CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 aprile 2010
316.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-02718 Di Biagio: Sulla risoluzione di un rapporto di lavoro da parte della società Cotral.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Di Biagio, inerente la situazione lavorativa del signor Scoyni Camillo, capo ufficio stampa presso la Cotral spa, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
La vicenda, posta all'attenzione nel presente atto parlamentare, prende le mosse dalla mancata ottemperanza, da parte della Cotral spa, di una sentenza con la quale il Tribunale di Roma, dichiarando illegittimo il licenziamento da quest'ultima intimato allo Scoyni, ne ha disposto l'immediato reintegro con le medesime funzioni nonché il pagamento degli stipendi maturati dal licenziamento e delle spese legali.
Al riguardo, occorre precisare, in via generale, che l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro si configura quale obbligo di facere infungibile per la cui concreta esecuzione è necessaria la cooperazione dei soggetto obbligato - ossia nella fattispecie il datore di lavoro - non essendo possibile garantirne l'esecuzione in forma specifica né in via giurisdizionale, né tanto meno in via amministrativa. Ciò, stante il principio generale, vigente nell'ordinamento, della incoercibilità degli obblighi di facere infungibili.
Da ciò deriva che non è possibile per questa Amministrazione attivare alcuna azione a tutela dei diritti e degli interessi del lavoratore (peraltro già fatti valere ed accertati nelle opportune sedi giudiziarie) che, conseguentemente, potranno trovare un'adeguata soluzione soltanto nell'ambito delle medesime.
Devo segnalare, inoltre, che alcune pronunce giurisprudenziali in materia hanno ravvisato possibili profili di responsabilità penale in capo al datore che non provveda ad ottemperare al relativo provvedimento giudiziario.
Peraltro, un tale comportamento renitente, in quanto pregiudizievole della sua dignità e professionalità, può giustificare la richiesta da parte del lavoratore di un risarcimento del danno alla professionalità e, nel caso in cui abbia compromesso la salute, di un danno biologico.
Segnalo, infine, che è facoltà del lavoratore chiedere al datore, in luogo della reintegrazione, la corresponsione di una indennità pari a quindici mensilità di retribuzione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno dallo stesso patito per effetto del licenziamento illegittimo.

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ALLEGATO 2

5-02728 Damiano: Sulle procedure di mobilità avviate dalla società Teleperformance.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Damiano, inerente le vicende occupazionali della società Teleperformance, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici della Amministrazione che rappresento.
Teleperformance, gruppo multinazionale che si occupa della gestione dei servizi telefonici, opera in Italia mediante la società IN&OUT spa, avente sede legale in Roma e sedi operative in Fiumicino e Taranto.
Lo scorso 1o aprile, la società di che trattasi ha dato avvio ad una procedura di mobilità nei confronti di 847 unità (di cui 133 a Roma, 40 a Fiumicino e 674 a Taranto) ritenute strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali.
Sulla base di quanto comunicato dal competente ufficio provinciale del lavoro, sono in grado di informare che la situazione occupazionale dei predetti lavoratori costituirà oggetto di specifici incontri tra le Parti sociali, ad oggi in via di definizione.
Tanto premesso, nel rilevare che la predetta società non può beneficiare dei trattamenti CIGS e CIGO, non rientrando nel relativo ambito di applicazione, non posso che confermare la disponibilità del Governo a valutare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti nella vicenda e delle loro famiglie.
Con specifico riferimento a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante, tengo a precisare che eventuali iniziative volte ad introdurre una nuova regolamentazione del mercato del lavoro nel senso auspicato dall'interrogante, non possono prescindere da un quadro di compatibilità economica complessivo che le renda effettivamente proponibili.
Al riguardo, faccio presente che è in fase di definizione, da parte del Governo, un Piano triennale per il lavoro con l'obiettivo di far crescere l'occupazione, la produttività e le remunerazioni dei lavoratori.
In particolare, tra i punti qualificanti del predetto Piano, nonché dei provvedimenti in corso di approvazione in Parlamento vi è quello di «liberare il lavoro» da taluni vincoli dell'attuale disciplina sostanziale e processuale, consentendo in tal modo alle Parti Sociali di modulare le tutele, adattandole alle diverse esigenze dei territori, dei settori e delle aziende.
Altro punto essenziale del Piano riguarda le azioni ed i provvedimenti finalizzati all'attuazione dell'accordo sulla formazione del 17 febbraio scorso tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni e Parti Sociali, al fine di favorire l'occupabilità e di combattere l'incompetenza che, al contrario, provoca l'esclusione dal mercato del lavoro.