CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 aprile 2010
317.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori (C. 3350 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminato il disegno di legge C. 3350 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», e gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
considerato che il decreto-legge contiene disposizioni riconducibili alla materia «sistema tributario dello Stato», che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), nonché disposizioni che, recando misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale, possono essere ricondotte nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;
segnalata l'opportunità di valutare con attenzione - anche alla luce di possibili contenziosi amministrativi in proposito - le previsioni del comma 2 dell'articolo 2 che, seppur volte a rispondere all'esigenza di garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, intervengono con una norma di carattere generale nel dichiarare il divieto di ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati in atti di gara, considerando nullo ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento all'amministrazione statale concedente delle somme percepite dai concessionari;
rilevato che l'articolo 2, comma 3, interviene in relazione alle modifiche apportate, in materia di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, alla legge n. 21 del 1992, dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito dalla legge n. 14 del 2009;
tenuto conto che il suddetto comma 3 prevede che, ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla citata legge n. 21 del 1992, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,

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previa intesa con la Conferenza Unificata, siano adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Il decreto dovrà inoltre definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi;
segnalato, in proposito, che tale disposizione non interviene sulla decorrenza della nuova normativa, sospesa fino al 31 marzo 2010 dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge n. 194 del 2009 che, a sua volta, deve considerarsi, a partire da tale data, pienamente applicabile, anche in relazione al fatto che le disposizioni da emanare entro sessanta giorni con decreto ministeriale non potrebbero innovare la predetta disciplina legislativa, ma solo definirne le modalità attuative, secondo i criteri indicati nel comma 3;
rilevata, al riguardo, l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle suddette norme, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;
considerato che il comma 6 dell'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per le infrastrutture portuali destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale, ripartito con decreto ministeriale;
rilevata, al riguardo, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella ripartizione del suddetto fondo, tenuto conto che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza concorrente tra Stato e regioni la materia «porti e aeroporti civili» ed in considerazione della giurisprudenza costituzionale in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) appare opportuno - anche al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi in materia - circoscrivere l'ambito di applicazione del comma 2 dell'articolo 2 ai settori effettivamente destinatari dei contenuti de quo, come evidenziato nella relazione illustrativa;
b) all'articolo 2, comma 3, si segnala l'opportunità di valutare, sotto il profilo della coerenza del sistema delle fonti, il contenuto delle suddette norme, che rinviano ad un decreto ministeriale l'introduzione di disposizioni le quali, sebbene definite attuative, sono espressamente destinate alla rideterminazione dei principi fondamentali della materia, nonché a definire gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni;
c) al comma 6 dell'articolo 4 si valuti l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nella ripartizione delle risorse del Fondo per le infrastrutture portuali, destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale.