CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (C. 3209-bis Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge del Governo recante «disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C.3209-bis)»;
rilevato che le disposizioni contenute nelle lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 5-bis, nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 5-bis e nel comma 3 dell'articolo 5-ter presentano aspetti problematici e appare quindi opportuno prevederne la soppressione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
appare necessario sopprimere le disposizioni contenute nelle lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 5-bis, nella lettera a) del comma 3 dell'articolo 5-bis e nel comma 3 dell'articolo 5-ter.

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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate contenente «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;
rilevato che il comma 2 dell'articolo 9 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo, che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;
sottolineato che il comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, prevede per i professori universitari l'abolizione del collocamento fuori ruolo per limiti di età e che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario sopprimere all'articolo 9, comma 2, primo periodo, le parole «o fuori ruolo»;
2) appare altresì necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 9, comma 2.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. (Atto n. 200).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici (atto n. 200);
rilevato che all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si fa riferimento a un «decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», mentre il riferimento corretto è quello al «decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
sottolineato altresì che all'articolo 2, comma 7, quando si fa riferimento alla relazione del collegio dei revisori dei conti, il riferimento corretto è al comma 9 e non al comma 8; si ritiene di dover sostituire la parola «contabili» con la parola «legali», eliminando il periodo «o tra le persone in possesso di specifica professionalità»;
segnalato inoltre che non appare chiara la differenza tra quanto disposto dalla lettera d) e quanto disposto dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 e che è necessario alla lettera c) del medesimo comma utilizzare termini diversi da «mobilità temporanea», dato che tale istituto disciplinato dall'articolo 32 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 prevede la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici, diretto esplicitamente allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell'ambito dei Paesi membri dell'UE, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi;
rilevato che all'articolo 3, comma 4, è necessario prevedere che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
sottolineato inoltre che all'articolo 3, comma 9, è presente un refuso ed è quindi necessario sostituire le parola «essere» con «essi»;
segnalato inoltre che lo schema fa esplicito riferimento all'allegato 1 concernente i settori scientifico-disciplinari di area storica solo nell'articolo 2, comma 4, mentre la locuzione «area storica» è utilizzata anche nell'articolo 4, con riferimento generale alle nomine di competenza del Ministro e che pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito all'allegato 1 anche nel testo dell'articolo 4;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, al comma 4, terzo periodo, occorre sostituire le parole «decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti «decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

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2. all'articolo 2, comma 7, è necessario sostituire le parole «comma 8» con le seguenti «comma 9»;
3. all'articolo 2, al comma 8, occorre sostituire la parola «contabili» con la parola «legali», elimando «o tra persone in possesso di specifica professionalità»;
4. all'articolo 3, al comma 2 occorre chiarire la differenza fra la lettera d) e la lettera f) e utilizzare alla lettera c) termini diversi da «mobilità temporanea»;
5. all'articolo 3, al comma 4, appare necessario sostituire le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»
6. all'articolo 3, al comma 9, occorre sostituire la parola «essere» con la parola «essi»;
7. all'articolo 4 appare necessario aggiungere dopo le parole «di area storica» le parole «di cui all'allegato 1.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici. Atto n. 200.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli istituti storici (atto n. 200);
rilevato che all'articolo 2, comma 4, terzo periodo, si fa riferimento a un «decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», mentre il riferimento corretto è quello al «decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
sottolineato altresì che all'articolo 2, comma 7, quando si fa riferimento alla relazione del collegio dei revisori dei conti, il riferimento corretto è al comma 9 e non al comma 8; si ritiene di dover sostituire la parola «contabili» con la parola «legali», eliminando il periodo «o tra le persone in possesso di specifica professionalità»;
segnalato inoltre che non appare chiara la differenza tra quanto disposto dalla lettera d) e quanto disposto dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 e che è necessario alla lettera c) del medesimo comma utilizzare termini diversi da «mobilità temporanea», dato che tale istituto disciplinato dall'articolo 32 del decreto-legislativo n. 165 del 2001 prevede la possibilità di spostamento dei dipendenti pubblici, diretto esplicitamente allo sviluppo degli scambi internazionali di esperienze amministrative nell'ambito dei Paesi membri dell'UE, ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti stessi;
rilevato che all'articolo 3, comma 4, è necessario prevedere che il direttore sia nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
sottolineato inoltre che all'articolo 3, comma 9, è presente un refuso ed è quindi necessario sostituire le parola «essere» con «essi»;
segnalato inoltre che lo schema fa esplicito riferimento all'allegato 1 concernente i settori scientifico-disciplinari di area storica solo nell'articolo 2, comma 4, mentre la locuzione «area storica» è utilizzata anche nell'articolo 4, con riferimento generale alle nomine di competenza del Ministro e che pertanto, occorre introdurre un riferimento esplicito all'allegato 1 anche nel testo dell'articolo 4;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1. all'articolo 2, al comma 4, terzo periodo, occorre sostituire le parole «decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti «decreto del Ministro dei beni

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e le attività culturali, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
2. all'articolo 2, comma 7, è necessario sostituire le parole «comma 8» con le seguenti «comma 9»;
3. all'articolo 2, al comma 8, occorre sostituire la parola «contabili» con la parola «legali», elimando «o tra persone in possesso di specifica professionalità»;
4. all'articolo 3, al comma 2 occorre chiarire la differenza fra la lettera d) e la lettera f) e utilizzare alla lettera c) termini diversi da «mobilità temporanea»;
5. all'articolo 3, al comma 4, appare necessario sostituire le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali» con le parole «decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
6. all'articolo 3, al comma 9, occorre sostituire la parola «essere» con la parola «essi»;
7. all'articolo 4 appare necessario aggiungere dopo le parole «di area storica» le parole «di cui all'allegato 1;
e con la seguente osservazione:
valuti altresì il Governo l'opportunità di istituire una Commissione specifica per il riordino complessivo degli istituti.

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ALLEGATO 5

Sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010. (Atto n. 202).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (cultura, scienza e istruzione),
esaminato l'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2010 (Atto n. 202);
considerato che dagli atti all'esame della Commissione emerge che la Consulta ha deliberato l'assegnazione dei contributi «vista l'attività svolta, la qualità dei programmi presentati, esaminati i finanziamenti previsti (bilancio preventivo delle entrate) ed il bilancio consuntivo dei contributi già stanziati»;
rilevato, altresì, che nel parere espresso l'11 marzo 2009 la Commissione aveva espressamente evidenziato la necessità di chiarire i criteri in base ai quali sono attribuite le risorse ai singoli comitati, motivando adeguatamente i maggiori o minori importi ad essi assegnati, anche attraverso una comparazione tra i comitati destinatari degli stanziamenti, tenendo conto della rilevanza storica, culturale e sociale di ciascuno di essi;
tenuto conto che dalla relazione presentata dal Governo non sono stati chiariti e motivati i criteri di assegnazione dei diversi importi ai soggetti destinatari, secondo quanto già richiesto nei pareri espressi in passato dalla Commissione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario che il Governo sottoponga all'esame del Parlamento le motivazioni dettagliate sulla base delle quali la Consulta assegna le risorse ai singoli comitati nazionali e edizioni nazionali, attraverso la predisposizione di una relazione specifica che sia presentata alla Commissione prima della trasmissione della richiesta di parere sulla proposta di elenco in esame;
2) si ritiene altresì necessario che il Governo fornisca alla Commissione gli atti integrali delle richieste di finanziamento da parte dei singoli Comitati, compresi quelli esclusi dal finanziamento, allo scopo di fornire al Parlamento un quadro completo delle informazioni relative ai finanziamenti relativi.