CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abbinate)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenze il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 e abbinata;
rilevato che la legge n. 162 del 2009, già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1 comma 3);
sottolineato altresì con riferimento all'articolo 2 che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;
segnalato che con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. Occorre sopprimere l'articolo 2 e raccordare le finalità indicate all'articolo 1 del provvedimento con le iniziative già disciplinate dalla legge n. 162 del 2009;
2. Nel caso in cui non venisse accolta la condizione sub 1, all'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere, infine, il seguente periodo «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative»
3. All'articolo 2, dopo il comma 2, è necessario aggiungere un comma 3, del seguente tenore: «Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
4. All'articolo 3, al comma 1, occorre sostituire le parole «il Ministero della difesa istituisce» con le seguenti «Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà (Nuovo testo C. 2596 Di Stanislao ed abbinate)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2596 Di Stanislao e abbinata, concernente «Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
rilevato che la legge n. 162 del 2009, già prevede, con formulazioni dal contenuto ampio ed analitico (e quindi potenzialmente comprensivo delle iniziative previste dall'articolo 2 del provvedimento in esame), iniziative delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2) e premi ai lavori degli studenti (articolo 1, comma 3);
sottolineato altresì, con riferimento all'articolo 2, che occorre prevedere un espresso collegamento con i compiti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, che si occupa della tutela e della valorizzazione anche dei molti monumenti, diffusi sul territorio nazionale, aventi un significato identitario e simbolico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà;
segnalato che, con riferimento al premio nazionale di cui all'articolo 3, occorre prevedere che la sua istituzione (una volta che sia stata messa a punto la proposta da parte dell'apposito comitato di esperti) venga demandata al Ministro della difesa (anziché, genericamente, al Ministero), e che il decreto istitutivo individui anche il contenuto del premio e le modalità di conferimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 2, comma 2, occorre aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e favorisce a tal fine le opportune iniziative»;
2. All'articolo 2, dopo il comma 2, è necessario aggiungere il seguente comma: «3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove e favorisce, in collegamento con le iniziative di cui ai commi precedenti, azioni di valorizzazione dei beni culturali aventi un interesse storico specificamente attinente alla cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà»;
3. All'articolo 3, al comma 1, occorre sostituire le parole «il Ministero della difesa istituisce» con le seguenti: «Con decreto del Ministro della difesa, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito e disciplinato».

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ALLEGATO 3

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie C. 2131 (approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato) e abbinate C. 1192 Siliquini e C. 2317 Evangelisti.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti:
a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi;
b) l'accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione;
c) la disciplina dello svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.