CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale. C. 3261 Bitonci, C. 3263 Ceroni e C. 3299 Vannucci.

TESTO BASE ADOTTATO

Art. 1.
(Criteri per la ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale).

1. Alla ripartizione della quota delle risorse di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, devoluta alla diretta gestione statale e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. A tal fine, entro il 15 luglio di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere le domande valutate favorevolmente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, unitamente alla documentazione relativa all'istruttoria svolta necessaria per la valutazione delle stesse.
2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è comunque assicurato il rispetto dei seguenti criteri:
a) equilibrata distribuzione degli interventi tra le diverse aree del territorio nazionale;
b) finanziamento di interventi riferiti a tutte le quattro tipologie di intervento di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
c) destinazione delle risorse finalizzate ad interventi straordinari per calamità naturali e alla conservazione di beni culturali prioritariamente alle richieste presentate da enti territoriali.

3. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere ridotte o destinate a finalità diverse da quelle di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, salvo che un provvedimento legislativo lo preveda per far fronte ad esigenze impreviste assolutamente straordinarie.

Art. 2.
(Revisione delle disposizioni regolamentari in materia di utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale).

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono introdotte le modifiche necessarie ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

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2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può essere comunque adottato.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.