CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 aprile 2010
315.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
ricordato che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha evidenziato, con riguardo all'articolo 31, come «l'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione possa risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi princìpi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale. La Corte infatti ha innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Sulla base di tali indicazioni non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro»,
evidenziata pertanto l'opportunità di tenere conto di tali profili nella formulazione del comma 9 dell'articolo 31, nella parte in cui si stabilisce che «le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi»,
rilevato che, sempre con riguardo al tema delle clausole compromissorie, il comma 9-bis dell'articolo 31 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

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più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma,
segnalata, in proposito, l'esigenza di tenere conto di quanto evidenziato dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere nella parte in cui ha rilevato come «non sembri invece coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività»,
ricordato inoltre che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha segnalato come «perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione»,
evidenziato che, all'articolo 32, comma 1, si prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione «scritta», ovvero dalla comunicazione dei motivi, dando così luogo ad un'incertezza interpretativa sulla necessità della forma scritta per quest'ultima fattispecie (comunicazione dei motivi), anche considerato che la forma scritta è già prevista, per entrambe le fattispecie, dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 31, comma 9-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine conclusivo per la procedura prevista in via sperimentale in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero di introdurre una «clausola di cedevolezza» che preveda la vigenza del decreto ministeriale fino al raggiungimento di successivi accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 31;
b) all'articolo 32, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire se la forma scritta è richiesta anche per la comunicazione di motivi, in analogia a quanto ivi previsto per la comunicazione «scritta» del licenziamento, ovvero di sopprimere la parola «scritta» in considerazione del fatto che, per entrambe le fattispecie, l'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già richiede la forma scritta.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1441-quater/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
ricordato che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha evidenziato, con riguardo all'articolo 31, come «l'introduzione nell'ordinamento di strumenti idonei a prevenire l'insorgere di controversie ed a semplificarne ed accelerarne le modalità di definizione possa risultare certamente apprezzabile e merita di essere valutata con spirito aperto ma occorre verificare attentamente che le relative disposizioni siano pienamente coerenti con i principi della volontarietà dell'arbitrato e della necessità di assicurare una adeguata tutela del contraente debole. Entrambi questi princìpi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce dalla Corte costituzionale. La Corte infatti ha innanzitutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Sulla base di tali indicazioni non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell'articolo 31, secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma anche nel momento della stipulazione del contratto, attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria: la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro»,
evidenziata pertanto l'opportunità di tenere conto di tali profili nella formulazione del comma 9 dell'articolo 31, nella parte in cui si stabilisce che «le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria può essere pattuita e sottoscritta concluso il periodo di prova, ove previsto, ovvero trascorsi trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi»,
rilevato che, sempre con riguardo al tema delle clausole compromissorie, il comma 9-bis dell'articolo 31 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convochi le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

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più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via sperimentale, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali stesse, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma,
segnalata, in proposito, l'esigenza di tenere conto di quanto evidenziato dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere nella parte in cui ha rilevato come «non sembri invece coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del comma 9 in esame, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, il prevedere un intervento suppletivo del Ministro - di cui tra l'altro non si stabilisce espressamente la natura regolamentare né si delimitano i contenuti - che dovrebbe consentire comunque, anche in assenza dei predetti accordi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge tale possibilità, stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività»,
ricordato inoltre che, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, il Presidente della Repubblica ha segnalato come «perplessità ulteriori suscita la estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione»,
evidenziato che, all'articolo 32, comma 1, si prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione «scritta», ovvero dalla comunicazione dei motivi, dando così luogo ad un'incertezza interpretativa sulla necessità della forma scritta per quest'ultima fattispecie (comunicazione dei motivi), anche considerato che la forma scritta è già prevista, per entrambe le fattispecie, dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 31, comma 9-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine conclusivo per la procedura prevista in via sperimentale in capo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero di introdurre una «clausola di cedevolezza» che preveda la vigenza del decreto ministeriale fino al raggiungimento di successivi accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9 del medesimo articolo 31;
b) all'articolo 32, comma 1, valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire se la forma scritta è richiesta anche per la comunicazione di motivi, in analogia a quanto ivi previsto per la comunicazione «scritta» del licenziamento, ovvero di sopprimere la parola «scritta» in considerazione del fatto che, per entrambe le fattispecie, l'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, già richiede la forma scritta;
c) valuti la XI Commissione la possibilità di tenere conto di quanto evidenziato, nel messaggio alle Camere sul provvedimento in esame, dal Presidente della Repubblica che ha segnalato come «perplessità ulteriori susciti la estensione della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità anche in materia di pubblico impiego: in tal caso è particolarmente evidente la necessità di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i princìpi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione».

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ALLEGATO 3

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza (Testo unificato C. 864 Vannucci ed abb. ed emendamenti)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 864 Vannucci ed abb., recante «Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «difesa e Forze armate» ed «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», che le lettere d) e g) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

ed esprime

NULLA OSTA

sugli emendamenti Maurizio Turco 1.1, Di Pietro 1.2, Fava 1.3, Bosi 1.4, sugli identici emendamenti Rugghia 1.5 e Di Stanislao 1.6, Di Pietro 1.7, Rugghia 1.8 e sugli articoli aggiuntivi Cicu 1.01 e 1.02.