CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2010
326.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 148

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196);
condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;
considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;
rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato concorre a garantire il debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo stock del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;
attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo a consolidare nell'ordinamento il principio secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;
considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla destinazione

Pag. 149

dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;
ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;
rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;
ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;
preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;
rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;
considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;
rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Agli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267non possono essere attribuiti beni ai sensi del presente decreto legislativo;
all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e comunitarie di settore con le seguenti: e dalle norme

Pag. 150

comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: sono determinati criteri e tempi fino a: in funzione della riduzione, con le seguenti: sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.
5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto legislativo, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
6. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta»;
e con le seguenti osservazioni:
nella definizione delle procedure di attribuzione dei beni di cui all'articolo 3 dello schema, si tenga conto della necessità di individuare forme idonee alla effettiva valorizzazione dei beni medesimi, valutando l'opportunità di prevedere che gli enti richiedenti indichino analiticamente le finalità della richiesta e i relativi progetti di valorizzazione, da esaminare tenendo conto anche delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità finanziarie degli enti stessi, nonché appropriati strumenti di verifica a posteriori dell'adempimento degli impegni assunti, introducendo rimedi sanzionatori;

Pag. 151

venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provinciale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;
si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione.».

Pag. 152

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196

PARERE APPROVATO

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196);
condivise le finalità del provvedimento, che intende fornire un significativo impulso alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto la sua attribuzione agli enti territoriali costituisce un valido incentivo per una sua più efficiente gestione, in grado di produrre ricchezza e benefici per le collettività territoriali stesse, responsabilizzando inoltre gli amministratori locali;
considerato che le richiamate finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico richiedono che l'utilizzo dei beni, ed in particolare del demanio idrico e marittimo, avvenga nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza e assicurando condizioni di competitività nell'esercizio delle attività economiche;
rilevato che, su un piano generale, il patrimonio immobiliare dello Stato concorre a garantire il debito pubblico, in quanto tali immobili risultano iscritti nell'attivo del conto patrimoniale dello Stato, a fronte del passivo, costituito dallo stock del debito pubblico relativo alle amministrazioni centrali;
attesa la necessità che il presente provvedimento tenga conto dell'esigenza di garantire il debito pubblico, contribuendo a consolidare nell'ordinamento il principio secondo il quale il medesimo debito è questione che investe tutti gli enti che costituiscono la Repubblica ai sensi dell'articolo 114, primo comma, della Costituzione;
ritenuto che occorre individuare procedure di attribuzione dei beni medesimi, assicurando, da un lato, che l'individuazione dei beni da trasferire alle collettività locali sia realizzata attraverso forme adeguate di concertazione tra i livelli di governo e, dall'altro, che l'attribuzione degli stessi avvenga con modalità tali da garantire un'effettiva valorizzazione dei beni trasferiti, evitando oneri impropri ed usi non produttivi dei beni medesimi, anche a garanzia del debito pubblico;
considerata inoltre a tal fine l'opportunità di escludere dal novero degli enti assegnatari dei beni gli enti locali in lo stato di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
rilevato, al riguardo, che l'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del patrimonio immobiliare dello Stato siano destinati alla riduzione del debito e che, pertanto, i relativi proventi siano conferiti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
constatato che lo schema di decreto non reca indicazioni in ordine alla destinazione

Pag. 153

dei proventi derivanti dalla eventuale alienazione degli immobili attribuiti agli enti territoriali;
ritenuto necessario, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, preservare gli equilibri di bilancio e contribuire al risanamento dei conti pubblici, prevedendo che l'attribuzione degli immobili statali agli enti territoriali non pregiudichi la possibilità di incidere in senso riduttivo sulla consistenza del debito pubblico e, conseguentemente, sui relativi oneri di gestione;
rilevata, in questo contesto, l'esigenza che le risorse nette derivanti agli enti territoriali dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio loro attribuito e quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti siano acquisite in misura prevalente dall'ente territoriale interessato e destinate alla riduzione del debito dell'ente medesimo e, solo in assenza del debito o, comunque, per la parte eccedente il debito stesso, possano essere utilizzate con finalità di copertura delle spese per investimenti, escludendo in ogni caso la loro destinazione a spese di parte corrente;
ritenuto, altresì, necessario assicurare che una quota delle risorse rivenienti da tali alienazioni sia, comunque, destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432;
rilevata l'esigenza di introdurre meccanismi procedurali volti a garantire che, nelle eventuali operazioni di dismissione da parte degli enti territoriali degli immobili ad essi trasferiti, siano pattuiti corrispettivi per l'alienazione congrui rispetto al valore dei beni stessi;
preso atto della scelta dello schema di prevedere una riduzione delle risorse spettanti agli enti territoriali destinatari dei beni trasferiti in misura corrispondente ai proventi derivanti allo Stato dai beni oggetto del trasferimento;
rilevata, tuttavia, la necessità di garantire in modo certo la contestualità tra la riduzione delle entrate erariali derivanti dai beni trasferiti, da un lato, e la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo a Regioni ed enti locali;
considerato inoltre necessario garantire agli enti territoriali la possibilità di sostenere le spese necessarie alla gestione e alla manutenzione dei beni oggetto di trasferimento, escludendo al contempo l'insorgere di maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, in ragione di possibili duplicazioni delle spese dovute alla presenza nel bilancio delle amministrazioni centrali di stanziamenti destinati alla gestione dei beni trasferiti;
rilevato che, ai fini di assicurare un'efficace attuazione del provvedimento in esame, dovrà essere completato quanto prima il censimento dei fabbisogni allocativi disciplinati dall'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
ritenuto che i successivi schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe di cui alla legge n. 42 del 2009, destinati verosimilmente a presentare una maggiore complessità sotto il profilo finanziario, dovranno essere corredati da relazioni tecniche pienamente conformi alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 196 del 2009;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 2, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.»;
all'articolo 4, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e comunitarie di settore con le seguenti: e dalle norme

Pag. 154

comunitarie di settore, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»;
all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: sono determinati criteri e tempi fino a: in funzione della riduzione, con le seguenti: sono determinate le modalità per ridurre, a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente ed in misura pari alla riduzione;
all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
3. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del presente decreto non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai trasferimenti dei beni immobili di cui al presente decreto legislativo, è assicurata la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.
5. Le risorse nette derivanti a ciascuna Regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito ai sensi del presente decreto legislativo, nonché quelle derivanti dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti, sono acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al settantacinque per cento delle stesse. Le predette risorse sono destinate alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La residua quota del venticinque per cento è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le Regioni ed il Ministro per le riforme per il federalismo, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
6. Ciascuna Regione o ente locale può procedere all'alienazione di immobili loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo previa attestazione della congruità del valore del bene da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze. L'attestazione è resa entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta»;
e con le seguenti osservazioni:
nella definizione delle procedure di attribuzione dei beni di cui all'articolo 3 dello schema, si tenga conto della necessità di individuare forme idonee alla effettiva valorizzazione dei beni medesimi, valutando l'opportunità di prevedere che gli enti richiedenti indichino analiticamente le finalità della richiesta e i relativi progetti di valorizzazione, da esaminare tenendo conto anche delle esigenze, delle dimensioni e delle capacità finanziarie degli enti stessi, nonché appropriati strumenti di verifica a posteriori dell'adempimento degli impegni assunti, introducendo rimedi sanzionatori;
venga previsto che, nell'ambito delle procedure volte all'individuazione dei beni

Pag. 155

da escludere dai trasferimenti, abbia luogo, a livello provinciale, una fase di concertazione tra i diversi livelli di governo potenzialmente interessati, al fine di garantire la migliore utilizzazione del patrimonio pubblico;
si valuti l'opportunità di prevedere, al fine di meglio garantire la certezza delle posizioni giuridiche, un'apposita procedura, eventualmente anche attraverso la redazione di un verbale di consegna, per la immissione nel possesso effettivo dei beni, che possa costituire il titolo in base al quale effettuare la trascrizione.»
valuti il Governo l'opportunità di introdurre una disciplina volta a prevedere che le regioni riconoscano ai comuni, sulla base di apposite intese, una quota dei proventi dei canoni corrisposti per l'utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle funzioni amministrative esercitate in materia dai comuni medesimi
valuti il Governo l'opportunità di una legislazione quadro in materia di canoni concessori che, sulla base del principio di concorrenza e dell'uso dello strumento della gara con procedure competitive e trasparenti, garantisca l'interesse pubblico generale, la tutela degli investimenti effettuati e la promozione di ulteriori investimenti, parametrando la durata, i criteri di rilascio e di revoca allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività imprenditoriali considerate fondamentali per lo sviluppo turistico del paese;
valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela della concorrenza, ai soggetti privati che utilizzino beni immobili trasferiti agli enti territoriali da almeno cinque anni a titolo oneroso e risultino in regola con i relativi pagamenti sia riconosciuto il diritto di prelazione;
valuti il Governo l'opportunità di predisporre, nei tempi più brevi consentiti, l'elenco dei beni da trasferire e di comunicare alle Camere, eventualmente anche congiuntamente alla Relazione di cui all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, della legge n. 42 del 2009, le minori spese stimate conseguenti all'attribuzione dei beni di cui al presente provvedimento.».

Pag. 156

ALLEGATO 3

Pag. 157

Pag. 158

Pag. 159

Pag. 160

Pag. 161

Pag. 162

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
Atto n 197.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Al fine di escludere effetti onerosi per la finanza pubblica, in relazione all'articolo 7 del decreto legislativo in oggetto (che istituisce il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto), si rappresenta quanto segue.
Per quanto attiene alla mancata individuazione espressa delle fonti di finanziamento del Registro nella disposizione in commento, si fa presente che l'articolo 7, al comma 2 rinvia all'articolo 3 dello stesso decreto che, al comma 5 precisa: «per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Dal rinvio operato si può evincere che non sono necessarie ulteriori risorse per la tenuta del Registro nazionale. Qualora, tuttavia, la disposizione non risultasse comunque sufficientemente chiara, si può intervenire inserendo una espressa clausola di invarianza finanziaria.
Da un punto di vista operativo, la tenuta del Registro da parte del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, consiste nell'archiviazione e raccolta della documentazione relativa alle varietà di piante da frutta i cui materiali di propagazione sono soggetti al controllo qualitativo al fine di garantire il consumatore finale: il frutticoltore. La documentazione da conservare, cartacea e/o informatizzata, è attualmente già presente presso il Servizio fitosanitario poiché fin dal 1991 esiste un Servizio nazionale di certificazione volontaria dei materiali di propagazione delle specie arboree ed arbustive da frutto, peraltro riorganizzato nel 2003 per allinearsi alla nuova assegnazione delle competenze in materia agricola tra Stato e Regioni.
Tutto ciò premesso, si ribadisce che il Registro attuale non necessita di fonti di finanziamento in quanto realizzabile con le risorse disponibili per l'attività ordinaria del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole.
Per quanto riguarda, invece, l'abrogazione - disposta dallo stesso articolo 7 in commento dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996, si segnala che la stessa non comporta modifiche onerose a carico della finanza pubblica. Infatti, il precedente assetto di competenze è rimasto praticamente invariato.
Quando è stato istituito il servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289) si prevedeva una conservazione centralizzata delle piante di origine del materiale da certificare, presso gli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria del Ministero delle politiche agricole, come peraltro specificato nel decreto citato.
Di fatto, tuttavia, la certificazione nazionale iniziò attraverso l'aggregazione di sistemi di certificazione regionali già operanti

Pag. 163

e dotati delle strutture di conservazione delle piante di origine del sistema di certificazione.
Quando venne recepita la direttiva 92/34/CEE (con il decreto del Presidente della Repubblica 697/96) si era ancora dell'idea di una centralizzazione, sotto la responsabilità del Ministero delle politiche agricole, della conservazione, in ambiente protetto, delle piante di origine; pertanto il Registro nazionale delle varietà doveva essere costituito, analogamente a quello della vite, da una parte documentale (presso la sede ministeriale) e da una parte «di campo» consistente nelle piante conservate (presso i cosiddetti IRSA).
Al fine reperire le risorse per istituire un sistema centralizzato di conservazione delle piante, fu lasciata aperta la possibilità di istituire tariffe; queste, tuttavia, non furono mai attivate perché la conservazione delle piante (onerosa) è sempre rimasta una competenza svolta dai centri già operanti presso le Regioni e comunque finanziata dai vivaisti medesimi, mentre la raccolta della documentazione delle varietà iscritte è stata svolta dal Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole nell'ambito della sua attività ordinaria.
A seguito della riorganizzazione del Servizio nazionale di certificazione, avvenuta con decreto ministeriale 14 luglio 2003, viene chiaramente indicato (all'articolo 14) che presso il Ministero è stato istituito il Registro nazionale senza oneri a carico dello Stato, in quanto al Ministero resta la competenza del coordinamento nazionale e del «collegamento» con l'Unione Europea, mentre la parte operativa o «di campo» rimane di competenza regionale.
Peraltro, eventuali oneri legati alla conservazione ed alla premoltiplicazione vengono (all'articolo 16 del medesimo decreto) posti a carico degli interessati (i vivaisti) e da questi versati direttamente agli enti o alle istituzioni eroganti il servizio.