CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02424 Siragusa: Sul riordino delle classi di concorso nelle materie del disegno e della progettazione presso gli istituti tecnici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Com'è noto all'onorevole interrogante l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha tra l'altro previsto la razionalizzazione e l'accorpamento della classi di concorso per consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti.
Lo schema di regolamento predisposto, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia, è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 12 giugno 2009 e sta seguendo il complesso prescritto iter.
Ciò premesso, per l'anno scolastico 2010-2011, per la costituzione degli organici e per le conseguenti operazioni di mobilità, è necessario far riferimento alle attuali classi di concorso che sono state opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo anno di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino.
Nell'attuale fase transitoria, al fine di consentire ai dirigenti scolastici ed al personale interessato di avere certezza delle modalità di confluenza, sono state predisposte delle tabelle che hanno soltanto natura dichiarativa dell'esistente.
È stato precisato che gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso devono essere trattati come insegnamenti «atipici» la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale determinazione delle classi e la continuità didattica.
Ove nella stessa scuola vi sia più di un titolare di insegnamenti «atipici» si darà la precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata incrociando le varie graduatorie nel rispetto della precedenza prevista dall'articolo 7 sulla mobilità. In assenza di titolari da «salvaguardare» si dovrà attingere prioritariamente dalle classi di concorso in esubero a livello provinciale.
Per quanto riguarda la classe di concorso 16/A, nell'attuale fase transitoria e in attesa della definizione del citato regolamento è stato previsto che i docenti appartenenti a detta classe possano insegnare «tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica» nell'indirizzo del settore tecnologico «costruzione, ambiente, territorio» e «tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica» nell'indirizzo «produzioni industriali e artigianali» degli istituti professionali.
Comunque come già riferito il regolamento di revisione delle classi di concorso sta seguendo il prescritto iter nel corso del quale potranno scaturire proposte e suggerimenti utili per eventuali miglioramenti del provvedimento in questione.

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ALLEGATO 2

5-02452 Vannucci: Sul restauro del complesso monumentale Mura urbiche - Orto dell'Abbondanza di Urbino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione presentata dall'onorevole Vannucci con la quale chiede informazioni circa i finanziamenti per il restauro ed il recupero funzionale del complesso monumentale denominato Mura Urbiche.
Voglio anzitutto premettere che l'intervento riguardante tale complesso monumentale è in fase conclusiva e che, come è noto anche all'onorevole interrogante, è stato finanziato, nel triennio 1998-2000 con i fondi lotto previsti dalla legge 662 del 1996 per un importo pari a 6 milioni e 716 mila euro.
Specifico, inoltre, che per il completamento degli interventi volti ad ottenere la funzionalità dell'intero organismo architettonico destinato a Polo Culturale, strettamente correlato con il Palazzo Ducale di cui l'Orto dell'Abbondanza rappresenta una delle componenti architettoniche e funzionali, risultano necessari ulteriori euro 3 milioni e 300 mila.
A tal proposito faccio presente che per il reperimento di tale somma sono, già state attivate le relative procedure sia con la proposta di inserimento nella programmazione di fondi lotto per l'anno finanziario 2011 e sia con la richiesta di finanziamento rivolta alla Arcus s.p.a per l'inserimento nel programma degli interventi da finanziare con risorse individuate ai sensi dell'articolo 60 comma 4 della legge n. 289 del 2002.
Sulla base di quanto esposto voglio rassicurare l'onorevole interrogante circa la volontà e l'interesse del Ministero per i beni e le attività culturali di ultimare l'intervento di restauro e recupero delle Mura Urbiche che, come già detto, è comunque in fase conclusiva.

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ALLEGATO 3

5-02617 Lovelli: Sulle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali, per gli anni 2007 e 2008.

5-02640 Caparini: Ripristino delle provvidenze per l'editoria per le imprese radiofoniche e televisive locali per l'anno 2009.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde alle interrogazioni in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'emendamento che ha introdotto l'articolo 10-sexies al decreto-legge n. 194 del 2009 cosiddetto «mille proroghe», convertito con modifiche in legge n. 25 del 2010, votato con l'astensione delle opposizioni, è di origine parlamentare e fa seguito ad un appello di oltre 400, tra deputati e senatori, di tutte le parti politiche, finalizzato al ripristino del cosiddetto «diritto soggettivo»; per i contributi alle imprese editrici di giornali di cui alla legge n. 250 del 1990 e successive integrazioni e modificazioni.
La decisione parlamentare di rispettare il vincolo di copertura, in assenza di risorse aggiuntive, anche attraverso una riduzione dei rimborsi a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale per le spese delle agenzie di stampa, tiene conto, della circostanza dell'esistenza, in favore delle stesse emittenti radiotelevisive locali di un Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, che già eroga dei contributi ai sensi della legge n. 443 del 1998.
Il Governo, tuttavia, cosciente della situazione di difficoltà del settore, si è già attivato in sede tecnica, per trovare possibili soluzioni.
Si aggiunge, inoltre, che il Governo con il decreto-legge n. 40 del 2010, cosiddetto «Decreto incentivi», la cui legge di conversione è attualmente all'esame del Parlamento, ha previsto (all'articolo 4, comma 5 lettera c)) la riassegnazione delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, rimaste disponibili, al fine di favorire interventi per il sostegno all'emittenza televisiva e radiofonica locale di cui alla legge n. 448 del 1998 e alla legge n. 448 del 2001. Tale disposizione potrebbe comportare risvolti positivi, la disponibilità di eventuali ulteriori risorse potrebbe, infatti, favorire rinnovazione tecnologica nel settore della radiodiffusione sonora e televisiva.
Per quanto concerne l'emanazione dei decreti di riconoscimento dei contributi a radio e tv locali, si rappresenta, innanzitutto, per quanto riguarda il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che il provvedimento amministrativo prevede che la domanda di contributo sia effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ed il completamento della documentazione, entro il successivo mese di settembre. Il riconoscimento del contributo si completa entro i successivi 180 giorni.
Quindi, secondo quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le provvidenze 2008 l'amministrazione è nel pieno della fase di riconoscimento dei contributi senza alcun ritardo attualmente rilevabile. Per quanto riguarda, invece, i contributi relativi all'anno 2007, non risultano allo stato ritardi imputabili all'amministrazione in quanto i procedimenti ancora aperti derivano esclusivamente da ritardi nella produzione della ulteriore documentazione necessaria al definitivo riconoscimento del contributo da parte delle imprese.

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ALLEGATO 4

5-02649 Froner: Realizzazione di programmi televisivi diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia sui canali RAI.

TESTO DELLA RISPOSTA

In occasione della partenza, della settima edizione del reality «L'isola dei famosi», il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori aveva inviato alla Rai, in data 25 febbraio 2010, una lettera nella quale si raccomandava di «arginare le caratteristiche negative della trasmissione come l'aggressività ed il turpiloquio, e di impegnare i partecipanti a comportamenti non contrastanti con il Codice di autoregolamentazione».
Contrariamente a quanto auspicato, nel corso del programma, in particolare, durante le puntate andate in onda il 3 e il 17 mano 2010, il signor Aldo Busi si è lasciato andare a scurrilità e a dichiarazioni che hanno comportato la sua esclusione dall'Isola dei famosi e dalle altre trasmissioni della Rai, avendo ravvisato, i vertici della Rai, nel comportamento dello stesso palesi e gravi violazioni delle regole e delle disposizioni contrattuali.
Anche il Comitato media, e minori ha assunto le iniziative del caso, dando avvio a due procedimenti per violazione del Codice di autoregolamentazione, con particolare riferimento ai Principi Generali e all'articolo 2.5 (ricorso gratuito a turpiloquio e a scurrilità, nonché a offese di confessioni religiose da parte del concorrente Aldo Busi).
In riscontro alle contestazioni mosse dal Comitato, la Rai e la società Magnolia, alla quale la Rai ha appaltato la realizzazione di alcune fasi del programma, hanno evidenziato di essersi concretamente impegnate per indurre i partecipanti a comportamenti non contrastanti con il Codice di autoregolamentazione media e minori, facendo sottoscrivere a Busi e a tutti gli altri partecipanti un contratto in cui i concorrenti si impegnavano, tra l'altro, al rispetto del citato Codice e, in generale, a non porre in essere affermazioni e comportamenti di carattere offensivo o lesivo.
Il Comitato ha, poi, ritenuto di non procedere ulteriormente contro la Rai, anche in considerazione della decisione assunta dall'azienda di allontanare il signor Busi dal programma e dalle trasmissioni Rai, ed ha nuovamente raccomandato «una maggiore attenzione nella scelta dei concorrenti, tanto più necessaria per una trasmissione in diretta, affinché linguaggi e modelli comportamentali trasmessi siano sempre improntati, al rispetto costante degli utenti».
Si segnala, inoltre, che il 16 marzo 2010 è partita dall'Italia e sarà avviata a Roma il prossimo autunno, la «Campagna per combattere la violenza sessuale sui minori», promossa dal Consiglio d'Europa, che si inserisce nell'ambito del programma «Costruire un'Europa per e con i bambini», alla quale il Ministero per le pari opportunità ha partecipato attivamente. Tale iniziativa si svilupperà su diversi fronti, puntando soprattutto su campagne di sensibilizzazione realizzate attraverso l'uso dei media.
Per ciò che concerne le iniziative di carattere legislativo che il Governo ha intrapreso al fine di combattere l'odioso fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile, si segnala lo schema di disegno di legge recante «Ratifica della Convenzione adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento

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e l'abuso sessuale, firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007» che affronta in maniera sistematica le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso prevedendo, tra l'altro, la raccolta dei dati e il monitoraggio del fenomeno, nonché la cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (specie quelli commessi a mezzo della rete Internet).
Va sottolineato, peraltro, che la legislazione italiana è già molto avanzata rispetto agli obiettivi della citata Convenzione, il cui recepimento richiede solo alcune modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. Infatti il nostro codice penale già prevede i reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Si segnala, inoltre, che il 24 febbraio 2010, il Ministro delle pari opportunità ha ricostituito il Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE), il cui scopo è quello di coordinare le attività, di prevenzione e contrasto della pedofilia svolte dalle diverse amministrazioni dello Stato.
Infine, si evidenzia che anche il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha predisposto un codice di autoregolamentazione per lo svolgimento dei programmi radiotelevisivi che trattano il tema dell'uso delle droghe e dell'abuso di alcol, con particolare riferimento ai minori. Il codice è stato trasmesso alle più importanti emittenti radiotelevisive, all'AGCOM e alla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

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ALLEGATO 5

5-02673 De Pasquale: Sui criteri di erogazione dei finanziamenti alle scuole per il funzionamento didattico e amministrativo.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante, nell'atto in discussione chiede di conoscere i criteri in base ai quali è stata ripartita alle istituzioni scolastiche la trance di finanziamento inviata a fine anno 2009 atteso che non tutte le istituzioni scolastiche quali ad esempio parte di quelle della Toscana e dell'Emilia Romagna sono state destinatarie dei predetti finanziamenti.
Come più volte riferito in questa sede rispondendo ad interrogazioni di analogo contenuto con riguardo alle risorse per il funzionamento amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche occorre far presente che sia nell'anno 2008 che nell'anno 2009 gli stanziamenti specifici (265 milioni di euro) sono stati azzerati in applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Questa norma infatti prevede interventi compensativi, a decremento degli stanziamenti dell'Amministrazione scolastica, a garanzia del raggiungimento delle economie sulle spese di personale previste dai commi dal 605 al 619 della citata legge finanziaria.
Per l'anno 2009 sono intervenute variazioni di bilancio per euro 60.000.000 e tali risorse finanziarie sono state erogate alle scuole che presentavano maggiori esigenze finanziarie e in considerazione anche dell'incremento della popolazione scolastica come disposto da specifici decreti ministeriali.
Le risorse, assegnate secondo detti criteri, costituiscono un incremento straordinario rispetto a quello programmato ed assicurato a tutte le istituzioni scolastiche.

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ALLEGATO 6

5-02674 Ghizzoni: Ispezioni sull'applicazione della normativa in materia di riconoscimento delle scuole paritarie.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'onorevole interrogante segnala nuovamente fenomeni, riferibili ad alcune scuole paritarie, che sono stati anche oggetto della trasmissione televisiva di RAI 3 «Presa diretta», andata in onda in data 8 febbraio 2009.
Sull'argomento si è già riferito in questa stessa sede il 17 giugno 2009, in risposta all'atto del medesimo interrogante n. 5-01003.
Va premesso che, come già fatto presente nella precedente occasione, il Regolamento recante la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, adottato con il decreto ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 in attuazione della legge n. 27 del 3 febbraio 2006, stabilisce che il gestore della scuola paritaria si impegna a «stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore»; dispone inoltre che «L'ufficio scolastico regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti ... mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento».
La vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie è dunque esercitata dagli Uffici scolastici regionali mediante la predisposizione di un piano di interventi volto ad accertare la permanenza delle condizioni previste per il riconoscimento della parità scolastica, fermo restando che, in presenza di specifiche segnalazioni, vengono dagli uffici medesimi disposti puntuali accertamenti.
In merito all'affermazione secondo cui taluni docenti precari, «pur di accumulare il punteggio necessario a mantenere una migliore posizione nelle graduatorie, accettano il compromesso di insegnare presso tali istituti privati senza percepire nessuna retribuzione», va preliminarmente ricordato che, in applicazione dei principi posti dalla legge n. 62 del 2000 sulla parità, la legge n. 333 del 20 agosto 2001 ha, fra l'altro, disposto che «I servizi di insegnamento prestati dal 1o settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali».
Ciò premesso, confermo che in occasione delle visite ispettive disposte dai Direttori degli Uffici scolastici regionali vengono verificati gli atti relativi sia agli alunni che ai docenti. Per i docenti si verifica il possesso del titolo professionale e la presenza del contratto di lavoro. Si controllano inoltre i registri di presenza e quelli dei docenti. Dalla documentazione agli atti della scuola non si desume l'esistenza della grave circostanza di docenti consenzienti a prestare servizio senza il corrispondente riconoscimento economico. Tali circostanze sono eventualmente accertabili con gli strumenti disponibili da parte di altre autorità - quali l'autorità giudiziaria e le Direzioni regionali del lavoro, opportunamente interessate dalle Direzioni scolastiche regionali ricorrendone i presupposti.
A quest'ultimo proposito, ricordo che, rispondendo all'atto n. 5-01003, facevo presente che la Direzione scolastica regionale

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la Campania aveva interessato la Direzione generale del lavoro della Campania per l'eventuale intervento degli ispettori del lavoro. La stessa Direzione scolastica regionale prosegue nell'azione di controllo e monitoraggio dell'attività delle scuole paritarie, in specie degli istituti paritari di istruzione secondaria di secondo grado, basata su una capillare verifica degli atti di funzionamento, avvalendosi anche di visite ispettive a cura di dirigenti tecnici ed assumendo, ove del caso, provvedimenti che hanno portato anche alla revoca della parità scolastica.
Quanto, poi, all'iscrizione degli alunni diversamente abili, come è noto, la legge n. 62 del 2000 prevede che «le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap»; prevede inoltre, tra i requisiti per ottenere il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento, l'impegno all'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.
Anche con riferimento a questa disposizione legislativa, gli Uffici scolastici regionali svolgono una doverosa attività di vigilanza e controllo. In particolare, in relazione a notizie di stampa circa casi di scuole paritarie che non avrebbero iscritto alunni diversamente abili, gli uffici scolastici regionali interessati stanno svolgendo gli opportuni approfondimenti; va da sé che, qualora a seguito degli approfondimenti in corso dovessero trovare conferma le notizie riportate dagli organi di stampa, saranno adottati dai competenti uffici i consequenziali provvedimenti.
Vengo, infine, alle cosiddette fabbriche di diplomi e ai lavori del gruppo tecnico di supporto alla parità.
Il suddetto gruppo di lavoro ha presentato un documento di base sia sulla situazione esistente sia sulle prospettive.
In particolare, per quello che concerne la presenza, pur marginale, di situazioni che discreditano il ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche paritarie, è stato evidenziato che le misure messe in atto fino ad ora possono essere ulteriormente migliorate per superare le situazioni rilevate e rendere più funzionale il servizio.
Il documento prodotto dal gruppo di lavoro è oggetto della massima attenzione.

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ALLEGATO 7

5-02703 Pes: Sulla circolare dell'ANSAS relativa ai criteri di valutazione dei titoli inerenti la figura professionale dei tutor.

TESTO DELLA RISPOSTA

Premetto che tra le funzioni che fanno capo all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, previste dall'articolo 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 vi è quella della formazione ed aggiornamento del personale docente.
Con atto di indirizzo del 6 agosto 2009 sono state individuate le priorità per orientare l'attività dell'Agenzia quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione nell'ambito del sistema scolastico.
Passando al contenuto della nota del 22 febbraio 2010 del Direttore della predetta Agenzia riguardante il conseguimento del Master di primo livello per la formazione in servizio degli insegnanti tutor - alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante - il direttore medesimo con nota dell'8 aprile 2010 ha risposto alle Associazioni ed ai docenti tutor Poseidon che avevano fatto pervenire sull'argomento appositi documenti con osservazioni riguardanti:
l'espressione «molto consistente» da conferire ai titoli di studio universitari al fine della valutazione delle candidature;
la coincidenza, ritenuta sospetta, dell'annuncio da parte della Università telematica Italian University Line di promuovere corsi universitari e master finalizzati al rafforzamento delle competenze dei futuri tutor.

In merito al primo punto il Direttore ha chiarito che è stato istituito presso l'ANSAS un gruppo di ricerca finalizzato a riflettere sulle attività e sulle competenze del coach e del tutor nella consapevolezza che tale attività assumerà sempre maggiore importanza nel suo ruolo di mediatore culturale e di sostegno scientifico, soprattutto nei confronti di quei docenti che dovranno adeguare la propria didattica all'avvento delle innovazioni tecnologiche che sono state e saranno introdotte nella scuola.
Le riflessioni del medesimo gruppo hanno fatto emergere la necessità che le competenze del tutor debbano essere sostenute da fondamenti epistemologici derivanti anche da percorsi di studio di carattere universitario e post universitario. Ciò in quanto in futuro è proponimento reclutare tutor tra coloro che sappiano fronteggiare le emergenti esigenze culturali atteso che al tutor è corrisposto un compenso pagato con danaro pubblico sul quale vi è l'obbligo di vigilarne la congruità e l'efficacia.
Quanto al secondo punto il medesimo direttore ha chiarito che l'Università telematica Italian University Line ha attivato detti master su richiesta dell'ANSAS medesima e in accordo con le associazioni di lingua e di matematica. La Italian University Line è un consorzio di università pubbliche e l'unica università telematica pubblica. Esistono inoltre altre università che hanno attivato corsi analoghi presso le quali ciascuno può rivolgersi.
Quanto alle osservazioni espresse dalle suddette Associazioni circa il costo del corso, il Direttore dell'ANSAS ha fatto presente di essersi documentato e dalle informazioni acquisite risulta che la cifra

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richiesta è sensibilmente inferiore ad altre offerte analoghe; inoltre l'importo può essere ridotto del 50 per cento per coloro ai quali saranno riconosciute esperienze e competenze pregresse.
Il Direttore dell'ANSAS, consapevole dell'esperienza e della competenza delle Associazioni che hanno inviato la predetta documentazione, ha fatto infine presente che nell'ambito di un tavolo comune, al momento della costruzione dei relativi bandi, la questione riguardante la valutazione «molto consistente» dei master per tutor potrà essere vagliata ma non diventare «per niente consistente».
Da parte sua il responsabile del personale scolastico del Ministero in merito alle richieste contenute nell'interrogazione in discussione ha rappresentato verbalmente al direttore dell'Agenzia l'opportunità di far tesoro delle esperienze maturate dai tutor impegnati nelle attività di formazione promosse dall'Amministrazione in collaborazione con l'Agenzia medesima negli anni e di differire a bandi di concorso successivi a quello indicato la maggiore valutazione dei master in parola. Ciò tenendo anche conto che l'invito a frequentare i suddetti master cadeva durante l'anno accademico, inducendo i docenti che avevano deciso di frequentare un altro corso ad iscriversi ai corsi in questione.

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ALLEGATO 8

5-02716 Gozi: Sui criteri relativi all'assegnazione di fondi per il Sud per la ricerca.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'intero percorso di elaborazione, negoziazione e implementazione del PON Ricerca e Competitività, il Ministero ha sempre riconosciuto, in pieno accordo con la Commissione Europea, il ruolo strategico che ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione assumono nelle politiche volte a promuovere uno sviluppo qualificato e duraturo nelle Regioni della Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
Un tale orientamento è stato anche alla base della formulazione del Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012, di prossima deliberazione da parte del CIPE, in quanto le molteplici criticità che vive l'intera nostra economia (bassa produttività e competitività, prevalente specializzazione nei settori low-tech, blocco della crescita del PIL nell'ultimo decennio), e non solo le regioni a ritardato sviluppo, sollecitano a misure di policy che perseguano il riposizionamento competitivo del tessuto produttivo esistente e, contemporaneamente, stimolino l'emersione di nuove specializzazioni nell'industria e nei servizi orientati alla scienza e alla tecnologia.
L'assorbimento delle risorse nelle regioni della Convergenza rappresenta un problema di notevole rilevanza, dal momento che alcune delle imprese operanti nelle medesime tendono a reiterare comportamenti tradizionali e routinari, senza tener conto degli effetti deleteri che la bassa propensione all'innovazione può determinare sulla loro capacità competitiva. La vigenza del PON Ricerca e Competitività avviene in un contesto che presenta una molteplicità di debolezze di natura strutturale che il Ministero ha inteso rimuovere attraverso le seguenti linee:
a) una stretta governance con le regioni, al fine sia di indirizzare gli interventi del PON su concrete opportunità di sviluppo di ciascun territorio, sia per raccordare a livello strategico ed operativo l'azione del PON e quella dei POR, inserendoli in una coerente e unitaria cornice di sistema. Sono emblematici di tale orientamento il Protocollo di Intesa e i quattro Accordi di Programma Quadro che il MIUR ha stipulato alla fine del 2009 con le regioni in questione;
b) le integrazioni pubblico-privato. Per stimolare e agevolare gli orientamenti innovativi nelle imprese, il Ministero ha inteso premiare i progetti che contemplano il coinvolgimento degli attori della conoscenza (università, enti pubblici di ricerca, centri tecnologici) e degli attori dell'economia, onde dare spessore strategico ai progetti innovativi finanziati attraverso il PON;
c) le integrazioni grandi-piccole imprese. Lo stimolo a cooperare tra imprese di diversa dimensione è avvenuto attraverso la promozione di reti e filiere, dove le imprese maggiori possono sfruttare le economie di scala e l'utilizzo cumulativo di conoscenze e competenze sedimentate al loro interno e le piccole possono far valere la loro adattabilità all'evoluzione dei mercati e, nello stesso tempo, accedere ad opportunità innovative anche non disponendo di strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo;

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d) le integrazioni nord/sud. In occasione del bando di ricerca industriale di recente emanazione (gennaio 2010), il Ministero ha inteso promuovere aggregazioni tra imprese e organismi scientifici dei territori della Convergenza con imprese ed enti insediati nelle aree del centro-nord, al fine di stimolare cooperazioni e alleanze di natura strategica che possono concorrere a un riposizionamento competitivo dei territori in via di sviluppo.

L'auspicio dell'Amministrazione è che, attraverso le linee sopra enunciate - individuazione di ambiti/settori con elevata suscettibilità di valorizzazione nei territori della Convergenza, le integrazioni tra attori economici e attori scientifici, lo sviluppo di rapporti di cooperazione tra grandi e piccole imprese e, infine, le filiere e i gemellaggi sovra regionali - la capacità di assorbimento delle risorse dedicate a ricerca e sviluppo possa accrescersi anche nelle aree del mezzogiorno.
Prendendo in considerazione sinteticamente gli aspetti finanziari va detto che le spese già formalmente certificate a valere sul PON (402 milioni di euro considerando solo la spesa pubblica) hanno consentito di raggiungere e superare di circa il 10 per cento gli obiettivi che la regolamentazione comunitaria ha posto per l'anno 2009. Tale risultato finanziario fa capo al complesso di ben 1873 progetti finanziati dal Programma nell'ambito di interventi, tra cui a titolo esemplificativo si segnalano per la elevata valenza strategica: i Grandi Progetti Strategici di ricerca e formazione e altri interventi di sostegno per la ricerca industriale finalizzati alla valorizzazione di aree scientifico-tecnologiche (impegno finanziario pari a 102 milioni di euro); le reti per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico (Distretti di alta tecnologia e laboratori pubblico-privati pari a 230 milioni di euro di impegni); i Progetti per il riposizionamento competitivo del sistema produttivo (tra cui quelli ex legge 185/00, legge 181/89, PIA Innovazione e Networking, Lavoro & Sviluppo per impegni complessivi pari a 556 milioni di euro); il Fondo di garanzia per le PMI (100 milioni di impegno).
A questo bacino di interventi già in fase di realizzazione va ad aggiungersi l'insieme delle iniziative che fanno capo a specifici Accordi di Programma sottoscritti con le quattro Regioni della Convergenza che hanno consentito di programmare risorse destinate a quei territori per 1.600 milioni di euro (per il primo triennio), con una modalità che persegue la piena integrazione tra strategia nazionale e regionale in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, a sostegno di mutamenti strutturali ed a rafforzamento del potenziale culturale e scientifico-tecnologico.
Di recente è poi stato emanato un invito pubblico (D.D. Prot N.1/Ric del 18 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2010), volto a promuovere interventi che mirano nello specifico a diversificare la specializzazione produttiva e territoriale che caratterizza le Regioni della Convergenza sostenendo la nascita, il potenziamento ed il consolidamento dei settori orientati alla scienza e alla tecnologia, ritenuti prioritari per lo sviluppo sostenibile delle stesse, (ICT; Materiali Avanzati; Energia e Risparmio Energetico; Salute dell'uomo e Biotecnologie; Sistema Agroalimentare; Aerospazio/Aeronautica; Beni culturali; Trasporti e Logistica Avanzata; Ambiente e Sicurezza), facendo leva sulla capacità degli attori scientifici ed economici di produrre ricerca e innovazione di eccellenza nelle Regioni della Convergenza.
Una piena conferma dell'interesse e della dinamicità dei territori cui il PON è dedicato è costituita dall'entità delle domande pervenute a seguito del bando di ricerca industriale del PON: sono stati presentati 533 progetti che vedono il coinvolgimento di 258 Grandi imprese, 319 Medie e 1169 tra Piccole e Microimprese, in collaborazione con più di 200 fra Università, Enti e altri Organismi di Ricerca, per una domanda di investimento complessivo di circa 6 miliardi di euro.

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In particolare, per quanto attiene alla partecipazione ed al coinvolgimento delle Università, si evidenzia che la partecipazione finanziaria di queste è pari al 17,3 per cento della domanda di investimento, con una localizzazione che afferisce per oltre il 90 per cento) ad Università con sede legale nelle Regioni in oggetto.
Molto significativa è anche la propensione ad attivare ampie forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, considerato che circa l'80 per cento delle domande di investimento pervenute presenta tale requisito.
Tutto ciò premesso, non v'è dubbio che il programma abbia cumulato una serie di slittamenti, parte dei quali sono insiti nella complessa governance multilivello che origina dalla coesistenza di due Amministrazioni centrali competenti (il MIUR per la parte Ricerca in qualità di Autorità di Gestione e il Ministero dello Sviluppo Economico per la parte Competitività in qualità di Organismo intermedio). Preso atto del significativo ritardo che si è riverberato soprattutto sulla attuazione di alcune linee programmatiche, si è provveduto ad un avvicendamento nelle responsabilità apicali e di governo del PON, che ha consentito di rivedere celermente la prima versione del Sistema Gestione e Controllo che la Commissione Europea non aveva approvato.
In particolare si è messo mano alla organizzazione della Autorità di Gestione, formalizzando la struttura delle Unità Organizzative che la compongono e le relative attribuzioni di responsabilità; inoltre, si è meglio delineato, aumentandone il livello di efficacia, il sistema dei controlli garantendone autonomia e affidabilità. Attualmente il Sistema di Gestione e Controllo è in fase di avanzata negoziazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE per l'inoltro definitivo a Bruxelles.
Riguardo i criteri di valutazione dell'impatto del Programma, poiché lo stesso è cofinanziato attraverso i fondi strutturali dell'Unione Europea, che mirano a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle Regioni a ritardo di sviluppo, è evidente che non è soltanto il prodotto diretto dell'attività scientifica (nuove conoscenze, brevetti) che può costituire il parametro di valutazione del successo del programma: va misurato l'impatto che inducono le azioni attivate nell'economia e nella società; nuovi insediamenti produttivi high-tech; spin-off di imprese dagli organismi di ricerca; entità del fattore umano ad alta qualificazione che viene occupato nei progetti agevolati; propensione a innovare da parte di imprese che prima esprimevano comportamenti conservativi.
La misurazione di queste (o di altre similari) variabili non è, ovviamente, agevole: il nesso di causalità tra le azioni del programma e i fenomeni osservati è quanto meno ambiguo; l'orizzonte temporale da assumere è incerto. In ogni caso la molteplicità delle istituzioni e degli attori coinvolti e l'ampia e qualificata rappresentatività assicurata, ad esempio, dal Comitato di Sorveglianza del Programma, garantiscono sul rigore e la qualità delle analisi che verranno condotte per certificare il successo o meno delle azioni che il PON pone in essere.
Si fa infine presente che tutte le informazioni e documenti aggiornati, relativi al Programma operativo nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013, sono disponibili sul nuovo sito Internet: http://www.ponrec.it.

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ALLEGATO 9

5-02746 Antonino Russo: Inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2008-2009 di alcune categorie di docenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito a quanto rappresentato nell'atto in discussione, va premesso che l'articolo 64 della legge n. 133 del 6 agosto 2008, nel dettare disposizioni in materia di organizzazione scolastica, ha stabilito la sospensione delle procedure per l'accesso alle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università (SSIS) per l'anno accademico 2008/2009, e fino al completamento degli adempimenti riguardanti la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso e la revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione degli organici del personale docente e ATA.
Faccio presente inoltre che il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 di integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 prevede che possono presentare domanda di inserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sia coloro che sono già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano, sia alcune categorie di aspiranti non ancora in possesso dell'abilitazione, tra i quali coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario che hanno conseguito detta abilitazione entro il 30 giugno 2009 e che hanno provveduto ad inviare la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l'avvenuto conseguimento del titolo entro il medesimo termine del 30 giugno 2009.
Anche coloro che hanno frequentato i corsi SSIS che si sono conclusi nella sessione autunnale del 2009 ed hanno chiesto di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009-2011 sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie medesime.
Infatti l'articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 prevede che «Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedono a inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l'abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all'anno scolastico 2010-2011».
Con decreto n. 39 del 22 aprile 2010 è stato fissato per il 30 giugno 2010 il termine ultimo per gli adempimenti connessi allo scioglimento della riserva.
In merito alle precisazioni contenute nella nota del 10 marzo 2010 alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole faccio presente che dette precisazioni non riguardano coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva a seguito di ricorso giurisdizionale o al Capo dello Stato.

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Detto quanto sopra per quanto concerne la richiesta di inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti per l'anno scolastico 2008-2009 ai corsi abilitanti COBASLID, AFAM di strumento musicale (classe 77/A) e scienze della formazione, preciso che tale possibilità non può essere concessa con un atto di carattere amministrativo occorrendo una specifica norma di legge.
Va considerato tuttavia che una eventuale disposizione normativa in tal senso andrebbe ad ampliare ulteriormente la platea degli aspiranti alla stabilizzazione del posto, mediante scorrimento delle graduatorie che il legislatore, invece, aveva inteso chiudere a nuovi accessi per attuare un nuovo sistema di formazione e reclutamento del personale docente volto ad evitare la formazione di un ulteriore esubero di personale precario, le cui aspettative di stabilizzazione non potrebbero essere soddisfatte in base alle concrete capacità di assorbimento del sistema scolastico.
Ricordo al riguardo che in applicazione dell'articolo 2, comma 416, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244 è stato predisposto uno schema di regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della modalità della formazione iniziale dei docenti di ogni ordine e grado. Detto decreto è stato già inviato alle competenti Commissioni parlamentari che a breve dovranno fornire il prescritto parere.