CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2010
320.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche»;
valutate, in particolare, le disposizioni di più diretta competenza della XI Commissione, tra le quali si segnalano soprattutto gli articoli 2-bis, 3, 6, 9, 10 e 11;
considerato che il provvedimento - che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo idoneo a rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti - appare migliorato in modo sensibile rispetto alla precedente versione del testo unificato, che presentava taluni elementi problematici in ordine al rapporto tra legislazione statale e regionale;
evidenziato, peraltro, che talune disposizioni recate dal provvedimento, anche nelle materie di più diretto interesse della XI Commissione (tra cui si segnalano le disposizioni relative alla disciplina delle figure professionali del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, nonché del direttore sanitario e del direttore amministrativo, ovvero le norme sulla valutazione dei direttori generali, dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento), intervengono con norme talora specifiche e di dettaglio su una disciplina in parte rientrante nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;
segnalato, in ogni caso, che le disposizioni sopra richiamate appaiono comunque coerenti con il principio di sussidiarietà, già operante a livello costituzionale e in via di ulteriore definizione alla luce della riforma in senso federale dell'ordinamento, per cui appare evidente che l'autonomia regionale potrà esplicarsi pienamente all'interno delle «norme-cornice» definite dal progetto di legge in esame;
rilevato, altresì, che l'articolo 9 reca disposizioni in tema di limiti di età che sembrerebbero non confliggenti con il contenuto del cosiddetto «collegato lavoro», ossia il disegno di legge n. 1441-quater-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, già approvato dalla Camera ed attualmente all'esame del Senato;
preso atto, infine, che occorre prestare la massima attenzione alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, che disciplinano la libera professione intra-muraria degli operatori sanitari non medici;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con specifico riferimento alle disposizioni richiamate in premessa, si raccomanda

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di introdurre una apposita «clausola di coordinamento», che affermi il carattere accessorio e cedevole delle norme procedurali e di dettaglio concernenti le diverse figure professionali e i meccanismi per la determinazione di requisiti di accesso, sistemi di valutazione e modalità di individuazione degli incarichi a queste riferite, nel senso che tali norme si intendano integralmente applicabili solo in caso di «vuoto normativo» regionale, potendo le regioni stesse intervenire a loro volta - nell'ambito dei principi generali dettati dal provvedimento - con proprie norme destinate a sostituirsi a quelle della legislazione statale.

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ALLEGATO 2

5-00964 Bobba: Sulla normativa in materia di risarcimento del danno da infortuni sul lavoro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'onorevole Bobba solleva l'attenzione sulla peculiare posizione di quei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro che, a causa del successivo fallimento del datore di lavoro, non ricevono la tutela risarcitoria, per il cosiddetto «danno differenziale», in quanto i crediti vantati, non coperti da privilegio, vengono attratti dalla procedura fallimentare.
In proposito, occorre precisare che il risarcimento del cosiddetto «danno differenziale» attiene ad una prospettiva risarcitoria omnicomprensiva di natura civilistica non presa in considerazione dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, volta invece a garantire ai lavoratori rimasti vittima di un evento lesivo di origine lavorativa l'automatico indennizzo sociale per il danno subito.
Ed infatti, per quanto di specifica competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le prestazioni economiche riconosciute dall'INAIL ai lavoratori infortunati e tecnopatici, rispondono al principio dell'automaticità delle prestazioni (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 1965; articolo 2116 del codice civile). Secondo tale principio, l'Istituto garantisce ai lavoratori assicurati che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale, le prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche nel, caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo.
Nel predetto principio si sostanzia la natura sociale e solidaristica di tale forma di tutela obbligatoria, che risponde all'interesse pubblico di assicurare «mezzi adeguati» ai lavoratori infortunati e tecnopatici, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione. Seppure modellata sullo schema assicurativo di origine privatistica, essa persegue quindi una specifica finalità di tutela pubblicistica che la differenzia dalle polizze assicurative private «aggiuntive», stipulate dal datore di lavoro per la responsabilità civile ed a copertura del cosiddetto «danno differenziale», cui fa riferimento l'interrogante.
Con riferimento a queste ultime che, secondo le logiche che presiedono all'ordinamento civile, sono assoggettate al rischio di insolvenza e di fallimento del datore di lavoro, la riflessione deve essere più opportunamente ricondotta nell'ambito di un disegno di riforma generale, all'interno del quale poter valutare l'opportunità di tenere conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza richiamata dall'interrogante (fermo restando che, allo stato, secondo quanto riferito dal competente Ministero della giustizia, non sono allo studio specifici interventi normativi).

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ALLEGATO 3

5-02769 Bobba: Sviluppo di accordi in materia di sicurezza sociale con la Repubblica di Albania.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante prende in considerazione le difficoltà incontrate dai lavoratori di nazionalità albanese che abbiano prestato lavoro nel nostro Paese o che intendano migrare verso l'Italia, nell'ottenimento delle prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale.
In proposito, si fa presente che, al fine di realizzare rapporti di collaborazione permanente, l'INPS e l'Istituto delle assicurazioni sociali d'Albania (ISSH) hanno provveduto a stipulare, nel corso del 2005, un Protocollo tecnico nell'ottica di un fattivo scambio di conoscenze ed esperienze nei settori delle assicurazioni e delle politiche sociali, dell'organizzazione ed amministrazione dei sistemi di sicurezza sociali e della gestione dei fondi pensionistici.
Sembra opportuno inoltre ricordare che, con il Protocollo d'intesa dello scorso 15 gennaio, il Patronato ACLI e l'ISSH hanno inteso attivare una reciproca collaborazione al fine di prestare assistenza ai lavoratori albanesi con riferimento alle verifiche relative alle singole posizioni assicurative.
Pertanto, tra gli enti preposti alla gestione della posizione assicurativa dei lavoratori albanesi esiste già un dialogo aperto.
Con specifico riferimento, infine, a quanto prospettato nel presente atto parlamentare in ordine alla predisposizione di una Convenzione Bilaterale in materia di sicurezza sociale, il dicastero del lavoro fa rilevare, sulla base di quanto comunicato dal competente Ministero degli affari esteri, che il ricorso a tale strumento risulterebbe, allo stato, alquanto impegnativo sul piano finanziario. Ciò anche tenuto conto delle esigenze di rigore di bilancio che caratterizzano la gestione della finanza pubblica, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica.
Da ultimo, in considerazione del notevole rilievo della questione evidenziata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, comunque, in grado di assumere l'impegno di promuovere incontri tra i funzionari della ISSH albanese e quelli degli enti previdenziali italiani, al fine di consentire una conoscenza più diretta della legislazione sociale dei due Paesi e delle problematiche correlate.