CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (C. 3209-bis Governo)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 1-bis, questi sono prorogati di novanta giorni;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Su proposta dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, possono definirsi intese ed accordi di cooperazione funzionale ed organizzativa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'armonizzazione di iniziative e all'adeguamento di discipline di rispettiva competenza in relazione ai decreti legislativi di cui ai commi 1 e 1-bis.
1. 03.(Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

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Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. La norma di cui al comma 1 si applica anche alle strutture sanitarie private convenzionate.
4. 5. (Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di farmaci).

Al decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA.»;
b) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «per l'adempimento» sono inserite le seguenti: «nonché termini di ritiro delle confezioni in commercio non conformi, se del caso differenziati rispettivamente per aziende titolari dell'AIC, grossisti e farmacie, nei casi in cui non sia possibile concedere l'esaurimento delle scorte.»;
c) all'articolo 129 è aggiunto in fine il seguente comma:
«6. Le comunicazioni inviate attraverso la Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio.»;
d) all'articolo 130, comma 4 le parole: «articolo 111» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 126.»;
e) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
g) la registrazione sua o di un suo delegato alla Rete telematica Nazionale di Farmacovigilanza.»».
4. 01. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I decreti di cui al comma 2 sono adottati sentita la Conferenza Stato-Città.
10. 100. Il Relatore.
(Approvato)

L'articolo 13, è sostituito dal seguente:

Art. 13.
(Adeguamento delle funzioni della Corte dei conti all'evoluzione del quadro ordinamentale).

1. La Corte dei conti a sezioni riunite, ferme restando le altre competenze ad essa attribuite, giudica nella composizione di cui all'articolo 4, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime e la Corte provvede entro i successivi sessanta giorni.
2. La Corte dei conti a sezioni riunite provvede altresì, con i regolamenti indipendenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, a razionalizza e gli strumenti organizzativi e le metodologie di lavoro della Corte medesima per lo svolgimento ottimale delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive

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e di referto al Parlamento. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 62, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogata.
13. 3.(Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 1o gennaio 2010 con le seguenti: 1o gennaio 2011;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire:
le parole: 31 dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011;
le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012;
le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
17. 100.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, lettera c), capoverso 7-bis, le parole: ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con le seguenti: ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 177,
20-bis. 100. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: due anni di applicazione sono inserite le seguenti: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
20-quater. 100.Il Relatore
(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, all'articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.
1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del

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rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
20. 01.(Parte ammissibile) Il Relatore
(Approvato)

ART. 24.

Al comma 1 dopo la lettera o) aggiungere la seguente:
p) prevedere che le pubbliche amministrazioni favoriscano la partecipazione dei cittadini e dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi al procedimento amministrativo, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la ragionevole durata dello stesso e di valorizzare pienamente le tecnologie dell'informazione, nonché individuino gli obblighi che dovranno essere osservati dalle pubbliche amministrazioni con riferimento in particolare alle seguenti tipologie procedimentali: piani e programmi adottati dalle pubbliche amministrazioni per disciplinare l'attività dei privati o la realizzazione di interventi pubblici, predisposizione e l'adozione delle regole e programmazione, localizzazione e progettazione delle opere pubbliche di particolare rilevanza.
29. 24.(Nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Vassallo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (C. 3446 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3446 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE