CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 maggio 2010
320.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199.

PARERE APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE

La VIII Commissione
esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
premesso che:
lo schema di regolamento in esame è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi di lieve entità e si inquadra nell'ambito del più ampio disegno di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica portate avanti dal Ministero per i beni e le attività culturali;
l'obiettivo fondamentale è quello di rinvenire un punto di equilibrio capace di coniugare, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle della semplificazione e dell'alleggerimento dei controlli burocratici;
la relazione illustrativa del provvedimento specifica che nel corso dell'elaborazione del presente schema è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare e semplificare la procedura autorizzativa ordinaria (modifica degli articoli 146 e 167 del codice) e definire meglio e allargare l'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica attraverso una modifica dell'articolo 149 del codice;
un ulteriore passaggio fondamentale per il completamento del disegno riformatore è la definizione della nuova pianificazione paesaggistica da elaborare in congiunta Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 143 del codice;

preso atto che:
la Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso l'intesa sul testo, chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;
il Ministero per il beni e le attività culturali ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato e tenendo altresì conto di quanto emerso in sede di Conferenza Unificata;

considerato che:
il presente regolamento di semplificazione riguarda, secondo la relazione illustrativa, un'elevata percentuale di pratiche di autorizzazione paesaggistica; pertanto il regolamento, oltre ad introdurre forti elementi di efficacia e di efficienza nella gestione delle pratiche, anche a

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vantaggio della funzionalità degli Uffici, comporterebbe favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti, aiutando a migliorare la gestione della nuova procedura entrata in vigore il 1o gennaio 2010;
il regolamento consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo;
la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree ex lege «Galasso») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;
valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che l'elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata contiene interventi già sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Codice, e lascia invariate le esclusioni previste dall'articolo 149 del Codice medesimo;
all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre alla procedura di cui al comma 1, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari, qualsiasi successiva integrazione dell'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riservando la procedura di cui al comma 2 esclusivamente alle modifiche aventi natura meramente tecnica;
all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevede l'attestazione da parte del professionista abilitato della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: «ovvero la conformità alla normativa speciale disciplinante l'intervento progettuale», allo scopo di fare salve le competenze regionali in materia di autorizzazione per gli elettrodotti e le norme tecniche del CEI;
all'articolo 4, comma 6, è fatta salva l'autonomia dell'ente locale di concludere il procedimento in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente entro il termine di 25 giorni stabilito dal medesimo comma 6; tale previsione riproduce anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate, l'autodeterminazione in capo all'ente locale, prevista dall'articolo 146, comma 9 del codice, per il procedimento ordinario, che dispone che, «in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»; per rendere più esplicita tale analogia, al citato articolo 4, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «e rilascia l'autorizzazione» con le parole «e rilascia comunque l'autorizzazione» ossia inserendo la locuzione «comunque» oppure «in ogni caso»;
al fine di chiarire che il provvedimento intende favorire la semplificazione organizzativa dei piccoli comuni e

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non comporta aumento degli uffici comunali valuti il Governo l'opportunità di specificare, anche con una successiva apposita circolare, che gli uffici preposti per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica possono essere gli stessi utilizzati dalle amministrazioni comunali per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;
con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il parere del soprintendente non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice e, comunque, di rendere esplicita l'applicazione, anche per le procedure semplificate di cui al presente decreto, delle esclusioni previste dall'articolo 143, commi 3, 4 e 5, in ordine al procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
con riferimento all'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, valuti il Governo l'opportunità di specificare quanto segue:
al punto 5, dopo le parole «modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici» occorrerebbe inserire le parole «pubblici e privati», allo scopo di comprendere anche gli impianti di minimo impatto ambientale, quali i ponti radio, che rappresentano elementi necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;
al punto 8 occorrerebbe chiarire che i «gazebo» non sono da intendersi quelli per la raccolta delle firme connessi a manifestazioni politiche o elettorali;
i punti 12, 13, 17, 18, limitatamente al mero allaccio alle infrastrutture a rete sia nel soprasuolo sia nel sottosuolo, 21, 29, 30, 38, 40 e 42 dovrebbero essere ricompresi nell'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 149 del Codice, e ciò dovrebbe essere chiarito esplicitamente, anche con una successiva apposita circolare, per evitare che l'eventuale espulsione dall'elenco comporti i loro inserimento al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;
al punto 18 (oltre al escludere esplicitamente l'autorizzazione paesaggistica per il mero allaccio alle infrastrutture a rete, come dal capoverso precedente) occorrerebbe aggiungere alla fine le parole: «o in sottosuolo», in quanto attualmente anche per gli impianti di allaccio interrati di distribuzione dell'energia elettrica e del gas a bassa pressione che interessano strade e relative pertinenze o aree urbanizzate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;
al punto 19 occorrerebbe sostituire le parole: «domestiche» con «locali» e, inoltre, occorrerebbe sostituire l'altezza di 6 m, intesa quale altezza del palo, con 10 m, per i casi di linee elettriche, tenuto conto che il decreto ministeriale n. 449 del 1988 prevede un'altezza minima da terra del conduttore di 6 m che richiede un'altezza minima del palo di 10 m, e 6,30 m per i casi di linee telefoniche, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei pali telefonici; in tal senso occorrerebbe sostituire le parole: «di altezza non superiore a metri 6» con le parole: «di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30»;
al punto 23 dopo la parola «condominiali», occorrerebbe inserire le parole «parabole ed impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc», allo scopo di comprendere anche i piccoli impianti necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;
dopo il punto 23 occorrerebbe inserire le seguenti voci, dirette a semplificare il procedimento autorizzativo per l'installazione di ponti radio per impianti di telecomunicazioni elettroniche mobili,

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che hanno un impatto di lieve entità di pari portata alle fattispecie previste nei punti 19, 22 e 23:
23-bis. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del D. lgs. 259 /2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
23-ter. modifiche e adeguamenti tecnici degli impianti di radiocomunicazioni elettroniche già esistenti, anche al fine di realizzare la coubicazione tra operatori.

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ALLEGATO 2

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un mese con le seguenti: un anno.
1. 1.Iannuzzi.
(Ritirato)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Parco nazionale degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano ed Ente parco nazionale degli Alburni, del Cilento e del Vallo di Diano con le seguenti: Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
* 1. 2.Iannuzzi.
(Approvato)

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Parco nazionale degli Alburni, Cilento, Vallo di Diano ed Ente parco nazionale degli Alburni, Cilento e Vallo di Diano con le seguenti: Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
* 1. 4.Il relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: i trenta giorni successivi con le seguenti: l'anno successivo.
1. 3.Iannuzzi.
(Approvato)

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02652 Zamparutti: repressione dei fenomeni di abusiva installazione di cartelloni pubblicitari lungo la rete stradale e autostradale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il fenomeno dell'abusivismo in materia di pubblicità stradale è presente su tutto il territorio nazionale ed in modo particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani; non fa eccezione, in tal senso, il territorio della provincia di Milano.
La materia è trattata dal Codice della Strada che, all'articolo 23 comma 7, vieta l'installazione di cartelli pubblicitari lungo ed in vista di strade ed autostrade, senza una preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada stessa. Il Codice con il relativo Regolamento di attuazione stabilisce precisi limiti di forma, dimensione, e distanza da altri cartelli o segnali stradali, nonché il posizionamento rispetto ad incroci ed intersezioni, che i cartelli devono rispettare per essere autorizzati.
I limiti variano in relazione alla tipologia di strada (extraurbana o urbana), mentre la pubblicità è vietata in vista delle autostrade e delle strade extraurbane principali.
Tali limiti rendono possibile l'installazione di cartelli in un numero molto limitato di posizioni; da qui il fenomeno dell'abusivismo, con installazioni non autorizzate ed in posizioni comunque non autorizzabili e, per tale motivo, non regolarizzabili.
In presenza di un cartello abusivo, l'ente proprietario della strada (concessionaria autostradale, ANAS, provincia o comune) deve procedere alla contestazione per violazione del Codice stradale ed alla conseguente rimozione dell'impianto.
I dati riportati da Italia Nostra, relativi alle percentuali di abusivismo nella provincia di Milano, non rispettano la realtà dei fatti in ordine alle strade gestite dall'ANAS che, contrariamente a quanto affermato dalla citata associazione, dall'anno 2007, svolge costantemente l'attività di controllo, repressione e rimozione dei cartelli abusivi, e nel solo territorio lombardo, ha elevato oltre 1.000 verbali di contestazione e sono stati rimossi 600 impianti (in modo coattivo da ANAS o in modo volontario dai soggetti trasgressori).
È opportuno, a tal riguardo, sottolineare che l'attività di repressione presenta numerose difficoltà pratiche e giuridiche, poiché dopo l'elevazione del verbale e la relativa notifica, l'ente proprietario della strada deve intimare al trasgressore la rimozione dell'impianto; se ciò non avviene, deve procedere alla rimozione coattiva, anticipandone i costi, e deve custodire il cartello rimosso per un tempo apprezzabile, onde consentire al trasgressore l'eventuale ritiro; deve, infine, smaltire, a proprie spese, l'impianto se non viene ritirato.
Nel frattempo, il trasgressore può proporre ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto competente; nel caso dell'ANAS della Lombardia, l'alto numero di verbali elevati ha dato luogo a numerosissimi ricorsi, spesso infondati, che hanno, tuttavia, portato ad una complessa gestione del contenzioso incardinato in varie Prefetture e numerosi Uffici dei Giudici di Pace.
L'attività di rimozione, inoltre, non sempre è agevole, poiché gli impianti sono spesso di notevoli dimensioni o collocati in posizioni difficili da raggiungere (sul tetto di case, all'interno di aree recintate, eccetera.).

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Gli impianti pubblicitari possono anche essere installati su suolo pubblico in prossimità della strada o su suolo privato. Nel caso di installazione su suolo privato, qualora il proprietario si opponga, non è possibile accedere alla proprietà e procedere alla rimozione se non in presenza di un provvedimento giudiziale.
A puro titolo di esempio, si evidenzia che, lungo la SS 494 «Vigevanese», l'ANAS ha recentemente rimosso alcune decine di cartelli abusivi collocati su suolo pubblico; gli stessi cartelli, a distanza di poco tempo, sono, tuttavia, ricomparsi all'interno di cortili industriali di proprietà privata.
L'attuale procedura prevista dal Codice della Strada, in buona sostanza, consente al trasgressore di confidare che il cartello rimanga installato per un certo periodo di tempo prima che possa essere rimosso. Come appare facilmente intuibile, i compensi incamerati per l'apposizione di tali impianti abusivi risultano di notevole entità o, comunque, tali da rendere poco deterrenti le sanzioni previste dal Codice della Strada. Il trasgressore, infatti, preferisce accettare il rischio della sanzione e della rimozione poiché riesce comunque a trarre un congruo utile dall'installazione abusiva.
L'ANAS è coadiuvata nella lotta all'abusivismo pubblicitario anche dalle Amministrazioni comunali e dalle Autorità di Polizia che svolgono, sia pure non come attività prioritaria, azioni di prevenzione e repressione.
Nel caso, invece, delle autostrade, la violazione all'articolo 23 del Codice della Strada, si configura sia in caso di pubblicità interna che esterna al sedime autostradale.
Il competente Ispettorato di Vigilanza delle Concessioni Autostradali ha invitato, il 18 marzo scorso, le società concessionarie ad eliminare, entro il 30 giugno 2010, ogni cartello pubblicitario presente sul sedime autostradale e relativi accessi, indicante servizi esterni alla rete autostradale.
Per quel che riguarda la pubblicità esterna, si rileva che, in seguito alla mancata ottemperanza delle diffide poste in essere dalle Società concessionarie nei confronti dei privati, il citato Ispettorato ha proceduto coinvolgendo le Prefetture competenti per territorio. Tali cartelloni, infatti, sono collocati all'interno di terreni e/o fabbricati privati e, perciò, inaccessibili se non con l'ausilio delle Forze dell'Ordine a seguito di specifica ordinanza prefettizia.
L'adozione di queste procedure, pur portando alla rimozione di circa 500 cartelloni pubblicitari su tutto il territorio, non ha, però, ancora, comportato la definitiva eliminazione del fenomeno.
Le Prefetture coinvolte, peraltro, hanno adottato procedure differenti tra di loro: Bologna, Modena, Rimini e Forlì-Cesena hanno emesso ordinanze valide per tutti i cartelloni presenti sull'intero territorio di competenza delle società concessionarie mentre Milano ha emesso ordinanze di rimozione, mirate esclusivamente a singole installazioni.
Per completezza di informazione, si segnala che la Concessionaria Autostrade per l'Italia (Direzione 2o - tronco di Milano) nel corso dell'anno 2009, ha inviato 61 diffide a privati, riuscendo a rimuovere 51 impianti. Per i restanti sono stati presentati ricorsi giudiziali.

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ALLEGATO 4

5-02748 Mario Pepe (PD): Interventi di manutenzione sull'autostrada Napoli-Bari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, richiamati dall'Onorevole Pepe, sono necessari per garantire adeguati standard di sicurezza e per mantenere buoni livelli di servizio dell'infrastruttura autostradale.
A tal fine la Società Concessionaria, Autostrada per l'Italia S.p.A., provvede a presentare all'ANAS, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'anno successivo.
Per quanto attiene alle spese complessivamente sostenute, si ritiene opportuno, per maggiore chiarezza espositiva, suddividerle in base all'anno di competenza ed alla tratta autostradale.
Per l'anno 2009, nella tratta dell'A/16, Napoli-Candela, il consuntivo di spesa complessiva è stato di 14,1 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, ed è stata ripartita secondo le modalità che, nel dettaglio, si riportano nella tabella che rimetto a disposizione della Commissione.
Il rendiconto delle spese di manutenzione straordinaria è stato, invece, di 1,9 milioni di euro, ed afferisce integralmente alle opere d'arte.
In relazione, invece, alla sottotratta Benevento-Pomigliano d'Arco, la stima di spesa complessiva, per manutenzione ordinaria, è stata di circa 10 milioni di euro ed ha riguardato principalmente interventi sulle pavimentazioni, sulle gallerie e sulle opere d'arte.
Relativamente all'anno 2010, il programma degli interventi per la tratta Napoli-Candela prevede una spesa complessiva di 22,7 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, distribuita in base alle modalità contenute in una seconda tabella che, sempre per brevità di esposizione, si rimette a disposizione della Commissione.
La manutenzione straordinaria ammonta, invece, a 2,2 milioni di euro dei quali 2,1 milioni per opere d'arte ed euro 100.000 per interventi sul corpo stradale.
Relativamente al tratto Benevento-Pomigliano d'Arco, il preventivo di spesa complessiva è di circa 15 milioni di euro, principalmente per interventi sulle pavimentazioni, sulle gallerie, sulle opere d'arte e per la sicurezza.
Si fa presente, infine, che non sono in programma, nel breve e medio termine, interventi di potenziamento della A/16, ad eccezione del nuovo svincolo di Tufino, i cui lavori sono in corso di esecuzione.

TABELLA 1

ANNO 2009

1. Pavimentazioni 4.900.000 euro;
2. Opere d'arte 3.900.000 euro;
3. Gallerie 300.000 euro;
4. Corpo autostradale 2.000.000 euro;
5. Impianti 100.000 euro;
6. Esazione Pedaggi 100.000 euro;
7. Verde-pulizie 400.000 euro;
8. Operazioni invernali 1.700.000 euro;
9. Edifici 300.000 euro;
10. Forniture varie 400.000 euro.

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TABELLA 2

ANNO 2010
1. Pavimentazioni 4.700.000 euro;
2. Opere d'arte 1.700.000 euro;
3. Gallerie 900.000 euro;
4. Corpo autostradale 800.000 euro;
5. Sicurezza 11.300.000 euro;
6. Impianti 200.000 euro;
7. Esazione Pedaggi 100.000 euro;
8. Verde-pulizie 400.000 euro;
9. Operazioni invernali 1.900.000 euro;
10. Edifici 300.000 euro;
11. Forniture varie 400.000 euro.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-02781 Iannuzzi: Completamento dei lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

I lavori di ammodernamento ed ampliamento dell'autostrada Salerno-Pompei-Napoli, in concessione alla Società Autostrade Meridionali (SAM), si svolgono su 5 tratte, suddivise in lotti. Come richiesto dall'onorevole interrogante, si forniscono le informazioni relative agli stessi così come riferiti da ANAS S.p.a..

Lotto 5-10 (dal km 5+690 al km 10+525) e svincolo di Portici-Ercolano

I lavori sono iniziati nel 2004 e sono tuttora in corso. L'ultimazione è prevista entro il 2011, con una spesa complessiva di 104,5 milioni di euro e l'avanzamento è pari al 71 per cento.
I lavori hanno subito dei ritardi a causa di difficoltà nelle procedure espropriative, di vincoli della Soprintendenza ai Beni Architettonici, del rinvenimento di discariche abusive interrate, di esigenze di viabilità ordinaria manifestate dai Comuni durante il corso dei lavori.

Lotto 10-12 (dal km 10+525 al 12+035)

I lavori sono iniziati nel 2003 e sono tuttora in corso e la loro ultimazione è prevista entro il 2010, con una spesa complessiva di 31,1 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari all'80 per cento.
Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente al fallimento dell'impresa aggiudicataria e conseguente riaffidamento dei lavori nonché ad esigenze di viabilità ordinaria secondaria e di regolazione idraulica nel territorio del Comune di Torre del Greco.

Lotto 12-17 (dal km 12+900 al 17+085)

I lavori sono iniziati nel 2006 e sono tuttora in corso e la loro ultimazione è prevista entro il 2011 con una spesa complessiva di 78,6 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari al 70 per cento.
Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente alle procedure espropriative, all'acquisizione dei terreni, al fallimento dell'impresa preposta all'esecuzione del lotto e al rinvenimento di discariche abusive interrate.

Lotto 17-19 (dal km 17+658 al km 19+269)

I lavori sono iniziati nel 2003 e sono tuttora in corso con ultimazione prevista entro il 2010 per una spesa complessiva di 18,9 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari al 98 per cento.
Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente al fallimento dell'Impresa incaricata dell'esecuzione del lotto, al consolidamento di un edificio pericolante prossimo alla sede stradale, alle nuove esigenze di viabilità dei Comuni interessati dall'esecuzione dei lavori.

Lotto 19-22 (dal km 19+269 al 22+400 e svincoli di Pompei e Torre Annunziata Sud)

I lavori sono iniziati nel 2002 e sono tuttora in corso con l'ultimazione è prevista entro il 2010, con una spesa complessiva di 56,6 milioni di euro. L'avanzamento dei lavori è pari al 99 per cento. Le cause di ritardo sono da imputarsi prevalentemente al fallimento dell'Impresa preposta

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all'esecuzione del lotto, al sequestro giudiziario di un'area di cantiere ed alla presenza di un collettore fognario che, gli Enti locali proprietari, sebbene sollecitati e diffidati, non hanno rimosso.
Ulteriore criticità residuale riguarda una sistemazione idraulica, a cura della Regione Campania, propedeutica alla costruzione del nuovo cavalcavia di Via dei Sepolcri.
Oltre alle 5 tratte sopra riportate, sono oggetto di ammodernamento i seguenti lavori che, peraltro, non condizionano quelli principali.
Nuovo svincolo di Angri: per il quale si è dovuto procedere alla rescissione del contratto per inadempienza dell'Impresa ed al riaffidamento dei lavori a termini di legge.
Nuovo edificio di Stazione e rampe di entrata S. Giorgio a Cremano: per il quale l'avanzamento dei lavori eseguiti al 31 marzo 2010 è circa pari al 98 per cento. Allo stato attuale, i lavori risultano sostanzialmente ultimati ad eccezione delle rampe di immissione sulla strada comunale per S. Giorgio a Cremano, la cui realizzazione non è resa possibile a causa della presenza di una area di servizio recentemente autorizzata dal Comune di Napoli.
A conclusione, quindi, dei dati sopra riportati, si può affermare che l'ultimazione delle opere terminerà, per la gran parte, entro il corrente anno, le rimanenti tratte si concluderanno entro il 2011 con un costo complessivo dell'opera ammonta a circa 290,0 milioni di euro.