CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 MAGGIO 2010

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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e abb., recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento», quale risultante dagli emendamenti approvati;
considerato che tale proposta di legge appare volta, principalmente, a garantire al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. La diagnosi di DSA è effettuata dal neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o dallo psicologo clinico nell'ambito delle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Nelle regioni in cui non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, la diagnosi può essere effettuata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, da specialisti che operano in strutture a tal fine accreditate»;
b) all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) favorire adeguati percorsi didattici riabilitativi»;
c) all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, segnalare alle famiglie interessate, qualora non ne siano già a conoscenza, i casi sospetti di DSA degli studenti. La segnalazione non costituisce diagnosi di DSA»;
d) modificare il titolo della proposta, al fine di precisare che essa reca norme in materia di disturbi specifici di apprendimento «in ambito scolastico».

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento - C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3402 Governo e abb., approvato dal Senato: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento»,
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 14 è necessario evidenziare che il permesso di soggiorno previsto dalla Convenzione deve essere assimilato a quello previsto dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 al fine di evitare che tale diritto possa essere interpretato in maniera estensiva senza la garanzia di un adeguato sistema di controlli atto a certificare la veridicità e la sussistenza dei presupposti necessari per poter richiedere la temporanea regolarizzazione dello straniero.

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ALLEGATO 3

5-02359 Nunzio Francesco Testa: Programmi di screening mammografici.

TESTO DELLA RISPOSTA

I programmi di screening sono inclusi dal 2001 nei Livelli Essenziali di Assistenza: tuttavia nel 2006 circa un quinto della popolazione target non aveva potuto usufruire dello screening mammografico.
Peraltro, i dati di attività raccolti indicano che nel nostro Paese è in atto una importante estensione dei programmi di screening, anche se gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti del tutto.
Il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, con decreto ministeriale 2 dicembre 2004, ha approvato il Piano Nazionale Screening (del cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto) e la relativa ripartizione dei finanziamenti, finalizzati a migliorare l'infrastruttura regionale degli screening: capacità di pianificare, sistemi informativi, formazione, coordinamento.
La necessità di garantire la massima diffusione degli screening, ha portato, altresì, alla definizione del Piano Nazionale Screening 2007-2009.
Il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 è in corso di definizione nelle competenti sedi istituzionali. A livello tecnico, il Ministero della salute e le Regioni hanno concordato sull'importanza di diffondere ulteriormente, migliorare e innovare i programmi organizzati di screening: in tale direzione sono stati identificati i seguenti obiettivi:
riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e del carcinoma del colon-retto (da valutare su dati dei Registri tumori);
potenziamento e miglioramento dei programmi di screening organizzati, per ca. cervice, ca. mammario, ca. colon-retto, che verifichino adesione e parametri di qualità;
gestione del sistema informativo e di valutazione (tramite il Nuovo Sistema Informativo Sanitario - NSIS e l'Osservatorio nazionale screening);
supporto alla programmazione regionale (tramite l'Osservatorio nazionale screening);
realizzazione dell'accreditamento per funzioni dei programmi organizzati di screening e definizione di criteri di accreditamento per i centri di approfondimento e terapia;
estensione dei programmi di screening;
promozione del coinvolgimento dei soggetti fragili che non aderiscono ai programmi di screening oncologici;
definizione di percorsi articolati per rischio individuale (rischio per familiarità);
realizzazione di programmi di sorveglianza per casi di storia neoplastica;
estensione dei Registri tumori e istituzione dei Registri tumori regionali;
sostenibilità dei programmi di popolazione per lo screening del cancro di mammella, cervice uterina e colon retto;
reingegnerizzazione dello screening opportunistico, valutazione dei dati sullo screening spontaneo e predisposizione di progetti che ne verifichino la qualità ed adeguatezza;
definizione di protocolli e percorsi per chi si sottopone spontaneamente a screening previsti su scala nazionale;

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innovazione screening cancro mammella mediante:
1. monitoraggio e valutazione in continuo delle evidenze scientifiche emergenti per l'utilizzo di innovazioni tecnologiche;
2. definizione di percorsi articolati per rischio individuale (familiarità ed ereditarietà, terapia ormonale sostitutiva).

Rientrano tra le competenze delle Amministrazioni regionali e locali la decisione e la possibilità di adottare specifici progetti di supporto e percorsi assistenziali agevolati; tuttavia, nell'ambito degli stessi progetti di screening, in caso di risultato positivo all'esame mammografico, sono previste in esenzione tutte le prestazioni per l'approfondimento diagnostico di II livello.
In merito alla richiesta di considerare il tumore alla mammella una «patologia sociale», si segnala che tale riconoscimento non è più attuale e che ad esso non conseguirebbe alcun effetto, in quanto la normativa di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249) non è più vigente.
Lo stato di avanzamento dei programmi regionali dello screening mammografico è disponibile, alla data del 31 dicembre 2008, per i principali dati di popolazione invitata e soggetti aderenti; a tal riguardo si intende, come soggetti aderenti, coloro che entrano nell'intero percorso diagnostico, ed eventualmente terapeutico, nei quale è articolato il programma di screening.
I dati presentati (metto a disposizione la relativa tabella) sono una sintesi di quelli raccolti annualmente e si riferiscono al periodo 2004-2007, per il quale sono disponibili tutti i risultati conseguenti al test di screening positivo. Solo per l'adesione è riportato il risultato anche per l'anno 2008.
Confrontando i due bienni si registra un incremento del numero di donne italiane invitate ad effettuare una mammografia, che passano da poco più di 3 milioni e mezzo a oltre 4 milioni. L'adesione all'invito è stabile nei due periodi (57 per cento). Se si considerano i dati del solo 2008 si osserva ancora un piccolo incremento del numero di donne invitate e un andamento sostanzialmente simile della partecipazione che si conferma più alta nelle due classi centrali.
Ogni 100 donne esaminate, circa 6 vengono chiamate a effettuare un supplemento di indagine (solitamente una seconda mammografia, un'ecografia e una visita clinica) e 2 vengono sottoposte anche ad un esame citologico o bioptico.
Il numero di carcinomi diagnosticati allo screening supera le 11.000 unità, nel biennio 2006-2007 (contro circa 1.900 lesioni benigne), con un tasso di identificazione dei tumori stabile nei due periodi: circa 5 casi ogni 1000 donne sottoposte a screening.

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L'ulteriore tabella che pongo a disposizione, presenta i dati per macroaree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole: appare chiaro lo scollamento tra i ri sultati del Nord e Centro Italia rispetto a quelli delle zone meridionali e insulari.
Il divario riguarda sia il numero di inviti (nel Sud l'attivazione dei programmi è molto più recente e incompleta rispetto al resto del Paese), sia la qualità degli indicatori presi in considerazione.
Anche se gli andamenti si mantengono stabili nel tempo per tutte e tre le aree, il Sud presenta circa un 15-25 per cento di adesione in meno rispetto al Centro-Nord, non riuscendo mai a raggiungere la soglia di accettabilità. Anche il numero di donne richiamate al secondo livello, il tasso di identificazione dei tumori e la percentuale di donne con lesioni piccole, sottoposte a trattamento chirurgico conservativo, presentano lo stesso divario se confrontati con i dati delle aree del Centro-Nord.

Da ultimo lascio agli atti della Commissione due tabelle che rendono ragione dei dati per singola Regione dello screening mammografico, per l'anno 2007.

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ALLEGATO 4

5-02903 Livia Turco e Burtone: Rispetto delle procedure sulla importazione ed esportazione dei tessuti muscolo-scheletrici

TESTO DELLA RISPOSTA

In via preliminare mi sembra opportuno ricordare l'assetto normativo all'interno del quale deve essere collocata la materia dell'importazione ed esportazione di organi e tessuti, e, particolarmente, del tessuto muscolo scheletrico.
Il decreto ministeriale 2 dicembre 2004 «modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti» è stato adottato nel rispetto dell'articolo 19, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91, recante «disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti», prima dunque dell'attuazione da parte dell'Unione Europea delle politiche di armonizzazione delle legislazioni in tema di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane», ha garantito l'armonizzazione della legislazione alle disposizioni dell'Unione Europea rispetto alla Direttiva 2004/23/CE. Da ultimo il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 ha recepito le Direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE in materia di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umane.
Nel merito della questione posta e in tema di importazione ed esportazione, l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 191/2007 rinvia ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la fissazione di tutte le misure necessarie per garantire che ogni importazione di tessuti e cellule da Paesi terzi sia effettuata da istituti dei tessuti accreditati, o designati, o autorizzati, o titolari di licenza, ai fini dello svolgimento delle proprie attività e che sia garantita la tracciabilità del percorso donatore ricevente. La norma sopra richiamata oltre ad elencare i requisiti indicati, dispone che, la banca destinata ad importare il tessuto, debba assicurare che il medesimo sia conforme a norme di qualità e sicurezza equivalenti a quelle fissate dalla normativa vigente.
Ciò premesso, comunico che il decreto citato è stato già predisposto ed è all'esame del Consiglio superiore di sanità.
Anticipo inoltre che il decreto, in conformità con le disposizioni della legge, dispone che il singolo soggetto non possa rivolgersi direttamente alla banca pubblica o privata estera, ma che debba inoltrare la propria richiesta alla banca dei tessuti di riferimento nella Regione di appartenenza. Sarà dunque la Banca dei tessuti a provvedere al reperimento del tessuto quando essa stessa non ne sia in possesso. Nel reperimento del tessuto la Banca potrà verificarne la disponibilità sul territorio nazionale attraverso l'accesso ad un archivio nazionale informatizzato aggiornato dalle banche dei tessuti italiane.