CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 278

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00922 Negro: Iniziative per fronteggiare il fenomeno dei danni provocati dalle nutrie e per il loro inserimento tra le specie cacciabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i gravi danni arrecati dalle nutrie, specie molto diffusa in tutto il territorio padano, non solo alle colture agricole, ma anche all'ambiente, a causa dell'erosione dei corsi d'acqua e dei canali di irrigazione, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che la legge venatoria nazionale n. 157 del 1992 ha ipotizzato gli strumenti atti a combattere le situazioni analoghe a quella segnalata dall'interrogazione.
In particolare, ci si riferisce all'articolo 26, che prevede la costituzione, a cura delle regioni, di un fondo per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, causati alla produzione agricola e al pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta.
Parimenti, si fa riferimento anche alla disciplina relativa al controllo della fauna selvatica, introdotta dagli articoli 19 e 19-bis della predetta legge nazionale.
Infine, è esclusa la possibilità di introdurre la specie in questione tra quelle cacciabili ai sensi dell'articolo 18 della legge quadro n. 157, in quanto non compresa nell'elenco comunitario delle specie cacciabili.
Inoltre, si fa presente che l'ISPRA ha elaborato linee guida per il controllo della nutria, che sono consultabili, da chiunque abbia interesse, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le pubblicazioni dei «Quaderni di Conservazione della Natura», al numero 5.
La citata collana «Quaderni di Conservazione della Natura» nasce dalla collaborazione instaurata tra la Direzione Conservazione della natura del predetto Ministero e lo stesso Istituto e persegue lo scopo di divulgare le strategia di tutela e gestione del patrimonio faunistico nazionale.
In particolare, il numero 5 di tale collana è dedicato all'individuazione di linee guida per il controllo della nutria, ove, tra l'altro, si affrontano i problemi collegati alla gestione della specie in un capitolo ad hoc articolato sui seguenti temi: «Sistemi di prevenzione dei danni; Tecniche di controllo numerico; Smaltimento delle carcasse; Competenze; Eradicazione o controllo numerico?; Proposte».

Pag. 279

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01597 Zazzera: Rapporti tra l'Istituto sperimentale di viticoltura di Turi e un imprenditore agricolo di Agro di Taranto.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.
Il signor De Quarto, proprietario di un'azienda agricola (di uva da tavola), si rivolse all'allora Sezione Operativa Periferica di Turi (di cui il professor Liuni è stato Direttore pro-tempore fino al 2001) appartenente all'Istituto di viticoltura di Conegliano, per avere dei suggerimenti tecnici innovativi da parte degli esperti dell'Istituto.
L'Istituto propose quindi l'applicazione di quella che all'epoca dei fatti (anni '90) era una tecnica innovativa (la coltivazione protetta) e che avrebbe potuto dare all'azienda un vantaggio competitivo con riflessi positivi in termini economici e di miglioramento qualitativo del prodotto, tanto che tale tecnica divenne sempre più conosciuta ed applicata a livello internazionale.
L'Istituto propose, come ulteriore innovazione tecnologica, l'applicazione di due coperture (un telo in materiale plastico lungo il filare e una rete sopra al telo, trasversale al filare, con funzione «frangivento» a maggior protezione della copertura in plastica).
L'azienda agricola si rivolse ad un fornitore (Retiplast) per la fornitura delle reti ed instaurò un rapporto diretto col fornitore stesso.
Per quanto premesso e verificato si osserva quanto segue:
1. Il rapporto tra l'azienda e l'Istituto non ha previsto da parte di nessuna delle parti un impegno finanziario (trattandosi di una richiesta e fornitura di suggerimenti tecnici da applicare in azienda) o una partecipazione diretta dell'azienda in progetti finanziati da questo Ministero e, pertanto, non si è correttamente ravvisata la necessità, da entrambe le parti, di regolare i rapporti attraverso forme contrattuali;
2. L'Istituto ha dato dei suggerimenti validi e innovativi, come dimostrato dalla diffusione a livello internazionale della pratica suggerita;
3. L'Istituto non è entrato nel merito dei rapporti diretti tra azienda e fornitore delle rete, non essendo suo compito; pertanto, la Sezione di Turi non può essere ritenuta responsabile degli accordi presi tra le parti, né della disattesa di tali accordi;
4. La lettera cui si fa genericamente riferimento, datata 30 aprile 1994, rappresenta una prassi consolidata da parte di enti che fanno ricerca che ha il duplice scopo di divulgare presso i portatori di interesse e principali fruitori della ricerca pubblica (in questo caso specifico i produttori di uve da tavola) in merito ai risultati ottenuti da una sperimentazione e avere dei feedback utili a migliorare la ricerca stessa, in un'ottica di reciproco scambio di know how tra ricercatori e produttori.

Per quanto sopra, questo Ministero non poteva e non può assumere iniziative come quelle indicate nella interrogazione citata in oggetto.

Pag. 280

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02079 Mario Pepe (PD): Iniziative per il rilancio dell'agricoltura nel Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.
In primo luogo si sottolinea l'impegno di questo Ministero per il sostegno delle imprese agricole specie nell'attuale fase di difficoltà economica.
In particolare, si evidenzia l'opportunità legata all'innalzamento del tetto dei contributi de minimis a 15.000 euro che ha ottenuto parere positivo in sede comunitaria per l'anno 2010. Tale risultato potrà sostenere interventi di urgenza anche attraverso i Piani di sviluppo rurale (PSR).
Si sottolinea, inoltre, l'attenzione alle problematiche settoriali sostenute, in accordo con le regioni, attraverso i tavoli di filiera ed i piani di settore, dal settore del latte a quello dei cereali, dai suini all'olio di oliva, dall'ortofrutta al vino.
Infine, si sottolinea lo sforzo messo in atto da questo Ministero in occasione della legge finanziaria 2010, che ha costituito un risultato importante per il comparto agricolo con interventi quali, il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale (stanziamenti per il triennio 2010-2012 di un pacchetto minimo di 725,3 milioni di euro, di cui 90 milioni l'anno minimo di risorse provenienti dalla PAC e le restanti dal bilancio dello Stato), che permette di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, la proroga della rideterminazione delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate (per oltre 120 milioni di euro) e la disponibilità di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.
Inoltre, al fine di favorire l'accesso al credito da parte degli agricoltori attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli, è previsto che, per l'anno 2010, sia possibile accedere al fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale SpA nei limiti di 20 milioni euro.

Pag. 281

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02214 Miglioli: Tutela delle produzioni di aceto balsamico di Modena IGP.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica quanto segue.
L'iscrizione con Regolamento (CE) 583/2009 della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazione geografiche protette impone a tale denominazione la disciplina prevista dal Regolamento (CE) 510/2006 e, pertanto, la stessa è sottoposta alla protezione di cui all'articolo 13 del citato Regolamento (CE) 510/2006 ed alle deroghe ivi previste dall'articolo 14, paragrafo 2, che consente, nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica.
Con riferimento alla nota del 6 agosto 2009, questo Ministero - in risposta alla espressa richiesta dei Consorzi che hanno avanzato la domanda di riconoscimento della IGP Aceto Balsamico di Modena e considerati i tempi tecnici di produzione dell'Aceto Balsamico di Modena e ritenuto, inoltre, necessario salvaguardare gli interessi dei soggetti che hanno legalmente prodotto e commercializzato Aceto Balsamico di Modena in tutta la fase antecedente il riconoscimento comunitario, nello spirito del Regolamento (CE) 510/2006 - ha ritenuto opportuno concedere lo smaltimento del prodotto in giacenza ottenuto nella zona di produzione e delle etichette stampate in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento (CE) 583/2009.
Le modalità di concessione delle autorizzazioni di cui alla citata nota del 6 agosto 2009 sono state chiarite con successiva nota del 29 ottobre 2009.
Si rappresenta, inoltre, che le citate note del 6 agosto e del 29 ottobre 2009, si sono rese necessarie alla luce delle richieste avanzate dai Consorzi di cui sopra e che non sono pervenute a questo Ministero ulteriori richieste in merito alla possibilità di smaltire il prodotto in giacenza e le etichette stampate in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento comunitario che ha iscritto la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazione geografiche protette.
Oltre a quanto sopra, si rappresenta che questo Ministero ha posto in essere tutte le misure previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette, sia con riferimento all'attività di vigilanza sulla IGP Aceto Balsamico di Modena, garantita tra l'altro dal decreto legislativo n. 297 del 2004, sia con riferimento al rispetto del disciplinare di produzione, verificato da un organismo di controllo terzo appositamente autorizzato dal Ministero.
Si rappresenta, inoltre, che a livello nazionale qualunque contraffazione o comunque alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punita dall'articolo 517-quater del codice penale (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni

Pag. 282

di origine dei prodotti agroalimentari) introdotto dall'articolo 15 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Da ultimo, con riferimento alla tutela internazionale della IGP «Aceto Balsamico Modena», questo Ministero - per il tramite di Buonitalia SpA nell'ambito del progetto avviato per la registrazione dei prodotti DOP e IGP e per la loro tutela legale in campo internazionale, sta procedendo al deposito della domanda di registrazione negli Stati Uniti di Balsamico di Modena IGP (deposito internazionale OMPI). Tale deposito, permetterà una maggiore protezione del marchio a livello internazionale, dove ad oggi non esiste un sistema di tutela delle indicazioni geografiche analogo a quello comunitario.

Pag. 283

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02603 Marco Carra: Agevolazioni per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente quanto segue.
In primo luogo, si rileva che l'azzeramento dell'accisa sul gasolio agricolo destinato al riscaldamento delle serre è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla Commissione europea con la decisione C(2009) 5497 del 13 luglio 2009.
La decisione in questione riguarda i benefici percepiti nel periodo dal 3 ottobre 2000 al 30 giugno 2001, nonché negli anni 2002, 2003 e 2004.
Una misura analoga sarebbe compatibile con le regole sulla concorrenza solo qualora fosse estesa a tutto il settore agricolo che, invece, a tutt'oggi, beneficia di un'accisa ridotta al 22 per cento.
L'estensione dell'esenzione dall'accisa sul gasolio a tutto il settore agricolo, e non solo al riscaldamento delle serre, tuttavia, comporterebbe un aggravio al momento insostenibile per il bilancio dello Stato.
Questa Amministrazione, fin da prima che intervenisse la decisione comunitaria, si è sempre fatta parte attiva nel tentare di trovare utili soluzioni al problema dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre.
Dai tavoli di confronto avviati dal competente Dipartimento di questo Dicastero, è emersa l'urgenza di disciplinare la materia con l'emanazione di una nuova norma di legge, compatibile con il mercato comune, che consenta di continuare a sostenere il settore, nel rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria.
Si segnala, infatti, che questo Ministero si era attivato per presentare un apposito emendamento governativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 25 marzo 2010 (C. 3350), il cosiddetto «decreto-incentivi», che disciplina la riduzione dell'accisa sul gasolio destinato al riscaldamento delle serre fino al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora l'impresa agricola, all'atto dell'assegnazione del gasolio, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
Allo stato, l'iniziativa non ha avuto un esito positivo: tuttavia, si precisa che sono previsti sia a livello regionale che nazionale validi strumenti e misure di intervento volti ad incoraggiare l'uso di energie alternative.