CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2010
317.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3350 «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»;
valutato positivamente il complesso delle misure in esso contenute, dirette a fronteggiare la difficile congiuntura economica internazionale con l'ampliamento degli strumenti di sostegno del reddito delle famiglie e dei settori industriali in crisi;
preso atto positivamente che tale complesso di misure contribuisce a rafforzare le politiche ambientali, attraverso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo della mobilità sostenibile e di miglioramento dell'ecocompatibilità e dell'efficienza energetica dei prodotti industriali e del patrimonio edilizio nazionale;
considerato che risulta opportuno definire in materia un quadro normativo il più possibile chiaro e durevole che permetta una programmazione nel medio e lungo periodo degli interventi da effettuare;
considerato che all'articolo 4, comma 7, è disposta la revoca del finanziamento previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla «legge obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e che la revoca suddetta, nonché la nuova attribuzione delle risorse a favore del Comune di Parma, sono disposte in assenza di un coinvolgimento della Regione;
preso atto delle modifiche apportate al testo durante l'esame presso le commissioni di merito;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» e sia specificato quali possano essere gli investimenti pubblici ai quali può essere destinata la suddetta quota residua di finanziamento statale;
e con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere i contributi per l'acquisto in sostituzione dei mobili da

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cucina all'acquisto di tutti i prodotti del comparto mobili e arredo realizzati secondo precisi standard ambientali garantiti da certificazione;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre uno specifico incentivo diretto ad agevolare l'adeguamento del parco immobiliare esistente agli obiettivi di efficienza energetica, mediante concessione a chi intende effettuare entro il 2010 interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici, su alloggi adibiti ad abitazione principale, di un prestito agevolato, fino a un massimo di 30 mila euro a tasso zero, da restituire in dieci anni;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, anche in considerazione degli evidenti benefici prodotti in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare, le agevolazioni fiscali - detrazione di imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate - per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio previste dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire disposizioni che consentano in vista dell'introduzione del SISTRI, la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) secondo le modalità stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2002, differendo comunque il termine di presentazione dal 30 aprile 2010 al 30 giugno 2010;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di uniformare il testo dell'articolo 5 alla definizione degli «interventi di manutenzione straordinaria prevista» dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che espressamente recita «sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso», ferma restando l'esclusione dall'attività edilizia libera degli interventi sulle parti strutturali dell'edificio;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare l'esclusione dall'attività edilizia libera delle ricerche geognostiche per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO2, in aggiunta a quanto già prevista per le attività di ricerca di idrocarburi.

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ALLEGATO 2

Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3350 «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori»;
valutato positivamente il complesso delle misure in esso contenute, dirette a fronteggiare la difficile congiuntura economica internazionale con l'ampliamento degli strumenti di sostegno del reddito delle famiglie e dei settori industriali in crisi;
preso atto positivamente che tale complesso di misure contribuisce a rafforzare le politiche ambientali, attraverso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo della mobilità sostenibile e di miglioramento dell'ecocompatibilità e dell'efficienza energetica dei prodotti industriali e del patrimonio edilizio nazionale;
considerato che risulta opportuno definire in materia un quadro normativo il più possibile chiaro e durevole che permetta una programmazione nel medio e lungo periodo degli interventi da effettuare;
considerato che all'articolo 4, comma 7, è disposta la revoca del finanziamento previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) previsto dalla «legge obiettivo» (legge n. 443 del 2001) e che la revoca suddetta, nonché la nuova attribuzione delle risorse a favore del Comune di Parma, sono disposte in assenza di un coinvolgimento della Regione;
preso atto delle modifiche apportate al testo durante l'esame presso le commissioni di merito;
rilevata, in particolare, l'opportunità di integrare il decreto ministeriale 26 marzo 2010 e gli eventuali, ulteriori provvedimenti attuativi del decreto-legge in esame, alla luce della modifica apportata al primo periodo dell'articolo 4, con l'esplicito riferimento anche al parco immobiliare esistente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia previsto, all'articolo 4, comma 7, il coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati nel procedimento di revoca e di riallocazione del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» e sia specificato

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quali possano essere gli investimenti pubblici ai quali può essere destinata la suddetta quota residua di finanziamento statale;
e con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere i contributi per l'acquisto in sostituzione dei mobili da cucina all'acquisto di tutti i prodotti del comparto mobili e arredo realizzati secondo precisi standard ambientali garantiti da certificazione;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre uno specifico incentivo diretto ad agevolare l'adeguamento del parco immobiliare esistente agli obiettivi di efficienza energetica, mediante concessione a chi intende effettuare entro il 2010 interventi di ristrutturazione edilizia diretti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici, su alloggi adibiti ad abitazione principale, di un prestito agevolato, fino a un massimo di 30 mila euro a tasso zero, da restituire in dieci anni;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare, anche in considerazione degli evidenti benefici prodotti in termini di sviluppo economico, sostegno alla piccola e media impresa ed emersione del lavoro non regolare, le agevolazioni fiscali - detrazione di imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate - per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio previste dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 5 debbano comunque rispettare i criteri e i limiti del richiamato articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ferma restando l'esclusione dall'attività edilizia libera degli interventi sulle parti strutturali dell'edificio;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare l'esclusione dall'attività edilizia libera delle ricerche geognostiche per la realizzazione di depositi di stoccaggio di gas o di CO2, in aggiunta a quanto già prevista per le attività di ricerca di idrocarburi.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-02435 Velo: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Interrogazione n. 5-02514 Togni: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Interrogazione n. 5-02765 Delfino: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Visto che le interrogazioni n. 5-02435 dell'onorevole Velo, n. 5-02514 dell'onorevole Togni ed altri e n. 5-02765 dell'onorevole Delfino, benché esprimano apprezzamento in ordine alla avvenuta istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pongono tutte l'accento sia sulle difficoltà e le preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in ordine al SISTRI, sia sui dubbi di legittimità del decreto istitutivo dello stesso SISTRI, si risponderà congiuntamente.
In relazione alle criticità sollevate, si ritiene opportuno far presente che il SISTRI è un sistema semplice nella sua configurazione. La confusione interpretativa che si sarebbe determinata non è connessa alle modalità operative dello stesso, ma alla complessità del contesto nel quale il SISTRI è venuto a collocarsi. Complesso è, infatti, il sistema dei rifiuti che comprende tutta la filiera dalla produzione alla destinazione finale, con una molteplicità di soggetti coinvolti, pubblici e privati, ed una ampia varietà di situazioni specifiche, sia nel settore agricolo, che nel settore industriale e dei servizi, che occorre conoscere e gestire in trasparenza. Complessa e articolata è, altresì, la struttura produttiva del nostro Paese, che annovera per la stragrande maggioranza piccole e medie imprese con un diverso grado di propensione all'innovazione tecnologica. Complessa, infine, è anche la normativa in tema di rifiuti che il Governo si sta impegnando a modificare: si veda, al riguardo, l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 16 aprile 2010, dello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti, che contiene, tra l'altro, un regime sanzionatorio, in caso di violazioni alla disciplina sul SISTRI, sostanzialmente analogo a quello attualmente vigente per il sistema di documentazione cartacea delle comunicazioni in materia di rifiuti (MUD, Registro di carico e scarico e Formulario dei rifiuti).
Allo stato, non si dispongono dati aggiornati per perseguire l'illegalità. Infatti, i dati più recenti sui rifiuti speciali sono datati 2006-2007. Con l'utilizzazione di dispositivi elettronici si avrà, invece, la possibilità di monitorare, in tempo reale, la movimentazione dei rifiuti, dalla produzione allo smaltimento finale e ciò faciliterà di molto il contrasto ai fenomeni di illegalità.
È utile ricordare che la nuova disciplina sul SISTRI, di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ed al successivo decreto ministeriale 15 febbraio 2010, non

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modifica il quadro legislativo vigente, ma si adatta ad esso; le regole sono rimaste sostanzialmente le stesse, sono cambiate semplicemente le modalità attraverso cui vengono forniti i dati in materia di rifiuti: da un sistema cartaceo si passa ad un sistema che utilizza dispositivi elettronici.
Vista la complessità del quadro di riferimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha seguito, sin dalla fase di progettazione e preparazione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, una precisa metodologia di lavoro con il coinvolgimento, sul piano formale (vedi le diverse riunioni del CESPA - Comitato di esperti della politica ambientale, organismo istituito presso il Ministero dell'ambiente, in conformità con quanto stabilito dal T.U. ambientale) ed informale, delle principali organizzazioni imprenditoriali, che hanno condiviso finalità e piano di azione, non nascondendo, comunque, le difficoltà operative che si sarebbero potute verificare soprattutto da parte delle imprese più piccole, e richiedendo al riguardo massima attenzione, esigenza questa che il Ministero ha assicurato e continuerà ad assicurare.
È prossimo, a quest'ultimo riguardo, con l'acquisizione delle ultime designazioni, l'avvio del previsto Comitato di vigilanza e controllo, di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, che, vista la sua composizione con una ampia maggioranza di rappresentanti del mondo produttivo, costituirà il punto di collegamento tra mercato ed istituzioni relativamente al funzionamento del SISTRI.
Il SISTRI è attuativo di specifiche disposizioni legislative (legge n. 296 del 2006 «Legge Finanziaria 2007», decreto legislativo n. 4 del 2008 e legge n. 102 del 2009), con le quali si innova, attraverso l'utilizzo di dispositivi elettronici, l'attuale sistema informativo cartaceo sul controllo dell'intera catena di gestione dei rifiuti, apportando diversi e significativi miglioramenti. Basti pensare, a titolo di esempio, che circa l'80 per cento delle sanzioni irrogate sono state sinora determinate da errori di carattere formale compiuti in fase di compilazione dei documenti cartacei, per comprendere come l'introduzione del sistema informatico SISTRI, attraverso un controllo automatico dei dati, eliminerà sensibilmente tali errori.
Ma il prioritario obiettivo che si vuole conseguire con il nuovo Sistema è quello della lotta ai fenomeni di illegalità, giacché è in grado di fornire, in tempo reale, le informazioni necessarie sulla movimentazione dei rifiuti, facilitando così i compiti affidati alle Autorità di controllo. Il SISTRI diventerà, quindi, strumento di una nuova impostazione di politica ambientale più mirata, volta a garantire un rigoroso controllo della gestione dei rifiuti.
In ordine all'ampiezza del campo di applicazione, che comprende sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, si ribadisce che con il SISTRI non è stata modificata l'impostazione della normativa quadro di cui alla parte quarta (articolo 189, terzo comma) del decreto legislativo n. 152 del 2006, per cui i soggetti tenuti ad iscriversi al SISTRI sono gli stessi che erano tenuti al MUD. Il legislatore nazionale ha da sempre ritenuto di estendere gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti anche ai rifiuti non pericolosi, con ciò esercitando la facoltà, per gli Stati membri, di fissare disposizioni più restrittive di quelle delle direttive per finalità di tutela ambientale. Si ricorda infine che la possibilità di esigere che anche i produttori di rifiuti non pericolosi adempiano agli obblighi di registrazione è espressamente contemplata dalle direttive sui rifiuti (con riferimento alla direttiva 2008/98/CE di prossimo recepimento, si veda l'articolo 35, paragrafo 3).
Con riferimento ai costi eccessivi lamentati, si ritiene opportuno evidenziare che tale problematica è stata attentamente esaminata nella fase di preparazione del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo del SISTRI. Al riguardo è utile ricordare che il comma 3-bis dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto con l'articolo 2, comma 24, del decreti legislativo n. 4 del 2008, sull'obbligo per alcune categorie di soggetti di

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installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche ai fini della tracciabilità dei rifiuti, aveva stabilito che ciò sarebbe dovuto avvenire senza alcun onere aggiuntivo per la Finanza Pubblica, oltre ai 5 milioni di euro inizialmente stabiliti dalla Legge Finanziaria 2006. In relazione a detto vincolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proceduto alla attivazione del SISTRI, facendo gravare sui soggetti obbligati al rispetto della nuova disciplina il costo del funzionamento del nuovo Sistema.
Benché obbligati al versamento dei contributi previsti, da valutazioni effettuate, anche tenendo conto dei risultati di una recente indagine condotta dal Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione, si è pervenuti alla conclusione che il nuovo sistema di tracciabilità dei contributi apporta sensibili vantaggi alle imprese in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione degli adempimenti previsti.
In particolare, il Ministero della pubblica amministrazione e dell'innovazione ha aggiornato recentemente una precedente indagine, rilevando che il costo complessivo dell'attuale Sistema cartaceo in tema di rifiuti per le sole piccole e medie imprese è di 671 milioni di euro/anno ed il costo medio per singola impresa varia da 1.183,00 euro (per l'imprese da 5 a 249 addetti) a 464,00 euro (per le imprese da 1 a 4 addetti). L'articolazione dei contributi oggi prevista per il SISTRI si basa su criteri relativi alla dimensione di impresa, alla tipologia ed alla quantità dei rifiuti prodotti/gestiti/trasportati.
In questo senso, le imprese più piccole sono quelle che hanno un livello di contributo più basso: una piccola impresa con meno di 10 addetti dovrà versare un contributo annuale di 60 euro se produce rifiuti non pericolosi o di 120 euro in caso di rifiuti pericolosi.
Se si considera l'avvenuta riduzione dei costi diretti da parte delle imprese (oggi, una piccola impresa, che non abbia delegato i compiti per la gestione dei rifiuti ad una associazione imprenditoriale od a consulenti esterni, spende per il solo acquisto di una copia della documentazione cartacea 72 euro/anno) per il venir meno dell'acquisto e vidimazione della documentazione cartacea ed i minori costi indiretti derivanti dalle semplificazioni degli adempimenti previsti e dal risparmio di tempo per l'acquisizione, compilazione trasmissione delle informazioni, emergono con evidenza i netti vantaggi che le imprese avranno dall'applicazione del nuovo Sistema, una volta a regime1.
In merito al trasporto transfrontaliero, è opportuno segnalare che il SISTRI non va a modificare la disciplina dettata dal Regolamento comunitario n. 1013 del 2006 per le spedizioni transfrontaliere, garantendo, comunque, un maggior controllo sulla tratta nazionale del trasporto. Il SISTRI non ha inciso sul Regolamento, ma si è adeguato ad esso, anche per tener conto delle indicazioni delle associazioni imprenditoriali interessate.
Sulla mancata notifica del decreto 17 dicembre 2009 alla Commissione UE, si segnala che la notifica è sì richiesta, ma non in base alla Direttiva 98/34/CE, come modificata dalla Direttiva 98/48/CE, bensì in base alla normativa specifica sui rifiuti, Contenuta attualmente nel predetto Regolamento n. 1013 del 2006 sul «trasporto transfrontaliero dei rifiuti» e nelle direttive 2006/12/CE sui rifiuti e 91/689/CE sui rifiuti pericolosi.
Il predetto Regolamento, in particolare, non solo prevede un obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema appropriato di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti esclusivamente all'interno della loro giurisdizione, ma anche l'obbligo di notificare tale sistema alla Commissione europea. In ottemperanza agli obblighi di notifica previsti da tale normativa, con

1 Dall'indagine del Ministero della pubblica amministrazione risulterebbe che circa il 40 per cento del costo complessivo relativo alla predisposizione dei documenti cartacei è da attribuire alla preparazione del MUD. Venendo meno questo obbligo, automaticamente si avrebbe un vantaggio, in termini di riduzione dei costi, del 40 per cento.

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specifico riferimento alle misure in materia di rifiuti, il Ministero ha di conseguenza avviato la procedura per la relativa notifica. Si sottolinea, peraltro, che l'istituzione del sistema SISTRI costituisce una misura in linea con i più recenti indirizzi legislativi comunitari, ivi compresa la nuova Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a garantire la tracciabilità dei rifiuti pericolosi dalla produzione alla destinazione finale.
Per completezza si evidenzia che le Direttive comunitarie 98/34 e 98/48 CE hanno, invece, introdotto disposizioni volte a prevenire che specifiche tecniche di prodotti o, comunque, altri requisiti o regole relative ai servizi possano eventualmente costituire ostacolo agli scambi o alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore.
È di tutta evidenza che il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 sul SISTRI non contiene previsioni atte a costituire ostacolo agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione degli stessi o alla libertà di stabilimento dell'operatore.
Riguardo alla mancata armonizzazione del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 con le altre normative coesistenti ed, in particolare, con la normativa relativa al trasporto delle merci pericolose, si rappresenta, come già anticipato, che il citato decreto ministeriale incide soltanto sulla materia de rifiuti, materia questa di esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
In merito alla questione relativa alla natura giuridica del SISTRI, si fa presente che obiettivo del Ministero è soltanto quello di disegnare un nuovo meccanismo per il controllo della tracciabilità dei rifiuti per garantire una maggiore trasparenza ed efficacia alle azioni di contrasto dei fenomeni di illegalità. L'operatività del SISTRI, configurato come un sistema meramente operativo, non presuppone necessariamente l'esistenza di una struttura con personalità giuridica di gestione del sistema, cioè la nascita di un nuovo ente; ciò, peraltro, anche in coerenza con quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 189 del T.U. ambientale, il quale prevede l'istituzione del SISTRI «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Comunque, il decreto istitutivo incardina il SISTRI nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed in particolare presso la Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, affidando la sua gestione al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, in coordinamento con le altre Forze dell'ordine, per assicurare la piena garanzia, in tempo reale, del controllo di legalità della produzione e gestione dei rifiuti.
Sulla mancata richiesta del parere del Consiglio di Stato, si precisa che il decreto ministeriale, in quanto meramente attuativo dell'articolo 189, comma 3-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, non richiedeva tale parere.
Per quanto riguarda la copertura del «segreto di Stato» al progetto SISTRI si rappresenta che il SISTRI, come noto, nasce con il comma 1116 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria 2007). Con detta disposizione si stabilisce la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti in funzione della «sicurezza nazionale e della prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata». In base a detta disposizione, in data 13 febbraio 2007 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, ha attribuito il livello di classificazione «SEGRETO» al progetto denominato «Sistema sicuro di tracciamento dei rifiuti». Successivamente, in data 5 settembre 2008, il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha attribuito nuovamente al progetto istitutivo del sistema di tracciabilità la classifica di «SEGRETO», in quanto incidente su questioni di interesse strategico nazionale e rilevanti per la sicurezza interna dello Stato.
Riguardo al rilievo che il SISTRI non garantisce assistenza in tempo reale agli operatori in caso di malfunzionamento dei dispositivi elettronici, ma risponde alle

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richieste di intervento in 72 ore, è opportuno chiarire che è stata predisposta dal SISTRI una rete di assistenza in grado di intervenire, con operatori qualificati, per rimuovere il malfunzionamento dei dispositivi, rispettivamente entro 24 ore o 72 ore in caso di cattivo funzionamento del software o dell'hardware. Trattasi, ovviamente, di tempi massimi e non di tempi normali di intervento.
In merito alla equipollenza stabilita al comma 8 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 tra Scheda SISTRI-Area movimentazione e Scheda di trasporto, di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 286 del 2005 e del decreto ministeriale 30 giugno 2009, n. 554, si osserva che in precedenza era stata stabilita, con circolare 24 settembre 2009 protocollo 140 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'equipollenza tra Formulario di identificazione dei rifiuti e Scheda di trasporto. Contenendo la Scheda SISTRI-Area movimentazione le stesse informazioni di cui al formulano, automaticamente ne è derivata la disposizione contenuta al comma 8 dell'articolo 5 del decreto ministeriale citato.
In merito al mancato coordinamento del SISTRI con le normative relative al trasporto aereo, è utile premettere che il SISTRI ha disciplinato anche il trasporto intermodale dei rifiuti ed in ciò innovando la legislazione vigente. Il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 interviene però limitatamente ai Settori del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo. Non è stato ritenuto opportuno, almeno in questa prima fase di operatività del SISTRI, intervenire anche per regolamentare il trasporto dei rifiuti speciali per via aerea, ciò in relazione alla marginalità di questa tipologia di trasporto. L'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009 lascia, in ogni caso, aperta la possibilità di intervenire, con decreto amministrativo, per disciplinare anche questa modalità di trasporto dei rifiuti. La micro raccolta rientra, invece, pienamente nell'ambito di intervento di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009.
Sul ruolo delle Camere di Commercio, si fa presente che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed Unioncamere hanno sottoscritto, nel febbraio scorso, un protocollo d'intesa con il quale sono stati stabiliti i compiti affidati ad Unioncamere ed alle Camere di Commercio relativamente alle attività di distribuzione dei dispositivi USB ai soggetti interessati, con esclusione delle imprese iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Con tale protocollo sono state disciplinate anche le attività delle Camere di Commercio successivamente alle fasi di iscrizione dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e di distribuzione dei dispositivi elettronici. I rapporti tra Ministero ed Unioncamere si sono sviluppati sinora in un clima di piena collaborazione, come anche con le singole Camere di Commercio. Diverse Camere di Commercio hanno organizzato seminari formativi ed informativi sul SISTRI, ai quali hanno partecipato esperti del Ministero.
Riguardo alla mancata indicazione delle norme da abrogare, si precisa che si è preferito non utilizzare l'opportunità offerta dall'articolo 14-bis della legge n. 102 del 2009, in ordine all'adozione di regolamenti volti all'abrogazione delle disposizioni in contrasto con quanto stabilito dallo stesso articolo, ciò in quanto il SISTRI non ha annullato le procedure relative alla tenuta della documentazione cartacea in materia di rifiuti da parte degli operatori, continuando queste ultime a permanere per tutti quei soggetti che non sono obbligati ad aderire alla nuova disciplina sul SISTRI. Con il provvedimento di recepimento della direttiva sui rifiuti sarà comunque garantito il coordinamento tra la vecchia e la nuova disciplina, nonché l'abrogazione delle disposizioni che dovessero risultare incompatibili.
In merito alla questione delle officine autorizzate, si precisa che non si rilevano elementi in grado di ravvisare un mancato rispetto dei principi del libero mercato e della concorrenza.
Nel decreto del 17 dicembre 2009 è stato, infatti, individuato un congruo periodo di tempo (30 giorni) affinché tutte le

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officine esercenti attività di autoriparazione, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 122 sezione elettrauto, si potessero iscrivere per poi sottoporre le stesse ad un corso di formazione. La scelta è ricaduta sulla suddetta tipologia di officine (elettrauto), giacché la black box è un dispositivo elettronico che viene montato sulle parti elettriche del mezzo di trasporto.
La fissazione di un termine per l'iscrizione ha risposto unicamente a finalità di carattere «accelerativo», ciò nell'intento di anticipare l'iscrizione delle officine per far fronte alle esigenze operative connesse all'installazione delle black box sugli automezzi, condizione questa imprescindibile per rispettare i termini stabiliti per l'operatività del sistema di tracciabilità.
Riguardo ai costi ricadenti sulle imprese di autotrasporto, si segnala che al riguardo, è Stato attivato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un «Tavolo tecnico», con la partecipazione di tutte le Associazioni rappresentative del comparto, dove non solo sono state approfondite e valutate le diverse questioni legate all'impatto del SISTRI sul settore dei trasporti, ma anche tutta una serie di aspetti che esulano dal sistema di tracciabilità, ma sui quali da tempo si chiedono da parte degli interessati appropriate misure di intervento. Oltre ai problemi legati agli oneri ricadenti sulle imprese di autotrasporto, altro tema «caldo» posto al «Tavolo tecnico» è stato quello della parità di condizioni operative tra operatori nazionali e vettori stranieri.
In relazione alle indicazioni emerse, il Governo ha individuato, da un lato, misure in grado di evitare il persistere o l'aggravarsi di situazioni di penalizzazione degli autotrasportatori nazionali rispetto alla concorrenza estera e, dall'altro, vista l'impossibilità di prevedere misure agevolative per categorie di operatori, interventi finalizzati a ridurre ed a rivedere gli oneri oggi gravanti sulle imprese di autotrasporto che incidono sul loro livello di competitività.
Nello schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 98/2008/CE sui rifiuti, sono contenute le misure sopra individuate. In tale provvedimento l'obbligo di iscrizione dei vettori stranieri che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano nell'Albo nazionale gestori ambientali è contenuto nel terzo comma del nuovo articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, al comma 5 del nuovo articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul SISTRI, si fa rinvio ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per stabilire i criteri e le condizioni per l'applicazione della disciplina sul SISTRI alle procedure relative alle spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento CE 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero.
In tema di revisione degli oneri oggi gravanti sulle imprese di trasporto si fa puntuale rinvio a quanto disposto dal quarto comma del nuovo articolo 194 del decreto legislativo n. 152 del 2006 proposto nello schema di decreto legislativo citato.
Sono state, quindi, recepite le istanze delle imprese di trasporto, prevedendo la soppressione delle fidejussioni per il trasporto di rifiuti non pericolosi ed una sola iscrizione per il trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
In relazione alle richieste formulate in ordine alle iniziative che il Governo avrebbe dovuto assumere, riguardo al applicazione del principio di gradualità, il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 già prevede l'applicazione di tale principio. Sono stati infatti previsti termini diversi per l'iscrizione e per la piena operatività di due gruppi di soggetti. Nel primo gruppo sono state comprese le imprese di più grandi dimensioni (con più di 50 dipendenti), i commercianti ed intermediari, le imprese di trasporto, i gestori ambientali; nel secondo gruppo le imprese più piccole, con esclusione di quelle non produttrici di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti (per queste imprese è stata prevista una adesione volontaria).
Sulla proroga dei termini di iscrizione, con il decreto ministeriale 15 febbraio

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2010, con il quale sono state apportate integrazioni al precedente decreto ministeriale 17 dicembre 2009, è stata disposta, proprio per tener conto delle esigenze manifestate dagli operatori, una proroga di 30 giorni dei termini di iscrizione per i due gruppi di soggetti obbligati ad aderire al Sistema. Tale slittamento dei termini ha garantito una più ragionevole disponibilità di tempo per gli operatori per procedere all'iscrizione al SISTRI. Il numero dei soggetti che si sono iscritti alla prima scadenza del 30 marzo è stato, infatti, molto soddisfacente.
In relazione alle agevolazioni per il settore agricolo, già il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 prevede condizioni di particolare vantaggio per i piccoli imprenditori agricoli rispetto agli altri operatori. Con le organizzazioni del settore agricolo e del settore dell'artigianato sono attualmente in corso approfondimenti nell'ottica di riportare tutti gli operatori di piccole dimensioni che producono modeste quantità di rifiuti pericolosi nel più ampio disegno di una disciplina unitaria a fronte di forme di agevolazioni di carattere organizzativo ed economico.
Da ultimo, sulle agevolazioni per il settore dell'autotrasporto, già il Governo, come sopra precisato, ha adottato, con lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, le misure richieste per rendere coerente il nuovo sistema di tracciabilità con le peculiarità del nostro sistema di autotrasporto.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02487 Alessandri: Misure per garantire il corretto smaltimento dei materiali di scarto dell'industria conciaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione n. 5-02487 presentata dall'onorevole Alessandri, con la quale si chiede l'adozione di una normativa di maggior dettaglio relativa alla gestione del «carniccio» (scarto della lavorazione delle pelli), si riferisce quanto segue.
La regolamentazione delle attività dell'industria conciaria risulta alquanto complicata a causa dell'approccio troppo semplificato e generico della normativa di settore, che non considera a fondo l'oggettiva e significativa differenza tra le varie operazioni che la filiera di concia annovera.
Il carniccio, in particolare, deriva dalle operazioni meccaniche effettuate durante le attività di riviera sulla pelle, con lo scopo di rimuovere interamente il tessuto sottocutaneo che il pellame porta con sé dalla scuoiatura. Tale tessuto, è per lo più formato da grassi e da fibre di collagene piuttosto rilassate e degradate e può essere rimosso dal derma solo mediante l'asportazione meccanica, tenuto conto che una degradazione chimica del tessuto sottocutaneo non è possibile senza danneggiare il derma, anch'esso costituito da collagene. Sebbene tali attività possano essere compiute in diverse fasi della lavorazione, la gran parte del carniccio deriva dalla scarnatura post-calcinaio, laddove le pelli sono state trattate per rimuovere il pelo e per consentire l'apertura della struttura dermica.
In generale, le attività di riviera, che precedono la concia vera e propria delle pelli, pur non trovando specifica definizione nel Regolamento 1774/2002/CE in materia di sottoprodotti di origine animale, si considerano a pieno titolo rientranti nel campo di applicazione di quest'ultimo. Dalle attività di riviera, infatti, possono derivare materie prime come residui in pelo (ritagli e pezzami) e residui calcinati (ritagli di spaccatura e rifilatura in trippa, nonché il carniccio da scarnatura) destinabili alla produzione di gelatina e collagene alimentare, oppure di nuovi sottoprodotti destinabili alla produzione di mangimi, di fertilizzanti organici (compreso il biogas ed il compost) ed altri prodotti tecnici. Il Regolamento 1774/2002/CE prevede, in allegato, specifiche modalità di trasformazione per tali fattispecie ed in generale per la produzione di compost e biogas.
Per quanto riguarda, invece, i residui conciati derivanti da fasi successive a wet blue, pickled o alla concia finale, si osserva che questi sono esclusi dall'applicazione del Regolamento 1774/2002 e quindi da qualsiasi utilizzo in campo alimentare umano o animale. Tali scarti possono essere avviati come rifiuti allo smaltimento o al recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ciò premesso, tenuto conto delle oggettive difficoltà riscontrate nella gestione del carniccio ai sensi della normativa citata, si concorda sulla necessità di procedere ad un approfondimento relativo alle modalità di trasformazione delle pelli ed alla definizione del «punto finale» (non applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento) delle varie fasi della filiera, con particolare riferimento alla fase del calcinaio.
Si rileva in proposito che è stato approvato il nuovo regolamento n. 1069/2009/CE

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che, all'articolo 54, prevede espressamente l'abrogazione del Regolamento n. 1774/2002/CE, a decorrere dal 4 marzo 2011, e che nell'ambito del relativo allegato tecnico, ancora in fase di discussione a livello comunitario, potranno essere analizzate e risolte eventuali incongruenze relative al settore pelli e alle modalità di trattamento dei residui conciari.
Da ultimo, si segnala che, al fine di procedere ad una corretta implementazione del nuovo Regolamento e alla revisione delle relative linee guida nazionali («Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/2002» del 1o luglio 2004), è in programma un Tavolo di lavoro congiunto con rappresentanti del Ministero della salute.