apposito elenco, cartaceo o informatico, il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità nonché gli estremi del documento esibito dai clienti alloggiati. I soggetti di cui al comma 1 devono comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza i dati di cui sopra entro le ventiquattro ore successive all'arrivo dei clienti, mediante consegna dell'elenco, o mediante invio telematico o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1000».
3. 2. (ex 3. 2.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
3. 3. (ex 3. 4.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro».
3. 4. (ex 3. 5.) Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
3. 5. (ex 3. 7.) Lanzillotta.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.
3. 6. (ex 3. 8.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 4.

Al comma 1-bis, sostituire la parola: convenzionate con la seguente: accreditate.
4. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali,
4. 2. (vedi 4. 3.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da fissare non oltre il 1o gennaio 2011.
4. 3. (ex 4. 4.) Lanzillotta.

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.
4-bis. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 5-bis.

Sopprimerlo.
5-bis. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5-bis. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5-bis. 3. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;
sopprimere la lettera
e);
al comma 3, sopprimere la lettera
a).
5-bis. 4. Ghiglia.

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Al comma 2, lettera a), capoverso, sopprimere le parole:, in via definitiva.
5-bis. 5. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: articoli 159 con le seguenti: articoli 146.
5-bis. 6. Bossa.

Al comma 2, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, nel caso in cui risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.
5-bis. 7. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Zazzera, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3;
sopprimere la lettera e)
;
al comma 3, sopprimere la lettera a).
5-bis. 8. Tortoli, Fallica.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*5-bis. 9. Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
*5-bis. 10. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, lettera c), capoverso, dopo le parole: valutazione ambientale strategica (VAS) aggiungere le seguenti:, qualora effettuate nella medesima sede statale o regionale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5-bis. 11. Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
5-bis. 12. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*5-bis. 13. Margiotta, Bossa, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).
*5-bis. 14. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).
5-bis. 15 Braga, Bossa, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
5-bis. 16. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere il terzo periodo.
5-bis. 17. Bossa.

Pag. 39

Al comma 3, lettera b), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
5-bis. 18. Lanzillotta.

Al comma 3, lettera b), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: con la partecipazione dei con le seguenti: sentiti i.
5-bis. 19. Mantini.

ART. 5-ter.

Sopprimerlo.
5-ter. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sopprimere il comma 1.
*5-ter. 2. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimere il comma 1.
*5-ter. 3. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma sono escluse le strutture e gli interventi ricadenti all'interno delle aree naturali protette e delle aree marine di reperimento.
5-ter. 4. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, dopo le parole: aree naturali protette aggiungere le seguenti: e salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale.
5-ter. 5. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione delle strutture di cui al presente comma è comunque sottoposta al preventivo parere della locale Capitaneria di porto, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
5-ter. 6. Favia, Donadi, Borghesi, Piffari, Scilipoti.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Lo strumento attuativo di piani urbanistici oggetto di valutazione ambientale strategica (VAS), o di verifiche ambientali comunque denominate dalle leggi regionali, in coerenza con l'articolo 35, comma 2-ter, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili con la normativa comunitaria, non è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plani volumetrici, tipologici e costruttivi di interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.
2-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Le Regioni, nell'adeguamento di cui al comma 1, definiscono le modalità di svolgimento della VAS contenute nella

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parte seconda, titolo secondo del presente decreto legislativo, per integrarle con le disposizioni in materia di governo del territorio, evitando duplicazioni ed operando secondo criteri di massima semplificazione procedimentale"».
5-ter. 150. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

Sopprimere il comma 3.
*5-ter. 7. Braga, Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
*5-ter. 8. Favia, Donadi, Borghesi, Zazzera, Piffari, Scilipoti.
(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Per assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio nel rispetto dei principi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo criteri di leale collaborazione, il Ministero dei Beni culturali, le Regioni e gli Enti locali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, stipulano in sede di Conferenza Unificata un accordo volto a rafforzare le modalità di cooperazione nella predisposizione dei piani paesaggistici regionali e nella gestione dei vincoli, ad individuare forme di semplificazione e di accelerazione procedurali, dando anche immediata attuazione al disposto dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché ad adottare scelte organizzative e di sistema le conseguenti misure di rafforzamento delle rispettive strutture per lo svolgimento delle relative funzioni.»
5-ter. 151. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti

ART. 6-bis.

Sopprimerlo.
6-bis. 1. Misiti, Lo Monte, Commercio, Latteri, Lombardo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6-bis.

1. All'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «prevedono nel bando di gara che» sono soppresse e dopo le parole: «risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo»sono aggiunte le seguenti: «o per decadenza dell'attestazione di qualificazione»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di servizi e forniture»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore, risoluzione del contratto per grave inadempimento o per decadenza dell'attestazione di qualificazione».
6-bis. 2. Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Premettere il seguente comma:
01. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «che hanno commesso violazioni» è inserita la seguente: «grave».
6-bis. 150. Marinello
(Inammissibile)

Pag. 41

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6-bis. 3. Mariani, Margiotta, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano ai bandi di gara in corso.
6-bis. 4. Margiotta, Mariani, Braga, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Dopo l'articolo 6-bis aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

1. Il comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è abrogato.
2. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
6-bis.0150 Lenzi
(Inammissibile)

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1. (vedi 7. 1.) Favia, Borghesi, Donadi, Porcino, Paladini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 54 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere senza ritardo, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a tre giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio, nonché all'autorità locale di pubblica sicurezza. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7. 2. (vedi 7. 2.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*7. 3. (vedi 7. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*7. 151. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici».
7. 151. Pedoto
(Approvato)

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Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».
*7. 152. Pedoto

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole:, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo di assicurazione.
7. 4. (ex 7. 5.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: un esemplare della denuncia, aggiungere le seguenti: all'autorità locale di pubblica sicurezza.
7. 150. Pedoto

Sopprimere il comma 2.
7. 5. Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
7. 6. Zaccaria.

ART. 7-ter.

Sopprimerlo.
7-ter. 1. Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.
*7-ter. 2. Favia, Donadi, Borghesi, Porcino, Paladini.

Al comma 1, sostituire le parole: la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l'eventuale eliminazione ovvero con le seguenti: l'eventuale eliminazione o per.
*7-ter. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 7-quater.

Sopprimerlo.
7-quater. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-quater.
(Misure previdenziali in favore degli operai agricoli).

1. Fino alla data del 31 giugno 2010, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, nonché gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, valevoli per l'anno 2009, sono notificati alle scadenze e secondo le modalità stabilite ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9-quinquies del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. A partire dalle giornate di occupazione, relative all'anno 2010, dichiarate dai datori di lavoro e trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, l'elenco nominativo annuale

Pag. 43

è notificato ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS sul proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.
3. A decorrere dal 1o giugno 2010, sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
4. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla relativa notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 2, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.
5. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7-quater. 2. Borghesi, Donadi, Favia, Di Giuseppe.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 9-quinques del decreto legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 5, le parole «Gli elenchi trimestrali e l'elenco nominativo annuale devono essere trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «L'elenco nominativo annuale deve essere trasmesso»;
d) al comma 6. la parola «trimestrale» è soppressa.
7-quater. 3. Zaccaria.

Dopo l'articolo 7-quater inserire il seguente:

Art. 7-quinquies.

1. Il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009 è differito al 30 giugno 2010.
7-quater. 0100. Mariani, Braga, Margiotta, Iannuzzi, Realacci, Bratti, Bocci, Esposito, Ginoble, Marantelli, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti
(Inammissibile)

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1. (ex 8. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) all'articolo 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«L'iscrizione di cui al secondo comma avviene previo coordinamento con l'Istituto nazionale della previdenza sociale».
8. 2. (ex 8. 4.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 10, comma 1, sostituire le parole: che non siano in possesso con le seguenti: qualora tali locali non siano in possesso
8. 150. Vanalli

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Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*8. 3. (ex 8. 2.) Madia, Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*8. 4. (ex 8. 3.) Favia, Donadi, Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 8-bis.

Sopprimerlo.
*8-bis. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.
*8-bis. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«9-bis. Il regolamento prevede altresì, per i trasporti della medesima tipologia di beni ripetuti nel tempo, il rilascio dell'autorizzazione periodica con modalità semplificate, stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa. Il Governo è autorizzato ad adeguare alla presente disposizione l'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni».
8-bis. 3. Zaccaria.

ART. 8-ter.

Sopprimerlo.
8-ter. 1. Rao.
(Approvato)

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».
**8-ter. 2. Contento.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
«I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata, sottoscritta con firme autografe o digitali autenticate, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».
**8-ter. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: legge 24 novembre 2000, n. 340, aggiungere le seguenti: ovvero a cura di un iscritto all'albo degli avvocati.
8-ter. 4. Borghesi, Favia, Donadi.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Semplificazione della pubblicazione dell'atto costitutivo delle società).

1. Il primo comma dell'articolo 2296 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Gli atti costitutivi delle società, sottoscritti dai contraenti con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per

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l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura, rispettivamente, dell'intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero del notaio rogante o autenticante».

2. Il secondo comma dell'articolo 2300 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia con attestazione della conformità all'originale da parte del legale rappresentante della società con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 2296».
8-ter. 01. De Girolamo.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8-ter. 02. (ex 8. 02.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Semplificazione e razionalizzazione delle procedure autorizzatorie per l'esercizio degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili).

1. All'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «con potenza superiore a 200 KW».
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 200 KW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività di cui

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all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare all'amministrazione competente.
3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti alla presentazione di una dichiarazione di inizio di attività con avvio immediato».
*8-ter. 03. (ex 8. 06.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 8-ter, aggiungere il seguente:

Art. 8-quater.
(Semplificazione delle procedure di revisione dei veicoli per autotrasporto di merci per conto terzi).

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini della regolarità amministrativa della circolazione, i veicoli adibiti a trasporto merci devono essere sottoposti a revisione annuale. I soggetti autorizzati ad eseguire la revisione, verificano la permanenza dell'iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori mediante consultazione telematica dei dati a disposizione dell'amministrazione».
8-ter. 04. (ex 8. 09.) Vignali, Bertolini.

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: 2012 con la seguente: 2011.
9. 1. (ex 9. 12.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 2. (ex 9. 6.) Scarpetti, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 3. (ex 9. 7.) Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le misure normative, amministrative, organizzative e tecnologiche definite nei piani e nei programmi di intervento volti al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi, di cui al comma 3, sono stabilite secondo criteri di gradualità e di proporzionalità

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commisurati alle dimensioni, ai requisiti strutturali ed alle specificità settoriali».
*9. 4. (ex 9. 8.) Vignali, Bertolini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: che riferisce semestralmente sullo stato di attuazione dei programmi di competenza di regioni, province e comuni previsti al comma 1, lettera c), numero 2).
9. 5. (ex 9. 10.) Lanzillotta.

ART. 9-bis.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è valutato con le seguenti: comporta una valutazione negativa.
9-bis. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 9-ter.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere i seguenti:

Art. 9-quater.
(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per:
a) l'accelerazione e il completamento, comunque entro il 31 dicembre 2011, dell'attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
b) l'accelerazione e il completamento degli interventi diretti a garantire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
c) l'integrale applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere a cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della stessa o di altre amministrazioni e delle disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che prevedono la completa eliminazione dei certificati e delle autocertificazioni attraverso la condivisione dei dati da parte delle amministrazioni;
d) l'attuazione del principio, già stabilito dal piano di azione per l'e-government del 2000, per il quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
e) la previsione che ogni procedimento amministrativo debba concludersi con una risposta certa, positiva o negativa, entro 30 giorni, salva la facoltà dell'amministrazione procedente, per alcuni procedimenti più complessi, tassativamente elencati, e comunque non superiori a un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione, di fissare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Consulta per la semplificazione, un termine di 60 giorni; e salva la facoltà del Presidente del Consiglio dei ministri di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei Ministri e la Consulta per la semplificazione, in casi eccezionali, comunque non superiori al 10 per cento

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dei procedimenti di competenza di ciascuna amministrazione, termini diversi in ogni caso non eccedenti i 120 giorni;
f) la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti;
g) l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi aggiuntivi introdotti in sede di recepimento di normative europee.

2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1o gennaio 2012.

Art. 9-quinquies.
(Consulta per la semplificazione).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Consulta per la semplificazione, di seguito denominata «Consulta», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni della società civile, del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.
2. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione amministrativa, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.
3. La Consulta, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione da lui delegato, è composta:
a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori e le organizzazioni del terzo settore, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;
b) dai rappresentanti delle istituzioni territoriali su designazione della Conferenza unificata;
c) da un rappresentante designato da ciascun Ministro;
d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

4. Per la partecipazione alla Consulta non sono previsti compensi o rimborsi di spese.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività della Consulta, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente, composta da unità di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri o in posizione di comando scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali.
6. Gli oneri relativi al personale di cui al comma 5 rimangono totalmente a carico delle amministrazioni di provenienza.
7. La Consulta si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni; opera in stretto contatto con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione; valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti; discute i progetti di semplificazione; individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.
8. La Consulta, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.
9-ter. 01. (ex 9. 04. parte ammissibile) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

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Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Misure per la riduzione degli oneri burocratici e da regolazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, nel rispetto dei principi e criteri direttivi elencati negli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche avvalendosi degli strumenti di cui al capo VII del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno o più decreti legislativi recanti le ulteriori misure necessarie per la soppressione di ogni autorizzazione o controllo sulle imprese dotate di certificazione ISO o equivalente, rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, per le attività coperte da tale certificazione, prevedendo per converso l'attivazione di controlli a campione sulla affidabilità e correttezza delle certificazioni ISO o equivalenti.
2. Tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con i principi di cui al comma 1 sono abrogate a far tempo dal 1o gennaio 2012.
9-ter. 02. (ex 9. 05. parte ammissibile) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
*9-ter. 03. (ex 9. 06.) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento

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della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
*9-ter. 04. (ex 9. 07.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Disposizioni in materia di misurazione degli oneri amministrativi ex ante).

1. Le amministrazioni competenti a presentare iniziative normative ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione ed il funzionamento della pubblica amministrazione provvedono, all'atto di presentazione di un provvedimento, ad allegare ai relativi schemi di atti da sottoporre al Consiglio dei ministri, l'elenco di tutti gli oneri informativi, introdotti o eliminati, gravanti sulle imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Per ciascun onere informativo di cui al comma 1 deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. È fatto divieto all'amministrazione proponente di introdurre nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese senza contestualmente assicurare la riduzione o l'eliminazione di altri oneri per un pari importo stimato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 preclude alle amministrazioni proponenti la potestà di sottoporre i provvedimenti di competenza all'approvazione del Consiglio dei ministri.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, ai regolamenti ministeriali o interministeriali nonché ai provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato.
*9-ter. 05. (ex 9. 08.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni

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di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009».
**9-ter. 06. (ex 9. 015.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione in materia di Albo nazionale gestori ambientali).

1. I primi due periodi del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di centocinquanta chilogrammi o centocinquanta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia immediatamente ricevuta di iscrizione. L'iscrizione, effettuata ai sensi del presente comma, decorre dalla data di presentazione della comunicazione e costituisce automatica e contestuale iscrizione al SISTRI ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009».
**9-ter. 07. (ex 9. 018.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione in materia di adempimenti topografici ed ecografici).

1. Al fine di consentire ai Comuni di provvedere, in conformità alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, capi VII e VIII, alla esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici e alle revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti e agli altri adempimenti statistici, è istituito presso il Ministero dell'Interno il servizio di gestione della toponomastica nazionale, che sarà erogato, su richiesta dei Comuni interessati, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e l'Istituto Nazionale di Statistica, da Poste Italiane S.p.A.. Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, sentito il Ministro della Semplificazione Normativa e l'Istituto Nazionale di Statistica, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche della piattaforma e le modalità di corresponsione del prezzo del servizio al fornitore dello stesso.

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2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di cui al precedente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9-ter. 0150. Marinello
(Inammissibile)

ART. 10.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
10. 150. Bernardo

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata con le seguenti: per via telematica.
*10. 1. Giovanelli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata con le seguenti: per via telematica.
*10. 2. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: tramite la posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 48 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: tramite posta elettronica certificata con le seguenti: per via telematica.
*10. 3. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con.
**10. 4. Giovanelli.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con.
**10. 5. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 3, sostituire la parola: sentita con le seguenti: previa intesa con.
**10. 6. Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*10. 7. Giovanelli.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*10. 8. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 4, dopo le parole: Ministro della difesa aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*10. 9. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 5.
**10. 10. Giovanelli.

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Sopprimere il comma 5.
**10. 11. Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 5.
**10. 12. Osvaldo Napoli.

ART. 10-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10-bis.

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. L'amministrazione di cui al comma 7 correda l'AIR degli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri con l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. Per ciascun onere informativo deve essere effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7-ter. L'amministrazione di cui al comma 7 non può introdurre nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese senza corredare l'AIR della dimostrazione di averne ridotti o eliminati altri, anche mediante un nuovo atto normativo, per un pari importo stimato.
7-quater. Gli schemi di atti normativi che non rispettano le disposizioni contenute nei commi 7-bis e 7-ter non possono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei ministri».

2. Il Governo è autorizzato ad adeguare alle disposizioni del presente articolo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170.
10-bis. 1. Zaccaria.

Al comma 2, dopo le parole: costi gravanti sui destinatari aggiungere le seguenti:, valutati con l'applicazione dello «European Standard Cost Model».
10-bis. 2. Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

ART. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 110 del testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché si trovino oltre un chilometro di distanza dalle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione».
11. 150. Zeller, Brugger
(Inammissibile)

ART. 12.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Nel caso in cui l'ufficio non convochi la conferenza di servizi di cui al comma 4 e richieda direttamente gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, alle competenti amministrazioni,

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queste devono esprimere il parere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4-ter. Scaduto il termine di cui al comma 4-bis, il responsabile del procedimento acquista automaticamente la funzione di commissario ad acta e provvede in luogo dell'amministrazione inadempiente, nel termine di quindici giorni».

4. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma 6 è abrogato.
12. 1. (ex 12. 3.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli amministratori regionali e i direttori generali delle ASL rispondono dei danni procurati all'erario per il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1.
17. 1. (ex 17. 1.) Lanzillotta.

ART. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Obbligo di fatturazione elettronica).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché con enti, agenzie, società per azioni a prevalente capitale pubblico e delle società concessionarie di pubblici servizi, deve essere effettuata esclusivamente in via elettronica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque non oltre trenta giorni prima del 1o gennaio 2011, sono definite le norme tecniche e le procedure per l'attuazione del presente articolo nonché il soggetto gestore del processo elettronico di fatturazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 costituiscono per le regioni principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. A decorrere dal 1o aprile 2011 le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.
18. 01. (ex 18. 01.) Lanzillotta.

ART. 19-bis.

Sopprimerlo.
*19-bis. 1. Contento.

Sopprimerlo.
*19-bis. 2. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

Sopprimerlo.
*19-bis. 3. Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 20-bis.

Sopprimerlo.
*20-bis. 150. Marinello.

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Sopprimere il comma 1.
*20-bis. 1. Osvaldo Napoli.

Sopprimere il comma 1.
*20-bis. 2. Tassone, Mantini, Mannino.

Sopprimere il comma 1.
*20-bis. 3. Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).
**20-bis. 4. Osvaldo Napoli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).
**20-bis. 5. Giovanelli.

Al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).
**20-bis. 6. Tassone, Mantini, Manino.

Al comma 2, aggiungere, n fine, la seguente lettera:
f) al comma 10, le parole: «o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6» sono soppresse.
20-bis. 7. Zaccaria.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*20-bis. 8. Osvaldo Napoli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*20-bis. 9. Giovanelli.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*20-bis. 10. Tassone, Mantini, Mannino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.
**20-bis. 11. Osvaldo Napoli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.
**20-bis. 12. Giovanelli.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, anche al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di posta elettronica certificata con analoghi sistemi internazionali.
**20-bis. 13. Tassone, Mantini, Mannino.

ART. 20-ter.

Sopprimerlo.
*20-ter. 1. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

ART. 20-quater.

Sopprimerlo.
20-quater. 1. Rao.

ART. 20-quinquies.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Al comma 3-bis dell'articolo 130 del codice di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «mediante l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «e della posta cartacea»;

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b) dopo le parole «l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario» sono aggiunte le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1».
20-quinquies. 1. Stracquadanio.
(Approvato)

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.
*20-quinquies. 01. (ex 20. 05.) Marchioni, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di rifiuto a rischio infettivo derivanti dalle attività di servizio alle persone).

1. Le imprese che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima sino a 30 Kg/giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende assolto, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la mera compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto. La conservazione viene effettuata presso la sede dell'impresa produttrice.
3. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. L'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, così come previsto dall'articolo 189 del decreto legislativo

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n. 152 del 2006, si intende assolto in quanto i dati sono contenuti nel foglio RT del modello unico del centro di raccolta o smaltimento finale.
*20-quinquies. 02. (ex 20. 06.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Applicazione secondo criteri di proporzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)).

1. Le imprese che producono rifiuti pericolosi in quantità inferiore ad 1 Kg/giorno o 30 Kg/mese o 300 Kg/anno non sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).
2. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).
20-quinquies. 03. (ex 20. 08.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).

1. Al fine di evitare ripetizioni degli accessi delle diverse autorità competenti per la vigilanza sulle medesime materie, le stesse sono tenute a coordinare la propria azione sul territorio.
2. La ripetizione degli accessi presso una attività economica entro sei mesi deve essere motivata.
20-quinquies. 04. (ex 20. 012.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni in materia di attività ispettiva e di vigilanza).

1. Le disposizioni dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano, in quanto compatibili, ai controlli, alle verifiche, alle ispezioni effettuate da tutte le autorità di vigilanza.
20-quinquies. 05. (ex 20. 026.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: « ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente» sono soppresse.
*20-quinquies. 06. (ex 20. 023.) Peluffo, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

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Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti telefonici).

1. Sono abrogati la legge 28 marzo 1991, n. 109 e il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. All'articolo 2, lettera f), del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, le parole: « ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente» sono soppresse.
*20-quinquies. 07. (ex 20. 025.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni di adempimenti tributari).

1. L'articolo 44-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
**20-quinquies. 08. (ex 20. 028.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni di adempimenti tributari).

1. L'articolo 44-bis del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
**20-quinquies. 09. (ex 20. 030.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».
*20-quinquies. 010. (ex 20. 031.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione delle procedure di autorizzazione allo scarico di acque reflue).

1. All'articolo 101, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
«f-bis) provenienti da attività artigianali che rispettano i parametri e le sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto».
*20-quinquies. 011. (ex 20. 032.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006,

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n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono» sono soppresse.
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 114 del 1998.» sono aggiunte le seguenti: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita».
3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: «, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
**20-quinquies. 012 (ex 20. 034.) Sanga, Lulli, Froner, Benamati, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono» sono soppresse.
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 114 del 1998.» sono aggiunte le seguenti: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita».
3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: «, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
**20-quinquies. 013. (ex 20. 036.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazioni in materia di tassa sui rifiuti e loro assimilazione).

1. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole: «del tipo, delle dimensioni economiche ed operative delle attività che li producono» sono soppresse.
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo

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16 gennaio 2008, n. 4, dopo le parole: «del decreto legislativo n. 114 del 1998.» sono aggiunte le seguenti: «Le amministrazioni comunali, su specifica e singola richiesta dell'impresa che svolge attività di produzione, compatibilmente con la capacità gestionale del servizio, hanno la facoltà di autorizzare formalmente l'utilizzo del servizio pubblico per lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani, con riferimento a quelli prodotti nelle sole superfici indicate nella richiesta stessa. Conseguentemente il richiedente è tenuto al pagamento della tariffa stabilita nello specifico regolamento comunale come riportata nella categoria ad esso riferita».
3. All'articolo 238, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono soppresse le parole: «, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali».
**20-quinquies. 014. (ex 20. 037.) Tassone, Mantini, Mannino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art.. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».
*20-quinquies. 015. (ex 20. 038.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di attività di manutenzione).

1. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti».
*20-quinquies. 016. (ex 20. 039.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria

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si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».
**20-quinquies. 017. (ex 20. 041.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art.. 20-sexies.
(Semplificazione in materia di rifiuti derivanti dalla demolizione e costruzione).

1. Il comma 4 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«4. I rifiuti provenienti da attività di edilizia, ristrutturazione, demolizione, pavimentazione, pittura edile, installazione di impianti elettrici e idraulici, nonché da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività».
**20-quinquies. 018. (ex 20. 042.) Vignali, Bertolini.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
*20-quinquies. 019. (ex 20. 044.) Libè, Tassone.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art.. 20-sexies.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
*20-quinquies. 020. (ex 20. 045.) Benamati, Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Dopo l'articolo 20-quinquies, aggiungere il seguente:

Art. 20-sexies.
(Eliminazione di duplicazioni per le attività di installazione di impianti termici civili).

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, è abrogato.
*20-quinquies. 021. (ex 20. 046.) Vignali, Bertolini.

ART. 21-bis.

Sopprimerlo.
*21-bis. 1. Lanzillotta.

Sopprimerlo.
*21-bis. 2. Favia, Donadi, Borghesi.

Sopprimerlo.
*21-bis. 3. Giovanelli, Bressa, Amici, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Vassallo.

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ART. 22-bis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 22-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 476, la lettera i-bis) è abrogata.
22-bis. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Enrico Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 23.

Sopprimerlo.
23. 1. (ex 23. 1.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione aggiungere le seguenti:, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
24. 1. (ex 24. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa con la.
24. 2. (ex 24. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 26.

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a legislazione vigente con le seguenti: di fatto alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
26. 1. (ex 26. 1.) Lanzillotta.

ART. 28.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:
sostituire l'articolo 29 con il seguente:

Art. 29.
(Nuovi principi di semplificazione dell'azione amministrativa).

1. L'attività amministrativa delle amministrazioni statali, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni è soggetta alla legge, sia per gli scopi da essa indicati che per le modalità organizzative, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e dalle disposizioni che disciplinano singoli procedimenti» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali» sono aggiunte le seguenti: «, delle amministrazioni delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni»;
c) all'articolo 2, comma 3, le parole: «non superiori a novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a sessanta giorni»;

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d) all'articolo 2, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione» sono soppresse;
e) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, di cui al comma 9, l'interessato può comunque presentare denuncia di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19-bis»;
f) all'articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. L'inosservanza del termine di conclusione del procedimento di rilascio di atti accertativi delle qualità della persona integra la fattispecie del reato di omissione di atti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 328 del codice penale»;
g) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, le parole: «, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2» sono soppresse;
h) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La motivazione è richiesta in forma di relazione introduttiva per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale»;
i) all'articolo 13, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della semplificazione della partecipazione, di cui agli articoli 9 e 10, i comuni indicono l'udienza pubblica, di durata non superiore a 24 ore, disciplinata con proprio regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
l) all'articolo 17, comma 1, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
m) all'articolo 17, il comma 2 è abrogato;
n) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:

Art. 19-bis.
(Dichiarazione di inizio attività e atto di auto amministrazione).

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione del procedimento, previsti dalla presente legge, l'interessato può presentare dichiarazione di inizio attività, corredata da autocertificazioni, attestazioni e da una relazione asseverata da un professionista abilitato che attesta il possesso dei requisiti richiesti e la conformità della domanda di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nullaosta comunque denominato, alle norme di legge, regolamentari e agli atti amministrativi.
2. L'attività oggetto della dichiarazione, con le attestazioni e i certificati indicati, può essere iniziata, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione all'amministrazione competente, con esclusione delle attività di competenza delle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e ai tributi e fisco.
3. L'amministrazione competente procede ai controlli e agli eventuali atti di autotutela, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, comma 3".
sostituire il titolo del Capo III con il seguente:

Capo III
NUOVI TERMINI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
28. 1. (vedi 28. 1, 29. 1. e 30. 6.) Mantini, Tassone.

Al comma 2, sostituire le parole: individuano puntualmente le disposizioni con le seguenti: dovranno adeguarsi alle disposizioni.

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Conseguentemente, al medesimo articolo 28, comma 2, sostituire le parole: e quelle che attengono con le seguenti: e a quelle che attengono.
28. 100. Bressa

Al comma 2, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano puntualmente le disposizioni con le seguenti: Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si procede a una ricognizione delle disposizioni.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire le parole: e quelle che attengono con le seguenti: e a quelle che attengono.
28. 100. (Nuova formulazione) Bressa.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: i diritti civili e sociali aggiungere le seguenti:, in materia di trasparenza amministrativa, efficienza ed efficacia delle prestazioni.
28. 2. (ex 28. 2.) Lanzillotta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano l'impatto finanziario connesso al conseguimento dei predetti standard su tutto il territorio nazionale.
28. 3. (ex 28. 3.) Lanzillotta.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
28. 4. (ex 28. 5.) Lanzillotta.

ART. 29.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: di incentivazione finanziaria
29. 150. Bernardo

Al comma 1, lettera d-bis), sopprimere le parole da:, ove non ricorrano fino a: discipline imperative,
29. 1. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente:
d-ter) garantire la completa attuazione dei progetti di dematerializzazione dei documenti e delle procedure, di interoperabilità dei sistemi informativi e di condivisione delle banche dati fra tutte le amministrazioni pubbliche, già previsti dalle norme vigenti, anche prevedendo la nomina di commissari ad acta per le amministrazioni inadempienti;
29. 2. (ex 29. 5.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,
*29. 3. (ex 29. 6.) Favia, Donadi, Barbato.

Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,
*29. 4. (ex 29. 7.) Tassone, Mannino.

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Al comma 1, lettera e), premettere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai regolamenti attuativi,
*29. 5. (ex 29. 8.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti:, assicurare l'interoperatività dei sistemi informatici tramite la modalità della cooperazione applicativa.
29. 6. (ex 29. 9.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) garantire il completamento degli interventi diretti a consentire l'accesso on line ai servizi pubblici, in virtù del quale i cittadini e le imprese hanno il diritto, sancito dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le amministrazioni pubbliche;
29. 7. (ex 29. 10.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale con le seguenti: l'esercizio a tutti, senza obbligo di motivazione, del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'effettività dell'accesso tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quali principi generali.
29. 8. (vedi 29. 11.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole:, stabilendo il principio generale della loro inderogabilità in via convenzionale.
29. 9. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:
s) prevedere adeguate forme di valutazione civica relativa ai risultati dell'azione della Pubblica amministrazione;
t) prevedere che dei nuclei di valutazione, aventi il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, facciano parte in qualità di componenti rappresentanti qualificati delle associazioni di cittadini.
29. 10. (ex 29. 18.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:
s) prevedere il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione dei regolamenti attuativi di disposizioni relative alla pubblica amministrazione e in particolare concernenti misure di semplificazione di competenza dei ministeri inadempienti.
29. 11. (ex 29. 22.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

ART. 30.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge con le seguenti: trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
30. 1. (ex 30. 1.) Bressa, Giovanelli, Amici, Vassallo.

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Al comma 1, alinea, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
30. 2. (ex 30. 2.) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche.
30. 3. (ex 30. 4.) Mantini, Tassone.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine della lettera.
30. 4. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sostanziale.
*30. 5. Mantini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: e sostanziale.
*30. 6. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: giuridica,
30. 7. Favia, Donadi, Borghesi.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*30. 8. Mantini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*30. 9. Favia, Donadi, Borghesi.

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ALLEGATO 3

5-02242 Rossa: Accesso ai documenti non più coperti da segreto di Stato.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'atto di sindacato ispettivo presentato dall'onorevole Rossa, concernente la normativa sul segreto di Stato, si fa presente che la legge n. 124 del 2007 ha innovato la materia del segreto di Stato, introducendo, tra l'altro (articolo 39), l'istituto dell'accesso agli atti già coperti da segreto e demandando ad un apposito regolamento l'individuazione della normativa di dettaglio.
Alle nuove disposizioni legislative è stata data attuazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2008 che, in particolare, ha specificato, all'articolo 10, i criteri in base ai quali valutare la sussistenza di un interesse qualificato in capo al richiedente, ai fini del riscontro all'istanza.
Sulla base di tali criteri sono state esaminate e trattate, ai fini dei conseguenti riscontri, le richieste di accesso formulate ai sensi della nuova normativa.
Com'è noto, peraltro, talune criticità, evidenziatesi nella fase di applicazione della disciplina, hanno reso opportuno un approfondimento della materia, al fine di pervenire alla chiarificazione interpretativa e all'affinamento delle disposizioni di riferimento.
È stata, pertanto, istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2008, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita Commissione che si è avvalsa del contributo dei Vertici degli Organismi, ascoltati nel corso di mirate audizioni, la cui attività è stata prorogata, con decreto del 18 settembre 2009, fino al 30 giugno 2010.
Dei lavori della Commissione, il Sottosegretario di Stato - Autorità delegata - ha riferito al Comitato parlamentare di controllo, Organo privilegiato di interlocuzione del Sistema di informazione per la sicurezza, nel corso di una audizione tenutasi in data 15 dicembre 2009.
Nel frattempo la Commissione ha continuato a valutare le istanze formulate ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 124 del 2007.